Conf. Sic. e Coop. in Europa - Atto Finale La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, aperta il 3 luglio 1973 a Helsinki e proseguita a Ginevra dal 18 settembre 1973 al 21 luglio 1975, è stata conclusa a Helsinki il 1º agosto 1975 dagli Alti Rappresentanti dell'Austria, del Belgio, della Bulgaria, del Canada, della Cecoslovacchia, di Cipro, della Danimarca, della Finlandia, della Francia, della Repubblica Federale di Germania, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Islanda, dell'Italia, della Jugoslavia, del Liechtenstein, del Lussemburgo, di Malta, di Monaco, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, del Regno Unito, della Repubblica Democratica Tedesca, della Romania, di San Marino, della Santa Sede, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Svezia, della Svizzera, della Turchia, dell'Ungheria e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualità di ospite d'onore, ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti in occasione delle fasi di apertura e di chiusura della Conferenza. Il Direttore Generale dell'UNESCO e il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite hanno presentato contributi durante la Seconda Fase della Conferenza. Nel corso delle riunioni della Seconda Fase della Conferenza sono stati altresì presentati contributi su vari punti dell'ordine del giorno, dai rappresentanti dei seguenti Stati mediterranei non partecipanti: Repubblica Democratica e Popolare d'Algeria, Repubblica Araba d'Egitto, Israele, Regno del Marocco, Repubblica Araba di Siria, Tunisia. Animati dalla volontà politica, nell'interesse dei popoli, di migliorare e intensificare le loro relazioni, di contribuire in Europa alla pace, alla sicurezza, alla giustizia e alla cooperazione, nonchè al ravvicinamento fra loro e con gli altri Stati del mondo, Decisi di conseguenza a dare pieno effetto ai risultati della Conferenza e ad assicurare i vantaggi derivanti da questi risultati fra i loro Stati e in tutta l'Europa e in tal modo ad ampliare, approfondire e rendere continuo e duraturo il corso della distensione, Gli Alti Rappresentanti degli Stati partecipanti hanno solennemente adottato quanto segue: Questioni relative alla sicurezza in Europa Gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Riaffermando che è loro obiettivo di contribuire al miglioramento delle loro relazioni reciproche e di assicurare condizioni nelle quali i loro popoli possano godere di una pace vera e duratura, liberi da ogni minaccia o attentato alla loro sicurezza; Convinti della necessità di compiere sforzi per fare della distensione un processo al tempo stesso continuo e sempre più effettivo e globale, di portata universale, e convinti ché l'applicazione dei risultati della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa costituirà un contributo importante a tale processo; Considerando che la solidarietà fra i popoli, nonchè la comune finalità che ispira gli Stati partecipanti nel conseguimento degli obiettivi enunciati dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dovrebbero portare allo sviluppo di relazioni migliori e più strette fra loro in tutti i campi, e quindi al superamento della contrapposizione derivante dalla natura delle loro relazioni passate e ad una migliore comprensione reciproca; Consci della loro storia comune e riconoscendo che l'esistenza di elementi comuni nelle loro tradizioni e nei loro valori può aiutarli a sviluppare le loro relazioni, e desiderosi di ricercare, tenendo pienamente conto dell'individualità e della diversità delle loro posizioni e punti di vista, le possibilità di unire i loro sforzi allo scopo di superare la diffidenza e di sviluppare la fiducia, di risolvere i problemi che li separano e di cooperare nell'interesse dell'umanità; Riconoscendo l'indivisibilità della sicurezza in Europa nonchè il loro comune interesse allo sviluppo della cooperazione in ogni parte d'Europa e fra loro ed esprimendo la loro intenzione di proseguire i loro sforzi in conformità; Riconoscendo lo stretto legame esistente fra la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo intero e consapevoli della necessità per ciascuno di essi di dare il proprio contributo al rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo ed alla promozione dei diritti fondamentali, del progresso economico e sociale e del benessere per tutti i popoli; Hanno adottato quanto segue: 1. a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti Gli Stati Partecipanti, Riaffermando il loro impegno per la pace, la sicurezza e la giustizia e per il continuo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione; Riconoscendo che questo impegno, che rispecchia gli interessi e le aspirazioni dei popoli, costituisce per ciascuno Stato partecipante una responsabilità presente e futura, posta in luce dalle esperienze del passato; Riaffermando in conformità con la loro appartenenza alle Nazioni Unite e in armonia con i fini e i principi delle Nazioni Unite, il loro pieno e attivo appoggio all'Organizzazione delle Nazioni Unite e al rafforzamento del suo ruolo e della sua efficacia nel consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e nel promuovere la soluzione di problemi internazionali, nonchè lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati; Esprimendo la loro comune adesione ai principi che sono più sotto enunciati e che sono conformi allo Statuto delle Nazioni Unite, nonché la loro comune volontà di agire, nell'applicazione di questi principi, conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite; Dichiarano la loro determinazione di rispettare e mettere in pratica, ciascuno di loro nelle sue relazioni con tutti gli altri Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonchè dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico, i seguenti principi, tutti di importanza fondamentale, che reggono le loro relazioni reciproche; I. Eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità Gli Stati partecipanti rispettano reciprocamente la loro eguaglianza sovrana e la loro individualità, nonchè tutti i diritti inerenti alla loro sovranità ed in essa inclusi, ivi compreso in particolare il diritto di ciascuno Stato alla eguaglianza giuridica, alla integrità territoriale, alla libertà ed indipendenza politica. Essi rispettano inoltre il diritto di ciascuno di loro di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonchè quello di determinare le proprie leggi e regolamenti. Nell'ambito del diritto internazionale, tutti gli Stati partecipanti hanno eguali diritti e doveri. Essi rispettano il diritto di ciascuno di loro di definire e condurre come desidera le proprie relazioni con gli altri Stati conformemente al diritto internazionale e nello spirito della presente Dichiarazione. Essi considerano che le loro frontiere possono essere mutate, in conformità al diritto internazionale, con mezzi pacifici e mediante accordo. Essi hanno inoltre il diritto di appartenere o non appartenere ad organizzazioni internazionali, di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali, compreso il diritto di essere o non essere parte di trattati di alleanze; essi hanno inoltre il diritto alla neutralità. II. Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza Gli Stati partecipanti si astengono nelle loro relazioni reciproche, nonchè nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la presente Dichiarazione. Nessuna considerazione potrà essere invocata per servire da giustificazione al ricorso alla minaccia o all'uso della forza in violazione di questo principio. Di conseguenza, gli Stati partecipanti si astengono da qualsiasi atto che costituisca una minaccia di ricorso alla forza o un uso diretto o indiretto della forza contro un altro Stato partecipante. Parimenti essi si astengono da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani. Parimenti essi si astengono nelle loro relazioni reciproche anche da qualsiasi atto di rappresaglia per mezzo della forza. Nessuna minaccia o uso della forza di tal natura saranno impiegati come mezzo di soluzione delle controversie o delle questioni che potrebbero portare a controversie fra loro. III. Inviolabilità delle frontiere Gli Stati partecipanti considerano reciprocamente inviolabili tutte le loro frontiere nonchè le frontiere di tutti gli Stati in Europa e pertanto si astengono ora e in futuro dall'attaccare tali frontiere. Di conseguenza, essi si astengono anche da ogni pretesa o atto per impadronirsi o usurpare parte o tutto il territorio di ogni altro Stato partecipante. IV. Integrità territoriale degli Stati Gli Stati partecipanti rispettano l'integrità territoriale di ciascuno degli Stati partecipanti. Di conseguenza, si astengono da qualsiasi azione incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di qualsiasi Stato partecipante, e in particolare da qualsiasi azione del genere che costituisca minaccia o uso della forza. Gli Stati partecipanti si astengono parimenti dal rendere il territorio di ciascuno di essi oggetto di occupazione militare o di altre misure di forza dirette o indirette in violazione del diritto internazionale, o oggetto di acquisizione mediante tali misure o la minaccia di esse. Nessuna occupazione o acquisizione del genere sarà riconosciuta come legittima. V. Composizione pacifica delle controversie Gli Stati partecipanti regolano le controversie fra loro con mezzi pacifici in modo da non mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia. Si sforzano, in buona fede e con spirito di cooperazione, di giungere ad una soluzione rapida ed equa sulla base del diritto internazionale. A tale scopo, si servono di mezzi quali il negoziato, l'inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, la composizione giudiziale o altri mezzi pacifici di loro scelta, inclusa qualsiasi procedura di regolamento, precedentemente concordata, di controversie di cui siano parti. In caso di mancato raggiungimento di una soluzione mediante uno qualsiasi dei mezzi pacifici summenzionati, le parti in causa continueranno a cercare un modo reciprocamente concordato per risolvere pacificamente la controversia. Gli Stati partecipanti, parti di una controversia fra loro, nonchè gli altri Stati partecipanti si astengono da qualsiasi azione che potrebbe aggravare la situazione in modo tale da mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e cosi rendere più difficile una soluzione pacifica della controversia. VI. Non intervento negli Affari Interni Gli Stati partecipanti si astengono da ogni intervento, diretto o indiretto, individuale o collettivo, negli affari interni o esterni che rientrino nella competenza interna di un altro Stato partecipante, quali che siano le loro relazioni reciproche. Essi si astengono di conseguenza da qualsiasi forma di intervento armato o di minaccia di tale intervento contro un altro Stato partecipante. Essi si astengono parimenti, in ogni circostanza, da qualsiasi altro atto di coercizione militare, politica, economica o di altro genere inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere. Di conseguenza, si astengono fra l'altro dall'assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o ad attività sovversive o di altro genere volte a rovesciare con la violenza il regime di un altro Stato partecipante. VII. Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Essi promuovono e incoraggiano l'esercizio effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo. In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza. Gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo. Gli Stati partecipanti riconoscono il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e del benessere necessari ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra tutti gli Stati. Essi rispettano costantemente tali diritti e libertà nei loro reciproci rapporti e si adoperano congiuntamente e separatamente, nonché in cooperazione con le Nazioni Unite, per promuoverne il rispetto universale ed effettivo. Essi confermano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di agire in conseguenza. Nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati partecipanti agiscono conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Inoltre adempiono i loro obblighi quali sono enunciati nelle dichiarazioni e negli accordi internazionali pertinenti, ivi compresi fra l'altro i Patti internazionali sui Diritti dell'Uomo, da cui siano vincolati. VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio. IX. Cooperazione fra gli Stati Gli Stati partecipanti svilupperanno la loro cooperazione reciprocamente e con tutti gli Stati in tutti i campi conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Nello sviluppare la loro cooperazione gli Stati partecipanti daranno particolare rilievo ai settori enunciati nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e ciascuno darà il suo contributo in condizioni di piena eguaglianza. Essi si adopereranno, nello sviluppare la loro cooperazione da eguali, per promuovere reciproca comprensione e fiducia, relazioni amichevoli e di buon vicinato fra loro, pace e sicurezza internazionali e giustizia. Essi si adopereranno parimenti, nello sviluppare la loro cooperazione, per migliorare il benessere dei popoli e per contribuire al soddisfacimento delle loro aspirazioni mediante, fra l'altro, i vantaggi risultanti da una maggiore conoscenza reciproca e dal progresso e dalle realizzazioni in campo economico, scientifico, tecnico, sociale, culturale e umanitario. Essi si adopereranno per promuovere condizioni favorevoli per rendere questi vantaggi accessibili a tutti; essi prenderanno in considerazione l'interesse di tutti nella riduzione dei divari nei livelli di sviluppo economico, e in particolare l'interesse dei paesi in via di sviluppo in ogni parte del mondo. Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi della loro cooperazione. Essi si sforzeranno, nell'incrementare la loro cooperazione come sopra enunciato, di sviluppare relazioni più strette fra loro su una base migliore e più durevole a beneficio dei popoli. X. Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale Gli Stati partecipanti adempiono in buona fede i loro obblighi di diritto internazionale, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati e altri accordi, conformi al diritto internazionale, di cui essi sono parti. Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, compreso il diritto di determinare le loro leggi e regolamenti, essi si conformano ai loro obblighi giuridici di diritto internazionale; essi tengono inoltre in debita considerazione e applicano le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Gli Stati partecipanti confermano, che nel caso di contrasto fra gli obblighi dei membri delle Nazioni Unite in base allo Statuto delle Nazioni Unite e i loro obblighi in base a qualsiasi trattato o altro accordo internazionale, i loro obblighi in base allo Statuto prevarranno, in conformità all'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite. Tutti i principi sopra enunciati sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserva, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri. Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente questi principi, come enunciati nella presente Dichiarazione, in tutti gli aspetti, nelle loro relazioni reciproche e nella loro cooperazione, al fine di assicurare a ciascuno Stato partecipante i vantaggi risultanti dal rispetto e dall'applicazione di questi principi da parte di tutti. Gli Stati partecipanti, tenendo in debita considerazione i principi sopra enunciati e, in particolare, la prima frase del decimo principio, « Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale », constatano che la presente Dichiarazione non pregiudica i loro diritti ed obblighi, né i trattati ed altri accordi ed intese corrispondenti. Gli Stati partecipanti esprimono la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di relazioni normali ed amichevoli, nonché il progresso della cooperazione fra loro in tutti i campi. Esprimono anche la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di contatti politici fra loro, il che a sua volta contribuirà ad una migliore comprensione reciproca delle loro posizioni e dei loro punti di vista. Gli Stati partecipanti dichiarano la loro intenzione di ispirarsi nelle loro relazioni con tutti gli altri Stati ai principi contenuti nella presente Dichiarazione. b) Questioni relative all'attuazione di taluni dei Principi sopra enunciati i) Gli Stati partecipanti, Riaffermando che essi rispetteranno e renderanno effettivo l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza e convinti della necessità di farne una regola operante della vita internazionale, Dichiarano di essere decisi a rispettare e applicare nelle loro relazioni reciproche, fra l'altro, le seguenti disposizioni che sono conformi alla Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti: - Dare effetto ed espressione, in tutti i modi e in tutte le forme da essi ritenuti opportuni, all'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle relazioni fra loro. - Astenersi da qualsiasi uso di forze armate incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante, in particolare dall'invaderne o attaccarne il territorio. - Astenersi da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani. - Astenersi da ogni atto di coercizione economica inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere. - Prendere misure efficaci che per la loro portata e natura costituiscano delle tappe verso il supremo obiettivo del disarmo generale e completo sotto controllo internazionale rigido ed efficace. - Promuovere, con tutti i mezzi che ciascuno di essi considera appropriati, un clima di fiducia e di rispetto fra i popoli consono al loro dovere di astenersi dalla propaganda a favore delle guerre di aggressione o da qualsiasi minaccia o uso della forza incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante. - Spiegare ogni sforzo per risolvere esclusivamente con mezzi pacifici qualsiasi controversia fra loro la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali in Europa, e per ricercare anzitutto una soluzione tramite i mezzi pacifici enunciati nell'articolo 33 dello Statuto delle Nazioni Unite. Non ricorrere ad alcuna azione che possa essere di ostacolo alla soluzione pacifica delle controversie fra gli Stati partecipanti. ii) Gli Stati partecipanti, Riaffermando la loro determinazione di risolvere le loro controversie come enunciato nel Principio della composizione pacifica delle controversie; Convinti che la soluzione pacifica delle controversie è un complemento del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, entrambi essendo elementi essenziali benché non esclusivi per il mantenimento e il consolidamento della pace e della sicurezza; Desiderando rafforzare e migliorare i metodi a loro disposizione per la soluzione pacifica delle controversie; 1. Sono decisi a proseguire l'esame e l'elaborazione di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti, e a continuare a tal fine a lavorare sul « Progetto di Convenzione su un sistema europeo di regolamento pacifico delle controversie » presentato dalla Svizzera durante la seconda fase della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nonché su altre proposte ad esso attinenti e volte all'elaborazione di un tale metodo. 2. Decidono che, su invito della Svizzera, sarà convocata una riunione di esperti di tutti gli Stati partecipanti al fine di adempiere al mandato descritto nel paragrafo 1 di cui sopra, nel quadro e secondo le procedure dei seguiti della Conferenza previsti nel capitolo « Seguiti della Conferenza ». 3. Tale riunione di esperti avrà luogo dopo la riunione dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri degli Stati partecipanti, programmata conformemente al capitolo « Seguiti della Conferenza » per il 1977; i risultati dei lavori di questa riunione di esperti verranno sottoposti ai Governi. 2. Documento su le misure miranti a rafforzare la fiducia e taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo Gli Stati partecipanti, Desiderosi di eliminare le cause di tensione che possano esistere fra loro e di contribuire così al rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo; Decisi a rafforzare la fiducia fra loro e a contribuire cosi ad accrescere la stabilità e la sicurezza in Europa; Decisi inoltre ad astenersi, nelle loro relazioni reciproche, nonché nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione sui principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti come adottata nell'Atto finale; Riconoscendo la necessità di contribuire a ridurre i pericoli di conflitto armato e di malintesi o di errori di valutazione relativi ad attività militari che potrebbero dar luogo a inquietudine, in particolare in una situazione in cui gli Stati partecipanti manchino di notizie chiare e tempestive sulla natura di tali attività; Tenendo presenti le considerazioni relative agli sforzi volti ad attenuare la tensione e a promuovere il disarmo; Riconoscendo che lo scambio su invito di osservatori alle manovre militari aiuterà a promuovere i contatti e la comprensione reciproca; Avendo esaminato la questione della notifica preventiva dei movimenti militari di rilievo nel contesto del rafforzamento della fiducia; Riconoscendo che vi sono altri mezzi con cui i singoli Stati possono contribuire ulteriormente ai loro obiettivi comuni; Convinti dell'importanza politica della notifica preventiva delle manovre militari di rilievo per la promozione della reciproca comprensione e del rafforzamento della fiducia, della stabilità e della sicurezza; Impegnando ciascuno la propria responsabilità per promuovere questi obiettivi e per applicare questa misura secondo i criteri e le modalità concordati, il che è essenziale per il conseguimento di questi obiettivi; Riconoscendo che questa misura derivante da una decisione politica poggia su una base volontaria; Hanno adottato quanto segue: I - Notifica preventiva di manovre militari di rilievo Essi notificheranno le loro manovre militari di rilievo a tutti gli Stati partecipanti attraverso i consueti canali diplomatici conformemente alle seguenti disposizioni: Verrà data notifica delle manovre militari di rilievo che superino un totale di 25.000 militari delle forze terrestri, autonomamente oppure in cooperazione con qualsiasi componente aerea o navale ( in questo contesto l'espressione « militari delle forze terrestri » comprende anche truppe anfibie e aviotruppe ). Nel caso di manovre indipendenti di truppe anfibie o aviotruppe, oppure di manovre combinate di queste truppe, esse saranno conteggiate in questo totale. Inoltre, può essere data notifica anche nel caso di manovre combinate che non raggiungano il totale di cui sopra, ma che impegnino forze terrestri unitamente ad un numero rilevante sia di truppe anfibie o di aviotruppe, o di entrambe. Verrà data notifica di manovre militari di rilievo che si svolgano sul territorio, in Europa, di qualsiasi Stato partecipante, nonchè, se del caso, nell'area marittima e nello spazio aereo vicini. Nel caso di uno Stato partecipante il cui territorio si estenda al di là dell'Europa occorre dare notifica preventiva soltanto delle manovre che si svolgono in un'area entro 250 chilometri dal suo confine che fronteggi o che sia in comune con un qualsiasi altro Stato partecipante europeo, lo Stato partecipante non è tuttavia tenuto a notificare nei casi in cui tale area sia anche contigua al confine dello Stato partecipante che fronteggi o che sia in comune con uno Stato non europeo non partecipante. La notifica verrà data con 21 o più giorni di preavviso rispetto all'inizio delle manovre o, nel caso di una manovra organizzata in un termine più breve, quanto più presto possibile prima della data dell'inizio della stessa. La notifica conterrà informazioni sull'eventuale denominazione, sullo scopo generale della manovra e sugli Stati impegnati nella stessa, sul tipo o sui tipi e sulla entità numerica delle forze impegnate, sulla zona e sulla durata prevista della sua esecuzione. Gli Stati partecipanti forniranno inoltre, qualora possibile, altre informazioni pertinenti, in particolare quelle relative alle componenti delle forze impegnate e al periodo di impegno di queste forze. Notifica preventiva di altre manovre militari Gli Stati partecipanti riconoscono di poter contribuire ulteriormente al rafforzamento della fiducia e all'accrescimento della sicurezza e della stabilità, e a tal fine possono anche notificare manovre militari su scala minore agli altri Stati partecipanti, con speciale riguardo per quelli prossimi all'area di tali manovre. Allo stesso scopo, gli Stati partecipanti riconoscono anche di poter notificare altre manovre militari da essi effettuate. Scambio di osservatori Gli Stati partecipanti inviteranno altri Stati partecipanti, volontariamente e su base bilaterale, in uno spirito di reciprocità e di buona volontà nei confronti di tutti gli Stati partecipanti, ad inviare osservatori per assistere alle manovre militari. Lo Stato invitante determinerà in ciascun caso il numero di osservatori, le procedure e le condizioni della loro partecipazione e fornirà altre informazioni che potrebbe considerare utili. Esso fornirà servizi e ospitalità appropriati. L'invito verrà trasmesso con un anticipo quanto più conveniente possibile attraverso i consueti canali diplomatici. Notifica preventiva di movimenti militari di rilievo In conformità con le Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki gli Stati partecipanti hanno studiato la questione della notifica preventiva dei movimenti militari di rilievo quale misura mirante a rafforzare la fiducia. Di conseguenza, gli Stati partecipanti riconoscono che essi possono notificare, a loro discrezione e al fine di contribuire al rafforzamento della fiducia, i loro movimenti militari di rilievo Nello stesso spirito gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa prenderanno ulteriormente in considerazione la questione della notifica preventiva di movimenti militari di rilievo, tenendo presente, in particolare, la esperienza tratta dall'attuazione delle misure che sono enunciate in questo documento. Altre misure miranti a rafforzare la fiducia Gli Stati partecipanti riconoscono che esistono altri mezzi con cui è possibile promuovere i loro comuni obiettivi. In particolare, tenuto debito conto della reciprocità e al fine di migliorare la mutua comprensione, promuoveranno scambi, su invito, fra il loro personale militare, comprese visite da parte di delegazioni militari. * * * Al fine di contribuire in modo più completo al loro comune obiettivo del rafforzamento della fiducia, gli Stati partecipanti, nello svolgere le loro attività militari nell'area cui si riferiscono le disposizioni relative alla notifica preventiva di manovre militari di rilievo, terranno in debito conto e rispetteranno tale obiettivo. Essi riconoscono anche che l'esperienza tratta dall'attuazione delle misure sopra enunciate, insieme ad ulteriori sforzi, potrebbe dar luogo allo sviluppo e all'ampliamento di misure miranti a rafforzare la fiducia. II - Questioni relative al disarmo Gli Stati partecipanti riconoscono l'interesse che rivestono, per tutti loro, gli sforzi miranti a ridurre il rischio di un confronto militare e a promuovere il disarmo, sforzi che hanno lo scopo di integrare la distensione politica in Europa e di rafforzare la loro sicurezza. Essi sono convinti della necessità di prendere, in questi campi, misure efficaci che, per la loro portata e la loro natura, costituiscano tappe verso il raggiungimento finale di un disarmo generale e completo sotto stretto e efficace controllo internazionale e che abbiano per risultato il rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo. III - Considerazioni di carattere generale Avendo considerato le opinioni espresse sui vari argomenti relativi al rafforzamento della sicurezza in Europa mediante sforzi congiunti miranti a promuovere la distensione e il disarmo, gli Stati partecipanti, allorché impegnati in tali sforzi, si baseranno, in questo contesto, in particolare, sulle considerazioni essenziali seguenti: - La natura complementare degli aspetti politici e militari della sicurezza; - La correlazione fra la sicurezza di ciascuno Stato partecipante e la sicurezza in Europa nel suo insieme e la relazione che esiste, nel più ampio contesto della sicurezza mondiale, fra la sicurezza in Europa e la sicurezza nell'area del Mediterraneo; - Il rispetto per gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa inerenti alla loro uguaglianza sovrana; - L'importanza che i partecipanti ai vari negoziati si adoperino a far sì che le informazioni sui relativi sviluppi, progressi e risultati siano fornite, su una base appropriata, agli altri Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e, corrispettivamente, l'interesse giustificato di questi Stati a che i loro pareri siano presi in considerazione Cooperazione nei Campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica, e dell'Ambiente Gli Stati partecipanti, Convinti che i loro sforzi per sviluppare la cooperazione nei campi del commercio, dell'industria, della scienza e della tecnica, dell'ambiente e in altri settori dell'attività economica contribuiscono al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa e in tutto il mondo, Riconoscendo che la cooperazione in questi campi promuoverebbe il progresso economico e sociale e il miglioramento delle condizioni della vita, Consapevoli della diversità dei loro sistemi economici e sociali, Riaffermando la loro volontà di intensificare una tale cooperazione fra loro, quali che siano i loro sistemi, Riconoscendo che una tale cooperazione, tenendo conto dei differenti livelli di sviluppo economico, può essere sviluppata, su base di uguaglianza e di reciproca soddisfazione dei « partners », e di reciprocità che permetta, nell'insieme, un'equa ripartizione dei vantaggi e degli obblighi di portata comparabile, nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali, Tenendo conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo, inclusi quelli fra i paesi partecipanti finché si trovano in via di sviluppo dal punto di vista economico; Riaffermando la loro volontà di cooperare per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti dagli organi appropriati delle Nazioni Unite nei documenti pertinenti concernenti lo sviluppo, rimanendo inteso che ciascuno degli Stati partecipanti mantiene le posizioni prese a loro riguardo, prestando particolare attenzione ai paesi meno sviluppati, Convinti che la crescente interdipendenza economica mondiale richiede accresciuti ed efficaci sforzi comuni per la soluzione dei principali problemi economici mondiali, quali l'alimentazione, l'energia, i prodotti di base, i problemi monetari e finanziari, e pertanto evidenzia la necessità di promuovere relazioni economiche internazionali stabili ed eque, contribuendo così allo sviluppo economico continuo e diversificato di tutti i paesi, Avendo tenuto conto del lavoro già intrapreso dalle organizzazioni internazionali competenti e desiderando utilizzare le possibilità offerte da queste organizzazioni, in particolare dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, per attuare le disposizioni dei documenti finali della Conferenza, Considerando che gli orientamenti generali e le raccomandazioni concrete contenuti nei testi seguenti mirano a promuovere l'ulteriore sviluppo delle loro reciproche relazioni economiche e convinti che la loro cooperazione in questo campo dovrebbe avere luogo nel pieno rispetto dei principi che regolano le relazioni fra gli Stati partecipanti quali enunciati nel documento pertinente, Hanno adottato quanto segue: 1. Scambi commerciali Disposizioni generali Gli Stati partecipanti, Consapevoli del ruolo crescente del commercio internazionale come uno dei più importanti fattori dello sviluppo economico e del progresso sociale, Riconoscendo che il commercio rappresenta un settore essenziale della loro cooperazione, e tenendo presente che le disposizioni contenute nel preambolo di cui sopra si applicano particolarmente a questo settore, Considerando che il volume e la struttura degli scambi commerciali fra gli Stati partecipanti non corrispondono in tutti i casi alle possibilità offerte dall'attuale livello del loro sviluppo economico, scientifico e tecnico, sono decisi a promuovere, sulla base delle modalità della loro cooperazione economica, l'espansione dei loro scambi reciproci di beni e servizi, e ad assicurare condizioni favorevoli a tale sviluppo; riconoscono i benefici effetti per lo sviluppo del commercio che possono risultare dall'applicazione del trattamento della nazione più favorita; incoraggeranno l'espansione degli scambi su una base multilaterale quanto più ampia possibile, sforzandosi in tal modo di utilizzare le diverse possibilità economiche e commerciali; riconoscono l'importanza degli accordi bilaterali e multilaterali intergovernativi e di altri accordi per lo sviluppo a lungo termine degli scambi commerciali; notano l'importanza delle questioni monetarie e finanziarie per lo sviluppo del commercio internazionale e avranno cura di trattarle preoccupandosi di contribuire alla continua espansione degli scambi; si sforzeranno di ridurre o di eliminare progressivamente gli ostacoli di qualsiasi natura allo sviluppo degli scambi commerciali; favoriranno l'espansione continua del commercio evitando, nella misura del possibile, brusche fluttuazioni nei loro scambi; considerano che i loro scambi dei diversi prodotti debbano essere effettuati in modo tale da non provocare o da non minacciare di provocare un pregiudizio grave eventualmente, una disorganizzazione di mercato - nei mercati interni di tali prodotti e in particolare a danno dei produttori di prodotti similari o direttamente concorrenziali del paese importatore; per quanto riguarda la nozione di disorganizzazione del mercato, resta inteso che essa non dovrebbe essere invocata in modo incompatibile con le disposizioni pertinenti dei loro accordi internazionali; se essi faranno ricorso a misure di salvaguardia, lo faranno in conformità con i loro impegni in tale campo, derivanti dagli accordi internazionali di cui sono parte e terranno conto degli interessi delle parti direttamente interessate; presteranno la dovuta attenzione alle misure intese a contribuire allo sviluppo degli scambi commerciali e alla diversificazione della loro struttura; notano che lo sviluppo e la diversificazione degli scambi contribuirebbero all'ampliamento delle possibilità di scelta dei prodotti; ritengono opportuno creare condizioni favorevoli per la partecipazione di ditte, organizzazioni ed imprese allo sviluppo del commercio. Contatti di affari e agevolazioni Gli Stati partecipanti, Consapevoli dell'importanza del contributo che il miglioramento dei contatti d'affari ed il conseguente incremento della fiducia nei rapporti d'affari potrebbero arrecare allo sviluppo delle relazioni economico-commerciali, prenderanno misure atte a migliorare ulteriormente le condizioni che consentano lo sviluppo dei contatti fra rappresentanti di organismi ufficiali, delle diverse organizzazioni, imprese, ditte e banche interessate al commercio estero, in particolare, ove utile, fra venditori e consumatori di prodotti e di servizi, allo scopo di esaminare le possibilità commerciali, di concludere contratti, di garantire la loro realizzazione ed attuare l'assistenza post-vendita; incoraggeranno le organizzazioni, le imprese e le ditte interessate al commercio con l'estero a prendere misure per accelerare lo svolgimento delle trattative d'affari; prenderanno inoltre misure destinate a migliorare le condizioni di lavoro dei rappresentanti degli organismi, delle imprese, delle ditte e delle banche straniere interessati al commercio estero, in particolare come segue: - fornendo le informazioni necessarie, comprese le informazioni sulla legislazione e sulle procedure relative allo stabilimento e al funzionamento di rappresentanze permanenti da parte degli organismi sopra menzionati; - esaminando quanto più favorevolmente possibile le richieste per l'istituzione di rappresentanze permanenti e di uffici a tal fine, compresa, se del caso, l'apertura di uffici comuni da parte di due o più ditte; - incoraggiando la fornitura, alle condizioni più favorevoli possibili ed uguali per tutti i rappresentanti degli organismi summenzionati, di alloggi presso alberghi, di mezzi di comunicazione e degli altri servizi che sono loro normalmente necessari, nonché di adeguati locali da adibire ad ufficio e abitazione per le rappresentanze permanenti; riconoscono l'importanza di tali misure per incoraggiare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi commerciali fra gli Stati partecipanti. Informazioni economiche e commerciali Gli Stati partecipanti, Consapevoli del crescente ruolo dell'informazione economica e commerciale nello sviluppo del commercio internazionale, Considerando che l'informazione economica dovrebbe essere di natura tale da garantire un'adeguata analisi di mercato e da permettere l'elaborazione di previsioni a medio ed a lungo termine, contribuendo così a stabilire correnti continue di scambi e una migliore utilizzazione delle possibilità del commercio, Dichiarandosi pronti a migliorare la qualità e accrescere la quantità e la diffusione dell'informazione economica e amministrativa pertinente, Considerando che il valore delle informazioni statistiche a livello internazionale dipende in misura considerevole dalla loro comparabilità, favoriranno la pubblicazione e la diffusione delle informazioni economiche e commerciali a intervalli regolari e il più rapidamente possibile e in particolare: - le statistiche riguardanti la produzione, il reddito nazionale, il bilancio, il consumo e la produttività; - le statistiche del commercio estero elaborate sulla base di classificazioni raffrontabili, comprendenti la suddivisione per prodotti con l'indicazione dei volumi e dei valori, nonché dei paesi d'origine o di destinazione; - leggi e regolamenti riguardanti il commercio estero; - informazioni che consentano previsioni sullo sviluppo dell'economia quale ausilio alla promozione del commercio, per esempio informazioni sugli orientamenti generali dei piani e dei programmi economici nazionali; - altre informazioni che agevolino gli operatoci economici nei loro contatti commerciali, per esempio, albi periodici, elenchi e, ove possibile, organigrammi di ditte ed organizzazioni interessate al commercio estero; incoraggeranno, oltre a quanto sopra, lo sviluppo dello scambio di informazioni economiche e commerciali mediante, ove opportuno, commissioni miste per la cooperazione economica, scientifica e tecnica, camere di commercio nazionali e miste ed altri organismi appropriati; favoriranno uno studio, nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, sulle possibilità di creare un sistema multilaterale di notifica di leggi e regolamenti riguardanti il commercio estero e i relativi cambiamenti; incoraggeranno i lavori di armonizzazione su piano internazionale, delle nomenclature statistiche, in particolare in seno alla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Commercializzazione Gli Stati partecipanti, Riconoscendo l'importanza di adattare la produzione alle esigenze dei mercati esteri onde assicurare l'espansione del commercio internazionale, Consapevoli della necessità per gli esportatori di conoscere il più esattamente possibile e di tenere presenti le esigenze dei potenziali consumatori, incoraggeranno gli organismi, le imprese e le ditte interessati al commercio estero a sviluppare ulteriormente le conoscenze e le tecniche necessarie per una efficace commercializzazione; incoraggeranno il miglioramento delle condizioni per l'attuazione delle misure volte a promuovere gli scambi commerciali e a soddisfare i bisogni dei consumatori per quanto riguarda i prodotti d'importazione, in particolare mediante ricerche di mercato e misure pubblicitarie, nonché, laddove si riveli utile, la creazione di servizi di approvvigionamento, la fornitura di pezzi di ricambio, il funzionamento dei servizi post-vendita e la formazione del personale tecnico locale necessario; incoraggeranno la cooperazione internazionale nel campo della promozione degli scambi commerciali, ivi compresi la commercializzazione e i lavori su questi argomenti intrapresi nell'ambito di organismi internazionali, e in particolare della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 2. Cooperazione industriale e progetti di interesse comune Cooperazione industriale Gli Stati partecipanti, Considerando che la cooperazione industriale, essendo motivata da considerazioni economiche, può - creare legami durevoli rafforzando in tal modo la cooperazione economica globale a lungo termine, - contribuire allo sviluppo economico, cosi come all'espansione ed alla diversificazione del commercio internazionale e a una più ampia utilizzazione della tecnologia moderna, - condurre alla utilizzazione reciprocamente vantaggiosa delle complementarità economiche tramite un migliore uso di tutti i fattori di produzione, e - accelerare lo sviluppo industriale di tutti quelli che prendono parte a tale cooperazione, propongono d'incoraggiare lo sviluppo della cooperazione industriale fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti dei loro paesi; considerano che la cooperazione industriale può essere facilitata da accordi intergovernativi e altri accordi bilaterali e multilaterali fra le parti interessate; notano che nel promuovere la cooperazione industriale essi dovrebbero tener conto delle strutture economiche e dei livelli di sviluppo dei loro paesi; notano che la cooperazione industriale si attua mediante contratti conclusi fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti sulla base di considerazioni economiche; esprimono la loro volontà di promuovere misure dirette a creare condizioni favorevoli per la cooperazione industriale; riconoscono che la cooperazione industriale comprende una serie di forme di relazioni economiche che oltrepassano il quadro degli scambi commerciali convenzionali e che, durante le trattative per un contratto di cooperazione industriale, i partners stabiliscono insieme le forme e le condizioni appropriate di cooperazione, tenendo conto dei loro reciproci interessi e delle loro capacità; riconoscono inoltre che, se ciò è nel loro reciproco interesse, possono essere utili per lo sviluppo della cooperazione industriale forme concrete come le seguenti: produzione e vendita in comune, specializzazione nella produzione e nella vendita, costruzione, adattamento ed ammodernamento di impianti industriali, cooperazione per la realizzazione di installazioni industriali complete allo scopo di ottenere in tal modo una parte dei prodotti risultanti, società miste, scambi di « know-how », di informazioni tecniche, di brevetti e di licenze e ricerca industriale in comune nell'ambito di progetti concreti di cooperazione; riconoscono che nuove forme di cooperazione industriale potranno essere utilizzate per far fronte ad esigenze specifiche; notano l'importanza di una informazione economica, commerciale, tecnica ed amministrativa atta a garantire lo sviluppo della cooperazione industriale; considerano auspicabile - migliorare la qualità ed il volume delle informazioni pertinenti alla cooperazione industriale, in particolare le leggi ed i regolamenti, inclusi quelli relativi ai cambi con l'estero, l'orientamento generale dei piani e dei programmi economici nazionali, nonché le priorità dei programmi e le condizioni economiche del mercato: e - divulgare il più rapidamente possibile la documentazione pubblicata in proposito; incoraggeranno tutte le forme di scambio d'informazioni e di comunicazioni di esperienze pertinenti alla cooperazione industriale, compreso il ricorso a contatti fra partners potenziali e, all'occorrenza, il ricorso alle commissioni miste per la cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica, alle camere di commercio nazionali e miste, e ad altri idonei organismi; considerano auspicabile, allo scopo di estendere la cooperazione industriale, incoraggiare la ricerca di possibilità di cooperazione e la realizzazione di progetti di cooperazione e prenderanno misure a tal fine, fra l'altro, agevolando ed incrementando tutte le forme di contatti d'affari fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti e fra il rispettivo personale qualificato; notano che le disposizioni adottate dalla Conferenza, relative ai contatti d'affari nei settori economico e commerciale, sono ugualmente applicabili alle organizzazioni, imprese e ditte estere impegnate nella cooperazione industriale, tenendo conto delle condizioni specifiche di questa cooperazione, e si adopereranno per assicurare, in particolare, l'esistenza di condizioni appropriate di lavoro per il personale impegnato nella realizzazione dei progetti di cooperazione; considerano auspicabile che le proposte di progetti di cooperazione industriale siano sufficientemente specifiche e contengano i necessari dati economici e tecnici, in particolare le valutazioni preliminari del costo del progetto, le informazioni sulla forma di cooperazione prevista e le possibilità di mercato, per consentire agli eventuali partners di procedere agli studi iniziali e di arrivare a delle decisioni nel più breve tempo possibile; incoraggeranno le parti interessate alla cooperazione industriale a prendere misure per accelerare lo svolgimento delle trattative per la stipulazione dei contratti di cooperazione; raccomandano inoltre di proseguire nell'esame - per esempio nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite - dei mezzi atti a migliorare la diffusione agli interessati delle informazioni sulle condizioni generali della cooperazione industriale e delle direttive per la preparazione di contratti in questo campo; considerano auspicabile migliorare ulteriormente le condizioni per l'attuazione di progetti di cooperazione industriale, con particolare riguardo per: - la tutela degli interessi dei partners in progetti di cooperazione industriale, ivi compresa la tutela giuridica dei vari tipi di proprietà attinenti; - la presa in considerazione, nei modi compatibili con i loro sistemi economici, delle esigenze e delle possibilità di cooperazione industriale nell'ambito della politica economica e in particolare nei piani e nei programmi economici nazionali; considerano auspicabile che i partners, nel concludere i contratti di cooperazione industriale, dedichino la dovuta attenzione alle disposizioni destinate a fornire la necessaria assistenza reciproca e a diffondere le informazioni necessarie durante la esecuzione di questi contratti, in particolare per conseguire il livello tecnico e la qualità richiesti per i prodotti ottenuti da tale cooperazione; riconoscono l'utilità di una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese ai progetti di cooperazione industriale. Progetti di interesse comune Gli Stati partecipanti, Considerando che il loro potenziale economico e le loro risorse naturali permettono, attraverso sforzi comuni, una cooperazione a lungo termine per l'attuazione, anche sul piano regionale o sub-regionale, di progetti di interesse comune di grande portata e che questi possono contribuire ad accelerare lo sviluppo economico dei paesi che vi partecipano, Considerando desiderabile che le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti di tutti i paesi abbiano la possibilità di manifestare il proprio interesse di partecipare a progetti del genere e, in caso di accordo, di prendere parte alla loro attuazione, Notando che le disposizioni adottate dalla Conferenza relative alla cooperazione industriale sono del pari applicabili ai progetti di interesse comune, ritengono necessario incoraggiare, nei casi appropriati, la ricerca da parte delle organizzazioni, imprese e ditte competenti e interessate alle possibilità di attuare progetti d'interesse comune, nei settori delle risorse energetiche e dello sfruttamento delle materie prime, nonché in quelli dei trasporti e delle comunicazioni; ritengono auspicabile che le organizzazioni, le imprese e le ditte che ricercano le possibilità di partecipare a dei progetti d'interesse comune, scambino con i loro potenziali partners, tramite i canali appropriati, le necessarie informazioni economiche, giuridiche, finanziarie e tecniche relative a questi progetti; considerano che i settori delle risorse energetiche, in particolare petrolio, gas naturale e carbone, nonché l'estrazione ed il trattamento delle materie prime minerali, in particolare del minerale di ferro e della bauxite, si prestano al rafforzamento della cooperazione economica a lungo termine e allo sviluppo del commercio che ne potrebbe risultare; considerano che esistono delle possibilità per progetti d'interesse comune, in vista di una cooperazione economica a lungo termine, anche nei seguenti settori: - scambi di energia elettrica all'interno dell'Europa al fine di utilizzare il più razionalmente possibile la capacità delle centrali elettriche; - cooperazione nella ricerca di nuove fonti di energia e, in particolare, nel settore dell'energia nucleare; - sviluppo di reti stradali e cooperazione mirante ad attuare una rete razionale di navigazione in Europa; - cooperazione nella ricerca e nel perfezionamento di attrezzature per le operazioni relative ai trasporti multimodali e ai contenitori; raccomandano che gli Stati interessati a progetti d'interesse comune valutino a quali condizioni sia possibile elaborarli, e qualora lo desiderino, creino le condizioni necessarie per la loro effettiva attuazione. 3. Disposizioni relative al commercio e alla cooperazione industriale Armonizzazione delle norme Gli Stati partecipanti, Riconoscendo che lo sviluppo dell'armonizzazione internazionale delle norme e dei regolamenti tecnici, nonché della cooperazione internazionale nel settore della certificazione è un mezzo importante per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio internazionale ed alla cooperazione industriale, facilitando cosi il loro sviluppo e incrementando la produttività, riaffermano il loro interesse al raggiungimento di una armonizzazione internazionale più ampia possibile delle norme e dei regolamenti tecnici; esprimono la loro disponibilità a promuovere accordi internazionali ed altre convenzioni appropriate relativi all'accettazione di certificati di conformità con norme e regolamenti tecnici; considerano desiderabile incrementare la cooperazione internazionale nel settore della normazione, in particolare appoggiando le attività delle organizzazioni intergovernative e delle altre organizzazioni competenti in questo settore. Arbitrato Gli Stati partecipanti, Considerando che la pronta ed equa composizione delle controversie che possono derivare dalle transazioni commerciali relative ai beni ed ai servizi e dai contratti per la cooperazione industriale contribuirebbe ad ampliare ed agevolare il commercio e la cooperazione, Considerando che l'arbitrato è un mezzo appropriato per la composizione di tali controversie, raccomandano, ove necessario, alle organizzazioni, alle imprese ed alle ditte dei loro paesi di includere clausole di arbitrato nei contratti commerciali e di cooperazione industriale o nelle convenzioni speciali; raccomandano che le disposizioni sull'arbitrato prevedano un arbitrato basato su un insieme di regole arbitrali reciprocamente accettabili e consentano l'arbitrato in un paese terzo, tenendo conto degli accordi intergovernativi ed altri esistenti in questo settore. Intese bilaterali specifiche Gli Stati partecipanti, Consapevoli della necessità di facilitare gli scambi commerciali e di incoraggiare l'attuazione di nuove forme di cooperazione industriale; considereranno favorevolmente la conclusione, nei casi appropriati, di accordi bilaterali specifici concernenti i diversi problemi che presentano un interesse reciproco nei settori degli scambi commerciali e della cooperazione industriale, in particolare allo scopo di evitare la doppia imposizione e di facilitare il trasferimento dei profitti e il rientro dell'ammontare degli apporti investiti. 4. Scienza e Tecnica Gli Stati partecipanti, Convinti che la cooperazione scientifica e tecnica costituisce un importante contributo al rafforzamento della sicurezza e della cooperazione fra loro, in quanto concorre alla soluzione efficace dei problemi di interesse comune e al miglioramento della condizione della vita umana, Considerando che nello sviluppare tale cooperazione è importante promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze facilitando lo studio e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnici, nonché l'accesso a tali risultati su una base reciprocamente vantaggiosa e nei campi della cooperazione concordati tra le parti interessate, Considerando che spetta ai partners potenziali, cioè alle competenti organizzazioni, istituzioni, imprese, ai competenti scienziati e tecnici degli Stati partecipanti di definire le possibilità di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e di precisarne i particolari, Affermando che tale cooperazione può essere elaborata e attuata su una base bilaterale e multilaterale a livelli governativi e non governativi, per esempio tramite accordi intergovernativi e altri accordi, programmi internazionali, progetti in comune e canali e accordi commerciali, utilizzando anche varie forme di contatti, inclusi i contatti diretti e individuali, Consapevoli della necessità di adottare misure per migliorare ulteriormente la cooperazione scientifica e tecnica fra loro, Possibilità di migliorare la cooperazione Riconoscono che esistono possibilità per migliorare ulteriormente la cooperazione scientifica e tecnica e, a tal fine, esprimono la loro intenzione di eliminare gli ostacoli a tale cooperazione, in particolare, mediante: - il miglioramento delle possibilità per lo scambio e la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche fra le parti interessate alla ricerca e alla cooperazione scientifica e tecnica, ivi comprese le informazioni relative all'organizzazione e all'attuazione di tale cooperazione; - la rapida attuazione ed il miglioramento dell'organizzazione, ivi compresi i programmi, delle visite internazionali di scienziati e di esperti in relazione agli scambi, alle conferenze e alla cooperazione; - l'uso più ampio dei canali e delle attività commerciali per la ricerca scientifica e tecnica applicata e per il trasferimento dei risultati ottenuti in questo campo, fornendo, nel contempo, le informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e industriale e assicurandone la tutela; Campi di cooperazione Considerano che, nell'ambito dei settori sottoindicati a titolo di esempio, esistono possibilità di estendere la cooperazione, rilevando che spetta ai « partners » potenziali dei paesi partecipanti individuare e sviluppare progetti e accordi di interesse e vantaggio reciproci: Agricoltura Ricerca sui nuovi metodi e tecniche per incrementare la produttività delle colture e dell'allevamento; l'applicazione della chimica all'agricoltura; la progettazione, la costruzione e l'utilizzazione di macchinari agricoli; tecniche di irrigazione ed altre opere per il miglioramento dei terreni agricoli; Energia Nuove tecniche di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, dirette a migliorare l'utilizzazione dei combustibili e delle fonti idroenergetiche esistenti, nonché ricerche nel campo di nuove fonti di energia, inclusa l'energia nucleare, solare e geotermica; Nuove tecniche, utilizzazione razionale delle risorse Ricerca su nuove tecniche e attrezzature destinate in particolare a ridurre il consumo energetico e a diminuire o eliminare gli sprechi; Tecnica dei trasporti Ricerca sui mezzi di trasporto e sulla tecnica applicata alla creazione e alla utilizzazione delle reti di trasporto internazionali, nazionali e urbane, compreso il trasporto con containers nonché la sicurezza dei trasporti; Fisica Studio dei problemi di fisica delle alte energie e di fisica del plasma; ricerca nel campo della fisica nucleare teorica e sperimentale; Chimica Ricerca sui problemi di elettrochimica e di chimica dei polimeri, dei prodotti naturali, dei metalli e delle leghe, come pure sul perfezionamento di tecnologie chimiche avanzate, in particolare il trattamento dei materiali; applicazione pratica all'industria, alle costruzioni e ad altri settori dell'economia delle più recenti conquiste della chimica; Meteorologia e idrologia Ricerca meteorologica e idrologica, ivi inclusi metodi di raccolta, valutazione e trasmissione di dati e loro utilizzazione per le previsioni meteorologiche e idrologiche; Oceanografia Ricerca oceanografica, ivi incluso lo studio delle interazioni aria/mare; Ricerca sismologica Studio e previsione dei terremoti e dei mutamenti geologici connessi; messa a punto e ricerca sulle tecniche delle costruzioni antisismiche; Ricerca sulla glaciologia, il permafrost e i problemi della vita nei climi freddi Ricerca sulla glaciologia e il permafrost; tecniche relative al trasporto e alla costruzione; adattamento dell'uomo a condizioni climatiche estreme e mutamenti delle condizioni di vita delle popolazioni indigene; Tecnologie degli elaboratori elettronici, della comunicazione e dell'informazione Realizzazione di elaboratori elettronici, sviluppo delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione; tecnologia collegata con gli elaboratori elettronici e con le telecomunicazioni, compreso il loro impiego per i sistemi di gestione, per i processi di produzione, per l'automazione, per lo studio dei problemi economici, nella ricerca scientifica e per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dell'informazione; Ricerca spaziale Esplorazione spaziale e studio delle risorse naturali della terra e della sua biosfera mediante osservazioni a distanza, in particolare con l'aiuto di satelliti e razzi sonda: Medicina e salute pubblica Ricerca su malattie cardiovascolari, tumorali, virali, biologia molecolare, neurofisiologia; preparazione e sperimentazione di nuovi farmaci, esame di problemi attuali di pediatria, gerontologia, organizzazione e tecniche dei servizi medici; Ricerca sull'ambiente Ricerca su problemi scientifici e tecnici specifici relativi all'ambiente umano: Forme e metodi di cooperazione Esprimono l'opinione che la cooperazione scientifica e tecnica dovrebbe impiegare, in particolare, le forme e i metodi seguenti: - scambio e circolazione di libri, periodici e altre pubblicazioni e studi scientifici e tecnici fra organizzazioni interessate, istituti scientifici e tecnici, imprese, scienziati e tecnici, nonché partecipazione a programmi internazionali per la compilazione di sintesi e indici di pubblicazioni; - scambi e visite, nonché altri contatti e comunicazioni diretti fra scienziati e tecnici, sulla base di accordi reciproci e altre intese, per scopi quali l'organizzazione di consultazioni, conferenze e ricerche, compreso, a tale riguardo, l'uso di laboratori, di biblioteche scientifiche e di altri centri di documentazione; - organizzazione di conferenze, simposi, seminari, corsi e altri incontri internazionali e nazionali di carattere scientifico e tecnico, con la partecipazione di studiosi e tecnici stranieri; - preparazione e attuazione in comune di programmi e progetti di interesse reciproco sulla base di consultazioni e accordi fra tutte le parti interessate, compresi, ove possibile e appropriato, scambi di esperienze e risultati di ricerche, e correlazione di programmi di ricerca fra istituzioni e organizzazioni di ricerca scientifica e tecnica; - uso di canali e metodi commerciali per identificare e trasferire gli sviluppi tecnici e scientifici, compresa la stipulazione di accordi di cooperazione reciprocamente vantaggiosi fra società e imprese, nei campi concordati fra loro nonché per attuare, se del caso, programmi e progetti comuni di ricerca e sviluppo; considerano auspicabile che abbiano luogo scambi periodici di opinioni e informazioni sulla politica scientifica, in particolare sui problemi generali di orientamento e gestione della ricerca e sul problema di una migliore utilizzazione, su una base di cooperazione, di attrezzature scientifiche e sperimentali di rilievo; raccomandano che, nello sviluppare la cooperazione nel campo della scienza e della tecnica, si utilizzino pienamente le esistenti forme di cooperazione bilaterale e multilaterale, compresa quella di tipo regionale e subregionale, unitamente alle forme ed ai metodi di cooperazione descritti nel presente documento; raccomandano inoltre che si utilizzino più efficacemente le possibilità ed i mezzi delle organizzazioni internazionali esistenti, intergovernative e non governative, che si occupano di scienza e tecnica, per migliorare gli scambi di informazioni e di esperienze nonché per sviluppare altre forme di cooperazione nei settori di interesse comune, per esempio: - in seno alla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, studio delle possibilità di estendere la cooperazione multilaterale, prendendo in considerazione modelli di progetti e ricerca utilizzati nelle varie organizzazioni internazionali; e di organizzare conferenze, simposi e gruppi di studio e di lavoro, quali quelli che potrebbero far incontrare giovani scienziati e tecnici con eminenti specialisti del loro campo; - mediante la loro partecipazione a specifici programmi internazionali di cooperazione scientifica e tecnica, compresi quelli dell'UNESCO e di altre organizzazioni internazionali, il perseguimento di un progresso continuo verso gli obiettivi di tali programmi, specialmente quelli dell'UNISIST con particolare riguardo all'orientamento della politica dell'informazione, alla consulenza tecnica, ai contributi all'informazione e all'elaborazione dei dati. 5. Ambiente Gli Stati partecipanti, Affermando che la protezione ed il miglioramento dello ambiente, nonché la protezione della natura e l'utilizzazione razionale delle sue risorse nell'interesse delle generazioni presenti e future sono fra i compiti di maggiore importanza per il benessere dei popoli e lo sviluppo economico di tutti i paesi e che molti problemi riguardanti l'ambiente, particolarmente in Europa, possono essere risolti efficacemente soltanto attraverso una stretta cooperazione internazionale, Riconoscendo che ciascuno degli Stati partecipanti, conformemente ai principi del diritto internazionale, deve assicurarsi, in uno spirito di cooperazione, che le attività svolte sul proprio territorio non causino il deterioramento dell'ambiente in un altro Stato o in aree situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, Considerando che il successo di una politica dell'ambiente presuppone che tutte le categorie della popolazione e tutte le forze sociali, consapevoli della loro responsabilità, contribuiscano a proteggere e a migliorare l'ambiente, ciò che comporta un'azione educativa continua ed approfondita, in particolare per quanto riguarda la gioventù, Affermando che l'esperienza ha dimostrato che lo sviluppo economico ed il progresso tecnologico debbono essere compatibili con la tutela dell'ambiente e con la conservazione dei valori storici e culturali; che le misure preventive rappresentano il modo migliore per evitare danni all'ambiente; e che nello sfruttamento e nella gestione delle risorse naturali è necessario preservare l'equilibrio ecologico, Obiettivi di cooperazione Concordano, in particolare, di perseguire i seguenti obiettivi di cooperazione - studiare, con l'intento di risolverli, quei problemi dell'ambiente che, per loro natura, hanno una dimensione multilaterale, bilaterale, regionale o subregionale; nonché incoraggiare lo sviluppo di una impostazione interdisciplinare dei problemi dell'ambiente: - incrementare l'efficacia delle misure nazionali ed internazionali per la protezione dell'ambiente mediante il confronto e, nei casi appropriati, l'armonizzazione dei metodi di raccolta e di analisi dei fatti; mediante il miglioramento della conoscenza dei fenomeni di inquinamento e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali; mediante lo scambio di informazioni, l'armonizzazione delle definizioni e l'adozione, nei limiti del possibile, di una terminologia comune nel settore dell'ambiente; - prendere le misure necessarie per ravvicinare le politiche relative all'ambiente e, nei casi appropriati e se possibile, per armonizzarle; - incoraggiare, ove possibile ed opportuno, gli sforzi sul piano nazionale ed internazionale delle loro organizzazioni, imprese e ditte interessate allo sviluppo, alla produzione ed al perfezionamento dell'attrezzatura destinata alla sorveglianza, alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente. Campi di cooperazione Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati partecipanti sfrutteranno ogni occasione per cooperare in materia di ambiente e, in particolare, nei settori descritti qui di seguito a titolo di esempio: Lotta contro l'inquinamento atmosferico Desolforazione dei combustibili fossili e dei gas di scarico; lotta contro l'inquinamento da metalli pesanti, particelle, aerosoli, ossidi di azoto, in particolare quelli emessi da mezzi di trasporto, da centrali elettriche e da altri impianti industriali; sistemi e metodi di osservazione e di lotta contro l'inquinamento atmosferico e suoi effetti, compreso il trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici; Lotta contro l'inquinamento dell'acqua e utilizzazione delle risorse di acqua dolce Prevenzione e lotta contro l'inquinamento dell'acqua ed in particolare dei fiumi che attraversano frontiere e dei laghi internazionali; tecniche per il miglioramento della qualità dell'acqua e perfezionamento dei metodi e dei mezzi per la depurazione delle acque di scarico industriali e urbane; metodi di valutazione delle risorse di acqua dolce e una loro migliore utilizzazione, in particolare sviluppando metodi di produzione meno inquinanti e che comportino un minore consumo di acqua dolce; Protezione dell'ambiente marino. Protezione dell'ambiente marino degli Stati partecipanti, specialmente del Mediterraneo, da inquinamenti di origine tellurica e da navi ed altri natanti, in particolare dalle sostanze nocive elencate negli Annessi I e II della Convenzione di Londra sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato da scarico di rifiuti ed altre sostanze; problemi relativi al mantenimento degli equilibri ecologici marini e delle catene alimentari, in particolare quelli che possono derivare dalla ricerca e dallo sfruttamento delle risorse biologiche e minerali dei mari e del fondo marino; Utilizzazione della terra e dei suoli Problemi collegati con un'utilizzazione più efficace delle terre, compresi il miglioramento, la bonifica e la ricoltivazione della terra; lotta contro l'inquinamento del suolo, l'erosione provocata dall'acqua e dall'aria, nonchè ogni altra forma di degradazione del suolo, mantenimento ed incremento della produttività dei suoli, tenendo debitamente conto degli eventuali effetti dannosi derivanti dall'impiego di fertilizzanti chimici e di pesticidi; Conservazione della natura e delle riserve naturali Protezione della natura e delle riserve naturali; conservazione e mantenimento delle risorse genetiche esistenti, in particolare delle specie animali e vegetali rare; conservazione dei sistemi ecologici naturali; creazione di riserve naturali e di altri paesaggi e zone protetti, compresa la loro utilizzazione per la ricerca, il turismo, lo svago e altri fini; Miglioramento delle condizioni ambientali nelle zone abitate dall'uomo. Condizioni ambientali connesse con i trasporti, gli alloggi, le zone di lavoro, lo sviluppo e la pianificazione urbanistici, i sistemi di rifornimento idrico e di smaltimento delle acque di scarico; valutazione degli effetti nocivi del rumore e dei metodi di lotta contro il rumore; raccolta, trattamento ed utilizzazione dei rifiuti, compresi il recupero ed il riciclaggio dei materiali; ricerca sui prodotti sostitutivi delle sostanze non biodegradabili; Ricerca fondamentale, sorveglianza, previsione e valutazione dei mutamenti ambientali. Studio dei mutamenti del clima, dei paesaggi e degli equilibri ecologici per effetto dei fattori naturali e delle attività dell'uomo; previsione delle modificazioni genetiche della flora e della fauna che possano derivare dall'inquinamento ambientale; armonizzazione dei dati statistici, elaborazione di concetti scientifici e di sistemi di reti di sorveglianza, di metodi normalizzati di osservazione, di misurazione e di valutazione dei mutamenti della biosfera; valutazione degli effetti dei livelli di inquinamento ambientale e della degradazione dell'ambiente sulla salute dell'uomo; studio e sviluppo di criteri e norme applicabili ai vari inquinanti ambientali e regolamenti riguardanti la produzione e l'uso di vari prodotti; Misure legislative ed amministrative. Misure legislative ed amministrative per la protezione dell'ambiente, comprese le procedure per stabilire metodi di valutazione degli effetti sull'ambiente. Forme e metodi di cooperazione Gli Stati partecipanti dichiarano che i problemi relativi alla protezione e al miglioramento dell'ambiente saranno risolti sia su base bilaterale multilaterale, sia regionale e subregionale, mediante la piena utilizzazione delle strutture e forme di cooperazione esistenti. Essi svilupperanno la cooperazione nel settore dell'ambiente, tenendo particolarmente in considerazione la Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano, le risoluzioni pertinenti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Simposio della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sui problemi dell'ambiente tenutosi a Praga. Gli Stati partecipanti sono risoluti ad attuare la cooperazione nel settore dell'ambiente in particolare mediante: - lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche, di documentazione e di risultati di ricerche, comprese le informazioni sui metodi di determinazione di eventuali effetti di attività tecniche ed economiche sull'ambiente: - l'organizzazione di conferenze, simposi e incontri di esperti; - lo scambio di scienziati, specialisti e tirocinanti; - la preparazione ed attuazione in comune di programmi e di progetti per lo studio e la soluzione dei vari problemi relativi alla protezione dell'ambiente; - l'armonizzazione, ove opportuno e necessario, di criteri e di norme per la protezione dell'ambiente, particolarmente al fine di evitare eventuali difficoltà nel commercio che potrebbero derivare dagli sforzi intrapresi per risolvere i problemi ecologici dei processi di produzione e che sono collegati al conseguimento di determinate caratteristiche ecologiche nei prodotti fabbricati; - le consultazioni sui vari aspetti della protezione dell'ambiente, come concordato tra paesi interessati, specialmente in relazione ai problemi che potrebbero avere conseguenze internazionali. Gli Stati partecipanti svilupperanno inoltre tale cooperazione: - promuovendo lo sviluppo, la codificazione e l'applicazione progressivi del diritto internazionale, quale uno dei mezzi di conservazione e miglioramento dell'ambiente umano, includendo principi e pratiche, da loro accettati, che si riferiscono all'inquinamento e ad altri danni ambientali arrecati da attività nello ambito della giurisdizione o sotto il controllo dei loro Stati e che incidano su altri paesi e regioni; - appoggiando e promuovendo l'applicazione delle convenzioni internazionali pertinenti cui essi aderiscono, in particolare quelle intese a prevenire ed a combattere l'inquinamento marino e delle acque dolci, raccomandando agli Stati di ratificare le convenzioni già firmate nonché esaminando la possibilitá di aderire ad altre convenzioni appropriate delle quali essi attualmente non fanno parte; - adoperandosi, nei casi appropriati e se possibile, per la inclusione dei vari settori di cooperazione nei programmi di lavoro della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, appoggiando tale cooperazione nel quadro di questa Commissione e del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e tenendo conto dei lavori di altre organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri; - facendo più ampio uso, in ogni tipo di cooperazione delle informazioni già disponibili provenienti da fonti nazionali ed internazionali, compresi i criteri concordati internazionalmente ed utilizzando le possibilità ed i mezzi delle varie organizzazioni internazionali competenti. Gli Stati partecipanti concordano sulle seguenti raccomandazioni relative a misure specifiche: - sviluppare, tramite la cooperazione internazionale, un vasto programma di sorveglianza e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici, cominciando dall'anidride solforosa e passando poi eventualmente ad altri inquinanti, e a tal fine tenere conto di elementi di base di un programma di cooperazione che sono stati individuati dagli esperti riuniti a Oslo nel dicembre 1974 su invito dell'Istituto Norvegese di Ricerche Atmosferiche; - adoperarsi affinché nel quadro della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite venga effettuato uno studio delle procedure e delle pertinenti esperienze relative alle attività dei Governi per lo sviluppo nei loro paesi dei mezzi diretti a prevedere adeguatamente le conseguenze sull'ambiente delle attività economiche e dello sviluppo tecnologico. 6. Cooperazione in altri settori Sviluppo dei trasporti Gli Stati partecipanti, Considerando che il miglioramento delle condizioni dei trasporti costituisce uno dei fattori essenziali allo sviluppo della Cooperazione fra loro, Ritenendo che si debbano incoraggiare lo sviluppo dei trasporti e la soluzione dei problemi esistenti, utilizzando i mezzi nazionali ed internazionali appropriati, Tenendo conto dei lavori svolti su tali questioni dalle organizzazioni internazionali esistenti, particolarmente dal Comitato dei trasporti interni della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, constatano che la rapidità del progresso tecnico nei vari campi dei trasporti rende auspicabile uno sviluppo della loro cooperazione e un aumento degli scambi di informazioni fra loro; si pronunciano in favore di una semplificazione e di una armonizzazione delle formalità amministrative nel campo dei trasporti internazionali, in particolare alle frontiere; ritengono opportuno favorire, tenendo conto delle particolari condizioni nazionali in tale settore, l'armonizzazione delle disposizioni amministrative e tecniche nel campo della sicurezza dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali, aerei e marittimi; esprimono la loro volontà di favorire lo sviluppo dei trasporti interni internazionali dei passeggeri e delle merci nonchè delle possibilità di partecipazione appropriata ai detti trasporti sulla base di vantaggi reciproci; si pronunciano, nel rispetto dei loro diritti e dei loro impegni internazionali, in favore dell'eliminazione delle disparità derivanti dalle disposizioni di legge che regolano la circolazione sulle vie navigabili interne sottoposte a convenzioni internazionali e, in particolare, della disparità nell'applicazione di tali regimi; e, a tal fine, invitano gli Stati membri della Commissione Centrale del Reno, della Commissione del Danubio e di altri organi competenti a sviluppare i lavori e gli studi in corso, in particolare in seno alla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite; esprimono la loro volontà, al fine di migliorare il traffico ferroviario internazionale e con il dovuto rispetto dei loro diritti e impegni internazionali, di adoperarsi per eliminare le difficoltà derivanti dalle disparità delle disposizioni internazionali legali vigenti che regolano il traffico ferroviario reciproco delle persone e delle merci fra i loro territori; formulano il voto per una intensificazione dei lavori delle organizzazioni internazionali esistenti nel campo dei trasporti, in particolare di quelli del Comitato dei Trasporti Interni della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e esprimono la loro intenzione di contribuirvi con i loro sforzi; considerano che l'esame da parte degli Stati partecipanti della possibilità della loro adesione a diverse convenzioni o ad organizzazioni internazionali specializzate in materia di trasporti, nonchè i loro sforzi tesi all'attuazione delle convenzioni una volta ratificate, potrebbero contribuire al rafforzamento della loro cooperazione in questo campo. Promozione del turismo Gli Stati partecipanti, Consapevoli del contributo che il turismo internazionale apporta allo sviluppo della comprensione reciproca tra i popoli, a una più vasta conoscenza delle realizzazioni di altri paesi in diversi settori, nonché al progresso economico, sociale e culturale, Riconoscendo l'interdipendenza tra lo sviluppo del turismo e le misure prese in altri settori dell'attività economica esprimono la loro intenzione di incoraggiare l'incremento del turismo sia su base individuale che di gruppo, in particolare: - incoraggiando il miglioramento delle infrastrutture turistiche e la cooperazione in questo campo; - incoraggiando l'attuazione di piani turistici comuni, ivi inclusa la cooperazione tecnica, in particolare quando lo suggeriscano la vicinanza territoriale e la convergenza degli interessi turistici; - incoraggiando lo scambio di informazioni, inclusi le pertinenti leggi e disposizioni, gli studi, i dati e la documentazione riguardanti il turismo, e migliorando le statistiche allo scopo di facilitarne la comparabilità; - trattando con spirito positivo le questioni relative alla concessione di mezzi finanziari per i viaggi turistici all'estero, tenendo conto delle loro possibilità economiche, nonché quelle relative alle formalità necessarie per tali viaggi, tenendo conto di altre disposizioni sul turismo adottate dalla Conferenza; - facilitando le attività delle agenzie di viaggio estere e delle società estere di trasporto di passeggeri intese a promuovere il turismo internazionale; - incoraggiando il turismo al di fuori dei periodi di alta stagione; - esaminando le possibilità di scambio di specialisti e studenti nel campo del turismo, al fine di migliorare le loro qualifiche; - promuovendo conferenze e simposi sulla pianificazione e sullo sviluppo del turismo; ritengono desiderabile condurre, nell'appropriato ambito internazionale e con la cooperazione degli organismi nazionali competenti, studi dettagliati sul turismo, in particolare: - uno studio comparato sullo status e sulle attività delle agenzie di viaggio nonché sui mezzi e modi di una migliore cooperazione fra esse; - uno studio dei problemi posti dalla concentrazione stagionale delle vacanze, con lo scopo finale di incoraggiare il turismo al di fuori dei periodi di punta; - studi dei problemi posti nelle zone dove il turismo ha provocato danni all'ambiente; considerano altresì che le parti interessate potrebbero desiderare di studiare le seguenti questioni: - l'unificazione in materia di classificazione alberghiera; e - itinerari turistici che comprendono due o più paesi, si adopereranno, ove possibile, per assicurare che lo sviluppo del turismo non rechi pregiudizio all'ambiente ed al patrimonio artistico, storico e culturale nei loro rispettivi paesi; proseguiranno la loro cooperazione in materia di turismo sul piano bilaterale e multilaterale al fine di realizzare gli obiettivi soprammenzionati. Aspetti economici e sociali del lavoro migrante Gli Stati partecipanti, Considerando che i movimenti dei lavoratori migranti in Europa hanno assunto dimensioni notevoli e che costituiscono un importante fattore economico, sociale e umano, sia nei paesi ospiti che nei paesi di origine, Riconoscendo che le migrazioni di lavoratori hanno anche dato origine a un certo numero di problemi economici, sociali, umani e di altro genere sia nei paesi di immigrazione che nei paesi di origine, Tenendo debitamente conto delle attività in questo campo della organizzazioni internazionali competenti, in particolare dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono del parere che i problemi sollevati sul piano bilaterale dalla migrazione dei lavoratori in Europa come pure fra gli Stati partecipanti debbano essere trattati dalle parti direttamente interessate, allo scopo di risolvere tali problemi nel loro reciproco interesse, in considerazione della preoccupazione di ciascuno Stato interessato di tenere debitamente conto delle necessità che derivano dalla sua situazione socioeconomica, avuto riguardo all'obbligo di ciascuno Stato di conformarsi agli accordi bilaterali e multilaterali di cui è parte, e avendo presenti gli obiettivi seguenti: incoraggiare gli sforzi dei paesi d'origine diretti ad aumentare le possibilità di impiego per i loro cittadini nei loro stessi territori, in particolare sviluppando una cooperazione economica adeguata a questo scopo ed adatta ai paesi ospiti e ai paesi interessati; assicurare, grazie alla cooperazione fra il paese ospite ed il paese d'origine, le condizioni in cui possa avvenire il movimento ordinato dei lavoratori, proteggendo, nel contempo, il loro benessere personale e sociale e organizzare, all'occorrenza, il reclutamento ed una elementare preparazione linguistica e professionale dei lavoratori migranti; assicurare la parità di diritto fra i lavoratori migranti e i cittadini del paese ospite per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro nonché di assicurazione sociale, ed adoperarsi per garantire che i lavoratori migranti possano godere di condizioni soddisfacenti di vita e particolarmente di alloggio; far in modo, per quanto possibile, che i lavoratori migranti fruiscano delle stesse possibilità dei cittadini dei paesi ospiti nel trovare altri impieghi convenienti in caso di disoccupazione; considerare favorevolmente che ai lavoratori migranti venga concessa una formazione professionale e che, per quanto possibile, la lingua del paese ospite venga loro insegnata gratuitamente, nell'ambito della loro occupazione; confermare il diritto dei lavoratori migranti di ricevere, per quanto possibile, un'informazione regolare nella loro lingua, riguardante sia il loro paese di origine che il paese ospite; assicurare che i figli dei lavoratori migranti stabiliti nel paese ospite abbiano accesso all'istruzione ivi normalmente impartita alle stesse condizioni dei bambini di quel paese e, inoltre, permettere loro di ricevere una istruzione supplementare nella loro lingua, cultura nazionale, storia e geografia; tener presente che i lavoratori migranti, particolarmente quelli che hanno acquisito qualifiche, al rientro nei loro paesi dopo un certo periodo di tempo, possono contribuire a ovviare alla penuria di manodopera qualificata nel loro paese di origine; facilitare, in tutta la misura del possibile, la riunificazione dei lavoratori migranti con le loro famiglie; considerare con favore gli sforzi effettuati dai paesi d'origine per attirare il risparmio dei lavoratori migranti allo scopo di accrescere, nel quadro del loro sviluppo economico, le possibilità di impiego appropriate agevolando così il reinserimento di tali lavoratori al loro ritorno. Formazione dei quadri Gli Stati partecipanti, Consapevoli dell'importanza che rivestono la formazione e il perfezionamento dei quadri e dei tecnici per lo sviluppo economico di ciascun paese, si dichiarano disposti ad incoraggiare la cooperazione in questo campo, in particolare promuovendo lo scambio di informazioni sulle istituzioni, sui programmi e sui metodi di formazione e perfezionamento per quadri e tecnici nei diversi settori dell'attività economica, specialmente in quelli della gestione, della pianificazione pubblica, dell'agricoltura e delle tecniche bancarie e commerciali; ritengono auspicabile sviluppare, in condizioni reciprocamente accettabili, scambi di quadri e di tecnici, in particolare mediante attività formative le cui modalità, durata, finanziamento, livelli di formazione e di qualificazione dei potenziali partecipanti - dovrebbero essere discusse dagli organismi competenti ed interessati degli Stati partecipanti; si dichiarano favorevoli ad esaminare, attraverso canali appropriati, le possibilità di cooperare all'organizzazione e all'attuazione della formazione professionale sul posto di lavoro, più particolarmente nelle professioni che implicano le tecniche moderne. Questioni relative alla sicurezza e alla cooperazione nel Mediterraneo Gli Stati partecipanti, Consapevoli degli aspetti geografici, storici, culturali, economici e politici delle loro relazioni con gli Stati mediterranei non partecipanti, Convinti che la sicurezza in Europa è da considerarsi nel più ampio contesto della sicurezza mondiale e che è strettamente connessa con la sicurezza nell'area del Mediterraneo nel suo insieme e che conseguentemente il processo di miglioramento della sicurezza non dovrebbe essere limitato all'Europa, ma dovrebbe estendersi ad altre parti del mondo, ed in particolare all'area del Mediterraneo, Ritenendo che il rafforzamento della sicurezza e l'intensificazione della cooperazione in Europa potrebbero stimolare positivi processi nella regione del Mediterraneo, ed esprimendo la loro intenzione di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla giustizia in tale regione, fini per i quali gli Stati partecipanti e gli Stati mediterranei non partecipanti hanno un interesse comune, Riconoscendo l'importanza delle loro reciproche relazioni economiche con gli Stati mediterranei non partecipanti, e consapevoli del loro comune interesse nell'ulteriore sviluppo della cooperazione, Notando con compiacimento l'interesse manifestato dagli Stati mediterranei non partecipanti per la Conferenza sin dal suo inizio, ed avendo debitamente preso in considerazione i loro contributi, Dichiarano la loro intenzione - di promuovere lo sviluppo di relazioni di buon vicinato con gli Stati mediterranei non partecipanti conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite, sui quali si basano le loro relazioni, e alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi di diritto internazionale concernente le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra gli Stati e conseguentemente, in tale contesto, di condurre le loro relazioni con gli Stati mediterranei non partecipanti nello spirito dei principi enunciati nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti; - di cercare, migliorando ulteriormente le loro relazioni con gli Stati mediterranei non partecipanti, di accrescere la reciproca fiducia in modo da promuovere la sicurezza e la stabilità nell'area del Mediterraneo nel suo insieme: - di incoraggiare lo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei vari campi dell'attività economica con gli Stati mediterranei non partecipanti, specialmente attraverso l'espansione degli scambi commerciali, sulla base della comune consapevolezza della necessità di assicurare stabilità e progresso nelle relazioni commerciali, dei loro reciproci interessi economici e delle differenze nei livelli di sviluppo economico, promuovendo in tal modo il loro progresso economico e il loro benessere; - di contribuire a uno sviluppo diversificato delle economie dei paesi mediterranei non partecipanti, tenendo nel dovuto conto i loro obiettivi di sviluppo nazionale, e di cooperare con essi, specialmente nei settori dell'industria, della scienza e della tecnica, nei loro sforzi per ottenere una migliore utilizzazione delle loro risorse, promuovendo in tal modo uno sviluppo più armonico delle relazioni economiche; - di intensificare gli sforzi e la cooperazione su base bilaterale e multilaterale, con gli Stati mediterranei non partecipanti, diretti a migliorare l'ambiente del Mediterraneo, specialmente a tutelare le risorse biologiche e l'equilibrio ecologico del mare, mediante misure appropriate ivi inclusi la prevenzione e il controllo dell'inquinamento; a tale scopo, e tenuto conto della situazione attuale, di cooperare tramite organizzazioni internazionali competenti e in particolare nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite sull'Ambiente ( UNEP ); - di promuovere ulteriori contatti e la cooperazione con gli Stati mediterranei non partecipanti negli altri campi pertinenti. Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati, gli Stati partecipanti dichiarano anche la loro intenzione di mantenere e ampliare i contatti e il dialogo iniziati dalla CSCE con gli Stati mediterranei non partecipanti così da includere tutti gli Stati del Mediterraneo, al fine di contribuire alla pace, di ridurre le forze armate nella regione, di consolidare la sicurezza, di diminuire le tensioni nella regione e ampliare l'ambito della cooperazione, fini per i quali tutti hanno un interesse comune, nonché allo scopo di definire ulteriori obiettivi comuni. Gli Stati partecipanti cercheranno, nel quadro dei loro sforzi multilaterali, di incoraggiare il progresso e le iniziative appropriate e di procedere ad uno scambio di vedute sul raggiungimento dei fini suddetti. Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori Gli Stati partecipanti, Desiderosi di contribuire al rafforzamento della pace e della comprensione tra i popoli ed all'arricchimento spirituale della personalità umana senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, Coscienti del fatto che maggiori scambi nel campo della cultura e dell'educazione, una più ampia diffusione dell'informazione, l'estensione dei contatti tra le persone e la soluzione di problemi umanitari contribuiranno al conseguimento di tali fini, Decisi quindi a cooperare tra di loro, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e sociali, al fine di creare migliori condizioni nei campi summenzionati, di sviluppare e consolidare le forme di cooperazione esistenti e di elaborare nuovi modi e mezzi appropriati a tali obiettivi, Convinti che tale cooperazione dovrebbe avere luogo nel pieno rispetto dei Principi che reggono le relazioni tra gli Stati partecipanti enunciati nel relativo documento, Hanno adottato quanto segue: 1. Contatti fra persone Gli Stati partecipanti, Considerando lo sviluppo dei contatti come un elemento importante del rafforzamento delle relazioni amichevoli e della fiducia tra i popoli, Affermando l'importanza che essi attribuiscono, in relazione ai loro attuali sforzi per migliorare le condizioni in tale campo, alle considerazioni umanitarie, Desiderando in questo spirito di sviluppare, con la prosecuzione della distensione, ulteriori sforzi volti a realizzare un continuo progresso in tale campo E consapevoli che le questioni in materia debbono essere regolate dagli Stati interessati a condizioni reciprocamente accettabili, Si prefiggono come obiettivo di facilitare una maggiore libertà di movimento e di contatti, sul piano individuale e collettivo, privato o ufficiale, fra le persone, le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti, e di contribuire alla soluzione dei problemi di interesse umano che sorgono a tale riguardo, Si dichiarano pronti a adottare a tali fini le misure che essi considerano appropriate, nonchè a concludere, ove necessario, accordi o intese tra loro, e Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue: a) Contatti e incontri regolari sulla base dei legami familiari Allo scopo di promuovere l'ulteriore sviluppo di contatti sulla base dei legami familiari gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente le richieste di spostamento, al fine di permettere alle persone l'entrata o l'uscita dal proprio territorio, a titolo temporaneo e, se si desidera, su una base di regolarità, per visitare membri delle loro famiglie. Le richieste concernenti spostamenti temporanei allo scopo di visitare membri delle proprie famiglie saranno trattate senza distinzione riguardo al Paese di origine o di destinazione: le formalità richieste per il rilascio di documenti di viaggio e dei visti saranno applicate in tale spirito. La preparazione e il rilascio di tali documenti e visti avranno luogo entro termini ragionevoli; i casi di urgente necessità - quali gravi malattie o decessi - riceveranno trattamento prioritario. Essi prenderanno le misure che possono essere necessarie per far sì che gli oneri imposti per il rilascio di documenti ufficiali di viaggio e dei visti siano di entità accettabile. Essi riaffermano che la presentazione di una richiesta relativa a contatti motivati da legami familiari non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia. b) Riunificazione delle famiglie Gli Stati partecipanti esamineranno in uno spirito positivo ed umano le domande presentate da persone che desiderino ricongiungersi ai membri della loro famiglia, prestando particolare attenzione alle richieste di carattere urgente - come quelle provenienti da persone ammalate o anziane. Essi tratteranno la domanda in questo campo con tutta la diligenza possibile. Essi ridurranno ove necessario gli oneri ai quali tali domande sono soggette in modo che siano a un livello ragionevole. Le domande per motivi di riunificazione familiare che non siano state accolte potranno essere rinnovate al livello appropriato e saranno riesaminate dalle autorità, secondo i casi, dei Paesi di residenza o di destinazione a intervalli ragionevolmente brevi; in tali casi gli oneri saranno percepiti soltanto quando le domande siano state accolte. Le persone le cui domande di riunificazione alle famiglie siano state accolte potranno portare con sè o spedire le loro masserizie, effetti e oggetti personali; a tale fine gli Stati partecipanti utilizzeranno tutte le possibilità offerte dai regolamenti in vigore. Nell'attesa di essere definitivamente riuniti, i membri di una stessa famiglia potranno incontrarsi e stabilire contatti fra loro conformemente alle modalità concernenti i contatti sulla base dei legami familiari. Gli Stati partecipanti appoggeranno le attività svolte dalle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che si occupano dei problemi relativi alla riunificazione delle famiglie. Essi confermano che la presentazione di una domanda relativa alla riunificazione di una famiglia non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia. Lo Stato partecipante di accoglimento prenderà le misure opportune per quanto concerne l'occupazione delle persone provenienti da altri Stati partecipanti le quali assumano residenza permanente in detto Stato allo scopo di ricongiungersi con i membri della loro famiglia che siano cittadini dello Stato medesimo, e farà in modo che vengano loro offerte possibilità di educazione, assistenza sanitaria e previdenza sociale uguali a quelle di cui dispongono i propri cittadini. c) Matrimoni tra cittadini di Stati diversi Gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente, ispirandosi a considerazioni umanitarie, le richieste di permessi di uscita o di entrata da parte di persone che abbiano deciso di sposare un cittadino di altro Stato partecipante. La trattazione delle pratiche e il rilascio dei documenti richiesti per gli scopi summenzionati nonché per la celebrazione del matrimonio saranno conformi alle disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie. Gli Stati partecipanti applicheranno ugualmente le disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie allorché esamineranno le domande presentate da persone provenienti da Paesi partecipanti diversi allo scopo di trasferire, a matrimonio avvenuto, la residenza permanente loro e dei figli minori nello Stato di normale residenza dell'una o dell'altra. d) Viaggi per motivi personali o professionali Gli Stati partecipanti intendono facilitare più largamente gli spostamenti di loro cittadini per motivi personali o professionali, e a tale scopo intendono in particolare: - semplificare gradualmente e trattare con flessibilità le pratiche per l'uscita e l'entrata; - alleggerire i regolamenti relativi ai movimenti nel loro territorio di cittadini degli Stati partecipanti, tenendo debitamente conto delle esigenze di sicurezza. Essi si sforzeranno di ridurre gradualmente, ove necessario, gli oneri imposti per i visti e i documenti ufficiali di viaggio. Essi intendono esaminare, se necessario, i mezzi - compresa, nella misura in cui ciò sia appropriato, la conclusione di convenzioni consolari multilaterali o bilaterali o altri accordi o strumenti in materia - in vista di migliorare le intese relative ai servizi consolari, compresa l'assistenza legale e consolare. * * * Essi confermano che i culti religiosi e le istituzioni ed organizzazioni religiose, operanti nel quadro costituzionale degli Stati partecipanti, ed i loro rappresentanti possono, nell'ambito della loro attività, avere fra loro contatti e incontri, nonchè scambiare informazioni. e) Miglioramento delle condizioni per il turismo individuale o collettivo Gli Stati partecipanti considerano che il turismo contribuisce alla migliore conoscenza della vita, della cultura e della storia degli altri paesi, all'incremento della comprensione fra i popoli, al miglioramento dei contatti e ad un più largo uso del tempo libero. Essi intendono promuovere lo sviluppo del turismo individuale e collettivo, e in particolare intendono: - promuovere le visite ai loro rispettivi Paesi, incoraggiando la fornitura di servizi appropriati e lo snellimento e l'accelerazione delle formalità necessarie per tali visite; - incrementare, sulla base, ove necessario, di accordi o intese appropriati, la cooperazione per lo sviluppo del turismo, considerando in particolare in sede bilaterale le possibilità di incrementare le informazioni relative ai viaggi negli altri Paesi, all'accoglimento dei turisti e alla disponibilità dei servizi, nonchè le altre questioni di reciproco interesse concernenti la materia. f) Incontri fra i giovani Gli Stati partecipanti intendono promuovere lo sviluppo di contatti e scambi fra i giovani, incoraggiando: - maggiori scambi e contatti a breve o a lungo termine fra i giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o che attendono agli studi, mediante accordi bilaterali o multilaterali o mediante programmi regolari in tutti i casi ove ciò sia possibile; - lo studio, da parte delle loro organizzazioni giovanili, delle possibilità di concludere accordi concernenti le modalità della cooperazione multilaterale fra i giovani; - accordi o programmi regolari relativi all'organizzazione di scambi di studenti di seminari giovanili internazionali, di corsi di formazione professionale e di studio delle lingue estere; - l'ulteriore espansione del turismo giovanile e la concessione di mezzi adeguati a tale scopo; - lo sviluppo, laddove possibile, degli scambi, dei contatti e della cooperazione su base bilaterale o multilaterale fra le organizzazioni che rappresentino larghe categorie di giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o attendono agli studi; - la consapevolezza fra i giovani dell'importanza di sviluppare la comprensione reciproca e di rafforzare le relazioni amichevoli e la fiducia fra i popoli. g) Sport Al fine di intensificare i legami e la cooperazione esistenti nel campo dello sport, gli Stati partecipanti incoraggeranno i contatti e gli scambi in tale settore, ivi compresi gli incontri e le competizioni sportive di ogni genere, fondandosi sulle norme, i regolamenti e gli usi internazionali in vigore. h) Sviluppo dei contatti Nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo dei contatti fra istituzioni governative e organizzazioni ed associazioni non governative, ivi comprese le organizzazioni femminili, gli Stati partecipanti faciliteranno la convocazione di riunioni nonché gli spostamenti di delegazioni, di gruppi e di singole persone. 2. Informazione Gli Stati partecipanti, Consapevoli del bisogno di una sempre più larga conoscenza e comprensione dei vari aspetti della vita negli altri Stati partecipanti, Riconoscendo l'apporto di tale processo all'accrescimento della fiducia tra i popoli, Desiderando di continuare ad accrescere, con lo sviluppo della reciproca comprensione fra gli Stati partecipanti e con l'ulteriore miglioramento delle loro relazioni gli sforzi volti a conseguire progressi in questo campo, Riconoscendo l'importanza della diffusione dell'informazione proveniente dagli altri Stati partecipanti e di una migliore conoscenza di tale informazione, Sottolineando quindi il ruolo essenziale e l'influenza della stampa, della radio, della televisione, del cinema, delle agenzie di stampa nonché dei giornalisti che operano in questi campi, Si propongono di facilitare una più libera e ampia diffusione di ogni tipo di informazione, di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e lo scambio di informazioni con altri paesi nonché di migliorare le condizioni in cui i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro attività professionale in un altro Stato partecipante, ed Esprimono la loro intenzione in particolare: a) Miglioramento della diffusione, dell'accesso e dello scambio di informazione i) Informazione orale - Di facilitare la diffusione dell'informazione orale incoraggiando conferenze e cicli di conferenze tenuti da personalità e specialisti degli altri Stati partecipanti, e mediante lo scambio di opinioni in occasione di tavole rotonde, seminari, simposi, corsi estivi, congressi e altri incontri bilaterali o multilaterali. ii) Informazione scritta - Di facilitare il miglioramento della diffusione, sul loro territorio, dei giornali e delle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, degli altri Stati partecipanti. A tal fine: essi incoraggeranno le loro imprese e gli organismi competenti a concludere accordi e contratti intesi ad aumentare gradualmente i quantitativi ed il numero di testate di giornali e pubblicazioni importati dagli altri Stati partecipanti. Tali accordi e contratti menzioneranno in particolare le condizioni di consegna più rapide e l'utilizzazione dei canali abituali esistenti in ogni paese per la distribuzione delle proprie pubblicazioni e dei propri giornali, nonché le forme e i mezzi di pagamento, convenuti tra le parti, che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti da detti accordi e contratti; adotteranno, ove necessario, misure appropriate per realizzare gli obiettivi di cui sopra e per applicare le disposizioni contenute negli accordi e nei contratti. - Di contribuire e migliorare l'accesso del pubblico alle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, importate sulle basi sopra indicate. In particolare: essi incoraggeranno l'aumento del numero dei punti di vendita di tali pubblicazioni; agevoleranno l'offerta di tali pubblicazioni periodiche durante i congressi, le conferenze, le visite ufficiali e le altre manifestazioni internazionali nonché ai turisti durante la stagione; svilupperanno le possibilità di abbonamento secondo le modalità proprie di ciascun paese; miglioreranno le possibilità di lettura e di prestito di tali pubblicazioni nelle grandi biblioteche pubbliche e nelle loro sale di lettura nonché nelle biblioteche universitarie. Essi intendono migliorare le possibilità di conoscenza dei bollettini di informazione ufficiali pubblicati dalle rappresentanze diplomatiche e distribuiti da tali rappresentanze conformemente a intese accettabili per le parti interessate. iii) Informazione filmata e radioteletrasmessa. - Di promuovere il miglioramento della diffusione della informazione filmata e radioteletrasmessa. A tal fine: essi incoraggeranno una più estesa proiezione in sala e diffusione alla radio e alla televisione di una maggiore varietà di informazioni registrate e filmate, provenienti dagli altri Stati partecipanti e che illustrino i vari aspetti della vita di tali paesi, informazioni ricevute sulla base degli accordi o delle intese che fossero necessari fra le organizzazioni e le imprese direttamente interessate; faciliteranno l'importazione da parte delle organizzazioni e delle imprese competenti di materiale registrato audiovisivo proveniente dagli altri Stati partecipanti. Gli Stati partecipanti notano l'espansione della diffusione dell'informazione radiotrasmessa ed esprimono la speranza che tale processo continui, in modo da corrispondere all'interesse della comprensione reciproca fra i popoli e agli obiettivi fissati da questa Conferenza. b) Cooperazione nel campo dell'informazione - Di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione sulla base di accordi o intese a breve o a lungo termine. In particolare: essi favoriranno una maggiore cooperazione fra gli organi di informazione di massa, ivi comprese le agenzie di stampa, nonché fra le organizzazioni e le case editrici; favoriranno la cooperazione fra gli enti radio-televisivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, in particolare mediante lo scambio di programmi radiotelevisivi sia in diretta sia registrati, nonché mediante la coproduzione, la trasmissione e la distribuzione di tali programmi; incoraggeranno incontri e contatti sia fra le organizzazioni dei giornalisti sia fra i giornalisti degli Stati partecipanti; considereranno favorevolmente le possibilità di intese fra pubblicazioni periodiche nonché fra i giornali degli Stati partecipanti, in vista dello scambio e della pubblicazione di articoli; incoraggeranno lo scambio di informazioni tecniche nonché l'organizzazione di ricerche comuni e di incontri dedicati allo scambio di esperienze e di vedute fra esperti nel settore della stampa, della radio e della televisione. c) Miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti Gli Stati partecipanti, desiderosi di migliorare le condizioni nelle quali i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro professione in un altro Stato partecipante, intendono in particolare: - esaminare con spirito favorevole ed entro un termine appropriato e ragionevole le domande di visto da parte dei giornalisti; - accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti accreditati a titolo permanente, sulla base di intese, visti di entrata o di uscita multipli per periodi determinati; - facilitare il rilascio, ai giornalisti degli Stati partecipanti in essi accreditati, di permessi di soggiorno nel paese di residenza temporanea nonché, ove e quando necessario, il rilascio degli altri documenti ufficiali dei quali sia opportuno che essi siano muniti; - alleggerire, su base di reciprocità, le procedure concernenti gli spostamenti dei giornalisti degli Stati partecipanti nel paese dove essi esercitano la loro professione, e offrire progressivamente più larghe possibilità per tale specie di spostamenti, salva l'osservanza dei regolamenti concernenti l'esistenza di zone vietate per motivi di sicurezza; - assicurare che le richieste di detti giornalisti concernenti tali spostamenti ottengano, per quanto possibile, un sollecito corso, tenendo conto della scadenza indicata dal richiedente; - ampliare le possibilità per i giornalisti degli Stati partecipanti di comunicare personalmente con le loro fonti di informazione, comprese tra queste le organizzazioni e le istituzioni ufficiali; - accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti il diritto di importare, con il solo onere di riesportarla, l'attrezzatura tecnica ( macchine fotografiche e cinematografiche, registratori, mezzi radio e televisivi ) necessaria per l'esercizio della loro professione; - mettere i giornalisti degli altri Stati partecipanti, accreditati a titolo permanente o temporaneo, in condizione di trasmettere completamente, regolarmente e con rapidità utilizzando i mezzi riconosciuti dagli Stati partecipanti, agli organi di informazione da loro rappresentati, i risultati della loro attività professionale compresi i nastri registrati e le pellicole e i films non sviluppati, a fini di pubblicazione o di trasmissione per radio o televisione. Gli Stati partecipanti riaffermano che nel legittimo svolgimento della loro attività professionale i giornalisti non saranno espulsi né in qualsiasi altro modo penalizzati. Ove un giornalista accreditato fosse espulso, egli sarà informato delle ragioni di tale misura e potrà presentare domanda per il riesame del suo caso. 3. Cooperazione e scambi nel campo della cultura Gli Stati partecipanti, Considerando che gli scambi e la cooperazione culturali contribuiscono ad una migliore comprensione fra gli uomini e fra i popoli, e favoriscono in tal modo un'intesa durevole fra gli Stati, Confermando le conclusioni già formulate in questo campo per via multilaterale, in particolare alla Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in Europa, organizzata dall'UNESCO a Helsinki nel giugno 1972 e nella quale è emerso l'interesse per una partecipazione attiva degli strati sociali più larghi possibile ad una vita culturale sempre più diversificata, Intendendo continuare e intensificare, con lo sviluppo della fiducia reciproca e il progressivo miglioramento delle relazioni fra gli Stati partecipanti, i loro sforzi in vista di un progresso in questo campo, Disposti in questo spirito ad incrementare sostanzialmente i loro scambi culturali, sia per quanto concerne le persone che le opere, e a sviluppare fra di loro una cooperazione attiva, sia sul piano bilaterale che multilaterale, in tutti i campi della cultura, Convinti che tale intensificazione dei loro rapporti reciproci contribuirà ad arricchire le rispettive cultura nel rispetto dell'originalità di ciascuna, nonchè a rafforzare fra di essi la coscienza dei valori comuni pur continuando a sviluppare la cooperazione culturale con gli altri paesi del mondo, Dichiarano di proporsi in comune i seguenti obiettivi: a) sviluppare l'informazione reciproca in vista di una migliore conoscenza delle rispettive realizzazioni culturali, b) migliorare le possibilità di scambi e di diffusione dei beni culturali, c) favorire l'accesso di tutti alle rispettive realizzazioni culturali d) sviluppare i contatti e la cooperazione fra le persone che svolgono un'attività culturale, e) ricercare nuovi campi e nuove forme di cooperazione culturale, Manifestano in tal modo la loro comune volontà di condurre un'azione progressiva, coerente e a lungo termine, in vista di realizzare gli obiettivi della presente dichiarazione; e Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue: Estensione delle relazioni Estendere e migliorare ai vari livelli la cooperazione e i legami nel campo della cultura, in particolare: - concludendo se del caso, su base bilaterale o multilaterale, accordi che prevedano l'estensione delle relazioni tra le istituzioni statali e le organizzazioni non governative competenti nel campo della cultura nonchè tra le persone impegnate in tale campo, tenendo conto sia della necessità di una certa flessibilità sia della necessità dell'applicazione più completa possibile degli accordi esistenti, tenendo presente altresì che gli accordi e le altre intese in questione costituiscono strumenti importanti per lo sviluppo della cooperazione e degli scambi culturali; - contribuendo allo sviluppo, fra le istituzioni statali o le organizzazioni non governative competenti, di comunicazioni e cooperazione dirette, ivi comprese, se necessario, le forme di comunicazioni e cooperazione realizzate sulla base di accordi e intese speciali; promuovendo fra le persone impegnate nel campo della cultura, contatti e comunicazioni dirette, ivi inclusi, se necessario, i contatti e le comunicazioni realizzati sulla base di accordi e intese speciali. Conoscenza reciproca Adottare, nell'ambito della loro competenza, misure opportune, sul piano bilaterale e multilaterale, per dare ai loro popoli una più ampia e più completa conoscenza reciproca delle loro realizzazioni nei vari campi della cultura, e fra questi: - studiare in comune, se necessario con il concorso di organizzazioni internazionali appropriate, la possibilità di creazione e la eventuale struttura di una banca europea di dati culturali che raccolga informazioni provenienti dai paesi partecipanti e le fornisca, su richiesta, ai propri corrispondenti, e convocare a tal fine una riunione di esperti degli Stati interessati; - considerare, con il concorso, se necessario, delle organizzazioni internazionali appropriate, metodi che consentano di istituire in Europa un repertorio di film documentari a carattere culturale o scientifico realizzati negli Stati partecipanti; promuovere esposizioni più frequenti di libri, ed esaminare la possibilità di organizzare periodicamente in Europa una grande esposizione di libri provenienti dagli Stati partecipanti; - favorire fra le loro rispettive istituzioni e case editrici, lo scambio sistematico di cataloghi di libri disponibili nonchè di libri in corso di pubblicazione che comprendono, per quanto possibile, tutte le pubblicazioni future; stimolare inoltre gli scambi di materiale documentario fra le case editrici di opere enciclopediche al fine di migliorare la presentazione di ogni paese; - esaminare congiuntamente i problemi dell'estensione e del miglioramento dello scambio delle informazioni nei diversi campi della cultura quali il teatro, la musica, le attività di biblioteca nonchè la conservazione e il restauro dei beni culturali. Scambi e diffusione Contribuire a migliorare le possibilità di scambi e di diffusione dei beni culturali, attraverso mezzi appropriati, in particolare: - studiando le possibilità di armonizzare e alleggerire gli oneri che gravano sugli scambi commerciali internazionali di libri e di altri materiali culturali, nonchè nuovi metodi per assicurare le opere d'arte nelle esposizioni all'estero e per ridurre i rischi di danno o di perdita a cui tali opere sono esposte a causa del loro movimento; - facilitando il disbrigo, entro termini compatibili con il calendario delle manifestazioni artistiche, delle formalità doganali relative alle opere d'arte, ai materiali e agli accessori figuranti negli elenchi concordati dagli organizzatori di queste manifestazioni; - incoraggiando incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni competenti e delle imprese interessate per esaminare misure di loro competenza, quali la semplificazione delle commesse, i termini di fornitura e le modalità di pagamento, che possano facilitare gli scambi commerciali internazionali di libri; - incoraggiando i prestiti e gli scambi di film fra i loro istituti di studi cinematografici e le loro cineteche; - incoraggiando lo scambio delle informazioni fra le parti interessate concernenti manifestazioni di carattere culturale indette negli Stati partecipanti nei campi più idonei a tali fini quali la musica, il teatro e le arti figurative, al fine di contribuire alla compilazione e alla pubblicazione di un calendario di tali manifestazioni con l'assistenza, se necessario, delle competenti organizzazioni internazionali; - incoraggiando lo studio degli effetti che la prevedibile evoluzione dei mezzi tecnici utilizzati per la diffusione della cultura e l'eventuale armonizzazione di tali mezzi fra le parti interessate potrebbero avere sullo sviluppo della cooperazione e degli scambi culturali, tenendo tuttavia presente la salvaguardia della diversità e dell'originalità delle rispettive culture; - incoraggiando nel modo che essi giudicano appropriato, nel quadro della loro politica culturale, lo sviluppo dell'interesse per il patrimonio culturale degli altri Stati partecipanti, consapevoli dei meriti e del valore di ciascuna cultura; - curando la piena ed effettiva applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali sui diritti d'autore e sulla diffusione dei beni culturali, di cui essi sono parte o a cui decidessero di aderire in futuro. Accesso Favorire reciprocamente un più ampio accesso per tutti alle realizzazioni - opere, esperienze e interpretazioni - nei diversi campi della cultura dei loro paesi, e compiere a tale fine i massimi sforzi possibili in conformità alla loro competenza, in particolare: - favorire una più larga diffusione dei libri e delle opere artistiche, in particolare: facilitando, tenendo nello stesso tempo pienamente conto delle convenzioni internazionali sui diritti d'autore di cui sono parti, i contatti e le comunicazioni internazionali fra autori e case editrici nonchè fra altre istituzioni culturali, in vista di un più completo accesso reciproco alle realizzazioni culturali; raccomandando che, nel determinare il volume delle tirature, le case editrici tengano inoltre conto della domanda da parte degli altri Stati partecipanti, e che ove possibile i diritti di vendita siano ceduti negli altri Stati partecipanti, d'accordo con i partners interessati, a più organizzazioni di vendita dei paesi importatori; incoraggiando le organizzazioni competenti e le imprese interessate a concludere accordi e contratti, e contribuendo, in tal modo, ad aumentare gradualmente il numero e la varietà delle opere di autori degli altri Stati partecipanti, disponibili, in originale e in traduzione, nelle loro biblioteche e librerie; favorendo, ove ritenuto opportuno, l'aumento del numero dei punti in cui saranno messi in vendita i libri di autori di altri Stati partecipanti, importati in originale sulla base di accordi e contratti, e in traduzione; favorendo su una più ampia scala la traduzione di opere nel campo della letteratura e in altri campi dell'attività culturale prodotte nelle lingue degli altri Stati partecipanti e in particolare in quelle meno diffuse nonchè la pubblicazione e la diffusione di opere tradotte, e ciò in particolare: incoraggiando contatti più regolari fra le case editrici interessate; intensificando i loro sforzi per quanto concerne la formazione e il perfezionamento dei traduttori; stimolando, con mezzi idonei, le case editrici dei loro paesi a pubblicare traduzioni; facilitando lo scambio, fra gli editori e gli organismi interessati, di elenchi di libri che potrebbero essere tradotti; favorendo fra i loro paesi l'attività professionale e la cooperazione dei traduttori; intraprendendo in collaborazione studi sui mezzi per favorire ulteriormente le traduzioni e la loro diffusione; migliorando ed allargando lo scambio di libri, bibliografie e schede bibliografiche tra biblioteche; - considerare altre misure appropriate che permettano, ove necessario in base ad accordo reciproco fra le parti interessate, di facilitare l'accesso alle loro rispettive realizzazioni culturali, in particolare nel settore del libro; - contribuire con mezzi appropriati ad una più ampia utilizzazione dei mezzi di informazione di massa per migliorare la reciproca conoscenza della vita culturale di ciascuno di essi; - cercare di migliorare le condizioni necessarie affinché i lavoratori migranti e le loro famiglie possano ad un tempo conservare i loro legami con la propria cultura nazionale e adattarsi al loro nuovo ambiente culturale; - incoraggiare gli organismi e le imprese competenti ad una scelta e ad una distribuzione più ampia dei lungometraggi e documentari degli altri Stati partecipanti nonché favorire programmazioni non commerciali più frequenti, quali prime visioni, settimane cinematografiche e festivals, prendendo in debita considerazione i film dei paesi le cui realizzazioni cinematografiche sono meno conosciute; - favorire con i mezzi appropriati, nel quadro delle norme esistenti per il lavoro su tale materiale di archivio, l'ampliamento delle possibilità di lavoro degli specialisti degli altri Stati partecipanti sul materiale di carattere culturale degli archivi cinematografici e audiovisivi; - incoraggiare uno studio congiunto da parte degli enti interessati e, ove necessario con il concorso delle organizzazioni internazionali competenti, sull'opportunità e sulle condizioni di creazione di un repertorio dei loro programmi televisivi registrati a carattere culturale nonché sui mezzi che permettano di visionarli rapidamente per facilitarne la scelta e l'eventuale acquisto. Contatti e cooperazione Contribuire con mezzi appropriati allo sviluppo dei contatti e della cooperazione nei vari campi della cultura, in particolare fra creatori e persone che esercitano attività culturali, adoperandosi in particolare a: - favorire i viaggi e gli incontri di persone che esercitano un'attività culturale ivi compresi, ove necessario, quelli che si realizzano sulla base di accordi, contratti o altre intese speciali e che attengono alla loro cooperazione culturale; - incoraggiare in tal modo i contatti fra creatori, interpreti e gruppi artistici al fine di lavorare insieme, di far conoscere le loro opere in altri Stati partecipanti o di scambiare punti di vista su argomenti attinenti alla loro attività comune; - incoraggiare, ove necessario con intese appropriate, gli scambi di tirocinanti e di specialisti e la concessione di borse di studio per la formazione e il perfezionamento nei vari settori della cultura quali le arti e l'architettura, i musei e le biblioteche, gli studi letterari e la traduzione e contribuire a creare condizioni favorevoli di accoglienza nelle loro rispettive istituzioni; - incoraggiare lo scambio delle conoscenze acquisite nel campo della formazione degli organizzatori di attività culturali nonchè degli insegnanti e degli specialisti in campi quali il teatro, l'opera, il balletto, la musica e le belle arti; - continuare ad incoraggiare l'organizzazione di incontri internazionali fra creatori, e in particolare giovani creatori, sulle questioni attuali della creazione artistica e letteraria che presentano interesse al fine di studi in comune; - studiare le altre possibilità di sviluppare gli scambi e la cooperazione fra le persone che esercitano un'attività culturale, in vista di una migliore conoscenza reciproca della vita culturale degli Stati partecipanti. Campi e forme di cooperazione Incoraggiare la ricerca di nuovi campi e di nuove forme di cooperazione culturale, contribuendo a tal fine alla conclusione fra le parti interessate, ove necessario, di accordi e intese appropriati; e in tale contesto favorire: - studi in comune relativi alle politiche culturali, in particolare sotto i loro aspetti sociali, nonchè nei loro rapporti con le politiche della pianificazione, dell'urbanistica, dell'educazione, dell'ambiente, nonchè gli aspetti culturali del turismo; - lo scambio di conoscenze in materia di diversità culturale, in modo da contribuire così ad una migliore comprensione di tale diversità, ove essa si manifesta, da parte degli interessati; - lo scambio di informazioni e, ove appropriato, gli incontri di esperti, la messa a punto e l'esecuzione di programmi e progetti di ricerca, nonchè la loro valutazione in comune e la diffusione dei risultati nelle materie qui sopra indicate; - forme di cooperazione culturale e lo sviluppo di realizzazioni congiunte quali: le manifestazioni internazionali nei settori delle arti figurative, del cinema, del teatro, del balletto, della musica, del folklore, ecc.; le fiere e le esposizioni di libri, le rappresentazioni in comune di opere liriche o drammatiche, nonchè le esecuzioni di solisti, complessi strumentali, orchestre, cori e altri gruppi artistici, ivi compresi quelli che sono composti da dilettanti, tenendo in debita considerazione l'organizzazione di manifestazioni culturali internazionali della gioventù e dello scambio di giovani artisti; l'inclusione di opere di scrittori e compositori degli altri Stati partecipanti nel repertorio di solisti e di complessi artistici; la preparazione, la traduzione e pubblicazione di articoli, di studi e monografie, nonché di libri a basso prezzo e di collane d'arte e di letteratura, atti a far conoscere meglio le rispettive realizzazioni culturali, prevedendo a tale scopo incontri tra esperti e rappresentanti di case editrici; la coproduzione e lo scambio di films, nonché di programmi radiotelevisivi, favorendo in particolare gli incontri tra produttori, tecnici e rappresentanti dei pubblici poteri, onde creare condizioni favorevoli per l'esecuzione di progetti concreti comuni e incoraggiando, nel campo della coproduzione, la costituzione di troupes cinematografiche internazionali; l'organizzazione di concorsi d'architettura e d'urbanistica, prevedendo l'eventuale attuazione dei migliori progetti e la formazione, quando è possibile, di équipes internazionali; l'attuazione di progetti comuni di salvaguardia, di restauro e di valorizzazione di opere artistiche, monumenti e siti storici e archeologici di interesse culturale, con il concorso, nei casi appropriati, di organizzazioni internazionali governative e non governative, nonché di istituzioni private, competenti e attive in tale campo; e ciò, in particolare, prevedendo: riunioni periodiche di esperti delle parti interessate per elaborare le proposte necessarie, tenendo presente la necessità di considerare tali questioni in un più ampio contesto economico e sociale; la pubblicazione, nei periodici appropriati, di articoli destinati a far conoscere e confrontare fra gli Stati partecipanti le realizzazioni e innovazioni più significative; lo studio in comune, in vista del loro miglioramento e della loro eventuale armonizzazione, dei vari sistemi impiegati per inventariare e catalogare i monumenti storici e i siti di interesse culturale nei loro paesi; lo studio delle possibilità di organizzare corsi internazionali per la formazione di specialisti delle varie discipline relative al restauro. * * * Minoranze nazionali o culture regionali. Gli Stati partecipanti, riconoscendo il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali possono apportare alla cooperazione tra di essi in diversi campi della cultura, si propongono, laddove esistano sul loro territorio tali minoranze o culture, e tenendo conto degli interessi legittimi dei loro membri, di facilitare questo contributo. 4. Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione Gli Stati partecipanti, Consapevoli che lo sviluppo delle relazioni internazionali nei campi dell'educazione e della scienza contribuisce ad una migliore comprensione reciproca ed è vantaggioso per tutti i popoli nonché di beneficio alle generazione future, Disposti a facilitare, fra le organizzazioni, le istituzioni e le persone che operano nel campo dell'educazione e della scienza, lo sviluppo sulla base, ove necessario, di apposite intese, degli scambi di conoscenze e di esperienze, nonchè dei contatti, Desiderosi di rafforzare i legami fra le istituzioni educative e scientifiche, nonchè di incoraggiarne la cooperazione nei settori di interesse comune, in particolare nei casi in cui lo sviluppo delle conoscenze e delle risorse richieda sforzi congiunti sul piano internazionale, e Convinti che il progresso in questi campi deve essere accompagnato e sostenuto da una più larga conoscenza delle lingue straniere, Esprimono, a tali fini, la loro intenzione, in particolare: a) Estensione delle relazioni Di accrescere e migliorare, ai vari livelli, la cooperazione e i legami nei campi dell'educazione e della scienza, in particolare: - concludendo, ove opportuno, accordi bilaterali o multilaterali che prevedano la cooperazione e gli scambi fra istituzioni statali, organismi non governativi e persone che esercitano attività nel campo dell'educazione e della scienza, tenendo presente la necessità di assicurare una flessibile applicazione e utilizzazione degli accordi e delle intese esistenti; - promuovendo la conclusione di accordi diretti fra le università ed altri istituti di istruzione superiore e di ricerca, nel quadro, ove necessario, di accordi intergovernativi; - incoraggiando, fra le persone che operano nei campi dell'educazione e della scienza contatti e comunicazioni diretti, compresi quelli basati su accordi o intese speciali, ove questi risultino appropriati. b) Accesso e scambi Di migliorare, a condizioni reciprocamente accettabili, l'accesso degli studenti, degli insegnanti e degli studiosi degli Stati partecipanti agli istituti di istruzione e alle istituzioni culturali e scientifiche, e intensificare gli scambi fra tali istituzioni in tutti i settori di interesse comune, in particolare: - intensificando lo scambio delle informazioni sulle possibilità di studio ed i corsi aperti a stranieri, nonchè sulle condizioni in base alle quali questi vi sono ammessi e accolti; - agevolando, fra gli Stati partecipanti, i viaggi di studiosi, insegnanti e studenti a scopo di studio, insegnamento e ricerca, nonchè allo scopo di migliorare la conoscenza reciproca delle loro realizzazioni nei campi dell'educazione, della cultura e della scienza; - incoraggiando la concessione di borse di studio, insegnamento e ricerca nei loro paesi a studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti; - elaborando, attuando e incoraggiando programmi che prevedano un più ampio scambio di studiosi, insegnanti e studenti, compresa l'organizzazione di simposi, seminari e progetti comuni, nonchè lo scambio di informazioni pedagogiche e specializzate, sotto forma, ad esempio, di pubblicazioni universitarie e materiale di biblioteca; - promuovendo l'efficace attuazione di tali accordi e programmi mediante la tempestiva comunicazione a studiosi, insegnanti e studenti di informazioni più dettagliate in merito alla loro sistemazione presso l'università o l'istituto nel quale saranno accolti nonchè ai programmi previsti per loro; offrendo loro la possibilità di servirsi del materiale specializzato e scientifico pertinente e del materiale d'archivio non riservato; e facilitando i loro spostamenti nello Stato ospite a scopo di studia, di ricerca nonchè di svago in base alle procedure usuali; - promuovendo una valutazione più esatta dei problemi concernenti il confronto e l'equivalenza dei titoli e diplomi universitari promuovendo lo scambio di informazioni sull'organizzazione, la durata e i programmi di studio, il confronto dei metodi di valutazione dei livelli di conoscenza e delle qualifiche universitarie e realizzando, ove possibile, il riconoscimento reciproco dei titoli e diplomi universitari sia, ove necessario, mediante accordi intergovernativi, sia mediante intese dirette fra università e altri istituti di istruzione superiore e di ricerca; - raccomandando inoltre alle organizzazioni internazionali competenti di intensificare gli sforzi al fine di giungere ad una soluzione generalmente accettabile dei problemi del confronto e dell'equivalenza dei titoli e dei diplomi universitari. c) Scienza Nell'ambito della loro competenza di allargare e di migliorare la cooperazione e gli scambi nel campo della scienza, in particolare: Di incrementare, su base bilaterale o multilaterale, lo scambio e la diffusione di informazioni e documentazione scientifiche, in particolare: - rendendo tali informazioni più largamente disponibili agli scienziati e ai ricercatori degli altri Stati partecipanti, per esempio, mediante la partecipazione a programmi internazionali di scambio di informazioni o mediante altre intese appropriate; - estendendo e facilitando lo scambio di campioni e altro materiale scientifico usato, in particolare, per la ricerca di base nei campi delle scienze esatte e naturali e della medicina; - invitando le istituzioni scientifiche e le università a tenersi reciprocamente informate, in modo più completo e regolare, in merito al loro lavoro di ricerca, in corso e in progetto, nei campi di interesse comune. Di facilitare l'ampliamento delle comunicazioni e dei contatti diretti fra le università, le istituzioni e le associazioni scientifiche, nonchè fra gli scienziati e i ricercatori, compresi, ove necessario, i contatti basati su speciali accordi o intese, in particolare: - sviluppando ulteriormente gli scambi di scienziati e ricercatori e incoraggiando l'organizzazione di incontri preparatori o di gruppi di lavoro su temi di ricerca di interesse comune; - incoraggiando la formazione di "équipes" in comune di scienziati con il compito di realizzare progetti di ricerca in base ad intese concluse tra istituzioni scientifiche di più paesi; - appoggiando l'organizzazione e il buon funzionamento di conferenze e seminari internazionali e la partecipazione dei loro scienziati e ricercatori a tali conferenze e seminari; - prevedendo inoltre, in un prossimo futuro, un Forum scientifico sotto forma di un convegno di personalità eminenti del mondo della scienza provenienti dagli Stati partecipanti, allo scopo di discutere problemi interconnessi di comune interesse concernenti lo sviluppo attuale e futuro della scienza e di favorire l'espansione dei contatti, delle comunicazioni e dello scambio di informazioni fra istituzioni scientifiche e fra scienziati; - prevedendo a breve scadenza un incontro di esperti che rappresentino gli Stati partecipanti e le loro istituzioni scientifiche nazionali, al fine di preparare tale Forum scientifico in collegamento con le organizzazioni internazionali competenti, quali l'UNESCO e la Commissione Economica per l'Europa; - studiando in tempo utile quali nuovi provvedimenti potrebbero essere presi ulteriormente per quanto riguarda il Forum scientifico. Sviluppare, nel campo della ricerca scientifica, sul piano bilaterale o multilaterale, il coordinamento di programmi svolti negli Stati partecipanti e l'organizzazione di programmi comuni, particolarmente nei settori sotto menzionati, che possono comportare sforzi comuni da parte di scienziati e, in determinati casi, l'impiego di attrezzature costose o rare. L'elenco delle materie enunciate in tali settori viene fornito a titolo indicativo; e i progetti specifici dovranno essere successivamente determinati dai potenziali partners negli Stati partecipanti, tenendo conto dei contributi che potrebbero fornire le organizzazioni internazionali e le istituzioni scientifiche appropriate: - le scienze esatte e naturali, in particolare la ricerca di base nei campi quali la matematica, la fisica, la fisica teorica, la geofisica, la chimica, la biologia, l'ecologia e l'astronomia: - la medicina, in particolare la ricerca di base relativa al cancro e alle malattie cardiovascolari, gli studi sulle malattie endemiche nei paesi in via di sviluppo, nonché la ricerca medico-sociale con particolare riguardo alle malattie professionali, alla rieducazione dei minorati e all'assistenza alla madre, al fanciullo e agli anziani; - le scienze umane e sociali, quali la storia, la geografia, la filosofia, la psicologia, la ricerca pedagogica, la linguistica, la sociologia, le scienze giuridiche, politiche ed economiche; gli studi comparati dei fenomeni sociali, socioeconomici e culturali di interesse comune per gli Stati partecipanti, in particolare gli studi dei problemi dell'ambiente umano e dello sviluppo urbano nonché gli studi scientifici sui metodi di conservazione e di restauro dei monumenti e delle opere d'arte. d) Lingue e civiltà straniere Di incoraggiare lo studio delle lingue e delle civiltà straniere quale mezzo importante per ampliare la comunicazione fra i popoli al fine di far loro meglio conoscere la cultura di ciascun paese, nonché per rafforzare la cooperazione internazionale; stimolare, a tale scopo, nell'ambito delle loro competenze, l'ulteriore sviluppo e miglioramento dell'insegnamento delle lingue straniere e la diversificazione della scelta delle lingue insegnate ai vari livelli, prendendo in debita considerazione le lingue meno diffuse o meno studiate, e in particolare: - intensificare la cooperazione intesa a migliorare l'insegnamento delle lingue straniere mediante scambi di informazioni e di esperienze riguardanti lo sviluppo e l'applicazione di metodi e materiali pedagogici moderni e efficaci, adattati alle esigenze delle varie categorie di studenti, compresi i metodi di insegnamento accelerato; e studiare le possibilità di effettuare, su base bilaterale o multilaterale, studi sui nuovi metodi di insegnamento delle lingue straniere; - incoraggiare la cooperazione fra le istituzioni interessate, su base bilaterale o multilaterale, allo scopo di utilizzare in modo più completo le risorse della tecnologia didattica moderna nell'insegnamento delle lingue, per esempio mediante studi comparati effettuati dai loro specialisti e, ove convenuto, mediante scambi o trasferimento di materiale audiovisivo, di materiale impiegato nella compilazione di libri di testo, nonché di informazioni su nuovi tipi di attrezzature tecniche utilizzate per l'insegnamento delle lingue; - favorire lo scambio di informazioni sulle esperienze acquisite nella formazione degli insegnanti di lingue, e intensificare, su base bilaterale, gli scambi di insegnanti e di studenti di lingue, nonché facilitare la loro partecipazione a corsi estivi di lingue e civiltà ovunque questi vengano organizzati; - incoraggiare la cooperazione fra esperti nel campo della lessicografia, allo scopo di definire gli equivalenti terminologici necessari, in particolare nelle discipline scientifiche e tecniche, per facilitare le relazioni fra istituzioni scientifiche e specialisti; - promuovere una più ampia diffusione dello studio delle lingue straniere nei vari tipi di istituti di istruzione secondaria e maggiori possibilità di scelta fra un numero maggiore di lingue europee; e in questo contesto considerare, ovunque sia appropriato, le possibilità di incrementare il reclutamento e la formazione degli insegnanti, nonché l'organizzazione delle sezioni di classi necessarie; - favorire, nell'insegnamento superiore, una scelta più ampia delle lingue offerte agli studenti di lingue e, per gli altri studenti, maggiori possibilità di studiare varie lingue straniere; facilitare inoltre, ove desiderabile e sulla base, ove necessario, di intese speciali l'organizzazione di corsi di lingue e civiltà da tenersi da lettori stranieri e, in particolare, da quelli provenienti dai paesi europei le cui lingue sono meno diffuse o meno studiate; - favorire, nel quadro della formazione degli adulti, l'elaborazione di programmi specializzati, adattati alle varie esigenze ed ai vari interessi, per l'insegnamento delle lingue straniere ai propri abitanti e della lingua del paese ospite agli adulti interessati di altri paesi; incoraggiare in tale contesto le istituzioni interessate a cooperare, per esempio, all'elaborazione di programmi di insegnamento mediante la radio e la televisione e con i metodi accelerati, nonché, ove desiderabile, alla definizione di obiettivi di studio destinati a tali programmi, allo scopo di raggiungere livelli comparabili di conoscenza linguistica; - incoraggiare, ove appropriato, il collegamento dell'insegnamento delle lingue straniere con quello delle corrispondenti civiltà, e promuovere ulteriori iniziative per stimolare l'interesse per lo studio delle lingue straniere, ivi comprese le attività extra scolastiche, idonee allo scopo. e) Metodi pedagogici Di promuovere, su base bilaterale o multilaterale, lo scambio di esperienze sui metodi pedagogici a tutti i livelli di istruzione, compresi quelli adottati per l'istruzione permanente e per la formazione degli adulti, nonché lo scambio di materiali pedagogici, e in particolare: - sviluppando ulteriormente le varie forme di contatti e di cooperazione nei vari settori delle scienze pedagogiche, per esempio per mezzo di studi comparativi o congiunti svolti dalle istituzioni interessate, o mediante scambi di informazioni sui risultati degli esperimenti pedagogici; - intensificando lo scambio di informazioni sui metodi pedagogici adottati nei diversi sistemi di istruzione e sui risultati delle ricerche relative ai processi di acquisizione delle conoscenze da parte degli scolari e degli studenti, tenendo conto della pertinente esperienza acquisita nei diversi tipi di istruzione specializzata; - facilitando lo scambio delle conoscenze acquisite concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'istruzione destinata agli adulti e dell'istruzione ricorrente, le relazioni fra queste e altre forme e livelli di istruzione, nonché i mezzi per adattare l'istruzione, compresa la formazione professionale e tecnica, alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nei loro paesi; - incoraggiando gli scambi di esperienze nel campo dell'educazione dei giovani e degli adulti per la comprensione internazionale, con particolare riferimento ai grandi problemi dell'umanità la cui soluzione richiede impostazioni comuni e una più ampia cooperazione internazionale; - promuovendo gli scambi di materiale didattico - compresi libri di testo scolastici, tenendo presente la possibilità di accrescere la conoscenza reciproca e di facilitare la presentazione di ciascun paese in tali libri - nonché di scambi di informazioni sulle innovazioni tecniche nel campo dell'istruzione. * * * Minoranze nazionali o culture regionali. Gli Stati partecipanti, riconoscendo il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali possono apportare alla cooperazione tra di essi in diversi campi dell'educazione, si propongono, laddove esistano sul loro territorio tali minoranze o culture, e tenendo conto degli interessi legittimi dei loro membri, di facilitare questo contributo. Seguiti della Conferenza Gli Stati partecipanti, Avendo considerato e valutato i progressi realizzati alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Considerando inoltre che, nel contesto più ampio del mondo, la Conferenza è una parte importante del processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa e che i suoi risultati contribuiranno in modo significativo a tale processo, Intendendo attuare le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per dare pieno effetto ai suoi risultati e promuovere in tal modo il processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa, Convinti che per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla Conferenza essi devono compiere nuovi sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali e continuare, nelle forme appropriate enunciate qui di seguito, il processo multilaterale avviato dalla Conferenza, 1. Dichiarano la loro determinazione di tenere debitamente conto, nel periodo successivo alla Conferenza, delle disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza e di applicarle: a) unilateralmente, in tutti i casi che si prestino a una tale azione; b) bilateralmente, mediante negoziati con altri Stati partecipanti; c) multilateralmente, mediante riunioni di esperti degli Stati partecipanti, come pure nell'ambito delle organizzazioni internazionali esistenti quali la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite e l'UNESCO, per quanto riguarda la cooperazione nei campi dell'educazione, della scienza e della cultura; 2. Dichiarano inoltre la loro determinazione di proseguire il processo multilaterale avviato dalla Conferenza: a) procedendo ad uno scambio di vedute approfondito sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale, sia sull'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza come pure, nel contesto delle questioni trattate da quest'ultima, sull'approfondimento delle loro relazioni reciproche, sul miglioramento della sicurezza e lo sviluppo della cooperazione in Europa e lo sviluppo del processo di distensione in futuro; b) organizzando a tali fini incontri tra i loro rappresentanti, cominciando con una riunione a livello dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri. Questa preciserà le modalità appropriate per lo svolgimento di altri incontri, che potranno comprendere nuove riunioni analoghe e la possibilità di una nuova Conferenza; 3. Il primo degli incontri suindicati avrà luogo a Belgrado nel 1971. Una riunione preparatoria incaricata di organizzare questa riunione avrà luogo a Belgrado il 15 giugno 1977. La riunione preparatoria fisserà la data, la durata, l'ordine del giorno e le altre modalità della riunione dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri; 4. Le disposizioni procedurali e di lavoro come pure la scala di ripartizione delle spese della Conferenza si applicheranno, mutatis mutandis, alle riunioni contemplate nei paragrafi 1 c), 2 e 3 di cui sopra. Tutte le riunioni summenzionate si terranno a turno negli Stati partecipanti. I servizi di segretariato tecnico saranno forniti dal paese ospite. L'originale del presente Atto Finale, redatto in francese, inglese, italiano, spagnolo, russo e tedesco sarà consegnato al Governo della Repubblica di Finlandia che lo conserverà nei suoi archivi. Ciascuno degli Stati partecipanti riceverà dal Governo della Repubblica di Finlandia una copia conforme del presente Atto Finale. Il testo del presente Atto Finale sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione e lo farà conoscere nel modo più ampio possibile. Il Governo della Repubblica di Finlandia è pregato di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo del presente Atto Finale, che non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, per la sua diffusione a tutti i membri dell'Organizzazione, quale documento ufficiale delle Nazioni Unite. Il Governo della Repubblica di Finlandia è altresì pregato di trasmettere il testo del presente Atto Finale al Direttore Generale dell'UNESCO e al Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. In fede di ciò, i sottoscritti Alti Rappresentanti degli Stati partecipanti, consapevoli dell'alto significato politico che essi attribuiscono ai risultati della Conferenza e dichiarando la loro determinazione di agire in conformità delle disposizioni contenute nei testi di cui sopra, hanno apposto la loro firma in calce al presente Atto Finale. Fatto a Helsinki il 1º agosto 1975, in nome