Convenzione sullo statuto degli apolidi Conchiusa a Nuova York il 28 settembre 1954 Approvata dall'Assemblea federale il 27 aprile 1972 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 luglio 1972 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972 Preambolo Le Alte Parti contraenti, considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno affermato il principio che gli esseri umani, senza discriminazione, devono godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e si è preoccupata di garantire loro, nella maggiore misura possibile, l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, considerando che unicamente gli apolidi rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e che esistono numerosi apolidi ai quali detta Convenzione non è applicabile, considerando che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Capitolo I - Disposizioni generali Art. 1 Definizione del termine « apolide » 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine « apolide » indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione. 2. Questa Convenzione non sarà applicabile: i) alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di un'assistenza da parte di un organismo o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, fin tanto che beneficieranno di detta protezione o assistenza; ii) alle persone considerate dalle autorità competenti dei Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di questo Paese; iii) alle persone delle quali si avranno fondate ragioni per credere: a) che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli istrumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini, b) che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse, c) che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite. Art. 2 Obblighi generali Ogni apolide ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono segnatamente l'obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico. Art. 3 Divieto delle discriminazioni Gli Stati contraenti applicheranno agli apolidi le disposizioni di questa Convenzione senza discriminazione quanto alla razza, la religione o al paese d'origine. Art. 4 Religione Gli Stati contraenti concedono agli apolidi, sul loro territorio, un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello concesso ai propri cittadini per ciò che concerne la libertà di praticare la religione e la libertà d'istruzione religiosa dei figli. Art. 5 Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi indipendentemente da questa Convenzione. Art. 6 La locuzione « nelle stesse circostanze » Agli effetti della presente Convenzione, la locuzione « nelle stesse circostanze » implica che tutte le condizioni ( segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per il soggiorno o la residenza ) che l'interessato dovrebbe adempiere per poter esercitare il diritto in causa, se non fosse un apolide, devono essere adempiute dallo stesso, escluse le condizioni che per loro natura non possono essere adempiute da un apolide. Art. 7 Esenzione dalla condizione della reciprocità 1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente deve accordare agli apolidi il trattamento concesso agli stranieri in genere. 2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti gli apolidi fruiscono, sul territorio degli Stati contraenti, dell'esenzione della condizione della reciprocità legislativa. 3. Ciascuno Stato contraente continua a concedere agli apolidi i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. 4. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di concedere agli apolidi, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l'esenzione dalla condizione della reciprocità ad apolidi che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti ed ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione. Art. 8 Esenzione da misure straordinarie Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini o degli ex-cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non le applicheranno a un apolide per il solo fatto di questa cittadinanza. Gli Stati contraenti che, secondo la loro legislazione, non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni in favore di tali apolidi. Art. 9 Misure provvisorie Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente di cui si tratta abbia accertato che tale persona è effettivamente un apolide e che le misure prese devono essere mantenute nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale. Art. 10 Continuità della residenza 1. Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato e trasferito sul territorio di uno Stato contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato è computata come residenza regolare su detto territorio. 2. Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi la sua residenza, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto, per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta. Art. 11 Gente di mare apolide Trattandosi di apolidi regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio di un natante che batte bandiera di uno Stato contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali apolidi a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione del domicilio in un altro Paese. Capitolo II Condizione giuridica Art. 12 Statuto personale 1. Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza. 2. I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli risultanti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell'adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand'anche l'interessato non fosse divenuto un apolide. Art. 13 Proprietà mobiliare ed immobiliare Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l'acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare. Art. 14 Proprietà intellettuale ed industriale In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, ed in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun apolide fruisce, nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati contraenti, egli fruisce della protezione concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale. Art. 15 Diritto d'associazione Per quanto concerne le associazioni a scopo apolitico e non lucrativo e i sindacati professionali, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere. Art. 16 Diritto di adire i tribunali 1. Ciascun apolide può adire liberamente i tribunali sul territorio degli Stati contraenti. 2. Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, l'apolide fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalla cautio judicatum solvi. 3. Negli Stati contraenti in cui non ha la sua residenza abituale, l'apolide fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del paese in cui ha la sua residenza abituale. Capitolo III Attività lucrativa Art. 17 Professioni dipendenti 1. Gli Stati contraenti concedono agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per ciò che concerne l'esercizio di una attività professionale dipendente. 2. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di prendere misure intese a parificare i diritti degli apolidi a quelli dei loro cittadini per quanto concerne l'esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di apolidi entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d'opera oppure di un piano d'immigrazione. Art. 18 Professioni indipendenti Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile, e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere, per ciò che concerne l'esercizio di una professione indipendente nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, come pure la costituzione di società commerciali ed industriali. Art. 19 Professioni liberali Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che risiedono regolarmente sul suo territorio, se sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere. Capitolo IV Vantaggi sociali Art. 20 Razionamento Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarseggianti, gli apolidi saranno trattati come i cittadini nazionali. Art. 21 Alloggio In materia di alloggi, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e regolamenti o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere. Art. 22 Pubblica educazione 1. In materia di scuola primaria, gli Stati contraenti concedono agli apolidi lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini. 2. Per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione dalle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono agli apolidi un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere. Art. 23 Assistenza pubblica In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini. Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale 1. Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne: a) la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l'età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti ed il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, nella misura in cui tali problemi siano disciplinati dalla legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative; b) la sicurezza sociale ( le disposizioni legali in materia di infortuni sul lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d'invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di assicurazioni sociali ), con riserva: i) di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e diritti in corso d'acquisizione, ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria. 2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un apolide in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non sono lesi dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente. 3. Gli Stati contraenti estenderanno agli apolidi i vantaggi degli accordi conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o in corso d'acquisizione in materia di sicurezza sociale, sempreché gli apolidi adempiano le condizioni previste per i cittadini dei paesi firmatari di siffatti accordi. 4. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere agli apolidi, entro i limiti dei possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti. Capitolo V Provvedimenti amministrativi Art. 25 Assistenza amministrativa 1. Qualora, per esercitare un diritto, un apolide necessitasse normalmente della cooperazione di autorità straniere, alle quali egli non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio egli risiede vigileranno che detta cooperazione gli sia concessa dalle proprie autorità. 2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare agli apolidi, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite. 3. I documenti o gli attestati rilasciati in tal modo sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati agli stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario. 4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse delle tasse, che devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle imposte ai cittadini dello Stato di cui si tratta, per servizi analoghi. 5. Le disposizioni dei presente articolo non pregiudicano affatto gli articoli 27 e 28. Art. 26 Libera circolazione Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall'ordinamento applicabile, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere. Art. 27 Documenti d'identità Gli Stati contraenti rilasciano documenti d'identità a tutti gli apolidi che si trovano sul loro territorio e non posseggono un valido titolo di viaggio. Art. 28 Titoli di viaggio 1. Gli Stati contraenti rilasciano agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico. Le disposizioni dell'allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro apolide che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di apolidi che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare. Art. 29 Oneri fiscali 1. Gli Stati contraenti non devono riscuotere dagli apolidi imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere diversi da quelli o d'importo superiore a quelli imposti ai loro cittadini in circostanze analoghe. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si oppongono all'applicazione agli apolidi delle disposizioni di leggi e regolamenti concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d'identità. Art. 30 Trasferimento di averi 1. Ciascuno Stato contraente deve permettere agli apolidi, conformemente alle leggi e ai regolamenti del loro paese, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi. 2. Ciascuno Stato contraente esaminerà con benevolenza le domande di apolidi che desiderano ottenere l'autorizzazione di trasferire ogni altro avere necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi. Art. 31 Espulsione 1. Gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico. 2. L'espulsione può essere eseguita soltanto in base ad una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L'apolide deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongono, essere ammesso a produrre prove a sua discolpa, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti ad un'autorità competente o davanti ad una o più persone specialmente designate dall'autorità competente. 3. Gli Stati contraenti assegnano a detto apolide un termine adeguato per permettergli di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano opportune. Art. 32 Naturalizzazione Gli Stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura. Capitolo VI Disposizioni finali Art. 33 Informazioni inerenti a leggi e regolamenti nazionali Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che essi potrebbero promulgare per garantire l'applicazione della presente Convenzione. Art. 34 Composizione delle contestazioni Per quanto non possano essere composte in altro modo, le contestazioni tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti in causa, alla Corte internazionale di Giustizia. Art. 35 Firma, ratificazione e adesione 1. La presente Convenzione è aperta alla firma presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite fino al 31 dicembre 1955. 2. Essa può essere firmata: a) da tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; b) da ogni altro Stato non membro, invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto degli apolidi; c) da tutti gli Stati che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato a firmare o a aderire. 3. Essa dev'essere ratificata e gli strumenti di ratificazione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 4. Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Art. 36 Campo d'applicazione territoriale 1. Ogni Stato può, all'atto della firma, della ratificazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato. 2. In seguito, l'estensione dell'applicazione può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite e ha effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ricevuto la notificazione, oppure alla data d'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, se quest'ultima data è posteriore. 3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o adesione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere, appena possibile, le misure necessarie per l'estensione dell'applicazione a detti territori, con riserva del consenso dei governi di tali territori, qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali. Art. 37 Clausola federale Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicate le seguenti disposizioni: a) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi; b) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni; c) uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione comunicherà, su domanda di qualsiasi altro Stato contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costitutive, per ciò che concerne l'una o l'altra disposizione della Convenzione; nell'esposto, dev'essere indicato in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo. Art. 38 Riserve 1. All'atto della firma, della ratificazione o dell'adesione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33 a 42 compreso. 2. Ciascuno Stato contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. Art. 39 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione da parte di detto Stato. Art. 40 Disdetta 1. Ciascuno Stato contraente può disdire la presente Convenzione, in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all'articolo 36 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta, un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione. Art. 41 Revisione 1. Ciascuno Stato contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione. 2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanda, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda. Art. 42 Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell'articolo 35: a) le firme, ratificazioni e adesioni previste nell'articolo 35; b) le dichiarazioni e le notificazioni previste nell'articolo 36; c) le riserve fatte o ritirate conformemente all'articolo 38; d) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 39; e) le disdette e le notificazioni previste nell'articolo 40; f) le domande di revisione previste nell'articolo 41. In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione. Fatto a Nuova York, il ventotto settembre millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri indicati nell'articolo 35. ( Seguono le firme ) Allegato Paragrafo 1 1. Il titolo di viaggio previsto dall'articolo 28 della presente Convenzione deve indicare che il portatore è un apolide, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954. 2. Questo titolo dev'essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev'essere la lingua inglese o francese. 3. Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità d'adottare un titolo di viaggio conforme al modello qui accluso. Paragrafo 2 Con riserva dei regolamenti dei Paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro adulto. Paragrafo 3 Le tasse riscosse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tariffa minima prevista per i passaporti nazionali. Paragrafo 4 Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di paesi. Paragrafo 5 La durata di validità del titolo sarà di almeno tre mesi e di due anni al massimo. Paragrafo 6 1. Per il rinnovamento del titolo o la proroga della sua validità è competente l'autorità che l'ha rilasciato, fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l'autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l'allestimento di un nuovo titolo. 2. I rappresentanti diplomatici o consolari possono essere autorizzati a prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi. 3. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prorogare la validità dei titoli di viaggio, o di rilasciarne dei nuovi, agli apolidi che non risiedono più regolarmente sul loro territorio, se quest'ultimi non possono ottenere un titolo di viaggio dal Paese della loro residenza regolare. Paragrafo 7 Gli Stati contraenti riconoscono la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dell'articolo 28della presente Convenzione. Paragrafo 8 Le autorità competenti del paese nel quale l'apolide desidera recarsi devono, se sono disposte a permettergli l'entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio, sempreché un visto sia necessario. Paragrafo 9 1. Gli Stati contraenti s'impegnano a rilasciare visti di transito agli apolidi che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale. 2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in genere. Paragrafo 10 Le tasse per il rilascio di visti d'uscita, d'entrata o di transito non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri. Paragrafo 11 Se un apolide cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, il rilascio di un nuovo titolo, conformemente ai termini e alle condizioni dell'articolo 28 della Convenzione, spetta all'autorità competente di detto territorio, alla quale l'apolide ha il diritto di presentare la sua richiesta. Paragrafo 12 L'autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l'ha rilasciato, se nel documento scaduto è specificato che il titolo dev'essere restituito al paese che l'ha rilasciato; in caso contrario, l'autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto. Paragrafo 13 1. Ogni titolo di viaggio rilasciato conformemente all'articolo 28 della presente Convenzione darà al titolare, salvo menzione contraria, il diritto di ritornare sul territorio dello Stato che l'ha rilasciato in qualunque momento del periodo di validità di tale titolo. Tuttavia, il periodo durante il quale il titolare potrà rientrare sul territorio del paese che ha rilasciato il titolo di viaggio non potrà essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui il paese nel quale l'apolide desidera recarsi non esige che il titolo di viaggio implichi il diritto di rientro. 2. Con riserva delle disposizioni del capoverso precedente, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano. Paragrafo 14 Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati contraenti, le condizioni di entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d'uscita. Paragrafo 15 Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano né pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la cittadinanza. Paragrafo 16 Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce ipso facto, a questi rappresentanti, un diritto di protezione.