Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

L'Assemblea Generale,

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite è fondato sui principi della dignità e della uguaglianza di tutti gli esseri umani e tende, fra gli altri suoi obiettivi fondamentali, a raggiungere la cooperazione internazionale nella promozione e nell'incoraggiamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che ad ognuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Dichiarazione senza distinzione alcuna, in particolare per ragioni di razza, colore o di origine nazionale,

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclama inoltre che tutti sono uguali di fronte alla legge e che tutti, senza discriminazione alcuna, hanno diritto ad una uguale tutela da parte della legge e che tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro qualunque discriminazione ed incitamento alla discriminazione,

Considerato che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche di segregazione e discriminazione che esso comporta e che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi coloniali proclama in particolare la necessità di porre rapidamente e senza condizioni termine al colonialismo,

Considerato che qualsiasi dottrina di differenziazione o di superiorità razziale è scientificamente falsa, moralmente condannabile, socialmente ingiusta e pericolosa e che non esiste giustificazione alla discriminazione razziale né in teoria né in pratica,

Preso nota delle altre risoluzioni adottate dall'Assemblea generale e degli atti internazionali approvati dagli istituti specializzati, in particolare dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nel campo della discriminazione,

Preso nota del fatto che, sebbene l'azione e gli sforzi internazionali in un buon numero di paesi abbiano reso possibile di conseguire progressi in questo campo, la discriminazione basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica continua nondimeno in certe regioni del mondo a fornire motivo di seria preoccupazione,

Allarmata dalle manifestazioni di discriminazione razziale ancora evidenti in talune regioni del mondo, delle quali alcune sono imposte da certi governi per mezzo di misure legislative, amministrative e di altro genere, nella forma, fra l'altro, dell'apartheid, della segregazione e della separazione, come pure con l'elaborazione e la diffusione di dottrine di superiorità e di espansione razziale in certe regioni,

Convinta che tutte le forme di discriminazione razziale e, ancor più, che le politiche governative basate sul pregiudizio della superiorità o sull'odio razziale, oltre a costituire una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, finiscono col minare le relazioni amichevoli fra i popoli, la cooperazione fra le nazioni e la pace e la sicurezza internazionale,

Convinta pure che la discriminazione razziale danneggia non soltanto coloro contro cui è rivolta, ma anche coloro che la praticano,

Convinta inoltre che l'edificazione di una comunità mondiale libera da tutte le forme di segregazione e discriminazione razziale, come fattori che creano odio e divisione fra gli uomini, sia uno degli obiettivi fondamentali delle Nazioni Unite,

Afferma solennemente la necessità di porre fine rapidamente nel mondo intero alla discriminazione razziale, in tutte le sue forme e manifestazioni, e di assicurare la comprensione ed il rispetto per la dignità della persona umana,

Afferma solennemente la necessità di adottare misure nazionali ed internazionali rivolte a tal fine, compreso l'insegnamento, l'educazione e l'informazione, per assicurare il riconoscimento e l'osservanza universali ed effettivi dei principi qui sotto enunciati,

Proclama la seguente Dichiarazione:

Articolo 1

La discriminazione fra gli esseri umani basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica è un'offesa alla dignità umana e deve essere condannata come negazione dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, come violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamenti proclamate nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, come ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche fra le nazioni e come un fatto capace di turbare la pace e la sicurezza fra i popoli.

Articolo 2

1) Nessuno Stato, istituzione, gruppo od individuo praticherà discriminazioni di qualsivoglia genere, in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali, nei confronti di persone, gruppi di persone o istituzioni per ragioni di razza, colore od origine etnica.

2) Nessuno Stato incoraggerà, sosterrà o presterà il suo appoggio attraverso l'azione della polizia o altrimenti, ad alcuna discriminazione basata sulla razza, il colore o l'origine etnica che sia praticata da qualsivoglia gruppo, istituzione o individuo.

3) Concrete misure di carattere speciale dovranno essere prese nelle circostanze opportune per assicurare lo sviluppo adeguato o la tutela di individui appartenenti a determinati gruppi razziali, allo scopo di assicurare il pieno godimento da parte ditali individui dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Queste misure non dovranno in alcuna circostanza avere come conseguenza il mantenimento di diritti ineguali o separati per differenti gruppi razziali.

Articolo 3

1) Sforzi particolari saranno fatti per prevenire la discriminazione basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica, specialmente in materia di diritti civili, acquisizione della cittadinanza d'istruzione, di religione, di impiego, d'occupazione e di abitazione.

2) Tutti avranno accesso in condizioni di uguaglianza a qualunque luogo o servizio pubblico, senza distinzione di razza, colore od origine etnica.

Articolo 4

Tutti gli Stati devono prendere misure effettive per rivedere la politica del governo e di altri organi pubblici e per abrogare leggi e regolamenti che abbiano l'effetto di creare o di perpetuare la discriminazione razziale ovunque ancora esista.

Essi dovrebbero adottare disposizioni legislative al fine di proibire una tale discriminazione e dovrebbero prendere tutte le misure appropriate per combattere quei pregiudizi da cui la discriminazione razziale è generata.

Articolo 5

Le politiche governative e di altri organi pubblichi tendenti alla segregazione razziale e specialmente le politiche di "apartheid", come anche tutte le forme di discriminazione e di separazione razziale risultanti da tali politiche devono cessare senza indugio.

Articolo 6

Nessuna discriminazione per ragioni di razza, colore od origine etnica sarà ammessa per quanto concerne il godimento dei diritti politici e di cittadinanza da parte di qualsiasi persona nel proprio paese, ed in particolare del diritto di partecipare alle elezioni mediante il suffragio universale e senza discriminazione e di prendere parte al governo.

Ognuno ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza alle pubbliche funzioni nel proprio paese.

Articolo 7

1) Ognuno ha diritto all'uguaglianza davanti alla legge e a giustizia senza discriminazioni secondo la legge.

Ognuno, senza distinzioni di razza, colore od origine etnica, ha diritto alla sicurezza personale e alla protezione da parte dello Stato contro la violenza, o le sevizie corporali, inflitte sia da funzionari governativi sia da qualunque individuo, gruppo o istituzione.

2) Ognuno deve avere una effettiva possibilità di ricorso e di tutela davanti ai tribunali nazionali indipendenti, che abbiano competenza in materia, contro ogni discriminazione che egli abbia a soffrire, per ragioni di razza, colore od origine etnica, riguardo ai suoi diritti e libertà fondamentali.

Articolo 8

Dovrà essere immediatamente preso ogni efficace provvedimento nei campi dell'insegnamento, dell'educazione e dell'informazione al fine di eliminare la discriminazione e il pregiudizio razziale e di promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra le nazioni e i gruppi razziali, come pure di diffondere gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali.

Articolo 9

1) Qualunque propaganda ed organizzazione che si basi su idee o teorie di superiorità di una razza o gruppo di persone di stesso colore o di stessa origine etnica al fine di giustificare o promuovere la discriminazione razziale in qualsivoglia forma sarà severamente condannata.

2) L'incitamento alla violenza o gli atti di violenza compiuti sia da individui che da organizzazioni contro qualsiasi razza o gruppo di persone di un altro colore od origine etnica saranno considerati come un offesa contro la società e verranno puniti secondo la legge.

3) Per dare applicazione agli scopi e ai principi della presente Dichiarazione, tutti gli Stati dovranno adottare immediatamente provvedimenti positivi, compresi provvedimenti di carattere legislativo e di altro genere, al fine di perseguire e, se del caso, mettere fuori legge organizzazioni che incoraggino le discriminazioni razziali o incitino ad esse, o che incitino all'uso della violenza o la impieghino per scopi di discriminazione in base alla razza, al colore o all'origine etnica.

Articolo 10

Le Nazioni Unite, gli istituti specializzati, gli stati e le organizzazioni non governative dovranno fare tutto ciò che è in loro potere per promuovere un'azione energica che, attraverso misure giuridiche e di ordine pratico, renda possibile l'abolizione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Essi dovranno, in particolare, studiare le cause di tale discriminazione con lo scopo di raccomandare misure appropriate e pratiche per combatterla ed eliminarla.

Articolo 11

Ogni Stato deve promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite e osservare pienamente e fedelmente le disposizioni della presente Dichiarazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali.

1261a Riunione Plenaria 20 novembre 1963