Concilio di Lione II

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Della immunità delle chiese

25 Alla casa del Signore si addice la santità ( Sal 93,5 ) perché il culto di colui la cui dimora è nella pace, ( Sal 76,3 ) sia reso nella pace e con la dovuta venerazione.

Sia, dunque, l'ingresso alla chiesa umile e devoto; vi sia in esse un comportamento tranquillo, gradito a Dio, fonte di pace per chi vede, che non solo istruisca chi guarda, ma gli faccia anche bene.

Quelli che vi si radunano lodino con un atto di speciale reverenza quel nome, che è al di sopra di ogni nome ( Fil 2,9 ) al di fuori del quale non ne è stato dato altro gli uomini, in cui i fedeli possano esser salvati: ( At 4,12 ) cioè il nome di Gesù Cristo, che salverà il suo popolo dai suoi peccati. ( Mt 1,21 )

Ciò, inoltre, che generalmente si scrive: che nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, ( Fil 2,10 ) ognuno, adempiendolo singolarmente in sé, - specie quando si celebrano i sacri misteri della messa - ogni volta che si ricorda quel nome glorioso, pieghi i ginocchi del suo cuore; cosa che si può fare anche col solo inchino del capo.

In quei luoghi si attenda con tutta l'attenzione del cuore alle sacre solennità; si attenda con animo devoto alla preghiera.

Nessuno in quei luoghi - in cui conviene offrire suppliche nella pace e nella tranquillità, ecciti una sedizione, provochi il clamore, faccia impeto.

Si smetta di tenere in esse i consigli delle Università e di altre associazioni, qualsiasi esse siano; di tener discorsi, e pubblici parlamenti.

Si smettano discorsi inutili, e molto più quelli volgari e profani. Cessino le chiacchiere.

Sia estranea, finalmente ( a chi entra in essi ), qualunque altra cosa che possa turbare il divino ufficio o che possa offendere gli occhi della divina maestà; e non avvenga che dove si va per chiedere perdono dei peccati, li si dia occasione di peccare, o si debba constatare che si commettono peccati.

Cessino, nelle chiese e nei loro cimiteri il commercio, e specialmente i mercati e il tumulto di una piazza qualsiasi.

Taccia in esse ogni rumore di cause secolari.

Non si discuta in esse alcuna causa secolare, specialmente criminale né le cause giudiziarie dei laici.

Gli ordinari dei luoghi facciano osservare queste disposizioni, cerchino di persuadere, impediscano quanto è stato proibito da questo canone con la loro autorità, deputando anche, a questo scopo, quelli che sono maggiormente assidui alle stesse chiese e che sembrano adatti a quanto abbiamo predetto.

E inoltre i processi dei giudici secolari e specialmente le sentenze pronunciate negli stessi luoghi, siano del tutto nulle.

Chi poi osasse sfacciatamente disprezzare le proibizioni predette, oltre al processo degli ordinari e di quelli che essi deputeranno a ciò, dovrà davvero temere l'acerbità della vendetta divina e della nostra, fino a che, confessato il suo peccato, non abbia fatto fermo proposito di astenersi da una simile condotta.

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