Documento conclusivo Vienna, 4 novembre 1986 al 19 gennaio 1989 I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno riaffermato il loro impegno per il processo CSCE e ne hanno sottolineato il ruolo essenziale per accrescere la fiducia, aprire nuove vie di cooperazione, promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rafforzando in tal modo la sicurezza internazionale. Gli Stati partecipanti hanno accolto con favore gli sviluppi positivi della situazione internazionale dopo la conclusione della Riunione di Madrid 1983 ed hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto che il processo CSCE abbia contribuito a tali sviluppi. Rilevando l'intensificazione del dialogo politico fra loro e gli importanti progressi nei negoziati sulla sicurezza militare e sul disarmo, essi hanno convenuto che si debbano compiere rinnovati sforzi per consolidare tali tendenze positive e per conseguire un ulteriore miglioramento sostanziale delle loro relazioni reciproche. Conseguentemente hanno riaffermato la propria determinazione di applicare pienamente, unilateralmente, bilateralmente e multilateralmente, tutte le disposizioni dell'Atto Finale e degli altri documenti CSCE. Come previsto nell'ordine del giorno della Riunione di Vienna, i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno proceduto ad uno scambio di vedute approfondito sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid, sia sull'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza come pure, nel contesto delle questioni trattate da quest'ultima, sull'approfondimento delle loro relazioni reciproche, sul miglioramento della sicurezza e sullo sviluppo della cooperazione in Europa e sullo sviluppo del processo di distensione in futuro. Durante tale scambio di vedute gli Stati partecipanti hanno esaminato in maniera approfondita e dettagliata l'attuazione dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid. Sono state espresse opinioni diverse e talvolta contraddittorie sul grado di attuazione di tali impegni. Pur rilevando sviluppi incoraggianti in numerosi settori, i partecipanti hanno criticato le costanti gravi carenze nell'applicazione di tali documenti. Si è svolta una discussione franca e aperta sull'applicazione ed il rispetto dei principi dell'Atto Finale. È stata espressa preoccupazione per gravi violazioni di taluni di questi principi. In particolare, le questioni relative al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono state al centro di intense e controverse discussioni. Gli Stati partecipanti hanno convenuto che il pieno rispetto dei principi, sotto ogni aspetto, è essenziale per il miglioramento delle loro relazioni reciproche. È stata discussa l'applicazione delle disposizioni dell'Atto Finale concernenti le misure miranti a rafforzare la fiducia, la cooperazione nei settori dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente, le questioni relative alla sicurezza e alla cooperazione nel Mediterraneo nonché la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori. È stata inoltre discussa l'attuazione delle disposizioni del Documento Conclusivo di Madrid e degli altri documenti CSCE. È stato rilevato che le numerose possibilità offerte dall'Atto Finale non sono state sufficientemente realizzate. Gli Stati partecipanti hanno inoltre espresso preoccupazione per la diffusione del terrorismo e lo hanno condannato senza riserve. Le discussioni hanno rispecchiato il contesto più ampio del processo CSCE ed hanno confermato l'importanza di tener conto della sua dimensione mondiale nell'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale. Nelle loro deliberazioni i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno tenuto conto dei risultati - della Conferenza di Stoccolma sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa; - della Riunione di Esperti di Atene allo scopo di continuare l'esame e l'elaborazione di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti; - del Seminario di Venezia sulla cooperazione economica, scientifica e culturale nel Mediterraneo; - della Riunione di Esperti di Ottawa su questioni relative al rispetto, nei loro Stati, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto ogni aspetto, come enunciato nell'Atto Finale; - del « Forum Culturale » di Budapest; - della Riunione di Berna di Esperti sui contatti umani. Gli Stati partecipanti hanno inoltre rilevato che il decimo anniversario della firma dell'Atto Finale è stato celebrato a Helsinki l'1 agosto 1985. Gli Stati partecipanti hanno riaffermato il loro impegno per la continuazione del processo CSCE, concordato nel capitolo sui Seguiti della Conferenza contenuto nell'Atto Finale. Riconoscendo la necessità di progressi equilibrati che comprendano tutti i capitoli dell'Atto Finale, essi hanno espresso la loro determinazione di trarre vantaggio anche da nuove opportunità per la loro cooperazione ed hanno adottato pertinenti decisioni sulle attività nel quadro dei Seguiti. I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno esaminato tutte le proposte presentate alla Riunione ed hanno concordato quanto segue: Questioni relative alla Sicurezza in Europa Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione - di basarsi sugli attuali sviluppi positivi delle loro relazioni per rendere la distensione un processo efficace, globale e autentico, di portata universale; - di assumersi la responsabilità di attuare pienamente gli impegni contenuti nell'Atto Finale e in altri documenti CSCE; - di intensificare i propri sforzi per ricercare soluzioni ai problemi che gravano sulle loro relazioni e per rafforzare le misure di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali; - di promuovere la cooperazione e il dialogo fra loro, per assicurare l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e facilitare i contatti e le comunicazioni fra le persone; - di compiere nuovi sforzi per realizzare ulteriori progressi per rafforzare la fiducia e la sicurezza e per promuovere il disarmo. Principi (1) Gli Stati partecipanti riaffermano il proprio impegno nei riguardi di tutti i dieci principi della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contenuta nell'Atto Finale, e la loro determinazione di rispettarli e metterli in pratica. Gli Stati partecipanti riaffermano che tutti questi principi hanno un'importanza primaria e che, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserve, interpretando ciascuno di essi tenendo conto degli altri. (2) Essi sottolineano che il rispetto e la piena applicazione di questi principi, nonché il rigoroso adempimento di tutti gli impegni CSCE da essi derivanti, rivestono grande importanza politica e sono essenziali per instaurare la fiducia e la sicurezza nonché per lo sviluppo delle loro relazioni amichevoli e della loro cooperazione in tutti i campi. (3) In tale contesto, confermano che rispetteranno il diritto di ciascuno di essi di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonché di determinare le proprie leggi, regolamenti, prassi e politiche. Nell'esercizio di tali diritti, essi assicureranno che le loro leggi, regolamenti, prassi e politiche siano conformi ai loro obblighi di diritto internazionale e vengano armonizzati con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi e con altri impegni CSCE. (4) Essi confermano inoltre che, in virtù del principio dell'uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione e conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di determinare, quando e come desiderano, il loro assetto politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. (5) Essi confermano il loro impegno di rispettare rigorosamente ed effettivamente il principio dell'integrità territoriale degli Stati. Essi si asterranno da qualsiasi violazione di tale principio e quindi da qualsiasi azione mirante, con mezzi diretti o indiretti, in contrasto con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, gli altri obblighi di diritto internazionale o le disposizioni dell'Atto Finale, a violare l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di uno Stato. Nessuna azione o situazione che contravvenga a tale principio sarà riconosciuta legittima dagli Stati partecipanti. (6) Gli Stati partecipanti confermano il proprio impegno nei confronti del principio della soluzione pacifica delle controversie, convinti che esso è un complemento indispensabile del dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza, essendo entrambi elementi essenziali per il mantenimento e il consolidamento della pace e della sicurezza. Essi esprimono la loro determinazione di perseguire sforzi costanti per l'esame e l'elaborazione, in base alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e tenendo conto dei rapporti delle Riunioni di Esperti di Montreux ed Atene, di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti. In tale contesto essi accettano, in via di principio, l'intervento obbligatorio di una parte terza qualora una controversia non possa essere risolta con altri mezzi pacifici. (7) Per garantire l'attuazione progressiva di tale impegno, compreso, come prima fase, l'intervento obbligatorio di una parte terza nella composizione di talune categorie di controversie, essi decidono di convocare una Riunione di Esperti a La Valletta dal 15 gennaio all'8 febbraio 1991 al fine di definire un elenco di tali categorie nonché le procedure e i meccanismi relativi. Tale elenco formerebbe oggetto di successivi, graduali ampliamenti. La Riunione esaminerà inoltre la possibilità di definire meccanismi per pervenire a decisioni vincolanti della parte terza. La prossima Riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE valuterà i progressi compiuti nella Riunione di Esperti. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato 1. (8) Gli Stati partecipanti condannano senza riserve come criminosi tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo, ovunque e da chiunque siano commessi, inclusi quelli che mettano in pericolo le relazioni amichevoli fra gli Stati e la loro sicurezza, e concordano che il terrorismo non può essere giustificato in alcuna circostanza. (9) Essi esprimono la propria determinazione di adoperarsi per sradicare il terrorismo, sia bilateralmente sia mediante la cooperazione multilaterale, particolarmente nelle sedi internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e l'Organizzazione Marittima Internazionale e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid. (10) Convinti dell'esigenza di unire alle misure a livello nazionale una maggiore cooperazione internazionale, gli Stati partecipanti esprimono la loro intenzione (11) Essi confermano che rispetteranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di convinzione per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Essi confermano inoltre l'importanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e della sicurezza necessarie a garantire lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra di essi e fra tutti gli Stati. (12) Essi esprimono la propria determinazione di garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sono tutti parte integrante della dignità della persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo. Essi riconoscono che le libertà e i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri hanno tutti un'importanza capitale e devono essere pienamente realizzati con tutti i mezzi appropriati. (13) In tale contesto essi (13.1) - svilupperanno le loro leggi, regolamenti e politiche nel campo dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e li applicheranno in modo da garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà; (13.2) - considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano già fatto, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, al Protocollo Facoltativo della Convenzione sui Diritti Civili e Politici e ad altri strumenti internazionali pertinenti; (13.3) - provvederanno alla pubblicazione e alla diffusione del testo dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid, del presente Documento e dei testi di qualsiasi strumento internazionale pertinente nel campo dei diritti dell'uomo, al fine di assicurare la disponibilità di tali documenti nella loro interezza, di dar loro la massima divulgazione possibile e di renderli accessibili a tutti nei loro paesi, in particolare tramite le biblioteche pubbliche; (13.4) - garantiranno l'effettivo diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in tale campo e di agire in conseguenza, e a tal fine pubblicheranno e renderanno accessibili tutte le leggi, regolamenti e le procedure concernenti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali; (13.5) - rispetteranno il diritto dei propri cittadini di contribuire attivamente, individualmente o in associazione con altri, alla promozione e alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; (13.6) - incoraggeranno, nelle scuole e negli altri istituti d'istruzione, l'esame dei modi per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali; (13.7) - assicureranno a tutti coloro che si trovano nel proprio territorio e sono soggetti alla propria potestà i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di alcun genere, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d'altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o qualsiasi altra condizione; (13.8) - assicureranno che nessuna persona che eserciti, esprima l'intenzione di esercitare o cerchi di esercitare tali diritti e libertà, o un membro della sua famiglia siano soggetti, per ciò stesso, a discriminazioni di alcun genere; (13.9) - assicureranno che coloro i quali asseriscono che, nei loro confronti, siano stati violati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dispongano di mezzi di ricorso efficaci nonché di complete informazioni in merito; fra l'altro, accorderanno ad essi la possibilità effettiva di avvalersi: - del diritto di ogni persona di presentare istanze agli organi esecutivi, legislativi, giudiziari od amministrativi; - del diritto ad un processo giusto e pubblico entro termini ragionevoli, di fronte ad un tribunale indipendente e imparziale, compreso il diritto di presentare argomentazioni giuridiche e di essere rappresentati da un avvocato di propria scelta; - del diritto di essere informati prontamente ed ufficialmente sulla decisione adottata in merito a ciascun ricorso, compresi i motivi giuridici sui quali è fondata la decisione. Queste informazioni verranno fornite di norma per iscritto e, in ogni caso, in modo tale da consentire all'interessato di avvalersi effettivamente degli altri ricorsi disponibili. (14) Gli Stati partecipanti riconoscono che la promozione dei diritti economici, sociali, culturali nonché dei diritti civili e politici ha importanza capitale per la dignità umana e per il raggiungimento delle legittime aspirazioni di ciascun individuo. Essi pertanto proseguiranno i loro sforzi al fine di assicurare progressivamente la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali con tutti i mezzi appropriati e, in particolare, anche con l'adozione di misure legislative. In tale contesto essi presteranno particolare attenzione ai problemi esistenti nel campo dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale, della sanità, dell'educazione e della cultura. Essi promuoveranno costanti progressi nell'esercizio di tutti i diritti e delle libertà nei propri paesi nonché nello sviluppo delle relazioni fra loro e con altri Stati, in modo che ciascuno goda effettivamente dei suoi pieni diritti economici, sociali e culturali nonché dei suoi diritti civili. (15) Gli Stati partecipanti confermano la loro determinazione di assicurare la parità dei diritti dell'uomo e della donna. Conseguentemente adotteranno tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, per promuovere una partecipazione ugualmente effettiva dell'uomo e della donna alla vita politica, economica, sociale e culturale. Essi considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano ancora fatto, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna. (16) Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro, (16.1) - adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti; (16.2) - favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti; (16.3) - riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati , lo status per esse previsto nei rispettivi paesi; (16.4) - rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di - costituire e mantenere luoghi di culto o riunione liberamente accessibili, - organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale, - scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme nonché a qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato, - sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d'altro genere; (16.5) - si impegneranno in consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa; (16.6) - rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un'istruzione religiosa nella lingua di propria scelta, individualmente o in associazione con altri; (16.7) - rispetteranno, in tale contesto, fra l'altro, la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti; (16.8) - consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate, (16.9) - rispetteranno il diritto dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione; (16.10) - consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l'importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi; (16.11) - considereranno favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa. (17) Gli Stati partecipanti riconoscono che l'esercizio dei summenzionati diritti relativi alla libertà di religione o convinzione può essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite per legge e conformi ai loro obblighi in base al diritto internazionale e ai loro impegni internazionali. Nelle proprie leggi e regolamenti e nella loro applicazione essi assicureranno la piena ed effettiva attuazione della libertà di pensiero, coscienza, religione o convinzione. (18) Gli Stati partecipanti compiranno sforzi costanti per applicare le disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid riguardanti le minoranze nazionali. Essi adotteranno tutte le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre ed applicheranno gli strumenti internazionali pertinenti per essi vincolanti, per assicurare la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali delle persone che appartengono a minoranze nazionali nel loro territorio. Essi si asterranno da qualsiasi discriminazione contro tali persone e contribuiranno alla realizzazione dei loro legittimi interessi ed aspirazioni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (19) Essi proteggeranno e creeranno le condizioni per la promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio. Essi rispetteranno il libero esercizio dei diritti da parte delle persone che appartengono a tali minoranze e assicureranno la loro piena uguaglianza con le altre persone. (20) Gli Stati partecipanti rispetteranno pienamente il diritto di ciascuno - alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ciascuno Stato, e - di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese. (21) Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio dei summenzionati diritti non sia soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle previste con legge e che siano conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ed ai loro impegni internazionali, in particolare alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tali restrizioni hanno carattere eccezionale. Gli Stati partecipanti assicureranno che dette restrizioni non siano applicate in maniera abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti. (22) In tale contesto essi consentiranno a tutti i rifugiati che lo desiderino di ritornare in piena sicurezza alle proprie dimore. (23) Gli Stati partecipanti (23.1) - assicureranno che nessuna persona sia arbitrariamente arrestata, detenuta o esiliata; (23.2) - assicureranno che tutte le persone detenute o incarcerate siano trattate con l'umanità e il rispetto dovuti alla dignità propria della persona umana; (23.3) - osserveranno le Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti nonché il Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell'applicazione delle leggi; (23.4) - proibiranno la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e adotteranno efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre per prevenire e punire tali pratiche; (23.5) - esamineranno la possibilità di aderire, se non lo abbiano già fatto, alla Convenzione contro la tortura ed altre pene crudeli o trattamenti inumani o degradanti; (23.6) - proteggeranno gli individui contro qualsiasi pratica psichiatrica o altra pratica medica che violino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e adotteranno misure efficaci per prevenire e punire tali pratiche. (24) Per quanto riguarda la questione della pena capitale, gli Stati partecipanti rilevano che la pena capitale è stata abolita in alcuni di loro. Negli Stati partecipanti che non abbiano ancora abolito la pena capitale, la condanna a morte potrà essere comminata soltanto per i reati più gravi conformemente alle leggi in vigore all'epoca in cui è stato commesso il reato e non in contrasto con i loro impegni internazionali. Detta questione resterà all'esame. In tale contesto gli Stati partecipanti coopereranno nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti. (25) Al fine di sviluppare la reciproca comprensione e fiducia, promuovere relazioni amichevoli e di buon vicinato, consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e migliorare l'attuazione dei loro impegni CSCE, gli Stati partecipanti svilupperanno ulteriormente la cooperazione e promuoveranno il dialogo fra loro in tutti i campi e a tutti i livelli sulla base della piena uguaglianza. Essi concordano che il pieno rispetto e l'applicazione integrale dei Principi e l'adempimento delle altre disposizioni CSCE miglioreranno le loro relazioni e stimoleranno lo sviluppo della loro cooperazione. Essi si asterranno da qualsiasi atto incompatibile con le disposizioni dell'Atto Finale e degli altri documenti CSCE e riconoscono che qualsiasi atto del genere pregiudicherebbe le loro relazioni ed ostacolerebbe lo sviluppo della cooperazione fra di essi. (26) Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della loro cooperazione e alla piena realizzazione dell'Atto Finale. A tal fine essi rispetteranno il diritto delle persone a osservare e a promuovere l'applicazione delle disposizioni CSCE e ad associarsi ad altri a tale scopo. Essi faciliteranno i contatti e le comunicazioni dirette fra tali persone, organizzazioni e istituzioni all'interno degli Stati partecipanti e tra di essi ed elimineranno, ove esistano, gli ostacoli giuridici e amministrativi incompatibili con le disposizioni CSCE. Essi adotteranno inoltre misure efficaci per facilitare l'accesso alle informazioni sull'attuazione delle disposizioni CSCE e la libera espressione di opinioni in merito a tali questioni. (27) Gli Stati partecipanti hanno preso conoscenza dei resoconti della Riunione di Esperti sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, in tutti i loro aspetti, quali enunciati nell'Atto Finale, tenutasi ad Ottawa dal 7 maggio al 17 giugno 1985. Essi hanno accolto favorevolmente il fatto che un franco dibattito abbia avuto luogo su questioni di importanza essenziale. Rilevando che tali discussioni non hanno portato a un accordo sulle conclusioni, essi hanno convenuto che tali scambi di vedute approfonditi costituiscono di per sé un valido contributo al processo CSCE. A tal riguardo è stato rilevato in particolare che le proposte presentate in seno alla Riunione sono state ulteriormente prese in considerazione nella Riunione di Vienna tenuta nel quadro dei Seguiti della CSCE. Essi inoltre hanno accolto favorevolmente la decisione di consentire l'accesso del pubblico a una parte della Riunione ed hanno rilevato che tale principio è stato ulteriormente sviluppato in riunioni successive. Cooperazione in altri settori (38) Gli Stati partecipanti riconoscono il ruolo importante dei trasporti nello sviluppo economico e sociale e le conseguenze generali dell'aumento dell'attività in tale settore, inclusi i problemi concernenti l'ambiente. Pertanto essi incoraggeranno l'elaborazione di misure per realizzare un sistema di trasporti economicamente più efficiente, tenendo conto dei vantaggi comparativi delle diverse modalità di trasporto e dei loro effetti potenziali sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'ambiente. A tale riguardo, essi presteranno particolare attenzione, mediante strumenti bilaterali e multilaterali, alle questioni concernenti le reti di trasporto multimodale, il trasporto combinato, le correnti di transito e la semplificazione delle formalità di trasporto e, in particolare, dei documenti di trasporto. Essi inoltre accolgono con favore il lavoro svolto al riguardo dall'ECE. (39) Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza economica del turismo e il suo contributo alla reciproca comprensione dei popoli. Pertanto essi favoriscono lo sviluppo della cooperazione in tale settore e facilitano i normali contatti fra i turisti e la popolazione locale. A tal fine essi si adopereranno per migliorare le infrastrutture turistiche, fra l'altro, diversificando le attrezzature alberghiere e sviluppando i servizi per il turismo economico e giovanile, ivi comprese le piccole strutture ricettive private. Essi considereranno inoltre favorevolmente la progressiva eliminazione dell'obbligo, per i turisti stranieri, di effettuare il cambio obbligatorio minimo, e, ove questo sussista, consentiranno la riconversione della valuta locale acquistata legalmente e, inoltre, incoraggeranno l'adozione di prezzi non discriminatori per tutti i turisti stranieri indipendentemente dalla loro nazionalità e ridurranno al minimo necessario le procedure di arrivo e partenza. Gli Stati partecipanti creeranno condizioni favorevoli all'istituzione di progetti comuni nel campo del turismo, inclusi joint ventures e programmi di formazione del personale. (40) Gli Stati partecipanti pongono in risalto l'esigenza di un'efficace attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid relative ai lavoratori migranti ed alle loro famiglie in Europa. Essi invitano i paesi di accoglimento e i paesi di origine a compiere sforzi per migliorare ulteriormente le condizioni economiche, sociali, culturali e le altre condizioni di vita dei lavoratori migranti e delle loro famiglie che risiedono legalmente nei paesi di accoglimento. Essi raccomandano che i paesi di accoglimento e i paesi di origine promuovano la loro cooperazione bilaterale nei settori rilevanti per facilitare il reinserimento dei lavoratori migranti e delle loro famiglie al loro ritorno nel paese di origine. (41) Gli Stati partecipanti, conformemente ai pertinenti impegni assunti nell'Atto Finale e nel Documento Conclusivo di Madrid, considereranno favorevolmente le domande di riunificazione delle famiglie nonché i contatti e le visite familiari riguardanti lavoratori migranti di altri Stati partecipanti con residenza legale nei paesi di accoglimento. (42) Gli Stati partecipanti assicureranno che i lavoratori migranti di altri Stati partecipanti e le loro famiglie possano liberamente avvalersi della propria cultura nazionale e preservarla ed avere accesso alla cultura del paese di accoglimento. (43) Mirando ad assicurare effettivamente uguali possibilità per i figli dei lavoratori migranti e i figli dei propri cittadini per quanto concerne l'accesso a tutte le forme e a tutti i livelli d'istruzione, gli Stati partecipanti affermano la propria disponibilità a prendere le misure necessarie per meglio utilizzare e per migliorare le possibilità educative. Inoltre, essi incoraggeranno o faciliteranno, ove esista una richiesta ragionevole, un insegnamento supplementare nella propria madrelingua per i figli dei lavoratori migranti. (44) Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni dei lavoratori migranti hanno una propria dimensione umana. (45) Gli Stati partecipanti riconoscono che l'incidenza dei mutamenti economici e tecnologici è fortemente sentita sul posto di lavoro. Essi sottolineano la loro disponibilità ad incoraggiare la cooperazione nel campo delle politiche di formazione professionale mediante un maggiore scambio di informazioni e di esperienze al fine di elevare i livelli di istruzione, le conoscenze e le capacità professionali nonché la capacità di adattamento del personale occupato nell'industria e nel commercio. (46) Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza di facilitare l'integrazione dei giovani nella vita professionale. Essi continueranno pertanto i propri sforzi per assicurare le condizioni necessarie per l'istruzione e la formazione professionale dei giovani e per promuovere le possibilità di impiego dei giovani nei diversi settori dell'economia. Essi continueranno i propri sforzi per creare le condizioni necessarie per sviluppare il livello delle conoscenze scientifiche e culturali dei propri cittadini, in particolare dei giovani, e per facilitare il loro accesso alle realizzazioni nel campo delle scienze naturali e sociali, nonché della cultura. Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori Gli Stati partecipanti, Considerando che la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori è un fattore essenziale per lo sviluppo delle loro relazioni, Convenendo che la loro cooperazione in tali settori dovrebbe aver luogo nel pieno rispetto dei Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti enunciati nell'Atto Finale nonché delle disposizioni del Documento Conclusivo di Madrid e del presente Documento relative a tali principi, Confermando che, nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori nel quadro delle loro leggi e dei loro regolamenti, essi assicureranno che tali leggi e regolamenti siano conformi agli obblighi ad essi derivanti dal diritto internazionale e siano armonizzati con i loro impegni CSCE, Riconoscendo che l'attuazione delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid richiede sforzi costanti e intensificati, Hanno adottato e daranno attuazione a quanto segue: Contatti fra persone (1) Nel dare attuazione alle disposizioni sui contatti fra persone enunciate nell'Atto Finale, nel Documento Conclusivo di Madrid e nel presente Documento, essi rispetteranno pienamente gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, quali richiamati nel paragrafo del presente Documento dedicato ai principi, in particolare la libertà di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno al proprio paese, nonché gli impegni internazionali da essi assunti in tale settore. (2) Essi assicureranno che le proprie politiche concernenti l'ingresso nei rispettivi territori siano pienamente conformi ai fini enunciati nelle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e del presente Documento. (3) Essi assumeranno le necessarie iniziative per evadere nel più breve tempo possibile, ma in ogni caso non oltre sei mesi, tutte le domande, basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid, ancora in sospeso al momento della conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE. (4) Essi effettueranno in seguito regolari revisioni per accertare che tutte le domande basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano trattate in maniera conforme a tali disposizioni. (5) Essi decideranno sulle domande relative ad incontri familiari con conformemente all'Atto Finale e agli altri citati documenti CSCE nel più breve tempo possibile, nella prassi normale entro un mese. (6) Essi decideranno nella stessa maniera sulle domande relative alla riunificazione delle famiglie e ai matrimoni fra cittadini di Stati diversi, normalmente entro tre mesi. (7) Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi terranno debito conto dei desideri del richiedente, in particolare per quanto riguarda il periodo e una durata sufficientemente lunga di tali incontri, nonché l'intenzione di compiere viaggi con altri membri della propria famiglia per incontri familiari comuni. (8) Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi consentiranno anche visite a e da parenti meno prossimi. (9) Considerando favorevolmente le domande concernenti la riunificazione delle famiglie o i matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi rispetteranno i desideri dei richiedenti per quanto riguarda il paese di destinazione che sia disposto ad accoglierli. (10) Essi presteranno particolare attenzione alla soluzione dei problemi concernenti la riunificazione dei figli minorenni con i propri genitori. In tale contesto e sulla base delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE assicureranno - che una domanda al riguardo presentata quando il figlio è minorenne sia trattata favorevolmente e sollecitamente per realizzare la riunificazione senza ritardi; e - che si prendano provvedimenti adeguati per proteggere gli interessi e il benessere dei figli in questione. (11) Essi considereranno l'opportunità di ridurre gradualmente ed infine eliminare qualsiasi disposizione che richieda ai viaggiatori di acquistare valuta locale in eccedenza rispetto a quanto necessario per le spese prevedibili, dando priorità alle persone che viaggiano per incontri familiari. Concederanno a tali persone la possibilità pratica di portare con sé, in entrata e in uscita, beni personali o regali. (12) Essi presteranno immediata attenzione alle domande di viaggio per motivi umanitari urgenti e le tratteranno favorevolmente come segue: - nei casi di visite a un familiare gravemente ammalato o moribondo, di viaggi per partecipare ai funerali di un familiare o di viaggi di persone che hanno la comprovata necessità di un urgente trattamento sanitario o per le quali si possa evidenziare un'affezione critica o terminale, essi decideranno in merito alla domanda entro tre giorni lavorativi; - nei casi di viaggi di persone gravemente ammalate o di anziani e di altri viaggi di carattere umanitario urgente, essi decideranno in merito alle domande con la massima sollecitudine possibile. Essi faranno in modo che le competenti autorità locali, regionali e centrali, responsabili dell'applicazione di quanto sopra, intensifichino i propri sforzi e assicureranno che i diritti dovuti per il trattamento prioritario di tali domande non superino i costi effettivamente sostenuti. (13) Nel considerare le domande di viaggio per incontri familiari, riunificazione di famiglie o matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi assicureranno che i diritti del richiedente, quali previsti nei pertinenti strumenti internazionali, non siano pregiudicati a causa di atti od omissioni da parte di membri della sua famiglia. (14) Essi provvederanno affinché tutti i documenti necessari a corredo delle domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano facilmente conseguibili dal richiedente. I documenti resteranno validi fintanto che l'esame della domanda è in corso. In caso di ripresentazione della domanda si prenderanno in considerazione i documenti già presentati dal richiedente in occasione di precedenti domande. (15) Essi semplificheranno le procedure e ridurranno gradualmente i requisiti amministrativi per le domande di cui alle disposizioni sui contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE. (16) Essi assicureranno che, allorché le domande di cui alle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE vengono respinte per motivi specificati negli strumenti internazionali pertinenti, al richiedente sia data senza indugi e per iscritto notifica ufficiale della motivazione su cui si fonda la decisione. Di regola e in tutti i casi in cui il richiedente lo esiga, questi sarà adeguatamente informato sulle procedure da seguire per utilizzare, contro la decisione, tutti i ricorsi effettivi, amministrativi o giudiziari a disposizione dell'interessato, come previsto negli strumenti internazionali summenzionati. Qualora si tratti di uscita dal paese per stabilirsi permanentemente all'estero, tale informazione sarà fornita contestualmente alla notifica ufficiale sopra prevista. (17) Se, in tale contesto, una domanda di viaggio all'estero viene respinta per motivi di sicurezza nazionale, essi assicureranno che, entro limiti di tempo strettamente giustificati, la durata di qualsiasi restrizione al viaggio dell'interessato sia quanto più breve possibile e che tale restrizione non venga applicata in modo arbitrario. Essi inoltre assicureranno che il richiedente possa far riesaminare la decisione di rifiuto entro sei mesi e quindi, ove si rendesse necessario, a intervalli regolari in modo da tener conto degli eventuali mutamenti nelle circostanze che l'hanno determinata, quali il tempo trascorso da quando il richiedente è stato per l'ultima volta impegnato in impieghi o funzioni che coinvolgevano la sicurezza nazionale. Prima che le persone assumano tali impieghi o funzioni, sarà ufficialmente notificato alle stesse se e in che modo ciò potrebbe pregiudicare le domande che esse possano presentare per tali viaggi all'estero. (18) Essi pubblicheranno e renderanno facilmente accessibili entro un anno dalla conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE, qualora ciò non sia già stato fatto, tutte le loro leggi e regolamenti relativi agli spostamenti delle persone all'interno del territorio nazionale e ai viaggi in altri Stati. (19) Nel considerare favorevolmente le domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, essi assicureranno che a queste sia dato esito tempestivamente, anche per tener debito conto degli interessi di natura familiare, personale o professionale che hanno rilevanza per il richiedente. (20) Essi considereranno favorevolmente le domande di viaggio all'estero senza discriminazioni di alcun genere, quali razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, censo, nascita, età o altra situazione. Essi assicureranno che un rifiuto non pregiudichi le domande presentate da altre persone. (21) Essi faciliteranno, inoltre, i viaggi su base individuale o collettiva per motivi personali e professionali nonché per turismo, quali i viaggi di delegazioni, gruppi o individui. A tal fine essi ridurranno al minimo il tempo per l'esame delle domande relative a tali viaggi. (22) Essi prenderanno in seria considerazione le proposte per la conclusione di accordi sul rilascio di visti di ingresso multipli e sul reciproco snellimento delle formalità di rilascio dei visti e considereranno le possibilità di realizzare, mediante accordo, la reciproca abolizione dei visti di ingresso. (23) Essi considereranno l'adesione ai pertinenti strumenti multilaterali nonché la conclusione, se necessario, di accordi complementari o di altri accordi bilaterali, al fine di migliorare le disposizioni intese ad assicurare un'efficace assistenza consolare, legale e medica ai cittadini degli altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio. (24) Essi adotteranno ogni misura necessaria per assicurare che, ove ciò non sia già il caso, sia garantita in modo appropriato la sicurezza personale dei cittadini di altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio per motivi personali o professionali, fra l'altro allo scopo di partecipare ad attività culturali, scientifiche ed educative. (25) Essi faciliteranno ed incoraggeranno l'instaurazione e il mantenimento di contatti personali diretti fra i propri cittadini nonché fra rappresentanti delle rispettive istituzioni ed organizzazioni mediante viaggi fra Stati e l'uso di altri mezzi di comunicazione. (26) Essi faciliteranno tali contatti e i rapporti fra le proprie popolazioni con iniziative quali scambi sportivi diretti a livello locale e regionale, la libera instaurazione e attuazione di accordi di gemellaggio fra città, nonché lo scambio di studenti e insegnanti. (27) Essi incoraggeranno l'ulteriore sviluppo di contatti diretti fra giovani, nonché fra organizzazioni e istituzioni giovanili e studentesche governative e non governative, la conclusione fra tali organizzazioni di accordi e programmi bilaterali e multilaterali e lo svolgimento, su una base bilaterale e multilaterale, di manifestazioni e attività educative, culturali e di altro genere da parte dei giovani e per essi. (28) Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare i viaggi ed il turismo dei giovani, fra l'altro raccomandando ai propri enti ferroviari, membri dell'Unione Internazionale Ferroviaria (UIC) di ampliare il Sistema Inter-Rail in modo da comprendere tutte le reti europee e raccomandando ai propri enti ferroviari, che non siano membri dell'UIC, di prendere in esame l'istituzione di servizi analoghi. (29) Conformemente alla Convenzione Postale Universale e alla Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni, essi: - garantiranno la libertà delle comunicazioni postali; - assicureranno il recapito rapido e senza ostacoli della posta, compresa la corrispondenza e i pacchi postali; - rispetteranno la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni postali e telefoniche; - assicureranno le condizioni necessarie per comunicazioni telefoniche rapide e senza interruzioni, compreso l'uso, ove esista, e lo sviluppo di sistemi di teleselezione internazionale diretta. (30) Essi incoraggeranno contatti personali diretti fra i cittadini dei propri Stati, fra l'altro facilitando i viaggi individuali nei rispettivi paesi e consentendo agli stranieri di incontrare i propri cittadini, nonché, se invitati, di soggiornare in case private. (31) Essi assicureranno che lo status delle persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nei propri territori sia uguale a quello degli altri cittadini per quanto riguarda i contatti fra persone ai sensi dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, compresi l'instaurazione e il mantenimento di tali contatti, mediante viaggi e altri mezzi di comunicazione, anche con cittadini di altri Stati aventi una comune origine nazionale o un retaggio culturale comune. (32) Essi consentiranno ai credenti, ai culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con gli altri nel proprio paese e in altri paesi, fra l'altro con viaggi, pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti religiosi. In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o convinzione. (33) Essi hanno preso conoscenza dei resoconti della Riunione di Esperti sui Contatti Umani, tenutasi a Berna dal 15 aprile al 26 maggio 1986. Rilevando che in tale Riunione non sono state raggiunte conclusioni, essi hanno considerato che sia la franchezza dei dibattiti sia il maggior grado di apertura nello scambio di punti di vista rappresentano un'evoluzione positiva. A tale riguardo è apparso particolarmente importante che le proposte presentate nella Riunione abbiano ricevuto ulteriore considerazione in seno alla Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE. Informazione (34) Essi continueranno ad impegnarsi per contribuire a una sempre più ampia conoscenza e com-prensione della vita nei loro Stati, promuovendo in tal modo la fiducia fra i popoli. (35) Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare una più libera ed ampia diffusione di ogni tipo di informazione, per incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e per migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti. A tale riguardo e conformemente al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai pertinenti impegni internazionali assunti relativamente alla ricerca, alla ricezione e alla comunicazione di informazioni di ogni tipo, essi assicureranno che le persone possano scegliere liberamente le proprie fonti di informazione. In tale contesto: - essi assicureranno che i servizi radiofonici che operano in conformità con le Regolamentazioni radiofoniche dell'UIT siano direttamente e normalmente ricevuti nei propri Stati e - permetteranno alle persone, alle istituzioni e alle organizzazioni, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di ottenere, possedere, riprodurre e distribuire materiale informativo di ogni genere. A tal fine essi elimineranno qualsiasi restrizione incompatibile con i suddetti obblighi ed impegni. (36) Essi coglieranno ogni occasione offerta dai moderni mezzi di comunicazione, compresi quelli via cavo e via satellite, per una sempre più libera ed ampia diffusione di ogni genere di informazioni. Incoraggeranno anche la cooperazione e gli scambi fra le proprie istituzioni e organizzazioni competenti e gli esperti del settore tecnico e opereranno per l'armonizzazione di norme e regolamenti tecnici. Essi terranno presenti gli effetti di tali mezzi di comunicazione moderni sui propri mezzi di informazione di massa. Essi assicureranno concretamente che bollettini ufficiali di informazione possano essere distribuiti liberamente nei propri territori dalle missioni diplomatiche e da altre missioni ufficiali nonché dagli uffici consolari degli altri Stati partecipanti. (37) Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive, in base ad accordi fra loro, a trasmettere in diretta, in particolare nei paesi che li organizzano, programmi e dibattiti con partecipanti di diversi Stati e a trasmettere dichiarazioni e interviste di personalità politiche e di altro genere degli Stati partecipanti. (38) Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive a realizzare servizi su diversi aspetti della vita negli altri Stati partecipanti e incoraggeranno un incremento del numero dei ponti televisivi fra i rispettivi paesi. (39) Ricordando che per il legittimo esercizio della propria attività professionale i giornalisti non sono passibili di espulsione né devono essere soggetti ad altri pregiudizi, essi si asterranno dal prendere misure restrittive quali la revoca dell'accreditamento di un giornalista o la sua espulsione a causa del contenuto di un servizio del giornalista o dell'organo di informazione cui appartiene. (40) Essi assicureranno che i giornalisti, compresi quelli che rappresentano i mezzi di informazione di altri Stati partecipanti, nell'esercizio di tale attività, siano liberi di cercare l'accesso e di mantenere contatti con fonti di informazione pubbliche e private e che venga rispettata la loro esigenza del segreto professionale. (41) Essi rispetteranno il diritto d'autore dei giornalisti. (42) Al fine di realizzare servizi giornalistici regolari, essi concederanno, se del caso in base ad accordi fra loro, l'accreditamento, quando è richiesto, e visti d'ingresso multipli a giornalisti di altri Stati partecipanti, indipendentemente dal loro domicilio. Su tale base essi ridurranno ad un massimo di due mesi il periodo necessario per la concessione ai giornalisti sia dell'accreditamento sia di visti di ingresso multipli. (43) Essi faciliteranno il lavoro dei giornalisti stranieri fornendo, su richiesta, le informazioni pertinenti su questioni di interesse pratico, quali regolamenti di importazione, tasse e alloggio. (44) Essi garantiranno anche ai giornalisti stranieri l'accesso alle conferenze stampa ufficiali, previo accreditamento, quando questo sia richiesto, nonché, se del caso, la partecipazione ad altri simili incontri stampa ufficiali. (45) Essi assicureranno concretamente che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali, che si trovano nei propri territori, possano diffondere, ricevere e scambiare informazioni nella loro madrelingua. (46) Essi concordano di convocare un Forum sull'Informazione per discutere il miglioramento della circolazione, dell'accesso e dello scambio di informazioni, la cooperazione nel campo dell'informazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro per i giornalisti. Il Forum si terrà a Londra dal 18 aprile al 12 maggio 1989. Vi parteciperanno personalità nel campo dell'informazione degli Stati partecipanti. Ordine del giorno, calendario ed altre modalità organizzative per il Forum sull'informazione sono definiti nell'Allegato VIII Cooperazione e scambi nel campo della cultura (47) Essi promuoveranno e daranno pieno effetto alla cooperazione culturale reciproca mediante, fra l'altro, l'esecuzione degli accordi bilaterali e multilaterali pertinenti, conclusi fra loro nei vari campi della cultura. (48) Essi incoraggeranno le organizzazioni non governative attive nel campo della cultura a partecipare, unitamente alle istituzioni statali, all'elaborazione e all'esecuzione di tali accordi e progetti specifici, nonché all'elaborazione di misure pratiche concernenti gli scambi e la cooperazione culturali. (49) Essi favoriranno la creazione, nel proprio territorio, mediante reciproco accordo, di istituti o centri culturali di altri Stati partecipanti. Saranno assicurati il libero accesso da parte del pubblico a tali istituti o centri nonché il loro normale funzionamento. (50) Essi assicureranno il libero accesso del pubblico a manifestazioni culturali organizzate nel loro territorio da persone o istituzioni di altri Stati partecipanti ed assicureranno che gli organizzatori possano utilizzare tutti i mezzi disponibili nel paese ospite per pubblicizzarle. (51) Essi faciliteranno ed incoraggeranno contatti personali diretti nel campo della cultura, su base sia individuale sia collettiva, come anche fra istituzioni culturali, associazioni di artisti e del mondo dello spettacolo ed altre organizzazioni per offrire maggiori possibilità ai loro cittadini di conoscere direttamente la produzione culturale sia negli altri Stati partecipanti sia proveniente dagli altri Stati partecipanti. (52) Essi assicureranno la libera circolazione di opere d'arte e di altri beni culturali, fatte salve le sole limitazioni che mirano a preservare il proprio patrimonio culturale, sono basate sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed artistica oppure che derivano dai loro impegni internazionali concernenti la circolazione di beni culturali. (53) Essi incoraggeranno la cooperazione e l'impegno artistico congiunto di persone di diversi Stati partecipanti che svolgono attività culturali; faciliteranno, nel modo appropriato, le iniziative specifiche a tale scopo di dette persone, istituzioni e organizzazioni, e incoraggeranno la partecipazione di giovani a tali iniziative. In tale contesto essi incoraggeranno la realizzazione di riunioni e simposi, esposizioni, festival e tournées di complessi o compagnie, nonché i programmi di ricerca e formazione cui possano liberamente partecipare ed apportare contributi anche persone di altri Stati partecipanti. (54) La sostituzione di persone o gruppi invitati a partecipare ad un'attività culturale avrà carattere eccezionale e sarà soggetta a preventiva approvazione della parte invitante. (55) Essi incoraggeranno lo svolgimento di settimane del cinema, ivi compresi , se del caso, incontri di artisti ed esperti e conferenze sull'arte cinematografica; faciliteranno ed incoraggeranno contatti diretti fra registi cinematografici e produttori per la coproduzione di film, incoraggeranno la cooperazione nel campo della tutela del materiale cinematografico e lo scambio di informazioni e pubblicazioni tecniche sul cinema. (56) Essi esamineranno le possibilità di informatizzare in una forma standardizzata e di diffondere bibliografie e cataloghi di opere e produzioni culturali. (57) Essi incoraggeranno musei e gallerie d'arte a sviluppare contatti diretti al fine, fra l'altro, di organizzare esposizioni, compreso il prestito di opere d'arte, e di effettuare scambi di cataloghi. (58) Essi rinnoveranno i propri sforzi per dare effetto a tutte le disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid relative alle lingue meno parlate. Essi incoraggeranno inoltre le iniziative destinate ad aumentare il numero delle traduzioni di opere letterarie da e in tali lingue e a migliorarne la qualità, in particolare svolgendo seminari con la partecipazione di traduttori, autori ed editori, con la pubblicazione di dizionari e, ove appropriato, con lo scambio di traduttori sulla base di borse di studio. (59) Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nel loro territorio abbiano ogni opportunità di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, comprese la lingua, la letteratura, la religione, e che possano preservare i propri monumenti e oggetti culturali e storici. (60) Essi hanno preso conoscenza dei resoconti del lavoro svolto e delle idee esposte durante il Forum Culturale tenutosi a Budapest dal 15 ottobre al 25 novembre 1985. Rilevando che in tale Forum non sono state raggiunte conclusioni, essi hanno accolto favorevolmente il fatto che molte idee e proposte utili esposte in quell'occasione siano state oggetto di rinnovata considerazione nella Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE e che le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti abbiano basato molte attività su tali idee. Essi hanno espresso il loro apprezzamento per gli importanti contributi apportati all'avvenimento da parte di personalità eminenti nel campo della cultura e hanno rilevato, alla luce dell'esperienza acquisita, l'importanza di assicurare, sia in future riunioni di tale genere sia al di fuori di queste, condizioni che permettano una maggiore libertà e spontaneità di espressione. (61) Essi incoraggeranno ogni sforzo mirante a individuare le caratteristiche culturali comuni e a favorire una maggiore consapevolezza del loro retaggio culturale, tenendo debitamente conto dell'originalità e delle diversità delle loro rispettive culture. Conseguentemente essi incoraggeranno le iniziative che possono contribuire ad una migliore conoscenza del retaggio culturale degli altri Stati partecipanti in tutte le sue forme, compresi gli aspetti regionali e l'arte popolare. (62) Essi concordano di convocare un Simposio sul Retaggio Culturale degli Stati partecipanti alla CSCE. Il Simposio si terrà a Cracovia dal 28 maggio al 7 giugno 1991. Vi parteciperanno studiosi e altre personalità degli Stati partecipanti impegnate in attività culturali. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative del Simposio sono definiti nell'Allegato IX. Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione (63) Essi assicureranno l'accesso ai vari tipi e livelli di educazione a tutti senza discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o altre, origine nazionale o sociale, censo, nascita o altra situazione. (64) Al fine di incoraggiare una cooperazione più ampia nel campo della scienza e dell'educazione essi faciliteranno libere comunicazioni fra università e altre istituzioni di istruzione superiore e ricerca. Essi inoltre faciliteranno contatti personali diretti, fra l'altro mediante viaggi, fra studiosi, scienziati e altre persone attive in questi campi. (65) Essi assicureranno anche la libertà di accesso da parte di studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti a materiale informativo accessibile, disponibile in archivi pubblici, biblioteche, istituti di ricerca e organismi analoghi. (66) Essi faciliteranno scambi di scolari fra i propri paesi, sulla base di accordi bilaterali, ove necessario, inclusi gli incontri con le famiglie del paese ospite e il soggiorno nelle loro case, allo scopo di far conoscere agli scolari la vita, le tradizioni e l'educazione negli altri Stati partecipanti. (67) Essi incoraggeranno i propri enti governativi o le istituzioni educative competenti ad inserire, nel modo appropriato, il testo integrale dell'Atto Finale nei programmi delle scuole e delle università. (68) Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano possano impartire o ricevere un'istruzione sulla propria cultura, fra l'altro, tramite la trasmissione dai genitori ai figli della lingua, della religione e dell'identità culturale. (69) Essi incoraggeranno le proprie organizzazioni radiotelevisive ad informarsi reciprocamente sulla loro produzione di programmi educativi e ad esaminare la possibilità dello scambio di tali programmi. (70) Essi incoraggeranno i contatti diretti e la cooperazione fra le competenti istituzioni e organizzazioni governative nel campo dell'educazione e della scienza. (71) Essi incoraggeranno ulteriori contatti e la cooperazione fra istituzioni specializzate ed esperti nel campo dell'educazione e della riabilitazione dei minori handicappati. Dimensione umana della CSCE Gli Stati partecipanti, Ricordando gli impegni assunti nell'Atto Finale e negli altri documenti CSCE concernenti il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i contatti fra le persone e le altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario, Riconoscendo l'esigenza di migliorare l'attuazione dei loro impegni CSCE e la loro cooperazione nei settori qui di seguito indicati sotto la dizione « dimensione umana della CSCE », Sulla base dei Principi e delle disposizioni dell'Atto Finale e di altri pertinenti documenti CSCE, hanno deciso 1. di scambiarsi informazioni e rispondere alle richieste di informazione e alle osservazioni loro rivolte da altri Stati partecipanti su questioni relative alla dimensione umana della CSCE. Tali comunicazioni possono essere inoltrate tramite i canali diplomatici o essere indirizzate a qualsiasi altro organismo appositamente designato; 2. di tenere riunioni bilaterali con altri Stati partecipanti che ne facciano richiesta per esaminare questioni relative alla dimensione umana della CSCE, incluse situazioni e casi specifici, al fine di risolverli. La data e il luogo di tali riunioni saranno stabiliti con accordi reciproci tramite i canali diplomatici; 3. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa segnalare agli altri Stati partecipanti, tramite i canali diplomatici, le situazioni e i casi che rientrano nella dimensione umana della CSCE, inclusi quelli che sono stati sollevati nelle riunioni bilaterali di cui al paragrafo 2; 4. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa fornire informazioni sugli scambi di informazioni e sulle risposte alle sue richieste di informazioni e alle sue osservazioni ( paragrafo 1 ) e sui risultati degli incontri bilaterali ( paragrafo 2 ), comprese le informazioni riguardanti situazioni e casi specifici, alle riunioni della Conferenza sulla Dimensione Umana, nonché alle riunioni principali nel quadro dei Seguiti della CSCE. Gli Stati partecipanti decidono inoltre di convocare una Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE al fine di conseguire ulteriori progressi per quanto riguarda il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i contatti fra persone e le altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario. La Conferenza terrà tre riunioni prima della prossima riunione nel quadro dei Seguiti. La Conferenza - esaminerà gli sviluppi per quanto riguarda la dimensione umana della CSCE, inclusa l'attuazione dei pertinenti impegni CSCE; - valuterà il funzionamento delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4 e discuterà le informazioni fornite in base al paragrafo 4; - esaminerà proposte concrete per nuove misure miranti a migliorare l'attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE e ad accrescere l'efficacia delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4. Sulla base di queste proposte, la Conferenza considererà l'adozione di nuove misure. La prima Riunione della Conferenza si terrà a Parigi dal 30 maggio al 23 giugno 1989. La seconda Riunione della Conferenza si terrà a Copenaghen dal 5 al 29 giugno 1990. La terza Riunione della Conferenza si terrà a Mosca dal 10 settembre al 4 ottobre 1991. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato X. La prossima riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE, che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, valuterà il funzionamento delle procedure enunciate nei succitati paragrafi da 1 a 4 e i progressi compiuti nelle riunioni della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE. Essa considererà i modi per consolidare ulteriormente e migliorare tali procedure ed adotterà le opportune decisioni. Seguiti della Conferenza Conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, nonché alla loro determinazione e al loro impegno di proseguire il processo multilaterale avviato dalla CSCE, gli Stati partecipanti convocheranno regolarmente altre riunioni fra i loro rappresentanti. La quarta riunione principale nel quadro dei Seguiti della CSCE si terrà a Helsinki e inizierà il 24 marzo 1992. Vienna, 15 gennaio 1989