II Convenzione di Ginevra Per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare del 12 agosto 1949 I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I. - Disposizioni generali Art. 1 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza. Art. 2 Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna militare. Se una delle Potenze in conflitto non fosse Parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero Parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. Art. 3 Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati. Un ente umanitano imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Art. 4 Nel caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare delle Parti in conflitto, le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili soltanto alle forze imbarcate. Le forze sbarcate saranno immediatamente assoggettate alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Art. 5 Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti, malati e naufraghi, ai membri del personale sanitario e religioso, appartenente alle Forze armate delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati sul loro territorio, nonché ai morti raccolti. Art. 6 Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 e 53, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e naufraghi, nonché quella dei membri del personale sanitario e religioso, come é regolata dalla presente Convenzione, nè limitare i diritti che questa conferisce loro. I feriti, i malati e i naufraghi, nonché i membri del personale sanitario e religioso, continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto. Art. 7 I feriti, i malati e i naufraghi, come pure i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente. Art. 8 La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo imperiose esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività. Art. 9 Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario, svolgerà per la protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate. Art. 10 Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei feriti, dei malati e dei naufraghi o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera agli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimanere consapevole della sua responsabilità verso la Potenza in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ad adempierle con imparzialità. Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo. Art. 11 In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'intepretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente in territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione. Capitolo II. - Feriti, malati e naufraghi Art. 12 I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo che si trovassero in mare e che fossero feriti, malati o naufraghi, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza, rimanendo inteso che il termine di naufragio sarà applicabile ad ogni naufragio, qualunque siano le circostanze in cui é avvenuto, compresi l'ammaraggio forzato o la caduta in mare. Essi saranno trattati e curati con umanità dalla Parte belligerante che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sul sesso, la razza, la nazionalità, la religione, le opinioni politiche o su qualsiasi altro criterio analogo. È rigorosamente proibita qualunque violenza contro la loro vita o la loro persona in particolare, é rigorosamente proibito ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo. Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nell'ordine delle cure. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso. Art. 13 La presente Convenzione si applicherà ai naufraghi, ai feriti e ai malati in mare appartenenti alle seguenti categorie: 1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonchè i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate; 2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto o che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio é occupato, semprechè queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni: a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c) portino apertamente le armi; d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra; 3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice; 4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizio incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano; 5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, i piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale; 6) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purchè porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra. Art. 14 Ogni nave da guerra di una Parte belligerante potrà richiedere che le siano consegnati i feriti, i malati e i naufraghi che si trovino a bordo delle navi ospedale militari delle navi ospedale di società di soccorso o di privati, nonchè delle navi mercantili, panfili e imbarcazioni, qualunque sia la nazionalità di queste navi, semprechè lo stato di salute dei feriti e dei malati ne permetta la consegna, che la nave da guerra disponga di impianti che possano assicurare agli stessi cure efficienti. Art. 15 Se feriti, malati o naufraghi sono raccolti a bordo di una nave da guerra neutrale o da un aeromobile militare neutrale, dovrà essere provveduto, quando il diritto internazionale lo richiede, che essi non possano prendere nuovamente parte alle operazioni di guerra. Art. 16 Tenuto conto delle disposizioni dell' art. 12, i feriti, i malati e i naufraghi, di un belligerante, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra. Spetterà a chi li abbia fatti prigionieri di decidere, secondo la circostanza, se convenga trattenerli, inviarli in un porto del suo paese, in un porto neutrale o, anche, in un porto dell'avversario. In quest'ultimo caso i prigionieri di guerra che in tal modo saranno stati restituiti al loro Paese non potranno prestar servizio per tutta la durata della guerra. Art. 17 I feriti, i malati, o i naufraghi che siano sbarcati in un porto neutrale, col consenso dell'autorità del luogo, dovranno, salvo accordo contrario della Potenza neutrale con le Potenze belligeranti, essere tenuti in custodia dalla Potenza neutrale, quando il diritto internazionale lo richieda, in modo che non possano più prender parte alle operazioni di guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza da cui dipendono i feriti, malati o naufraghi. Art. 18 Dopo ogni combattimento, le Parti in conflitto prenderanno senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i naufraghi, i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e per assicurare loro le cure necessarie, nonchè per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati. Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno le Parti in conflitto conchiuderanno degli accordi locali per lo sgombero, per mare, dei feriti e malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonchè del materiale sanitario destinato a tale zona. Art. 19 Le Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi atti ad identificare i naufraghi, i feriti, i malati e i morti della Parte avversaria, caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere: a) l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono; b) corpo di appartenenza o il numero di matricola; c) il cognome; d) il o i nomi; e) la data di nascita; f) ogni altra indicazione che figuri sulla carta o sulla targhetta di identità; g) la data e il luogo della cattura o della morte; h) indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte. Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall' art. 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le Parti in conflitto redigeranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimenti per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia targhetta d'identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o affettivo trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati, in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonchè di un inventario completo del pacco. Art. 20 Le Parti in conflitto vigileranno perchè l'immersione dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto. Se é fatto uso di una doppia targhetta d'identità, la metà di questa targhetta resterà sul cadavere. Nel caso di sbarco di morti, saranno applicabili le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Art. 21 Le Parti in conflitto potranno fare appello allo zelo caritatevole dei comandanti delle navi mercantili, panfili o imbarcazioni neutrali, perchè prendano a bordo e curino i feriti, i malati o i naufraghi e perchè raccolgano i morti. Le navi d'ogni genere che avranno risposto a tale appello, come pure quelle che spontaneamente avranno raccolto feriti, malati o naufraghi, godranno di una protezione speciale e di facilitazioni per l'esecuzione della loro missione d'assistenza. In nessun caso esse potranno essere catturate pel fatto di questo trasporto; ma, salvo promesse contrarie che loro fossero state fatte, rimangono esposte alla cattura per le violazioni di neutralità che potessero aver commesso. Capitolo III. - Navi ospedale Art. 22 Le navi ospedale militari, vale a dire le navi costruite o armate dalle Potenze specialmente e soltanto col fine di soccorrere feriti malati e naufraghi, di curarli e di trasportarli, non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate nè catturate, ma saranno sempre rispettate e protette a condizione che i loro nomi e le loro caratteristiche siano stati comunicati alle Parti in conflitto dieci giorni prima che siano impiegate. Le caratteristiche che devono essere indicate nella notifica comprenderanno la stazza lorda, la lunghezza da poppa a prua e il numero degli alberi e dei fumaioli. Art. 23 Gli stabilimenti sanitari situati sulla costa e che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna non dovranno nè essere attaccati nè bombardati dal mare. Art. 24 Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati godranno della stessa protezione delle navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, se la Parte in conflitto da cui dipendono ha dato loro un incarico ufficiale e in quanto siano osservate le disposizioni dell'art. 27 concernenti la notifica. Queste navi debbono avere un documento dell'autorità competente, attestante che sono state sottoposte al suo controllo durante il loro armamento e alla loro partenza. Art. 25 Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati di paesi neutrali godranno della stessa protezione delle navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, purchè siano poste sotto la direzione di una delle Parti in conflitto, col previo consenso del loro Governo e con l'autorizzazione di detta Parte e sempre che siano state osservate le disposizioni dell'art. 22 concernenti la notifica. Art. 26 La protezione prevista dagli articoli 22, 24 e 25 si applicherà alle navi ospedale di qualsiasi tonnellaggio ed alle loro imbarcazioni di salvataggio, in qualunque luogo operino. Tuttavia, al fine di assicurare un massimo di comodità e di sicurezza, le Parti in conflitto si sforzeranno di utilizzare, per il trasporto dei feriti, dei malati e dei naufraghi, su lunghe distanze ed in alto mare, soltanto le navi ospedale con stazza superiore a 2000 tonnellate lorde. Art. 27 Alle stesse condizioni di quelle previste dagli articoli 22 e 24, le imbarcazioni utilizzate dallo Stato o da Società di soccorso ufficialmente riconosciute per le operazioni costiere di salvataggio saranno anch'esse rispettate e protette, nella misura in cui lo consentiranno le necessità delle operazioni. La stessa norma vale anche nella misura del possibile, per gli impianti costieri fissi utilizzati esclusivamente da dette imbarcazioni per le loro missioni umanitarie. Art. 28 Nel caso di combattimento a bordo di una nave da guerra, le infermiere saranno, per quanto sarà possibile, rispettate e risparmiate. Queste infermiere ed il loro materiale rimarranno sottoposte alle leggi di guerra, ma non potranno essere distratte dal loro impiego finchè saranno necessarie ai feriti e malati. Tuttavia, il comandante che le ha in suo potere, avrà la facoltà di disporne, in caso di urgenti necessità militari, assicurando previamente la sorte dei feriti e malati che vi sono curati. Art. 29 Qualunque nave ospedale all'ancora in porto che cade in potere del nemico, sarà autorizzata ad uscirne. Art. 30 Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 dovranno dar soccorso ed assistenza ai feriti, ai malati e ai naufraghi, senza distinzione di nazionalità. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non utilizzare queste navi e queste imbarcazioni per alcun scopo militare. Queste navi e queste imbarcazioni non dovranno intralciare in nessun modo i movimenti dei combattenti. Durante e dopo il combattimento, opereranno a loro rischio e pericolo. Art. 31 Le Parti in conflitto avranno il diritto di controllo e di visita sulle navi e sulle imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27. Potranno rifiutare l'assistenza di queste navi e di queste imbarcazioni, ordinare loro d'allontanarsi, prescrivere loro una determinata rotta, regolare l'uso del loro impianto radiotelegrafico e d'ogni altro mezzo di comunicazione e anche trattenerle per una durata massima di sette giorni dal momento in cui sono state fermate, se la gravità delle circostanze lo richiedesse. Esse potranno temporaneamente imbarcare su queste navi e su queste imbarcazioni a bordo un commissario, il cui compito consisterà esclusivamente nell'assicurare l'esecuzione degli ordini dati in virtù delle disposizioni del comma precedente. Per quanto sarà possibile, le Parti in conflitto scriveranno sul giornale di bordo delle navi ospedale, in una lingua che possa essere compresa dal comandante della nave ospedale, gli ordini che avranno loro dato. Le Parti in conflitto potranno, sia unilateralmente, sia mediante accordo speciale, imbarcare sulle loro navi ospedale degli osservatori neutrali che constateranno la stretta osservanza delle disposizioni della presente Convenzione. Art. 32 Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 non sono parificate alle navi da guerra per quanto concerne il loro soggiorno in un porte neutrale. Art. 33 Le navi mercantili trasformate in navi ospedale non potranno, per tutta la durata delle ostilità, essere adibite ad altro scopo. Art. 34 La protezione dovuta alle navi ospedale e alle infermiere delle navi potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto se sarà rimasta senza effetto un'intimazione ( del nemico ) con la quale sia stato fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, ( per porre fine al compimento degli atti dannosi ). In particolare, le navi ospedale non potranno possedere nè utilizzare un codice segreto per le loro emissioni radiotelegrafiche o per qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Art. 35 Non saranno considerati atti idonei a privare le navi ospedale o le infermiere delle navi della protezione loro dovuta: 1) il fatto che il personale di queste navi o infermiere sia armato e faccia uso delle armi per mantenere l'ordine, per la propria difesa o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati; 2) il fatto della presenza a bordo di apparecchi destinati esclusivamente ad assicurare la navigazione o le trasmissioni; 3) il fatto che a bordo delle navi ospedale o nelle infermerie delle navi si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti, ai malati e ai naufraghi, e non ancora consegnate al servizio competente; 4) il fatto che l'attività umanitaria delle navi ospedale e delle infermiere delle navi o del loro personale sia estesa a feriti, malati o naufraghi civili; 5) il fatto che navi ospedale trasportino del materiale e del personale esclusivamente destinato a funzioni sanitarie, in più di quello normalmente necessario. Capitolo IV. - Personale Art. 36 Il personale religioso, medico e ospedaliero delle navi ospedale e il loro equipaggio saranno rispettati e protetti: essi non potranno essere catturati durante il tempo in cui sono al servizio di queste navi, vi siano o no feriti e malati a bordo. Art. 37 Il personale religioso medico e ospedaliero, adibito al servizio sanitario o spirituale delle persone indicate negliarticoli 12 e 13, che cada in potere del nemico, sarà rispettato e protetto: potrà continuare ad adempiere le sue funzioni fintanto che sarà necessario per le cure da darsi ai feriti e ai malati. Dovrà poi essere rinviato non appena il comandante in capo, che l'ha in suo potere, lo riterrà possibile. Potrà portar seco, lasciando la nave, gli oggetti di sua proprietà personale. Tuttavia, qualora si dimostrasse necessario di trattenere una parte di questo personale per i bisogni sanitari o spirituali dei prigionieri di guerra, saranno prese tutte le misure per sbarcarlo il più rapidamente possibile. Al suo sbarco, il personale trattenuto sarà assoggettato alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Capitolo V. - Trasporti sanitari Art. 38 Le navi noleggiate a questo scopo saranno autorizzate a trasportare materiale esclusivamente destinato alla cura dei feriti e dei malati delle forze armate o alla prevenzione delle malattie, purchè i dati sul loro viaggio siano segnalati alla Potenza avversaria e approvati da essa. La Potenza avversaria conserverà il diritto di fermarle, ma non di catturarle nè di catturare il materiale trasportato. Osservatori neutrali potranno, d'intesa tra le Parti in conflitto esser imbarcati su queste navi per controllare il materiale trasportato. A tale scopo, questo materiale dovrà essere facilmente accessibile. Art. 39 Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonchè per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra tutte le Parti in conflitto interessate. Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 41, a lato dei colori nazionali, sulle loro superfici inferiore, superiore e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa tra le Parti in conflitto sia all'inizio sia durante le ostilità. Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proibito. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Nel caso di un atterraggio o di un ammaraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo. Nel caso di atterraggio o di ammaraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti, i malati ed i naufraghi, nonchè l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra. Il personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 36 e seguenti. Art. 40 Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva del secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul territorio di queste e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra le Parti in confitto e le Potenze neutrali interessate. Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo eguale a tutte le Parti in conflitto. I feriti, i malati o i naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autontà locale, in territorio neutrale, dovranno salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in custodia dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti, i malati o i naufraghi dipendono. Capitolo VI. - Segno distintivo Art. 41 Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema della croce rossa su fondo bianco figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio sanitario. Tuttavia, per i Paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimente ammessi ai sensi della presente Convenzione. Art. 42 Il personale indicato negli articoli 36 e 37, porterà fissato al braccio sinistro un bracciale resistente all'umidità e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità militare. Questo personale sarà munito, oltre che della targhetta di identità prevista dall'art. 19, di una speciale carta d'identità con il segno distintivo. Questa carta dovrà resistere all'umidità ed essere di formato tascabile. Essa sarà redatta nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome ed i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La carta sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre, della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue. Porterà il bollo a secco dell'autorità militare. La carta d'identita dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Parti contraenti. Le Parti in confitto potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzano. Ogni carta d'identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà conservato dalla Potenza d'origine. Il personale sopra indicato, non potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, nè della sua carta di identità, nè del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita, avrà il diritto di ottenere i duplicati della carta di identità e la sostituzione dei segni distintivi. Art. 43 Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 si distingueranno nel modo seguente: a) tutte le loro superfici esterne saranno bianche; b) una o più croci di colore rosso scuro, più grandi che sia possibile, saranno dipinte da ogni lato dello scafo come pure sulle superfici orizzontali, in modo da assicurare la migliore visibilità dall'aria e dal mare. Tutte le navi ospedale si faranno riconoscere issando la loro bandiera nazionale e inoltre, se dipendono da uno Stato neutrale, la bandiera della Parte in conflitto sotto la cui direzione si sono poste. Una bandiera bianca con la croce rossa dovrà sventolare sull'albero maestro, il più alto possibile. Le imbarcazioni di salvataggio delle navi ospedale, le imbarcazioni di salvataggio costiere e tutte le piccole imbarcazioni utilizzate dal servizio di sanità saranno dipinte in bianco con croci di colore rosso scuro nettamente visibili; in modo generale, i mezzi d'identificazione sopra stabiliti per le navi ospedale saranno loro applicabili. Le navi e le imbarcazioni sopra indicate, che vogliono assicurarsi di notte e in tempo di visibilità ridotta la protezione alla quale hanno diritto, dovranno, col consenso della Parte in conflitto nel cui potere si trovano, prendere le misure necessarie per rendere sufficientemente visibili la loro pitturazione e i loro emblemi distintivi. Le navi ospedale che, in virtù dell'art. 31, sono trattenute provvisoriamente dal nemico, dovranno ammainare la bandiera della Parte in conflitto al servizio della quale si trovavano o di cui hanno accettato la direzione. Le imbarcazioni di salvataggio costiere, se continuano con il consenso della Potenza occupante ad operare da una base occupata, potranno essere autorizzate a continuare ad alzare i propri colori nazionali accanto alla bandiera con la croce rossa, quando siano lontane dalla loro base, purchè ne sia stata fatta previa notifica a tutte le parti in conflitto interessate. Tutte le disposizioni del presente articolo concernenti l'emblema della croce rossa si applicano parimenti agli altri emblemi indicati nell'art. 41. Le Parti in conflitto dovranno, in qualsiasi momento, sforzarsi di conchiudere accordi per utilizzare i più moderni metodi a loro disposizione allo scopo di facilitare l'identificazione delle navi e imbarcazioni indicate nel presente articolo. Art. 44 I segni distintivi previsti dall'art. 43 potranno essere usati sia in tempo di pace che in tempo di guerra, soltanto per designare o proteggere le navi che vi sono indicate, con riserva dei casi che fossero previsti da un'altra Convenzione internazionale o mediante accordo tra tutte le Parti in conflitto interessate. Art. 45 Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non fosse già sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in qualunque tempo ogni impiego abusivo dei segni distintivi previsti dall'art. 43. Capitolo VII. - Esecuzione della Convenzione Art. 46 Ogni Parte in conflino dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente Convenzione. Art. 47 Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, dei naufraghi, del personale, delle navi o dei materiali protetti dalla Convenzione. Art. 48 Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione e particolarmente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari. Art. 49 Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero, e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonchè le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione. Capitolo VIII. - Repressione degli abusi e delle infrazioni Art. 50 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'obbligo di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce, e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purchè questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Art. 51 Le infrazioni indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente alla integrità fisica o alla salute, la distruzione e l'appropriazione dei beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari. Art. 52 Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, nè esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per infrazioni previste dall'articolo precedente. Art. 53 A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro che deciderà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile. Disposizioni finali Art. 54 La presente Convenzione é redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola. Art. 55 La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si é aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonchè delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che parteciparono alla X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, o alle Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929, per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna. Art. 56 La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze a nome delle quali la Convenzione sarà stata fatta o l'adesione sarà stata notificata. Art. 57 La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito dello strumento di ratifica. Art. 58 La presente Convenzione sostituisce la X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, nei rapporti tra le Alte Parti contraenti. Art. 59 A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza a nome della quale la Convenzione stessa non sia stata firmata. Art. 60 Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione. Art. 61 Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida. Art. 62 Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questo comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante é implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno sino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente convenzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virtù dei principi del diritto internazionale quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza. Art. 63 Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà pure il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà depositato negli archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione. Allegato Posto riservato all'indicazione del paese e dell'autorità militare che rilasciano la presente carta ) Carta d'identità per i membri del personale sanitario e religioso addetto adi eserciti Il titolare della presente carta é protetto dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna in qualità di ... Data di emissione della carta ... Numero della carta ... Fotografia del portatore Firma o impronte digitali o ambedue Timbro a secco dell'autorità militare che rilascia Altri eventuali elementi d'identificazione