III Convenzione di Ginevra

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Titolo VI

Esecuzione della Convenzione

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 126 I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano prigionieri di guerra, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro; essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dai prigionieri.

Saranno pure autorizzati a recarsi nei luoghi di partenza, di passaggio o di arrivo dei prigionieri trasferiti.

Potranno intrattenersi senza testimoni coi prigionieri, specialmente con la loro persona di fiducia, ove occorra per il tramite di un interprete.

Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare; la durata e la frequenza di queste visite non saranno limitate.

Esse potranno essere vietate soltanto per impellenti necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea.

La Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra da visitare potranno se è il caso, mettersi d'accordo perchè compatrioti di questi prigionieri siano ammessi a partecipare alle visite.

I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative.

La designazione di questi delegati sarà sottoposta al gradimento della Potenza in cui potere si trovano i prigionieri di guerra da visitare.

Art. 127 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere nel più largo modo possibile, in tempo di pace come in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a prevederne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principî ne siano conosciuti dall'insieme delle loro forze armate e della popolazione.

Le autorità militari o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilità nei confronti dei prigionieri di guerra, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere specialmente istruite sulle sue disposizioni.

Art. 128 Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, come pure le leggi ed i regolamenti ch'esse potranno essere indotte ad adottare per assicurarne l'applicazione.

Art. 129 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, l'una o l'altra delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente.

Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, l'una o l'altra di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai suoi propri tribunali.

Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, per quanto questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.

Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della presente Convenzione.

Art. 130 Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione:

omicidio intenzionale, tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici,
il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute,
il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica,
o quello di privarlo del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione.

Art. 131 Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, nè esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 132 A richiesta di una Parte belligerante, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti belligeranti vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

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