Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali

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Preambolo

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

e riunitasi il 7 giugno 1989 nella sua settantaseiesima sessione,

Considerando le norme internazionali enunciate nella convenzione e nella raccomandazione del 1957, riguardanti le popolazioni aborigene e tribali;

Ricordando i termini della

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

del Patto internazionale sui diritti civili e politici,

e dei numerosi strumenti internazionali sulla prevenzione della discriminazione;

Considerando, alla luce dell'evoluzione del diritto internazionale posteriore al 1957, e dei mutamenti della situazione dei popoli indigeni e tribali, intervenuti in tutte le regioni del mondo, l'opportunità di adottare nuove norme internazionali in argomento, allo scopo di eliminare l'orientamento, mirante all'assimilazione, della precedente normativa;

Prendendo atto dell'aspirazione dei popoli in questione al controllo delle istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo economico loro propri, nonché alla conservazione e sviluppo della propria identità, della propria lingua e della propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono;

Considerando che, in molte parti del mondo, questi popoli non riescono a godere i diritti fondamentali dell'uomo nella stessa misura della restante popolazione degli Stati in cui vivono; e che le loro leggi, i loro valori, le loro consuetudini e le loro prospettive hanno di sovente subito un'erosione;

Richiamando l'attenzione sul peculiare contributo dei popoli indigeni e tribali alla diversità culturale ed all'armonia sociale ed ecologica dell'umanità, come pure alla cooperazione ed alla comprensione internazionali;

Considerando che le disposizioni seguenti sono state scritte con la collaborazione

delle Nazioni Unite,

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,

dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura,

e dell'Organizzazione mondiale della sanità;

come pure dell'Istituto Indigenista Interamericano, ai livelli confacenti e negli ambiti loro rispettivi,

e che s'intende proseguire questa cooperazione al fine di promuoverne e d'assicurarne l'applicazione;

Avendo deciso l'adozione di diverse mozioni riguardanti la parziale revisione della convenzione ( n° 107 ) riguardante le popolazioni aborigene e tribali, questione costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali mozioni prenderanno la forma di una convenzione internazionale modificante la convenzione sulle popolazioni aborigene e tribali del 1957,

adotta in questo giorno ventisette del mese di giugno del millenovecentottantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione del 1989 relativa ai popoli indigeni e tribali.

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