III Convenzione di Ginevra

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Titolo IV

Fine della cattività

Sezione I

Rimpatrio diretto e ospitalizzazione in paese neutrale

Art. 109 Con riserva del terzo capoverso del presente articolo, le Parti belligeranti dovranno rinviare nel loro paese, senza riguardo nè al numero nè al grado e dopo averli posti in grado di essere trasportati, i prigionieri di guerra gravemente feriti o malati.

Durante le ostilità, la Parti belligeranti si sforzeranno, con il concorso delle Potenze neutrali interessate, di organizzare l'ospitalizzazione in paese neutrale dei prigionieri feriti o malati indicati nel secondo capoverso dall'articolo seguente; esse potranno, inoltre, conchiudere accordi per il rimpatrio diretto o l'internamento in paese neutrale dei prigionieri validi che abbiano subìto una lunga cattività.

Nessun prigioniero di guerra ferito o malato, previsto per il rimpatrio nel senso del primo capoverso del presente articolo, potrà essere rimpatriato contro la sua volontà durante le ostilità.

Art. 110 Saranno rimpatriati direttamente:

I feriti e i malati incurabili, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione;
I feriti e i malati che, secondo le previsioni mediche, non possono guarire nello spazio di un anno, il cui stato esige una cura e le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subìto una notevole diminuzione;
I feriti e i malati guariti, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una diminuzione notevole e permanente.

Potranno essere ospitalizzati in un paese neutrale:

I feriti e i malati la cui guarigione è presumibile entro l'anno successivo alla data della ferita o all'inizio della malattia, qualora una cura in paese neutrale lasci presumere la guarigione più sicura e più rapida;
I prigionieri di guerra la cui salute intellettuale o fisica sembri, secondo le previsioni mediche, minacciata seriamente dal mantenimento in cattività, ma che un'ospitalizzazione in paese neutrale potrebbe sottrarre a questa minaccia.

Le condizioni che i prigionieri di guerra ospitalizzati in paese neutrale dovranno soddisfare per essere rimpatriati saranno fissate, come pure il loro statuto, mediante accordo tra le Potenze interessate.

Di regola, saranno rimpatriati i prigionieri di guerra ospitalizzati in paese neutrale che appartengono alle seguenti categorie:

Quelli il cui stato di salute si è aggravato in modo da adempiere le condizioni del rimpatrio diretto;
Quelli le cui attitudini intellettuali o fisiche rimangono, dopo la cura, notevolmente menomate.

In mancanza di accordi speciali tra le Parti belligeranti interessate per determinare i casi d'invalidità o di malattia che giustificano il rimpatrio diretto o l'ospitalizzazione in paese neutrale, tali casi saranno stabiliti conformemente alle norme contenute nell'accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e l'ospitalizzazione in paese neutrale e nel regolamento concernente le Commissioni sanitarie miste, allegati alla presente Convenzione.

Art. 111 La Potenza detentrice, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra e una Potenza neutrale, che abbia il gradimento di dette due Potenze, si sforzeranno di conchiudere accordi che permettano l'internamento dei prigionieri di guerra sul territorio di detta Potenza neutrale sino alla cessazione delle ostilità.

Art. 112 Fin dall'inizio del conflitto, saranno designate delle Commissioni sanitarie miste per esaminare i prigionieri malati e feriti e prendere tutte le decisioni utili al riguardo.

La designazione, i doveri e il funzionamento di queste Commissioni saranno conformi alle disposizioni del regolamento allegato alla presente Convenzione.

Tuttavia, i prigionieri che, secondo il parere delle autorità mediche della Potenza detentrice, sono palesemente feriti o malati gravi, potranno essere rimpatriati senza dover essere esaminati da una Commissione sanitaria mista.

Art. 113 Oltre a quelli che saranno stati a ciò designati dalle autorità mediche della Potenza detentrice, i prigionieri feriti o malati appartenenti alle categorie seguenti avranno la facoltà di presentarsi alla visita per essere esaminati dalle Commissioni sanitarie miste previste, dall'articolo precedente:

I feriti e i malati proposti da un medico compatriota o attinente di una Potenza belligerante alleata alla Potenza dalla quale dipendono, che eserciti le sue funzioni nel campo;
I feriti e i malati proposti dalla loro persona di fiducia;
I feriti e i malati che sono stati proposti dalla Potenza dalla quale dipendono o da un ente riconosciuto da questa potenza, che soccorra i prigionieri.

I prigionieri di guerra che non appartengono ad una delle tre categorie sopra indicate potranno nondimeno presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste, ma saranno esaminati soltanto dopo quelli delle categorie suddette.

Il medico compatriota dei prigionieri di guerra sottoposti alla visita della Commissione sanitaria mista e la loro persona di fiducia saranno autorizzati ad assistere alla visita.

Art. 114 I prigionieri di guerra vittime di infortuni, eccettuati i feriti volontari, saranno ammessi, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospitalizzazione in un paese neutrale, al beneficio delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 115 Nessun prigioniero di guerra colpito da una pena disciplinare, che si trovasse nelle condizioni previste per il rimpatrio o l'ospitalizzazione in un paese neutrale, potrà essere trattenuto per non aver scontato la sua pena.

I prigionieri di guerra perseguiti o condannati in via giudiziaria, che fossero previsti per il rimpatrio o l'ospitalizzazione in paese neutrale, potranno fruire di questi provvedimenti prima della fine della procedura o dell'esecuzione della pena, semprechè la Potenza detentrice vi consenta.

Le Parti belligeranti si comunicheranno i nomi di coloro che fossero trattenuti sino alla fine della procedura o dell'esecuzione della pena.

Art. 116 Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra o del loro trasporto in paese neutrale saranno sopportate, a partire dal confine della Potenza detentrice, dalla Potenza dalla quale questi prigionieri dipendono.

Art. 117 Nessun rimpatriato potrà essere adibito ad un servizio militare attivo.

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