Convenzione NU sui diritti del mare

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Riportiamo il testo integrale dell'accordo sottoscritto il 10 dicembre 1982
Montego Bay, in Giamaica da 155 Stati.

Parte I - Introduzione

Articolo 1

Uso dei termini e ambito d'applicazione

1. Ai fini della presente Convenzione:

1) Per "Area" s'intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale;

2) per "Autorità" s'intende l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini;

3) per "attività nell'Area" s'intende ogni attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area;

4) per "inquinamento dell'ambiente marino" s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali;

5) a) Per "immissione" si intende:

i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;

ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;

b) il termine "immissione" non include:

i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purché non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;

ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purché tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione.

2.

1) Per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Convenzione è in vigore.

2) La presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai soggetti menzionati all'articolo 305, 1, b), c), d), e) ed f), che diventano contraenti la presente Convenzione conformemente alle condizioni a ciascuno pertinenti, ed entro questi limiti la definizione "Stati contraenti" si riferisce a questi soggetti.

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