Convenzione 87

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Concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale

Conchiusa in San Francisco il 9 luglio 1948

Approvata dall'Assemblea federale il 26 novembre 1974

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 25 marzo 1975

Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1976 ( Stato 7 agosto 2018 )

La Conferenza internazionale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 17 giugno 1948 nella sua trentunesima sessione;

dopo aver deciso d'adottare sotto forma di convenzione diverse proposte relative alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, problema che costituisce il settimo punto dell'ordine del giorno della sessione;

considerato che il preambolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro enuncia, fra i mezzi suscettibili di migliorare le condizioni dei lavoratori e di garantire la pace, « l'affermazione del principio della libertà sindacale »;

considerando che la dichiarazione di Filadelfia ha nuovamente proclamato che « la libertà d'espressione e d'associazione è una condizione indispensabile per un progresso sostenuto »;

considerando che la Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua trentesima sessione, ha adottato unanimamente i principi che devono essere la base del disciplinamento internazionale;

considerando che l'assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua dodicesima sessione, ha adottato tali principi e ha invitato l'Organizzazione internazionale del Lavoro a continuare tutti gli sforzi per adottare il più presto possibile una o più convenzioni internazionali;

adotta, nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantotto, la convenzione che segue denominata Convenzione sulla libertà e la protezione del diritto sindacale, 1948.

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