Convenzione dell'Aja 1907

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Concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre e regolamento annesso

Considerando che, pur ricercando i mezzi di assicurare la pace e di prevenire i conflitti armati fra le nazioni, importa allo stesso modo preoccuparsi del caso in cui la chiamata alle armi fosse determinata da avvenimenti che la sollecitudine delle nazioni può evitare,

Animati dal desiderio di servire, anche in questa estrema ipotesi, agli interessi dell'umanità e alle sempre più avanzate esigenze della civiltà,

Ritenendo a tal fine opportuno rivedere le leggi e gli usi generali della guerra, sia allo scopo di definirli con maggior precisione, sia per tracciare certi limiti destinati a restringerne, quanto è possibile, i rigori,

Hanno giudicato necessario completare e precisare in certi punti l'opera della Prima Conferenza per la Pace che, ispirandosi, dopo la Conferenza di Bruxelles del 1874, a queste idee raccomandate da una saggia e generosa sollecitudine,

ha adottato delle disposizioni intese a definire e a regolare gli usi della guerra terrestre.

Secondo l'opinione delle Alte Parti contraenti, tali disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di diminuire i mali della guerra, per quanto lo permettono le necessità militari, sono destinate a servire di regola generale di condotta ai belligeranti, nei loro rapporti fra essi e con le popolazioni.

Non è stato tuttavia possibile stabilire già fin d'ora delle norme che si estendano a tutte le circostanze che si presentano nella pratica.

D'altra parte le Alte Parti contraenti non potevano accettare che i casi non previsti fossero, per la mancanza di una regolamentazione scritta, lasciati all'apprezzamento arbitrario di coloro che dirigono gli eserciti.

Nell'attesa che un Codice più completo delle leggi della guerra possa essere promulgato, le Alte Parti contraenti giudicano pertanto opportuno stabilire che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari adottate, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la tutela e sotto l'impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.

Le Alte Parti contraenti dichiarano che in questo senso devono intendersi soprattutto gli articoli 1 e 2*** del Regolamento adottato.

Le Alte Parti contraenti, desiderando concludere una nuova Convenzione a tale scopo, hanno nominato a Plenipotenziari: [ Seguono i nomi dei Plenipotenziari ]; i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Potenze contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni che saranno conformi al Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, allegato alla presente Convenzione.

Articolo 2

Le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 1*** e nella presente Convenzione, non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti facciano tutti parte della Convenzione.

Articolo 3

La Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se del caso, al risarcimento del danno.

Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte delle sue forze armate.

Articolo 4

La presente Convenzione debitamente ratificata sostituirà, nei rapporti fra le Potenze contraenti, la Convenzione del 29 luglio 1899 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra.

La Convenzione del 1899 rimane in vigore nei rapporti fra le Potenze che l'hanno sottoscritta e che non ratificassero anche la presente Convenzione.

Articolo 5

La presente Convenzione sarà ratificata prima possibile.

Le ratifiche saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratifiche sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratifiche si faranno per mezzo d'una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dallo strumento di ratifica.

Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratifiche, delle notificazioni menzionate nel capoverso precedente e degli strumenti di ratifica, sarà subito rimessa, a cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione.

Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Articolo 6

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo.

Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Articolo 7

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratifiche, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratifica o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Articolo 8

Quando una delle Potenze contraenti voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che nei riguardi della Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Articolo 9

Un registro, tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, indicherà la data del deposito delle ratifiche fatto in virtù dell'articolo 5 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione ( articolo 6, capoverso 2 ) o di denunzia ( articolo 8, capoverso 1 ).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prendere notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito la presente Convenzione delle loro firme.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi, e di cui copie certificate conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

( Seguono le firme )

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