Accordo tra l'Org. delle Nazioni Unite e l'Unione Postale Universale

Conchiuso: Parigi 4 luglio 1947

Preambolo

Visti gli obblighi che spettano all'Organizzazione delle Nazioni Unite secondo l'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione Postale Universale hanno convenuto quanto segue:

Art. I

L'Organizzazione delle Nazioni Unite riconosce l'Unione Postale Universale ( designata appresso col nome di « l'Unione » ) come l'istituzione specializzata incaricata di prendere tutte le misure conformi al suo atto costitutivo per raggiungere gli scopi che essa si è prefissi in questo atto.

Art. II - Rappresentanza reciproca

1. Rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite saranno invitati ad assistere ai congressi, alle conferenze amministrative e alle commissioni dell'Unione e a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni di queste riunioni.

2. Rappresentanti dell'Unione saranno invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ( designato appresso col nome di « il Consiglio » ), delle sue commissioni o dei suoi comitati e a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni di questi organi, quando saranno trattate questioni inscritte all'ordine del giorno alle quali l'Unione fosse interessata.

3. Rappresentanti dell'Unione saranno invitati ad assistere, a titolo consultivo, alle riunioni dell'Assemblea generale durante le quali devono essere discusse questioni di competenza dell'Unione, e a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle commissioni principali dell'Assemblea generale in merito a questioni alle quali l'Unione fosse interessata.

4. Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà la distribuzione ai membri dell'Assemblea generale, del Consiglio e dei suoi organi, nonché, secondo il caso, del Consiglio di tutela, di tutte le comunicazioni scritte presentate dall'Unione.

Parimente, le comunicazioni scritte presentate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite saranno distribuite, dall'Unione, ai membri di questa ultima.

Art. III - Inscrizione di questioni all'ordine del giorno

Riservate le consultazioni preliminari che risultassero necessarie, l'Unione metterà all'ordine del giorno dei suoi congressi, delle sue conferenze amministrative o commissioni, oppure, dato il caso, sottometterà ai suoi membri secondo la procedura prevista dalla Convenzione Postale Universale, le questioni che le sono presentate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Reciprocamente, il Consiglio, le sue commissioni e i suoi comitati, come pure il Consiglio di tutela, iscriveranno sul loro ordine del giorno le questioni che saranno loro sottoposte dall'Unione.

Art. IV - Raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

1. L'Unione prenderà tutte le misure per sottoporre in quanto possibile, per ogni effetto, ai suoi congressi, alle sue conferenze amministrative e commissioni o a suoi membri, secondo la procedura prevista dalla Convenzione Postale Universale, qualsiasi raccomandazione ufficiale che l'Organizzazione delle Nazioni Unite le dovesse indirizzare.

Queste raccomandazioni saranno indirizzate all'Unione e non direttamente ai suoi membri.

2. L'Unione procederà ad uno scambio d'opinioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, se essa lo domanda, riguardo a queste raccomandazioni, e, a suo tempo, farà rapporto all'Organizzazione delle Nazioni Unite circa il seguito dato dall'Unione o dai suoi membri alle dette raccomandazioni, o circa qualsiasi altro risultato che conseguisse dall'attuazione delle raccomandazioni stesse.

3. L'Unione coopererà a qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare l'effettiva coordinazione delle attività delle istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Particolarmente, essa collaborerà con qualsiasi organo che il Consiglio dovesse istituire per favorire questa coordinazione e per fornire le informazioni necessarie all'attuazione di tale compito.

Art. V - Scambio d'informazioni e di documenti

1. Riservati i provvedimenti necessari per la tutela del carattere confidenziale di certi documenti, tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione sarà eseguito uno scambio, il più possibile completo e rapido, d'informazioni e di documenti.

2. Senza pregiudicare il carattere generale delle disposizioni del capoverso precedente, l'Unione fornirà all'Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto di gestione annuo; l'Unione darà effetto, in tutta la misura del possibile, ad ogni domanda di rapporti speciali o d'informazioni che l'Organizzazione delle Nazioni Unite le potesse indirizzare, riservate le disposizioni dell'articolo XI del presente accordo;

l'Unione darà per iscritto, a domanda del Consiglio di tutela, il suo parere su questioni di sua competenza;

il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procederà col Direttore dell'Ufficio internazionale dell'Unione, a domanda di questi, a scambi d'opinioni destinati a fornire all'Unione informazioni aventi per essa un interesse particolare.

Art. VI - Assistenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite

1. L'Unione è d'accordo di cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, coi suo organi principali e sussidiari, e di prestar loro il suo aiuto nella misura tollerata dalle disposizioni della Convenzione postale universale .

2. Riguardo ai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Unione riconosce che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 103 della Carta, alcuna disposizione della Convenzione postale universale o dei suoi Accordi connessi non può essere invocata quale un ostacolo o una limitazione qualsiasi all'osservanza, da parte di uno Stato, degli impegni verso l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII - Accordi concernenti il personale

L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione coopereranno, nella misura necessaria, al fine di conseguire la maggior uniformità possibile nelle condizioni d'impiego del personale, e di evitare la concorrenza nell'assunzione dello stesso.

Art. VIII - Servizio di statistica

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di cooperare affinché sia assicurata la maggior efficacia possibile e l'uso più esteso delle informazioni e dei dati statistici.

2. L'Unione riconosce che l'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce l'organo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, unificare e migliorare le statistiche serventi agli scopi generali delle organizzazioni internazionali.

3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite riconosce che l'Unione è l'organo qualificato per raccogliere, analizzare, pubblicare, unificare e migliorare le statistiche nel dominio suo proprio, impregiudicato l'interesse che l'Organizzazione delle Nazione Unite può avere a queste statistiche, in quanto siano essenziali alla realizzazione degli scopi di essa Organizzazione ed allo sviluppo delle statistiche attraverso il mondo.

Art. IX - Servizi amministrativi e tecnici

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione riconoscono che, per meglio impiegare il loro personale e i loro mezzi, è opportuno sia evitata l'istituzione di servizi che si fanno concorrenza o costituiscono un doppio.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione prenderanno tutte le disposizioni utili per la registrazione e il deposito dei documenti ufficiali.

Art. X - Disposizioni concernenti il bilancio

Il bilancio annuo dell'Unione sarà comunicato all'Organizzazione delle Nazioni Unite, la cui assemblea generale avrà la facoltà di fare al congresso della Unione delle raccomandazioni riguardo allo stesso.

Art. XI - Copertura delle spese di servizi speciali

Se l'Unione avesse a far fronte a spese straordinarie importanti a cagione di studi o d'informazioni chiesti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in virtù dell'articolo V o di qualsiasi altra disposizione del presente accordo, avverrà uno scambio d'opinioni per determinare il modo più equo di coprire siffatte spese.

Art. XII - Accordi tra le Istituzioni

L'Unione informerà il Consiglio circa la natura e la portata di ogni accordo che essa avesse a conchiudere con un'altra istituzione specializzata o con qualsiasi altra organizzazione intergovernamentale; essa informerà inoltre il Consiglio della preparazione di siffatti accordi.

Art. XIII - Collegamento

1. Stipulando le disposizioni qui sopra, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione sperano che esse conferiranno ad assicurare un collegamento efficace tra le due organizzazioni.

Queste affermano la loro intenzione di prendere di comune accordo le misure necessarie per questo scopo.

2. Le disposizioni relative ai collegamenti previsti nel presente accordo s'applicheranno, nella misura desiderabile, alle relazioni dell'Unione con l'Organizzazione delle Nazione Unite compresi i suoi servizi annessi e regionali.

Art. XIV - Esecuzione dell'Accordo

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Presidente della commissione esecutiva e di collegamento dell'Unione possono prendere, al fine d'applicare il presente accordo, qualsiasi stipulazione complementare che possa sembrare desiderabile alla luce dell'esperienza delle due organizzazioni.

Art. XV - Entrata in vigore

Il presente accordo è allegato alla Convenzione Postale Universale conchiusa a Parigi nel 1947.

Esso entrerà in vigore dopo approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e, al più presto, contemporaneamente alla detta Convenzione.

Art. XVI - Revisione

Dopo un preavviso di sei mesi dato da l'una o l'altra delle Parti, il presente accordo può essere riveduto mediante intesa tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione.