Atto finale Helsinki

Indice

1.

a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti

Gli Stati Partecipanti, Riaffermando il loro impegno per la pace, la sicurezza e la giustizia e per il continuo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione;

Riconoscendo che questo impegno, che rispecchia gli interessi e le aspirazioni dei popoli, costituisce per ciascuno Stato partecipante una responsabilità presente e futura, posta in luce dalle esperienze del passato;

Riaffermando in conformità con la loro appartenenza alle Nazioni Unite e in armonia con i fini e i principi delle Nazioni Unite, il loro pieno e attivo appoggio all'Organizzazione delle Nazioni Unite e al rafforzamento del suo ruolo e della sua efficacia nel consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e nel promuovere la soluzione di problemi internazionali, nonchè lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati;

Esprimendo la loro comune adesione ai principi che sono più sotto enunciati e che sono conformi allo Statuto delle Nazioni Unite, nonché la loro comune volontà di agire, nell'applicazione di questi principi, conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite;

Dichiarano la loro determinazione di rispettare e mettere in pratica, ciascuno di loro nelle sue relazioni con tutti gli altri Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonchè dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico, i seguenti principi, tutti di importanza fondamentale, che reggono le loro relazioni reciproche;

I. Eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità

Gli Stati partecipanti rispettano reciprocamente la loro eguaglianza sovrana e la loro individualità, nonchè tutti i diritti inerenti alla loro sovranità ed in essa inclusi, ivi compreso in particolare il diritto di ciascuno Stato alla eguaglianza giuridica, alla integrità territoriale, alla libertà ed indipendenza politica.

Essi rispettano inoltre il diritto di ciascuno di loro di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonchè quello di determinare le proprie leggi e regolamenti.

Nell'ambito del diritto internazionale, tutti gli Stati partecipanti hanno eguali diritti e doveri.

Essi rispettano il diritto di ciascuno di loro di definire e condurre come desidera le proprie relazioni con gli altri Stati conformemente al diritto internazionale e nello spirito della presente Dichiarazione.

Essi considerano che le loro frontiere possono essere mutate, in conformità al diritto internazionale, con mezzi pacifici e mediante accordo.

Essi hanno inoltre il diritto di appartenere o non appartenere ad organizzazioni internazionali, di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali, compreso il diritto di essere o non essere parte di trattati di alleanze; essi hanno inoltre il diritto alla neutralità.

II. Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza

Gli Stati partecipanti si astengono nelle loro relazioni reciproche, nonchè nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la presente Dichiarazione.

Nessuna considerazione potrà essere invocata per servire da giustificazione al ricorso alla minaccia o all'uso della forza in violazione di questo principio.

Di conseguenza, gli Stati partecipanti si astengono da qualsiasi atto che costituisca una minaccia di ricorso alla forza o un uso diretto o indiretto della forza contro un altro Stato partecipante.

Parimenti essi si astengono da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani.

Parimenti essi si astengono nelle loro relazioni reciproche anche da qualsiasi atto di rappresaglia per mezzo della forza.

Nessuna minaccia o uso della forza di tal natura saranno impiegati come mezzo di soluzione delle controversie o delle questioni che potrebbero portare a controversie fra loro.

III. Inviolabilità delle frontiere

Gli Stati partecipanti considerano reciprocamente inviolabili tutte le loro frontiere nonchè le frontiere di tutti gli Stati in Europa e pertanto si astengono ora e in futuro dall'attaccare tali frontiere.

Di conseguenza, essi si astengono anche da ogni pretesa o atto per impadronirsi o usurpare parte o tutto il territorio di ogni altro Stato partecipante.

IV. Integrità territoriale degli Stati

Gli Stati partecipanti rispettano l'integrità territoriale di ciascuno degli Stati partecipanti.

Di conseguenza, si astengono da qualsiasi azione incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di qualsiasi Stato partecipante, e in particolare da qualsiasi azione del genere che costituisca minaccia o uso della forza.

Gli Stati partecipanti si astengono parimenti dal rendere il territorio di ciascuno di essi oggetto di occupazione militare o di altre misure di forza dirette o indirette in violazione del diritto internazionale, o oggetto di acquisizione mediante tali misure o la minaccia di esse.

Nessuna occupazione o acquisizione del genere sarà riconosciuta come legittima.

V. Composizione pacifica delle controversie

Gli Stati partecipanti regolano le controversie fra loro con mezzi pacifici in modo da non mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia.

Si sforzano, in buona fede e con spirito di cooperazione, di giungere ad una soluzione rapida ed equa sulla base del diritto internazionale.

A tale scopo, si servono di mezzi quali il negoziato, l'inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, la composizione giudiziale o altri mezzi pacifici di loro scelta, inclusa qualsiasi procedura di regolamento, precedentemente concordata, di controversie di cui siano parti.

In caso di mancato raggiungimento di una soluzione mediante uno qualsiasi dei mezzi pacifici summenzionati, le parti in causa continueranno a cercare un modo reciprocamente concordato per risolvere pacificamente la controversia.

Gli Stati partecipanti, parti di una controversia fra loro, nonchè gli altri Stati partecipanti si astengono da qualsiasi azione che potrebbe aggravare la situazione in modo tale da mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e cosi rendere più difficile una soluzione pacifica della controversia.

VI. Non intervento negli Affari Interni

Gli Stati partecipanti si astengono da ogni intervento, diretto o indiretto, individuale o collettivo, negli affari interni o esterni che rientrino nella competenza interna di un altro Stato partecipante, quali che siano le loro relazioni reciproche.

Essi si astengono di conseguenza da qualsiasi forma di intervento armato o di minaccia di tale intervento contro un altro Stato partecipante.

Essi si astengono parimenti, in ogni circostanza, da qualsiasi altro atto di coercizione militare, politica, economica o di altro genere inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere.

Di conseguenza, si astengono fra l'altro dall'assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o ad attività sovversive o di altro genere volte a rovesciare con la violenza il regime di un altro Stato partecipante.

VII. Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Essi promuovono e incoraggiano l'esercizio effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo.

In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza.

Gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo.

Gli Stati partecipanti riconoscono il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e del benessere necessari ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra tutti gli Stati.

Essi rispettano costantemente tali diritti e libertà nei loro reciproci rapporti e si adoperano congiuntamente e separatamente, nonché in cooperazione con le Nazioni Unite, per promuoverne il rispetto universale ed effettivo.

Essi confermano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di agire in conseguenza.

Nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati partecipanti agiscono conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Inoltre adempiono i loro obblighi quali sono enunciati nelle dichiarazioni e negli accordi internazionali pertinenti, ivi compresi fra l'altro i Patti internazionali sui Diritti dell'Uomo, da cui siano vincolati.

VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli

Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

IX. Cooperazione fra gli Stati

Gli Stati partecipanti svilupperanno la loro cooperazione reciprocamente e con tutti gli Stati in tutti i campi conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite.

Nello sviluppare la loro cooperazione gli Stati partecipanti daranno particolare rilievo ai settori enunciati nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e ciascuno darà il suo contributo in condizioni di piena eguaglianza.

Essi si adopereranno, nello sviluppare la loro cooperazione da eguali, per promuovere reciproca comprensione e fiducia, relazioni amichevoli e di buon vicinato fra loro, pace e sicurezza internazionali e giustizia.

Essi si adopereranno parimenti, nello sviluppare la loro cooperazione, per migliorare il benessere dei popoli e per contribuire al soddisfacimento delle loro aspirazioni mediante, fra l'altro, i vantaggi risultanti da una maggiore conoscenza reciproca e dal progresso e dalle realizzazioni in campo economico, scientifico, tecnico, sociale, culturale e umanitario.

Essi si adopereranno per promuovere condizioni favorevoli per rendere questi vantaggi accessibili a tutti; essi prenderanno in considerazione l'interesse di tutti nella riduzione dei divari nei livelli di sviluppo economico, e in particolare l'interesse dei paesi in via di sviluppo in ogni parte del mondo.

Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi della loro cooperazione.

Essi si sforzeranno, nell'incrementare la loro cooperazione come sopra enunciato, di sviluppare relazioni più strette fra loro su una base migliore e più durevole a beneficio dei popoli.

X. Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale

Gli Stati partecipanti adempiono in buona fede i loro obblighi di diritto internazionale, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati e altri accordi, conformi al diritto internazionale, di cui essi sono parti.

Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, compreso il diritto di determinare le loro leggi e regolamenti, essi si conformano ai loro obblighi giuridici di diritto internazionale; essi tengono inoltre in debita considerazione e applicano le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Gli Stati partecipanti confermano, che nel caso di contrasto fra gli obblighi dei membri delle Nazioni Unite in base allo Statuto delle Nazioni Unite e i loro obblighi in base a qualsiasi trattato o altro accordo internazionale, i loro obblighi in base allo Statuto prevarranno, in conformità all'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Tutti i principi sopra enunciati sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserva, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente questi principi, come enunciati nella presente Dichiarazione, in tutti gli aspetti, nelle loro relazioni reciproche e nella loro cooperazione, al fine di assicurare a ciascuno Stato partecipante i vantaggi risultanti dal rispetto e dall'applicazione di questi principi da parte di tutti.

Gli Stati partecipanti, tenendo in debita considerazione i principi sopra enunciati e, in particolare, la prima frase del decimo principio, << Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale >>, constatano che la presente Dichiarazione non pregiudica i loro diritti ed obblighi, né i trattati ed altri accordi ed intese corrispondenti.

Gli Stati partecipanti esprimono la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di relazioni normali ed amichevoli, nonché il progresso della cooperazione fra loro in tutti i campi.

Esprimono anche la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di contatti politici fra loro, il che a sua volta contribuirà ad una migliore comprensione reciproca delle loro posizioni e dei loro punti di vista.

Gli Stati partecipanti dichiarano la loro intenzione di ispirarsi nelle loro relazioni con tutti gli altri Stati ai principi contenuti nella presente Dichiarazione.

b) Questioni relative all'attuazione di taluni dei Principi sopra enunciati

i) Gli Stati partecipanti, Riaffermando che essi rispetteranno e renderanno effettivo l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza e convinti della necessità di farne una regola operante della vita internazionale, Dichiarano di essere decisi a rispettare e applicare nelle loro relazioni reciproche, fra l'altro, le seguenti disposizioni che sono conformi alla Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti:

- Dare effetto ed espressione, in tutti i modi e in tutte le forme da essi ritenuti opportuni, all'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle relazioni fra loro.

- Astenersi da qualsiasi uso di forze armate incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante, in particolare dall'invaderne o attaccarne il territorio.

- Astenersi da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani.

- Astenersi da ogni atto di coercizione economica inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere.

- Prendere misure efficaci che per la loro portata e natura costituiscano delle tappe verso il supremo obiettivo del disarmo generale e completo sotto controllo internazionale rigido ed efficace.

- Promuovere, con tutti i mezzi che ciascuno di essi considera appropriati, un clima di fiducia e di rispetto fra i popoli consono al loro dovere di astenersi dalla propaganda a favore delle guerre di aggressione o da qualsiasi minaccia o uso della forza incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante.

- Spiegare ogni sforzo per risolvere esclusivamente con mezzi pacifici qualsiasi controversia fra loro la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali in Europa, e per ricercare anzitutto una soluzione tramite i mezzi pacifici enunciati nell'articolo 33 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Non ricorrere ad alcuna azione che possa essere di ostacolo alla soluzione pacifica delle controversie fra gli Stati partecipanti.

ii) Gli Stati partecipanti,

Riaffermando la loro determinazione di risolvere le loro controversie come enunciato nel Principio della composizione pacifica delle controversie;

Convinti che la soluzione pacifica delle controversie è un complemento del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, entrambi essendo elementi essenziali benché non esclusivi per il mantenimento e il consolidamento della pace e della sicurezza;

Desiderando rafforzare e migliorare i metodi a loro disposizione per la soluzione pacifica delle controversie;

1. Sono decisi a proseguire l'esame e l'elaborazione di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti, e a continuare a tal fine a lavorare sul << Progetto di Convenzione su un sistema europeo di regolamento pacifico delle controversie >> presentato dalla Svizzera durante la seconda fase della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nonché su altre proposte ad esso attinenti e volte all'elaborazione di un tale metodo.

2. Decidono che, su invito della Svizzera, sarà convocata una riunione di esperti di tutti gli Stati partecipanti al fine di adempiere al mandato descritto nel paragrafo I di cui sopra, nel quadro e secondo le procedure dei seguiti della Conferenza previsti nel capitolo << Seguiti della Conferenza >>.

3. Tale riunione di esperti avrà luogo dopo la riunione dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri degli Stati partecipanti, programmata conformemente al capitolo << Seguiti della Conferenza >> per il 1977; i risultati dei lavori di questa riunione di esperti verranno sottoposti ai Governi.

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