Supplemento alla III parte

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Articolo 10 - Se le indulgenze concesse dalla Chiesa possano giovare anche ai morti

Pare che le indulgenze concesse dalla Chiesa possano giovare anche ai morti.

Infatti:

1. La Chiesa ha la consuetudine di far predicare la crociata perché uno possa acquistare le indulgenze per sé e per altre due o tre anime, anzi talora persino per dieci altre, di vivi o di morti.

Ora, ciò sarebbe un inganno se esse non giovassero anche ai morti.

Quindi le indulgenze giovano anche ai morti.

2. Il merito della Chiesa intera è più efficace del merito di una persona sola.

Ma il merito personale può suffragare i defunti, come nel caso dell'elemosina.

Molto più dunque può farlo il merito della Chiesa, su cui si basano le indulgenze.

3. Le indulgenze giovano a tutti quelli che sono sotto la giurisdizione della Chiesa.

Essendo dunque le anime del purgatorio sotto tale giurisdizione, altrimenti non potrebbero usufruire dei suffragi della Chiesa, sembra che le indulgenze giovino ai defunti.

In contrario:

1. Perché le indulgenze giovino ci vuole un motivo conveniente che ne giustifichi la concessione.

Ora, tale motivo non può sussistere dalla parte dei defunti, i quali non possono fare nulla a vantaggio della Chiesa, mentre ciò è la causa principale della concessione delle indulgenze.

Quindi è impossibile che queste giovino ai defunti.

2. Le indulgenze sono determinate secondo l'arbitrio di chi le concede.

Se quindi esse potessero giovare ai defunti, chi le concede potrebbe liberare completamente dalla pena l'anima del defunto.

Ma ciò sembra assurdo.

Dimostrazione:

L'indulgenza può giovare o in maniera diretta e principale, o in maniera secondaria.

In modo diretto e principale dunque essa giova a colui che la acquista, cioè a chi compie l'opera per cui essa viene data, ad es. a chi visita la tomba di un santo.

Ora, in questo modo le indulgenze non possono giovare ai morti, che sono incapaci di compiere le opere prescritte per l'acquisto delle indulgenze.

In modo indiretto e secondario invece queste possono giovare a colui per il quale uno compie le opere prescritte per l'acquisto delle indulgenze.

E ciò può verificarsi o non verificarsi secondo la concessione dell'indulgenza.

Se ad es. l'indulgenza viene concessa in questa forma: « Chiunque farà questa o quell'opera acquisterà tale indulgenza », è chiaro che colui che compie l'opera prescritta non può riversare su altri il frutto dell'indulgenza da lui acquisita, non essendo in suo potere applicare i suffragi comuni della Chiesa a un'intenzione particolare.

Se invece l'indulgenza è concessa sotto quest'altra forma: « Chiunque farà questa o quell'opera acquisterà tale indulgenza per sé, per suo padre o per qualsiasi altro congiunto esistente in purgatorio », allora l'indulgenza potrà giovare non solo ai vivi, ma anche ai defunti.

Nulla infatti può impedire alla Chiesa di applicare ai morti come ai vivi i meriti comuni, che sono alla base delle indulgenze.

Non ne segue però che i prelati della Chiesa possano arbitrariamente liberare le anime del purgatorio: poiché la validità dell'indulgenza dipende dalla convenienza della causa per cui essa viene concessa, come si è notato sopra [ q. 25, a. 2 ].

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