Cost. della Org. Intern. del lavoro ( Nuovo testo giusta l'Istrumento per l'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 9 ottobre 1946 ) Firmato a Montréal il 9 ottobre 1946 Approvato dall'Assemblea federale il 26 marzo 1947 Entrata in vigore il 20 aprile 1948 ( Stato 8 ottobre 2015 ) Preambolo Considerando che una pace universale e durevole può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale; Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni del lavoro, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio « a lavoro eguale, retribuzione eguale », il riconoscimento del principio della libertà sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti analoghi; Considerando che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi; Le Alte Parti Contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, nell'intento di raggiungere i fini enunciati nel preambolo, approvano la presente Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro: Capo I - Organizzazione Art. 1 1. È istituita un'organizzazione permanente per promuovere l'attuazione del programma esposto nel preambolo della presente Costituzione e nella Dichiarazione sugli scopi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, adottata a Filadelfia il 10 maggio 1944, il testo della quale si trova allegato alla presente Costituzione. 2. Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sono gli Stati che erano Membri dell'Organizzazione il 1 novembre 1945 e tutti gli altri Stati che lo diventeranno conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3. Qualsiasi Membro originario delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato ammesso in qualità di membro delle Nazioni Unite con decisione dell'Assemblea generale, conformemente alle disposizioni della Carta può diventare Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro comunicando al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. 4. La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro può parimente ammettere dei Membri nell'Organizzazione a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti alla sessione, compresi i due terzi dei delegati governativi presenti e volanti. Questa ammissione diventerà effettiva quando il governo del nuovo Membro avrà comunicato al Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione. 5. Nessun Membro potrà uscire dall'Organizzazione internazionale del Lavoro senza avere preventivamente comunicato la sua intenzione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Siffatta dichiarazione avrà effetto due anni dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale con la riserva che il Membro a questa data abbia adempito tutti gli obblighi finanziari risultanti dalla sua qualità di Membro. Nel caso in cui un Membro abbia ratificato una convenzione internazionale del lavoro, o questa uscita non infirmerà in modo alcuno la validità, per il periodo previsto dalla convenzione, degli obblighi risultanti dalla convenzione stessa o che ad essa si riferiscono. 6. Nel caso in cui uno Stato avesse cessato di essere Membro dell'Organizzazione, la sua riammissione come Membro sarà disciplinata dalle norme dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo. Art. 2 L'Organizzazione permanente comprende: a) una Conferenza generale di rappresentanti dei Membri; b) un Consiglio d'amministrazione composto conformemente all'articolo 7; c) un Ufficio internazionale del Lavoro sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione. Art. 3 1. La Conferenza generale si riunisce ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. È composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei Membri; due saranno delegati del governo e gli altri due rappresenteranno, rispettivamente, i datori di lavoro e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri. 2. Ogni delegato può essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della sessione. Quando devono essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici deve essere una donna. 3. Ogni Membro responsabile della condotta delle relazioni internazionali di territori non metropolitani può designare come consiglieri tecnici supplementari per accompagnare i suoi delegati: a) persone da esso nominate rappresentanti di siffatto territorio per certe questioni che sono di competenza propria delle autorità di detto territorio; b) persone da esso designate per assistere i suoi delegati quando si tratta di questioni che concernono territori che non si governano da sè. 4. Se il territorio si trova sotto l'autorità congiunta di due o più Membri, potranno essere designate persone per assistere i delegati di questi Membri. 5. I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori del rispettivo paese. 6. I consiglieri tecnici possono prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del Presidente della Conferenza; non possono prendere parte alle votazioni. 7. Un delegato, rivolgendosi per iscritto al Presidente, può designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni ed alle votazioni. 8. I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio internazionale del Lavoro a cura del governo di ciascuno dei Membri. 9. Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri tecnici sono soggette a verifica da parte della Conferenza, che può, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quei delegati o consiglieri tecnici che reputa non designati conformemente al presente articolo. Art. 4 1. Ogni delegato ha diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza. 2. Qualora uno dei Membri non avesse designato uno dei delegati non governativi cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà facoltà di prendere parte alle discussioni della Conferenza, ma non di votare. 3. Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 3, rifiutasse di ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato. Art. 5 Le sessioni della Conferenza sono tenute, con riserva di qualsiasi decisione che la Conferenza stessa potesse prendere durante una sessione precedente, al luogo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Art. 6 Qualsiasi trasferimento della sede dell'Ufficio internazionale del Lavoro è deciso dalla Conferenza alla maggioranza di due terzi dei voti emessi dai delegati presenti. Art. 7 1. Il Consiglio d'amministrazione è composto di cinquantasei persone: Ventotto rappresentano i Governi, quattordici rappresentano i datori di lavoro, quattordici rappresentano i lavoratori. 2. Delle ventotto persone rappresentanti i Governi, dieci sono nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e diciotto dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli dieci Membri menzionati. … 3. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, ogni volta che occorre, quali sono i Membri che hanno maggiore importanza industriale e fissa la procedura per l'esame, da parte di un comitato imparziale, di tutte le questioni concernenti la designazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale, prima che il Consiglio di amministrazione decida in merito. I ricorsi di un Membro contro la designazione, da parte del Consiglio d'amministrazione, dei Membri che hanno maggiore importanza sono decisi dalla Conferenza, ma un ricorso rivolto alla Conferenza non sospende l'applicazione della dichiarazione fino a quando la Conferenza non si è pronunciata. 4. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono eletti rispettivamente dai delegati dei datori di lavoro e dai delegati dei lavoratori alla Conferenza. … 5. Il Consiglio è rinnovato ogni tre anni. Se per una ragione o per l'altra le elezioni al Consiglio di amministrazione non hanno luogo allo spirare di questo periodo, il Consiglio d'amministrazione resta in funzione fino ad elezioni avvenute. 6. Il modo di provvedere ai seggi vacanti, la designazione dei supplenti e le altre questioni dello stesso genere possono essere regolati dal Consiglio con riserva dell'approvazione della Conferenza. 7. Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. Di queste tre persone una rappresenterà un governo e le altre due rappresenteranno rispettivamente i datori di lavoro ed i lavoratori. 8. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce il suo regolamento e si riunisce alle date che esso fissa. Una sessione speciale deve essere tenuta ogni qualvolta sedici persone che fanno parte del Consiglio presentano una domanda scritta in questo senso. Art. 8 1. A capo dell'Ufficio internazionale del Lavoro è posto un Direttore generale, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale riceve le istruzioni e di fronte al quale è responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che possono essergli affidati. 2. Il Direttore generale o il suo supplente assistono a tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione. Art. 9 1. Il personale dell'Ufficio internazionale del Lavoro è nominato dal Direttore generale, conformemente alle norme approvate dal Consiglio d'amministrazione. 2. Per quanto lo consente il migliore rendimento del lavoro d'ufficio, il Direttore generale deve scegliere persone di cittadinanza diversa. 3. Un certo numero di queste persone deve essere di sesso femminile. 4. Le funzioni del Direttore generale e del personale hanno un carattere esclusivamente internazionale. Nell'esercizio delle loro funzione, il Direttore generale ed il personale non devono domandare nè ricevere istruzioni da nessun governo od autorità straniera alla Organizzazione. Essi devono astenersi da qualsiasi azione incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali, responsabili soltanto di fronte all'Organizzazione. 5. Ogni Membro dell'Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale del Direttore generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi. Art. 10 1. I compiti dell'Ufficio internazionale del Lavoro comprendono la raccolta e la distribuzione di ogni informazione concernente la disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, in particolare lo studio delle questioni da sottoporre alla Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali e l'esecuzione di inchieste speciali ordinate dalla Conferenza o dal Consiglio di amministrazione. 2. Con riserva delle direttive che potrebbero essergli impartite dal Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio: a) prepara la documentazione concernente i diversi oggetti all'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza; b) fornisce ai governi, se richiesto e nel limite dei mezzi a sua disposizione, un adeguato aiuto per l'elaborazione delle leggi in base alle decisioni della Conferenza, come pure per il miglioramento della pratica amministrativa e dei sistemi d'ispezione; c) adempie, secondo le disposizioni della presente Costituzione, gli obblighi che gli incombono per quanto concerne l'osservanza effettiva delle convenzioni; d) redige e pubblica nelle lingue che il Consiglio d'amministrazione reputa opportuno scritti concernenti questioni d'interesse internazionale relative all'industria ed al lavoro. 3. In generale esercita tutti gli altri poteri e funzioni che la Conferenza od il Consiglio d'amministrazione stima opportuno di assegnarli. Art. 11 I dicasteri di ciascun Membro, competenti per le questioni operaie, possono comunicare con il Direttore generale per mezzo del rappresentante del proprio governo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, o, in mancanza di questo rappresentante, per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal governo. Art. 12 1. L'Organizzazione internazionale del Lavoro collabora, nell'ambito della presente Costituzione, con ogni organizzazione internazionale generale incaricata di coordinare le attività d'organizzazione di diritto internazionale pubblico che assolvono compiti speciali e con le organizzazioni di diritto internazionale pubblico che hanno un compito speciale in campi affini. 2. L'Organizzazione internazionale del Lavoro può prendere i provvedimenti adeguati concernenti la partecipazione, senza diritto di voto, dei rappresentanti delle organizzazioni di diritto internazionale pubblico alle sue deliberazioni. 3. L'Organizzazione internazionale del Lavoro può prendere qualsiasi misura utile per la consultazione, secondo il suo libero apprezzamento, di organizzazioni internazionali non governative riconosciute, comprese le organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di agricoltori e di cooperatori. Art. 13 1. L'Organizzazione internazionale del Lavoro può concludere con le Nazioni Unite quegli accordi finanziari e di bilancio che meglio sembrano appropriati. 2. Nell'attesa della conclusione di siffatti accordi o se, ad un dato momento, nessun accordo è in vigore: a) ciascun Membro pagherà le spese di viaggio e di soggiorno dei suoi delegati e dei loro consiglieri tecnici, come pure dei suoi rappresentanti che prendono parte alle sessioni della Conferenza e del Consiglio d'amministrazione, secondo i casi; b) tutte le altre spese dell'Ufficio internazionale del Lavoro, delle sessioni della Conferenza o quelle del Consiglio d'amministrazione saranno pagate dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che le mette a carico del bilancio generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro; c) le disposizioni concernenti l'approvazione del bilancio dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, come pure la fissazione e l'esazione dei contributi, saranno prese dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti e stabiliranno che il bilancio e gli accordi concernenti la ripartizione delle spese tra i Membri dell'Organizzazione saranno approvati da una commissione di rappresentanti dei governi. 3. Le spese dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno messe a carico dei Membri, conformemente agli accordi vigenti in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2, c) del presente articolo. 4. Un Membro in arretrato col pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione non può partecipare al voto nella Conferenza, nel Consiglio d'amministrazione o in qualsiasi commissione, nè all'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione, se l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo da esso dovuto per gl'interi due anni trascorsi. La Conferenza può tuttavia, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, autorizzare questo Membro a partecipare al voto, qualora accerti che il ritardo è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà. 5. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro risponde al Consiglio d'amministrazione circa l'uso dei fondi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Capo II - Funzionamento Art. 14 1. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza dopo avere esaminato tutte le proposte concernenti gli oggetti che devono essere iscritti all'ordine del giorno, fatte dal governo di uno dei Membri e da una delle organizzazioni rappresentative indicate nell'articolo 3, o da qualsiasi organizzazione di diritto internazionale pubblico. 2. Il Consiglio d'amministrazione fissa la procedura necessaria per garantire una seria preparazione tecnica ed una conveniente consultazione dei Membri che sono maggiormente interessati da parte di una conferenza tecnica preparatoria o in altro modo, prima che la Conferenza accetti una convenzione od una raccomandazione. Art. 15 1. Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario generale della Conferenza e deve mandare l'ordine del giorno di ogni sessione, quattro mesi prima dell'apertura, a ciascun Membro e, per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati. 2. I rapporti concernenti gli oggetti all'ordine del giorno devono essere trasmessi in modo che i Membri abbiano il tempo sufficiente per procedere ad un conveniente esame dei rapporti stessi prima della Conferenza. Il Consiglio d'amministrazione emana le norme d'applicazione della presente disposizione. Art. 16 1. Qualunque Governo dei Membri ha il diritto di opporsi all'iscrizione all'ordine del giorno di uno o più degli oggetti proposti. I motivi di tale opposizione devono essere esposti in una nota esplicativa indirizzata al Direttore generale, il quale dovrà darne comunicazione ai Membri dell'Organizzazione. 2. Gli argomenti ai quali è stata fatta opposizione rimangono tuttavia iscritti all'ordine del giorno, se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti. 3. Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nel capoverso precedente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, detta questione sarà inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente. Art. 17 1. La Conferenza elegge un presidente e tre vicepresidenti. I tre vicepresidenti devono essere rispettivamente un delegato governativo, un delegato dei datori di lavoro ed un delegato dei lavoratori. La Conferenza determina la propria procedura e può nominare commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto. 2. La semplice maggioranza dei voti espressi dai Membri presenti decide in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito dalle disposizioni della presente Costituzione o da altro istrumento che conferisce poteri alla Conferenza, oppure dagli accordi finanziari o di bilancio approvati in virtù dell'articolo 13. 3. Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione. Art. 18 La Conferenza può aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici i quali non hanno diritto di voto deliberativo. Art. 19 1. Se la Conferenza approva proposte relative a un oggetto iscritto all'ordine del giorno, essa deve precisare se tali proposte debbano assumere la forma: a) di una convenzione internazionale; b) o di una raccomandazione, quando l'oggetto trattato o uno dei suoi aspetti non si presta all'adozione immediata di una convenzione. 2. In entrambi i casi, affinchè una convenzione o una raccomandazione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti. 3. Nel formulare qualsiasi convenzione o raccomandazione di applicazione generale, la Conferenza deve tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerire tutte quelle modificazioni che possono essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi. 4. Due copie della convenzione o della raccomandazione devono essere firmate dal presidente della Conferenza e dal Direttore generale. Una di queste due copie è depositata negli archivi dell'Ufficio internazionale del Lavoro e l'altra presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Direttore generale trasmette una copia autentica della convenzione o della raccomandazione a ciascun Membro. 5. Se si tratta di una convenzione: a) la convenzione è trasmessa per ratificazione a tutti i Membri; b) ciascun Membro si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza ( o appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, se per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno ), la convenzione all'autorità od alle autorità competenti, perchè sia convertita in legge o perchè siano presi provvedimenti di altro genere. c) i Membri informano il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle misure prese, in virtù del presente articolo, per sottoporre la convenzione all'autorità od alle autorità competenti, e gli comunicano ogni schiarimento concernente l'autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di quest'ultime; d) il Membro che ha ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti comunica la sua ratificazione formale della convenzione al Direttore generale e prende le misure necessarie per l'esecuzione delle disposizioni della convenzione; e) se una convenzione non ottiene il consenso dell'autorità o delle autorità competenti, il Membro è unicamente tenuto a fare rapporto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente a quanto decide il Consiglio d'amministrazione, sullo stato della sua legislazione e sulla sua prassi per quanto concerne la questione che è oggetto della convenzione; deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della convenzione tanto nel campo legislativo, quanto in quello amministrativo, oppure mediante l'introduzione di contratti collettivi od in qualsiasi altro modo, e devono essere specificate le difficoltà che impediscono o ritardano la ratificazione di una siffatta convenzione. 6. Se si tratta di una raccomandazione: a) la raccomandazione è trasmessa a tutti i Membri per esame, al fine di farle acquistare efficacia come legge nazionale od in altro modo; b) ciascun Membro si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza ( o appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, se per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno ), la raccomandazione alla autorità o alle autorità competenti, perchè sia convertita in legge o perchè siano presi provvedimenti d'altro genere; c) i Membri informano il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle misure prese, in virtù del presente articolo, per sottoporre la raccomandazione all'autorità od alle autorità competenti, e gli comunicano ogni schiarimento concernente l'autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di quest'ultime; d) eccettuato l'obbligo di sottoporre la raccomandazione all'autorità o alle autorità competenti, i Membri sono unicamente tenuti a fare rapporto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente a quanto decide il Consiglio d'amministrazione, sullo stato della loro legislazione e sulla loro prassi per quanto concerne la questione che è oggetto della raccomandazione deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della raccomandazione tanto nel campo legislativo quanto in quello amministrativo, oppure mediante l'introduzione di contratti collettivi o in qualsiasi altro modo, e deve essere indicato quali modificazioni di siffatte disposizioni paiono o potranno parere necessarie per l'accettazione o l'applicazione delle disposizioni stesse. 7. Se si tratta di uno Stato federativo, sono applicabili le seguenti disposizioni: a) per quanto concerne le convenzioni e le raccomandazioni, per le quali il governo federale reputa un intervento federale conforme alla sua costituzione e conveniente, gli obblighi dello Stato federativo sono identici a quelli dei Membri che non sono Stati federativi; b) per quanto concerne le convenzioni e le raccomandazioni, per le quali il governo federale reputa che, secondo il suo sistema costituzionale, l'azione degli Stati federali, delle province o dei cantoni è preferibile ad una azione federale, detto governo deve: I) in conformità della sua costituzione e delle costituzioni degli Stati federati, delle province o dei cantoni interessati, concludere accordi effettivi perchè siffatte convenzioni o raccomandazioni siano sottoposte, entro 18 mesi al massimo della chiusura della sessione della Conferenza, alle competenti autorità federali, od a quelle degli stati federati, delle province o dei cantoni, in previsione di una azione legislativa o di qualsiasi altra azione; II) con riserva dell'approvazione dei governi degli Stati federati, delle province o dei cantoni interessati, prendere provvedimenti per stabilire consultazioni periodiche tra le autorità federali da una parte e le autorità degli Stati federati, delle province e dei cantoni dall'altra, allo scopo di sviluppare nello Stato federativo stesso un'azione coordinata che permetta di attribuire efficacia alle disposizioni di siffatte convenzioni e raccomandazioni; III) informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle misure prese in virtù del presente articolo per sottoporre le convenzioni e le raccomandazioni alle competenti autorità federali, come pure alle autorità delle province o dei cantoni, e comunicargli ogni schiarimento concernente l'autorità o le autorità considerate competenti e le decisioni di quest'ultime; IV) per quanto concerne le singole convenzioni non ratificate, presentare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente alle decisioni del Consiglio d'amministrazione, un rapporto sullo stato della legislazione e della prassi della federazione e degli Stati federati, delle sue province o dei suoi cantoni per quanto concerne la questione che è oggetto della convenzione; deve essere precisato in che misura è stato dato seguito o si intende dare seguito alle disposizioni della convenzione, tanto nel campo legislativo quanto in quello amministrativo, oppure mediante l'introduzione di contratti collettivi od in qualsiasi altro modo. V) per quanto concerne le singole raccomandazioni, presentare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli adeguati, conformemente alle decisioni del Consiglio d'amministrazione, un rapporto sullo stato della legislazione e della prassi della federazione e degli Stati federati, delle sue province o dei suoi cantoni per quanto concerne la questione che è oggetto della raccomandazione; deve essere precisato in che misura è stato attribuito o si intende attribuire efficacia alle disposizioni della raccomandazione e deve essere indicato quali modificazioni di siffatte disposizioni paiono o potranno parere necessarie per l'accettazione o per l'applicazione delle disposizioni stesse. 8. In nessun caso l'accettazione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della conferenza, o la ratificazione di una convenzione da parte di un Membro devono essere interpretate nel senso che esse siano di pregiudizio a leggi, sentenze, usanze o accordi che garantiscono ai lavoratori condizioni più favorevoli di quelle previste nella convenzione o nella raccomandazione. 9. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Conferenza può abolire, alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, qualsiasi Convenzione precedentemente adottata conformemente alle disposizioni del presente articolo, nel caso in cui essa appaia priva di scopo e non apporti un contributo efficace al raggiungimento degli obiettivi dell'Organizzazione. Art. 20 Ogni convenzione così ratificata è comunicata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata conformemente alle disposizioni dell'articolo 102della Carta delle Nazioni Unite, ma impegna soltanto gli Stati che l'hanno ratificata. Art. 21 1. Ogni disegno che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglie la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Membri presenti, può formare oggetto di una speciale convenzione tra i Membri dell'Organizzazione che lo desiderino. 2. Qualsiasi convenzione così conclusa è comunicata dai governi interessati al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Art. 22 Ciascun Membro s'impegna a presentare all'Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzione alle quali ha aderito. Questi rapporti saranno stesi nella forma indicata dal Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere gli schiarimenti chiesti da quest'ultimo. Art. 23 1. Il Direttore generale presenta, alla prima sessione seguente, un riassunto delle informazioni e dei rapporti che gli sono stati comunicati dai Membri conformemente agli articoli 19 e 20. Ogni Membro trasmette alle organizzazioni, riconosciute rappresentanti in base all'articolo 3, copia delle informazioni e dei rapporti comunicati al Direttore generale in applicazione degli articoli 19 e 22. Art. 24 Ogni reclamo diretto all'Ufficio internazionale del Lavoro da una organizzazione professionale di lavoratori o di datori di lavoro contro uno dei Membri, perchè non avrebbe provveduto in modo soddisfacente all'esecuzione di una convenzione cui ha aderito, può essere trasmesso dal Consiglio di amministrazione al governo posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo. Art. 25 Se, entro un conveniente termine, il governo posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio di amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se occorre, la risposta inviata. Art. 26 1. Ciascun Membro può presentare un reclamo all'Ufficio internazionale del Lavoro contro un altro Membro che, a parer suo, non provveda in modo soddisfacente all'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti. 2. Il Consiglio d'amministrazione, se lo stima opportuno, prima di deferire la questione a una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, può mettersi in rapporto con il governo interessato, nel modo indicato all'articolo 24. 3. Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al governo posto in causa, o se, dopo la comunicazione, non è pervenuta una risposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio può nominare una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire in merito. 4. La stessa procedura può essere iniziata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia in seguito al reclamo di uno dei delegati alla Conferenza. 5. Quando una vertenza sorta in applicazione dell'articolo 25 o 26 è portata davanti al Consiglio, il governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, ha il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni concernenti detta vertenza. La data in cui le discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al governo messo in causa. Art. 27 Qualora un reclamo fosse rinviato, in virtù dell'articolo 25, davanti ad una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegna a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l'oggetto del reclamo. Art. 28 La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redige un rapporto contenente le sue costatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che crede di dover formulare circa i provvedimenti da prendere, per dare soddisfazione al governo reclamante, e circa i termini in cui questi provvedimenti devono essere presi. Art. 29 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunica il rapporto della Commissione d'inchiesta al Consiglio di amministrazione e ad ogni Stato interessato nella controversia e provvede alla sua pubblicazione. 2. Ogni governo interessato deve comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, entro il termine di tre mesi, se accetta o non accetta le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia. Art. 30 Qualora un Membro non prendesse, per quanto concerne una convenzione od una raccomandazione, i provvedimenti indicati nei paragrafi 5b), 6b), o 7b) I) dell'articolo 19, ogni altro Membro ha il diritto di deferire la vertenza al Consiglio d'amministrazione. Se il Consiglio d'amministrazione reputa che il Membro non ha preso le misure prescritte, esso ne fa rapporto alla Conferenza. Art. 31 La Corte internazionale di giustizia decide definitivamente i ricorsi e le controversie che le sono sottoposti conformemente all'articolo 29. Art. 32 Le conclusioni o le raccomandazioni eventuali della Commissione d'inchiesta possono essere confermate, modificate o annullate dalla Corte internazionale di giustizia. Art. 33 Se un Membro non si conforma, entro il termine prescritto, alle raccomandazioni che possono essere contenute sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte internazionale di giustizia, il Consiglio di amministrazione può proporre alla Conferenza le misure che reputa opportune per garantire l'esecuzione di dette raccomandazioni. Art. 34 Il governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione di avere preso i provvedimenti necessari per conformarsi sia alle raccomandazioni della Commissione di inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte internazionale di giustizia, e può domandare l'istituzione di una Commissione d'inchiesta incaricata di verificare le sue dichiarazioni. In questo caso sono applicabili le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 e, se il rapporto della commissione d'inchiesta o la decisione della Corte internazionale di giustizia sono favorevoli al governo inadempiente, il Consiglio di amministrazione deve immediatamente proporre la revoca dei provvedimenti presi in virtù dell'articolo 33. Capo III - Prescrizioni generali Art. 35 1. I Membri s'impegnano ad applicare le convenzioni che hanno ratificato, conformemente alle disposizioni della presente Costituzione, ai territori non metropolitani che rappresentano nelle relazioni internazionali, compresi i territori sotto tutela che sono incaricati di amministrare, a meno che le questioni trattate nella convenzione siano di competenza propria delle autorità del territorio, o che la convenzione sia resa inapplicabile dalle condizioni locali; restano riservate le modificazioni che fossero necessarie per adattare le convenzioni alle condizioni locali. 2. Ogni Membro che ratifica una convenzione deve, entro il più breve termine possibile dopo la ratificazione, presentare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione che specifichi, per quanto concerne territori che non siano quelli previsti nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, in che misura esso s'impegna a fare applicare le disposizioni della convenzione e contenga tutti gli schiarimenti prescritti da siffatta convenzione. 3. I Membri che hanno presentato una dichiarazione in virtù del capoverso precedente possono comunicare periodicamente, in conformità della convenzione, nuove dichiarazioni che modifichino dichiarazioni anteriori e precisino la situazione dei territori contemplati nel capoverso precedente. 4. Quando le questioni trattate dalla convenzione sono di competenza propria delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali di detto territorio deve comunicare la convenzione entro il più breve termine possibile al governo del territorio, affinchè questo governo possa legiferare in merito o prendere altre misure. In seguito il Membro, d'intesa con il governo del territorio, può presentare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione con la quale accetta gli obblighi della convenzione in nome del territorio di cui si tratta. 5. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi di una convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro: a) da due o più Membri dell'Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità congiunta; b) da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell'amministrazione di un territorio in virtù delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite o di altre disposizioni in vigore concernenti detto territorio. 6. L'accettazione degli obblighi di una convenzione in virtù dei capoversi quarto e quinto implica l'accettazione, in nome del territorio interessato, degli obblighi che derivano dalla convenzione e degli obblighi che, secondo la Costituzione dell'Organizzazione si applicano anche alle convenzione ratificate. Nella dichiarazione di accettazione possono essere specificate le modifiche della convenzione che fossero necessarie per adattare la convenzione alle condizioni locali. 7. Ogni Membro o autorità internazionale che ha presentato una dichiarazione in virtù dei capoversi quarto o quinto del presente articolo può comunicare periodicamente, in conformità della convenzione, nuove dichiarazioni che modificano dichiarazioni precedenti o disdicono l'accettazione degli obblighi di convenzioni in nome del territorio interessato. 8. Se gli obblighi di una convenzione non sono accettati in nome di uno dei territori contemplati nei capoversi quarto o quinto del presente articolo, il Membro o i Membri oppure l'autorità internazionale presentano al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto sulla legislazione e sulla prassi di questo territorio per quanto concerne le questioni trattate nella convenzione; il rapporto deve indicare in che misura le disposizioni della convenzione hanno acquistato o acquisteranno efficacia nella legislazione, nei provvedimenti amministrativi, nei contratti collettivi o in qualsiasi altro provvedimento, e deve inoltre specificare quali difficoltà impediscono o ritardano l'accettazione della convenzione. Art. 36 Gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti entreranno in vigore quando saranno stati ratificati o accettati dai due terzi dei Membri dell'Organizzazione in cui sono compresi cinque degli dieci membri rappresentati nel Consiglio di amministrazione come membri più influenti per importanza industriale, conformemente alle norme del terzo capoverso dell'articolo 7 della presente Costituzione. Art. 37 1. Tutte le questioni o controversie concernenti l'interpretazione della presente Costituzione e delle successive convenzioni concluse dai Membri in virtù di detta Costituzione devono essere sottoposte all'esame della Corte internazionale di giustizia. 2. Il Consiglio d'amministrazione può, nonostante le disposizioni del primo capoverso del presente articolo, stabilire e sottoporre alla Conferenza, per approvazione, norme per l'istituzione di un tribunale, incaricato di decidere ogni questione o controversia concernente l'interpretazione di una convenzione, che potesse essere deferita al tribunale dal Consiglio d'amministrazione, o conformemente ai termini di detta convenzione. Le decisioni o i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia vincolano i tribunali istituiti in virtù del presente capoverso. Le sentenze di siffatti tribunali devono essere comunicate ai Membri dell'Organizzazione e le osservazioni di questi ultimi saranno presentate alla Conferenza. Art. 38 1. L'Organizzazione internazionale del Lavoro può convocare le conferenze regionali e fondare le istituzioni regionali che le sembrassero utili per il raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione. 2. I poteri, le funzioni e la procedura delle conferenze regionali sono soggetti alle norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione e da esso presentate alla Conferenza generale per conferma. Capo IV - Misure diverse Art. 39 L'Organizzazione internazionale del Lavoro ha la personalità giuridica; in particolare essa ha la capacità: a) di concludere contratti; b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporre degli stessi beni; c) di stare in giudizio. Art. 40 1. L'Organizzazione internazionale del Lavoro gode, sul territorio di tutti i suoi Membri, dei privilegi e delle immunità che le sono necessari per raggiungere i suoi scopi. 2. I delegati alla Conferenza, i Membri del Consiglio d'amministrazione come pure il Direttore generale ed i funzionari dell'Ufficio godono parimente dei privilegi e delle immunità necessari per il libero esercizio delle loro funzioni riferentesi all'Organizzazione. 3. Questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante un accordo speciale, che sarà preparato dall'Organizzazione e proposto all'accettazione degli Stati Membri.