Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra Conchiusa a Ginevra il 12 agosto 1949 Approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1950 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 1950 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 ottobre 1950 I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929 , hanno convenuto quanto segue: Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza. Art. 2 Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore già in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna. Se una delle Potenze belligeranti non partecipa alla presente Convenzione, le Potenze che vi hanno aderito rimangono cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, semprechè questa ne accetti e ne applichi le disposizioni. Art. 3 Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b. la cattura di ostaggi; c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti o curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti. Le Parti belligeranti si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti. Art. 4 A. Sono prigionieri di guerra, nel senso della presente Convenzione, le persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico: 1. i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come pure i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate; 2. i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte belligerante e che operano fuori o all'interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato, semprechè queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni: a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c. portino apertamente le armi; d. si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra; 3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo o ad un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice; 4. le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere delle forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano. Queste sono tenute a rilasciar loro, a tale scopo, una tessera d'identità analoga al modulo allegato; 5. i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti belligeranti che non fruiscano di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale; 6. la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purchè porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra. B. Fruiranno del trattamento stabilito dalla presente Convenzione per i prigionieri di guerra anche: 1. le persone appartenenti o che abbiano appartenuto alle forze armate del paese occupato se, data questa appartenenza, la Potenza occupante, pur avendole dapprima liberate mentre le ostilità proseguono fuori del territorio da essa occupato, ritiene necessario di procedere al loro internamento, specie dopo un tentativo di queste persone, non coronato da successo, di raggiungere le forze armate cui appartenevano e che sono impegnate nel combattimento, oppure qualora non ottemperino ad un'intimazione con la quale è ordinato il loro internamento; 2. le persone appartenenti ad una delle categorie enumerate nel presente articolo, che Potenze neutrali o non belligeranti abbiano accolto sul loro territorio e siano tenute ad internare in virtù del diritto internazionale, con riserva di ogni trattamento più favorevole che queste Potenze ritenessero indicato di accordar loro e fatta eccezione delle disposizioni degli articoli 8, 10, 15, 30, quinto capoverso, 58 a 67 incluso, 92, 126 e, quando esistano relazioni diplomatiche tra le Parti belligeranti e la Potenza neutrale o non belligerante interessata, delle disposizioni concernenti la Potenza protettrice. Nel caso in cui esistano tali relazioni diplomatiche, le Parti belligeranti, dalle quali dipendono le persone di cui si tratta, saranno autorizzate a svolgere nei confronti delle stesse le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici, senza pregiudizio di quelle che dette Parti esercitano normalmente in virtù degli usi e dei trattati diplomatici e consolari. C. Il presente articolo riserva lo statuto del personale sanitario e religioso, come è previsto dall'articolo 33 della presente Convenzione. Art. 5 La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate nell'articolo 4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi. In caso di dubbio circa l'appartenenza delle persone, che abbiano commesso un atto di belligeranza e siano cadute in potere del nemico, ad una delle categorie enumerate nell'articolo 4, dette persone fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell'attesa che il loro statuto sia determinato da un tribunale competente. Art. 6 Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 e 132, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei prigionieri, come è regolata dalla presente Convenzione, nè limitare i diritti che questa conferisce loro. I prigionieri di guerra rimarranno al beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti belligeranti. Art. 7 I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente. Art. 8 La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti belligeranti. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, all'infuori del loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti belligeranti faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle impellenti necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Art. 9 Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei prigionieri di guerra e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate. Art. 10 Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei prigionieri di guerra non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo capoverso, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti belligeranti. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, riservate le disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte belligerante dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità. Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimente gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo. Art. 11 In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti belligeranti su l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti belligeranti una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei prigionieri di guerra, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti belligeranti saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, se necessario, proporre al gradimento delle Parti belligeranti una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione. Titolo II Protezione generale dei prigionieri di guerra Art. 12 I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possano esistere, la Potenza detentrice è responsabile del trattamento loro applicato. I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza detentrice soltanto a una Potenza che partecipa alla Convenzione e quando la Potenza detentrice si sia accertata che la Potenza di cui si tratta abbia la volontà e sia in grado di applicare la Convenzione. Nel caso in cui dei prigionieri di guerra fossero in tal modo trasferiti, la responsabilità dell'applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierli per il tempo in cui le saranno affidati. Nondimeno, qualora questa Potenza mancasse ai suoi obblighi di eseguire le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importante, la Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che i prigionieri di guerra le siano rinviati. Dovrà essere dato seguito a tale richiesta. Art. 13 I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione corporale o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse. I prigionieri di guerra devono parimente essere protetti in ogni tempo specialmente contro gli atti di violenza e d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità. Le misure di rappresaglia in loro confronto sono proibite. Art. 14 I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro personalità e del loro onore. Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato agli uomini. I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacità civile come essa esisteva al momento della loro cattura. La Potenza detentrice potrà limitarne l'esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga. Art. 15 La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede. Art. 16 Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti il grado come pure il sesso, e con riserva di ogni trattamento privilegiato che fosse accordato ai prigionieri di guerra in considerazione dello stato della loro salute, della loro età o delle loro attitudini professionali, i prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche o altra, fondata su criteri analoghi. Titolo III Cattività Sezione I Inizio della cattività Art. 17 Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interrogato a questo proposito, i suoi cognome, nomi e grado, la sua data di nascita e il numero della sua matricola oppure, in mancanza di questo, un'indicazione equivalente. Chi violasse volontariamente questa norma si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri del suo grado o della sua categoria. Ogni Parte belligerante sarà tenuta a fornire a ciascuna persona posta sotto la sua giurisdizione, che potesse divenire prigioniero di guerra, una tessera d'identità indicante i suoi cognome, nomi e grado, numero di matricola o indicazione equivalente, e la sua data di nascita. Questa tessera d'identità potrà inoltre contenere la firma o le impronte digitali o ambedue, come pure ogni altra indicazione che le Parti belligeranti potessero desiderare di aggiungere a proposito delle persone appartenenti alle loro forze armate. Questa tessera avrà, per quanto possibile, la dimensione di 6,5 ´ 10 cm e sarà stabilita in due esemplari. Il prigioniero di guerra dovrà presentare questa tessera d'identità a qualunque richiesta, ma non potrà in nessun caso esserne privato. Nessuna tortura fisica o morale nè coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere nè minacciati, nè insultati, nè esposti ad angherie od a svantaggi di qualsiasi natura. I prigionieri di guerra che, a cagione del loro stato fisico o mentale, si trovino nell'incapacità di indicare la propria identità, saranno affidati al servizio sanitario. L'identità di questi prigionieri sarà accertata con tutti i mezzi possibili, con riserva delle disposizioni del precedente capoverso. L'interrogatorio dei prigionieri di guerra deve essere fatto in una lingua che essi comprendano. Art. 18 Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personale - eccettuate le armi, i cavalli, l'equipaggiamento militare e le carte militari - resteranno in possesso dei prigionieri di guerra, come pure gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione personale. Resteranno parimente in loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale. I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza carta d'identità. La Potenza detentrice fornirà tale documento a coloro che non lo possedessero. Le insegne del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti aventi sopra tutto valore personale o sentimentale non potranno essere tolti ai prigionieri di guerra. Le somme di denaro di cui i prigionieri di guerra sono portatori non potranno essere loro tolte che su ordine di un ufficiale, e dopo che siano stati iscritti in un registro speciale l'ammontare di queste somme e i connotati del loro proprietario, e sia stata rilasciata a quest'ultimo una ricevuta particolareggiata che indichi in modo leggibile il nome, il grado e l'unità della persona che avrà rilasciato la ricevuta di cui si tratta. Le somme in valuta della Potenza detentrice o che, a richiesta del prigioniero, fossero convertite in tale valuta, saranno iscritte a credito del conto del prigioniero, in conformità dell'articolo 64. La Potenza detentrice potrà togliere oggetti di valore a prigionieri di guerra solo per motivi di sicurezza. In tal caso sarà applicata una procedura analoga a quella per la presa in consegna di somme di danaro. Questi oggetti, come pure le somme di danaro ritirate, che fossero in una valuta diversa da quella della Potenza detentrice e di cui il proprietario non avesse chiesto la conversione, dovranno essere custoditi dalla Potenza detentrice e resi al prigioniero, nella forma iniziale, alla fine della sua cattività. Art. 19 Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di guerra saranno trasferiti in campi situati in una regione abbastanza distante dalla zona di combattimento, perchè essi si trovino fuori di pericolo. Non potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa che i prigionieri di guerra i quali, per le loro ferite o le loro malattie, corressero più gravi rischi ad essere trasferiti che a rimanere sul posto. Nell'attesa del loro sgombero dalla zona di combattimento, i prigionieri di guerra non dovranno essere esposti inutilmente al pericolo. Art. 20 Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe della Potenza detentrice. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra trasferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure mediche necessarie; essa prenderà tutte le precauzioni utili per provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento ed allestirà, il più presto possibile, un elenco dei prigionieri trasferiti. Se i prigionieri di guerra devono passare, durante il trasferimento, per dei campi di transito, il loro soggiorno in questi campi dovrà essere della più breve durata possibile. Sezione II Internamento dei prigionieri di guerra Capitolo I Generalità Art. 21 La Potenza detentrice potrà sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento. Essa potrà imporre loro l'obbligo di non allontanarsi oltre un certo limite dal campo dove sono internati, oppure, se il campo è chiuso, di non varcarne il recinto. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione relative alle sanzioni penali e disciplinari, questi prigionieri potranno essere rinchiusi o consegnati soltanto se siffatto provvedimento risulta necessario per proteggere la loro salute; tale situazione non potrà tuttavia prolungarsi oltre la durata delle circostanze che l'avessero resa necessaria. I prigionieri di guerra potranno esser messi parzialmente o completamente in libertà su parola o promessa, per quanto lo permettano loro le leggi della Potenza dalla quale dipendono. Questo provvedimento sarà preso specialmente nei casi in cui possa contribuire a migliorare lo stato di salute dei prigionieri. Nessun prigioniero potrà essere costretto ad accettare la sua libertà su parola o promessa. Fin dall'inizio delle ostilità, ciascuna Parte belligerante notificherà alla Parte avversaria le leggi e i regolamenti che permettono o proibiscono ai suoi attinenti di accettare la libertà su parola o promessa. I prigionieri messi in libertà su parola o promessa, in conformità delle leggi e dei regolamenti cosi notificati, saranno obbligati, sul loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia verso la Potenza dalla quale dipendono, sia verso quella che li ha catturati, gli impegni che avessero assunto. In siffatti casi, la Potenza dalla quale dipendono sarà tenuta a non esigere nè ad accettare da essi alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data. Art. 22 I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari. I prigionieri di guerra internati in regioni malsane o il cui clima fosse loro pernicioso saranno trasferiti al più presto possibile in clima più favorevole. La Potenza detentrice raggrupperà i prigionieri di guerra nei campi o in sezioni di campi tenendo conto della loro nazionalità, della loro lingua e delle loro usanze, con riserva che questi prigionieri non siano separati dai prigionieri di guerra appartenenti alle forze armate nelle quali servivano al momento della loro cattura, a meno che vi consentano. Art. 23 Nessun prigioniero di guerra potrà mai essere mandato o trattenuto in una regione che sia esposta al fuoco della zona di combattimento, nè utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua presenza, certi punti o certe regioni. I prigionieri di guerra disporranno, in misura pari a quella prevista per la popolazione civile locale, di rifugi contro i bombardamenti aerei e altri pericoli della guerra; ad eccezione di quelli fra essi che partecipassero alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli, essi potranno recarsi nei rifugi il più rapidamente possibile, non appena sarà dato l'allarme. Sarà loro parimente applicata ogni altra misura di protezione che fosse presa in favore della popolazione. Le Potenze detentrici si comunicheranno reciprocamente, per il tramite delle Potenze protettrici, ogni indicazione utile sulla situazione geografica dei campi di prigionieri di guerra. Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi di prigionieri di guerra saranno segnalati con le lettere PG o PW collocate in modo da essere distintamente visibili di giorno dall'alto dello spazio aereo; tuttavia, le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Solo i campi di prigionieri di guerra potranno essere segnalati in tal modo. Art. 24 I campi di transito o di selezione di carattere permanente saranno sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale a quello usato negli altri campi. Capitolo II Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di guerra Art. 25 Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno altrettanto favorevoli in confronto di quelle riservate alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno, in nessun caso, essere dannose alla loro salute. Le stipulazioni che precedono si applicheranno, in particolare, ai dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la cubatura d'aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da letto, comprese le coperte. I locali destinati all'uso sia individuale sia collettivo dei prigionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo dall'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d'incendio. In tutti i campi dove si trovano accantonate, contemporaneamente a prigionieri di guerra, anche delle prigioniere, dovranno loro essere riservati dei dormitori separati. Art. 26 La razione alimentare quotidiana di base sarà di quantità, qualità e varietà sufficienti per mantenere i prigionieri in buona salute ed impedire perdite di peso o perturbamenti dovuti a denutrizione. Sarà pure tenuto conto del regime cui i prigionieri sono abituati. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra che lavorano i supplementi di vitto necessari per l'adempimento del lavoro al quale sono adibiti. L'acqua potabile sarà fornita ai prigionieri di guerra in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarà permesso. I prigionieri di guerra dovranno partecipare, in tutta la misura del possibile, alla preparazione del loro vitto; essi potranno, a questo scopo, essere adibiti alle cucine. Essi riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da sè i viveri supplementari di cui disponessero. Locali convenienti saranno previsti come refettori e mense. Sono vietati i provvedimenti disciplinari collettivi che colpiscono i prigionieri nel vitto. Art. 27 Il vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantità sufficiente ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrice, che terrà conto del clima della regione dove si trovano i prigionieri. Le uniformi degli eserciti nemici ritirate dalla Potenza detentrice saranno utilizzate per vestire i prigionieri di guerra, semprechè convengano al clima del paese. La sostituzione e la riparazione di questi effetti dovranno essere regolarmente assicurate dalla Potenza detentrice. I prigionieri di guerra che lavorano riceveranno inoltre indumenti adeguati ovunque la natura del lavoro lo esiga. Art. 28 In tutti i campi saranno aperte cantine presso le quali i prigionieri di guerra potranno procurarsi derrate alimentari, oggetti d'uso, sapone e tabacco, a prezzi di vendita che non dovranno mai superare quelli del commercio locale. I guadagni conseguiti dalle cantine saranno utilizzati a favore dei prigionieri di guerra; un fondo speciale sarà istituito a questo scopo. La persona di fiducia avrà il diritto di collaborare all'amministrazione della cantina e alla gestione di detto fondo. Nel caso della soppressione di un campo, il saldo creditore del fondo speciale sarà consegnato ad un'organizzazione umanitaria internazionale per essere utilizzato a favore dei prigionieri di guerra della stessa nazionalità di quelli che hanno contribuito a costituire detto fondo. In caso di rimpatrio generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate. Capitolo III Igiene e cure mediche Art. 29 La Potenza detentrice dovrà prendere tutti i provvedimenti igienici atti ad assicurare la pulizia e la salubrità dei campi ed a prevenire le epidemie. I prigionieri di guerra disporranno, giorno e notte, d'impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni di costante pulizia. Nei campi dove si trovano delle prigioniere di guerra, dovranno essere loro riservati degli impianti sanitari separati. Oltre ai bagni e alle docce, dei quali i campi dovranno essere provvisti, saranno forniti ai prigionieri di guerra acqua e sapone in quantità sufficiente per le cure quotidiane della loro pulizia corporale e per lavare la loro biancheria; saranno loro accordati a questo scopo gli impianti, le facilitazioni e il tempo necessari. Art. 30 Ogni campo disporrà di un'infermeria adeguata nella quale i prigionieri di guerra potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, come pure un regime alimentare appropriato. In caso di bisogno saranno riservati locali d'isolamento per i colpiti da malattie contagiose o mentali. I prigionieri di guerra colpiti da malattia grave o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o l'ospitalizzazione dovranno essere ammessi in ogni ospedale militare o civile adatto per curarli, anche se il loro rimpatrio fosse previsto per un prossimo avvenire. Facilitazioni speciali saranno concesse per le cure da darsi agli invalidi, specialmente ai ciechi, e per la loro rieducazione, nell'attesa del loro rimpatrio. I prigionieri di guerra saranno curati di preferenza da personale sanitario della Potenza dalla quale dipendono e, se possibile, della stessa loro nazionalità. Non si potrà impedire ai prigionieri di guerra di presentarsi alle autorità mediche per essere esaminati. Le autorità detentrici rilasceranno, a richiesta, ad ogni prigioniero curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura delle sue ferite o della sua malattia, la durata e il genere delle cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le spese di cura, comprese quelle per gli apparecchi necessari a mantenere i prigionieri di guerra in buono stato di salute, specie protesi, dentarie o altre, e occhiali, saranno a carico della Potenza detentrice. Art. 31 Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche dei prigionieri di guerra. Esse comprenderanno il controllo e la registrazione del peso di ogni prigioniero. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione, lo stato di pulizia, nonchè di accertare l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, della malaria e delle infezioni veneree. In quest'intento saranno utilizzati i metodi più efficaci disponibili, come ad esempio la radiografia periodica in serie su micropellicola per l'accertamento della tubercolosi sin dai suoi inizi. Art. 32 I prigionieri di guerra che, senza essere stati incorporati nel servizio sanitario delle loro forze armate, siano medici, dentisti o infermieri, potranno essere invitati dalla Potenza detentrice ad esercitare le loro funzioni mediche nell'interesse dei prigionieri di guerra appartenenti alla Potenza dalla quale essi stessi dipendono. Essi continueranno, in tal caso, ad essere prigionieri di guerra, ma dovranno però essere trattati allo stesso modo che i membri corrispondenti del personale sanitario trattenuti dalla Potenza detentrice. Essi saranno esonerati da ogni altro lavoro che potesse essere loro imposto in virtù dell'articolo 49. Capitolo IV Personale medico e religioso trattenuto per assistere i prigionieri di guerra Art. 33 I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della Potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra, non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutti i vantaggi e della protezione della presente Convenzione, come pure tutte le facilitazioni necessarie per permetter loro di accordare le loro cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra. Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e in concordanza con la loro coscienza professionale, le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni: essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo. L'autorità detentrice metterà a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto; in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti belligeranti si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell'articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le agevolezze necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni: il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa. Durante le ostilità, le Parti belligeranti si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità. Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale. Capitolo V Religione, attività intellettuali e fisiche Art. 34 I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si informino alle norme correnti di disciplina prescritte dall'autorità militare. Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose. Art. 35 I cappellani militari che cadono in potere della Potenza nemica e che rimanessero o fossero trattenuti per assistere i prigionieri di guerra, saranno autorizzati ad apportare il soccorso del loro ministero e ad esercitarlo liberamente tra i loro correligionari in concordanza con la loro coscienza religiosa. Saranno ripartiti tra i vari campi e distaccamenti di lavoro dove si trovano prigionieri di guerra appartenenti alle stesse forze armate, che parlano la stessa lingua o appartengono alla medesima religione. Essi fruiranno delle facilitazioni necessarie e, in particolare, dei mezzi di trasporto previsti dall'articolo 33, per visitare i prigionieri di guerra fuori del loro campo. Con riserva della censura, essi godranno della libertà di corrispondenza, per gli atti religiosi del loro ministero, con le autorità ecclesiastiche del paese di detenzione e le organizzazioni religiose internazionali. Le lettere e le cartoline che essi spediranno a questo scopo s'aggiungeranno al contingente previsto dall'articolo 71. Art. 36 I prigionieri di guerra che sono ministri di un culto, senza essere stati cappellani nel loro proprio esercito, riceveranno l'autorizzazione, qualunque sia la denominazione del loro culto, di esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. Essi saranno trattati, a tale scopo, come cappellani militari trattenuti dalla Potenza detentrice. Non saranno obbligati a nessun altro lavoro. Art. 37 Se i prigionieri di guerra non dispongono dell'assistenza di un cappellano militare trattenuto o di un prigioniero ministro del loro culto, sarà designato, a richiesta dei prigionieri interessati, per assolvere questa funzione un ministro appartenente sia alla loro confessione, sia ad una confessione affine, oppure, qualora ciò sia possibile dal lato confessionale, un laico qualificato. Tale designazione, soggetta all'approvazione della Potenza detentrice, avrà luogo d'intesa con la comunità dei prigionieri interessati e, ove fosse necessario, con il consenso dell'autorità religiosa locale della stessa confessione. La persona in tal modo designata dovrà uniformarsi a tutti i regolamenti prescritti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurezza militare. Art. 38 Pur rispettando le preferenze individuali d'ogni singolo prigioniero, la Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurarne l'esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l'equipaggiamento necessario. I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici, compresi sport e giuochi, e di godere dell'aria all'aperto. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi. Capitolo VI Disciplina Art. 39 Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all'autorità diretta di un ufficiale responsabile appartenente alle forze armate regolari della Potenza detentrice. Quest'ufficiale sarà in possesso del testo della presente Convenzione, vigilerà che le disposizioni ne siano conosciute dal personale ai suoi ordini e sarà responsabile della loro applicazione, sotto il controllo del suo governo. I prigionieri di guerra, eccettuati gli ufficiali, dovranno il saluto e le manifestazioni esterne di rispetto previste dai regolamenti vigenti presso i loro propri eserciti a tutti gli ufficiali della Potenza detentrice. Gli ufficiali prigionieri di guerra non saranno tenuti a salutare che gli ufficiali di grado superiore di questa Potenza; tuttavia essi dovranno il saluto al comandante del campo, qualunque sia il suo grado. Art. 40 Sarà data l'autorizzazione di portare le insegne del grado e della nazionalità, come pure le decorazioni. Art. 41 Il testo della presente Convenzione, dei suoi allegati, come pure il contenuto d'ogni accordo speciale previsto dall'articolo 6, saranno affissi in ogni campo, nella lingua dei prigionieri di guerra, in luoghi dove possono essere consultati da tutti i prigionieri. Saranno comunicati, a richiesta, ai prigionieri che si trovassero nell'impossibilità di conoscere il testo affisso. I regolamenti, ordini, avvertimenti e pubblicazioni d'ogni genere relativi alla condotta dei prigionieri di guerra saranno loro comunicati in una lingua che essi comprendano; saranno affissi nelle condizioni sopra indicate e ne saranno trasmesse delle copie alla persona di fiducia. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a prigionieri dovranno parimente essere dati in una lingua che essi comprendano. Art. 42 L'uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli che evadono o tentano di evadere, non potrà costituire che un mezzo estremo e sarà sempre preceduto da intimazioni adeguate alle circostanze. Capitolo VII Gradi dei prigionieri di guerra Art. 43 Fin dall'inizio delle ostilità, le Parti belligeranti si comunicheranno reciprocamente i titoli ed i gradi di tutte le persone indicate nell'articolo 4 della presente Convenzione, per assicurare l'eguaglianza di trattamento tra i prigionieri di grado equivalente; se dei titoli e gradi fossero istituiti posteriormente, essi formeranno oggetto di una comunicazione analoga. La Potenza detentrice riconoscerà le promozioni di grado ricevute dai prigionieri di guerra e che le saranno regolarmente notificate dalla Potenza dalla quale dipendono. Art. 44 Gli ufficiali ed assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado ed alla loro età. All'intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno dislocati soldati prigionieri di guerra delle stesse forze armate e, in quanto possibile, della medesima lingua, e ciò in numero sufficiente, avuto riguardo al grado degli ufficiali ed assimilati; essi non potranno essere obbligati a nessun altro lavoro. La gestione ordinaria da parte degli ufficiali stessi dovrà essere favorita in ogni modo. Art. 45 I prigionieri di guerra che non siano ufficiali ed assimilati saranno trattati con i riguardi dovuti al loro grado e alla loro età. La gestione ordinaria da parte dei prigionieri stessi sarà favorita in ogni modo. Capitolo VIII Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo Art. 46 La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra, dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi, specialmente per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio. Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti. arà sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l'alloggio e le cure mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili, specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro partenza, l'elenco completo dei prigionieri trasferiti. Art. 47 I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fintanto che la loro guarigione può essere compromessa dal viaggio, a meno che la loro sicurezza non l'esiga imperiosamente. Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigionieri di guerra che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se, corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti. Art. 48 In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno preavvertiti ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale; quest'avviso dovrà essere dato loro in tempo utile perchè possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia. Essi saranno autorizzati a portare con sè i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato, se le circostanze del trasferimento lo esigono, a quanto il prigioniero può ragionevolmente portare, ma il peso autorizzato non oltrepasserà in nessun caso i venticinque chilogrammi. La corrispondenza ed i colli mandati al loro campo precedente saranno loro recapitati immediatamente. Il comandante del campo prenderà, d'intesa con la persona di fiducia, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi dei prigionieri di guerra e dei bagagli che i prigionieri non potessero portare con sè in seguito ad una limitazione decisa in virtù del secondo capoverso del presente articolo. Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza detentrice. Sezione III Lavoro dei prigionieri di guerra Art. 49 La Potenza detentrice potrà impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, tenendo conto della loro età, del loro sesso, del loro grado, nonchè delle loro attitudini fisiche, specie per mantenerli in buono stato di salute fisica e morale. I sottufficiali prigionieri di guerra non potranno essere costretti che a lavori di sorveglianza. Quelli che non vi fossero costretti potranno chiedere un altro lavoro che loro convenga e che sarà loro procurato nella misura del possibile. Se ufficiali od assimilati domandano un lavoro che loro convenga, questo sarà loro procurato nei limiti delle possibilità. Essi non potranno in nessun caso essere costretti al lavoro. Art. 50 All'infuori dei lavori in relazione con l'amministrazione, la sistemazione o la manutenzione del loro campo, i prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori appartenenti alle categorie seguenti: Agricoltura; Industrie produttive, estrattive o manifattrici, ad eccezione delle industrie metallurgiche, meccaniche e chimiche, dei lavori pubblici e dei lavori edilizi di carattere militare o di destinazione militare; Trasporti e manutenzione, senza carattere o destinazione militare; Attività commerciali o artistiche; Servizi domestici; Servizi pubblici senza carattere nè destinazione militare. In caso di violazione delle prescrizioni suddette, i prigionieri di guerra saranno autorizzati ad esercitare il loro diritto di reclamo, in conformità dell'articolo 78. Art. 51 I prigionieri di guerra dovranno fruire di condizioni di lavoro convenienti, specie per quanto concerne l'alloggio, il vitto, il vestiario e il materiale; queste condizioni non dovranno essere meno favorevoli di quelle concesse agli attinenti della Potenza detentrice impiegati in lavori analoghi; sarà pure tenuto conto delle condizioni climatiche. La Potenza detentrice che utilizza il lavoro dei prigionieri di guerra assicurerà nelle regioni dove lavorano questi prigionieri, l'applicazione delle leggi nazionali per la protezione del lavoro e, in particolare, dei regolamenti relativi alla sicurezza degli operai. I prigionieri di guerra dovranno ricevere una formazione ed essere provvisti di mezzi di protezione adeguati al lavoro che essi devono compiere e analoghi a quelli previsti per gli attinenti della Potenza detentrice. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 52, i prigionieri potranno essere sottoposti ai rischi normali corsi dalla mano d'opera civile. Le condizioni del lavoro non potranno in nessun caso essere rese più penose a titolo disciplinare. Art. 52 Nessun prigioniero di guerra, a meno che sia volontario, potrà essere adibito a lavori malsani o pericolosi. Nessun prigioniero di guerra sarà adibito ad un lavoro che possa essere considerato come umiliante da un membro delle forze armate della Potenza detentrice. Il rastrellamento delle mine o di altri ordigni analoghi sarà considerato come un lavoro pericoloso. Art. 53 La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il viaggio d'andata e di ritorno, non dovrà essere eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione, attinenti della Potenza detentrice, adibiti a lavori uguali. Sarà obbligatoriamente concesso ai prigionieri di guerra, a metà del lavoro quotidiano, un riposo di almeno un'ora; questo riposo sarà il medesimo di quello previsto per gli operai della Potenza detentrice se quest'ultimo è di più lunga durata. Sarà pure loro accordato un risposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la domenica o il giorno di riposo osservato nel loro paese d'origine. Inoltre, ogni prigioniero che abbia lavorato un anno fruirà di un riposo di otto giorni consecutivi, durante il quale gli sarà pagata la sua indennità di lavoro. Qualora fossero applicati metodi di lavoro come il lavoro a cottimo, tali metodi non dovranno rendere eccessiva la durata del lavoro. Art. 54 L'indennità di lavoro dovuta ai prigionieri di guerra sarà fissata secondo le disposizioni dell'articolo 62 della presente Convenzione. I prigionieri di guerra vittime di infortuni del lavoro o che contraggono una malattia durante il lavoro o a causa di esso riceveranno tutte le cure richieste dal loro stato. La Potenza detentrice rilascerà loro inoltre, un certificato medico che permetta loro di far valere i loro diritti presso la Potenza dalla quale dipendono, e ne trasmetterà copia all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123. Art. 55 L'attitudine al lavoro dei prigionieri di guerra sarà controllata periodicamente mediante esami medici, almeno una volta al mese. In questi esami dovrà essere tenuto particolarmente conto della natura dei lavori ai quali i prigionieri di guerra sono costretti. Se un prigioniero di guerra si ritiene incapace di lavorare, egli sarà autorizzato a presentarsi alle autorità mediche del suo campo; i medici potranno raccomandare per l'esonero dal lavoro quei prigionieri che, a loro avviso, sono inabili al lavoro. Art. 56 Il regime dei distaccamenti di lavoro sarà uguale a quello dei campi di prigionieri di guerra. Ogni distaccamento di lavoro continuerà ad essere sottoposto al controllo di un campo di prigionieri di guerra e a dipenderne amministrativamente. Le autorità militari e il comando di questi campi saranno responsabili, sotto il controllo del loro governo, dell'osservanza, nel distaccamento di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione. Il comandante del campo terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che dipendono dal suo campo e lo comunicherà ai delegati della Potenza protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o di altri enti per soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il campo. Art. 57 Il trattamento dei prigionieri di guerra che lavorano per conto di privati sarà, anche se questi ne assicurano la custodia e la protezione sotto la loro propria responsabilità, almeno uguale a quello previsto dalla presente Convenzione; la Potenza detentrice, le autorità militari e il comando del campo al quale appartengono questi prigionieri assumeranno l'intera responsabilità per il sostentamento, le cure, il trattamento e la retribuzione del lavoro di questi prigionieri di guerra. Questi prigionieri di guerra avranno il diritto di rimanere in contatto con le persone di fiducia dei campi dai quali dipendono. Sezione IV Risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra Art. 58 Fin dall'inizio delle ostilità e nell'attesa di mettersi d'accordo in proposito con la Potenza protettrice, la Potenza detentrice potrà fissare l'importo massimo di denaro contante o in forma analoga che i prigionieri di guerra potranno conservare presso di sè. Ogni eccedenza legittimamente in loro possesso, ritirata o trattenuta, sarà, così come qualunque deposito di danaro da loro eseguito, iscritta a credito del loro conto e non potrà essere convertita in altre valute senza il loro consenso. Quando i prigionieri di guerra fossero autorizzati a fare acquisti o a ricevere servigi verso pagamento in danaro, fuori del campo, questi pagamenti saranno fatti dai prigionieri stessi o dall'amministrazione del campo che iscriverà questi pagamenti a debito del conto dei prigionieri interessati. La Potenza detentrice emanerà le disposizioni necessarie in merito. Art. 59 Le somme in valuta della Potenza detentrice ritirate ai prigionieri di guerra, conformemente all'articolo 18, al momento della loro cattura, saranno iscritte a credito del conto di ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni dell'articolo 64 della presente sezione. Saranno parimente iscritti a credito di tale conto gli importi in valuta della Potenza detentrice provenienti dalla conversione di somme in altre valute, ritirate ai prigionieri di guerra in detto momento. Art. 60 La Potenza detentrice verserà a tutti i prigionieri di guerra una anticipazione di soldo mensile, il cui importo sarà fissato dalla conversione nella valuta di detta potenza delle somme seguenti: Categoria I: Prigionieri di grado inferiore a sergente: otto franchi svizzeri; Categoria II: Sergenti e altri sottufficiali o prigionieri di grado equivalente; dodici franchi svizzeri; Categoria III: Ufficiali fino al grado di capitano o prigionieri di grado equivalente: cinquanta franchi svizzeri; Categoria IV: Comandanti o maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli o prigionieri di grado equivalente: sessanta franchi svizzeri; Categoria V: Ufficiali generali o prigionieri di grado equivalente: settantacinque franchi svizzeri. Le Parti belligeranti potranno tuttavia modificare con accordi speciali gli importi delle anticipazioni di soldo dovute ai prigionieri di guerra nelle varie categorie sopra indicate. Inoltre, qualora gli importi previsti nel primo capoverso fossero troppo elevati in confronto del soldo pagato ai membri delle forze armate della Potenza detentrice o dovessero, per qualsiasi altro motivo cagionare serie difficoltà a detta Potenza, questa, nell'attesa della conclusione di un accordo speciale con la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra per modificare detti importi: continuerà a iscrivere a credito dei conti dei prigionieri di guerra gli importi indicati nel primo capoverso; potrà limitare temporaneamente a somme ragionevoli gli importi, prelevati dalle anticipazioni di soldo, che essa metterà a disposizione dei prigionieri di guerra per il loro uso; tuttavia, per i prigionieri della categoria I, quest'importi non saranno mai inferiori a quelli che la Potenza detentrice versa ai membri delle sue proprie forze armate. Le ragioni di una tale limitazione saranno comunicate immediatamente alla Potenza protettrice. Art. 61 La Potenza detentrice accetterà gli invii di danaro che la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra facesse loro giungere come supplemento di soldo, a condizione che gli importi siano i medesimi per ogni prigioniero della stessa categoria, che siano versati a tutti i prigionieri di questa categoria dipendenti da detta Potenza, e che siano iscritti, non appena possibile, a credito dei conti individuali dei prigionieri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 64. Tali supplementi di soldo non dispenseranno la Potenza detentrice da alcuno degli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione. Art. 62 I prigionieri di guerra riceveranno, direttamente dalle autorità detentrici, un'equa indennità di lavoro, il cui importo sarà fissato da queste autorità, ma non potrà mai essere inferiore a un quarto di franco svizzero per giornata intiera di lavoro. La Potenza detentrice comunicherà ai prigionieri, come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, l'importo delle indennità di lavoro giornaliere da essa fissate. Un'indennità di lavoro sarà parimente pagata dalle autorità detentrici ai prigionieri di guerra adibiti in modo permanente a funzioni o ad un lavoro artigiano in rapporto con l'amministrazione, la sistemazione interna o la manutenzione dei campi, nonchè ai prigionieri incaricati di esercitare funzioni spirituali o mediche a favore dei loro camerati. L'indennità di lavoro della persona di fiducia, dei suoi ausiliari e, eventualmente, dei suoi consiglieri sarà prelevata dal fondo alimentato dagli utili della cantina: l'importo ne sarà fissato dalla persona di fiducia e approvato dal comandante del campo. Ove un tale fondo non esista, le autorità detentrici pagheranno a detti prigionieri una equa indennità di lavoro. Art. 63 I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere gli invii di danaro loro mandati individualmente o collettivamente. Ogni prigioniero di guerra disporrà del saldo creditore del suo conto, qual è previsto dall'articolo seguente, nei limiti fissati dalla Potenza detentrice, che eseguirà i pagamenti richiesti. Con riserva delle restrizioni finanziarie o monetarie ch'essa ritenesse essenziali, i prigionieri di guerra saranno autorizzati a fare dei pagamenti per l'estero. In tal caso, la Potenza detentrice favorirà specialmente i pagamenti fatti dai prigionieri a favore delle persone a loro carico. I prigionieri di guerra potranno in qualunque circostanza, semprechè vi consenta la Potenza dalla quale dipendono, far eseguire pagamenti nel loro proprio paese secondo la seguente procedura: la Potenza detentrice farà giungere a detta Potenza, per il tramite della Potenza protettrice, un avviso che contenga tutte le indicazioni utili su l'autore e il beneficiario del pagamento, nonchè su l'importo della somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrice; questo avviso sarà firmato dal prigioniero interessato e controfirmato dal comandante del campo. La Potenza detentrice addebiterà il conto del prigioniero di tale importo; le somme in tal modo addebitate saranno da esse iscritte a credito della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. Per applicare le prestazioni che precedono, la Potenza detentrice potrà utilmente consultare il regolamento-tipo riprodotto nell'allegato V della presente Convenzione. Art. 64 La Potenza detentrice terrà per ogni singolo prigioniero di guerra un conto che deve contenere almeno le seguenti indicazioni: Gli importi dovuti al prigioniero o da lui ricevuti come anticipazione di soldo, indennità di lavoro o a qualsiasi altro titolo; le somme, in valuta della Potenza detentrice, ritirate al prigioniero e convertite, a sua richiesta, in valuta della detta Potenza; Le somme versate al prigioniero in contanti o in una forma analoga; i pagamenti fatti per suo conto ed a sua richiesta; le somme trasferite secondo il terzo capoverso dell'articolo precedente. Art. 65 Ogni registrazione fatta nel conto di un prigioniero di guerra sarà controfirmata o parafata dallo stesso o dalla persona di fiducia che agisce in suo nome. I prigionieri di guerra godranno in ogni tempo di facilitazioni ragionevoli per esaminare il loro conto e riceverne copia; il conto potrà parimente essere verificato dai rappresentanti della Potenza protettrice in occasione delle visite del campo. Nel caso di trasferimento dei prigionieri di guerra da un campo all'altro, il loro conto personale li seguirà. Nel caso di trasferimento da una Potenza detentrice ad un'altra, le somme loro appartenenti, che non siano in valuta della Potenza detentrice, li seguiranno; per tutte le altre somme che rimanessero a credito del loro conto sarà rilasciato loro un certificato. Le Parti belligeranti interessate potranno mettersi d'accordo per comunicarsi, per il tramite della Potenza protettrice ed a determinati intervalli, gli estratti dei conti dei prigionieri di guerra. Art. 66 Quando, in seguito a liberazione o a rimpatrio, la cattività del prigioniero di guerra finisce, la Potenza detentrice rilascerà a quest'ultimo una dichiarazione firmata da un ufficiale competente e attestante il saldo creditore dovuto al prigioniero alla fine della sua cattività. D'altro lato, la Potenza detentrice farà giungere alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra, per il tramite della Potenza protettrice, degli elenchi contenenti tutte le indicazioni sui prigionieri la cui cattività abbia preso fine in seguito a rimpatrio, liberazione, evasione, morte o in qualunque altro modo, e attestante segnatamente i saldi creditori dei loro conti. Ciascun foglio di questi elenchi sarà autenticato da un rappresentante autorizzato della Potenza protettrice. Le Potenze interessate potranno, mediante accordo speciale, modificare interamente o parzialmente le disposizioni qui sopra previste. La Potenza dalla quale dipende il prigioniero di guerra avrà la responsabilità di regolare con questi il saldo creditore rimanente dovutogli dalla Potenza detentrice alla fine della sua cattività. Art. 67 Le anticipazioni di soldo versate ai prigionieri di guerra in conformità dell'articolo 60 saranno considerate come fatte in nome della Potenza dalla quale dipendono; tali anticipazioni di soldo, come pure tutti i pagamenti eseguiti da detta Potenza in virtù dell'articolo 63, terzo capoverso, e dell'articolo 68, saranno regolati mediante accordi tra le Potenze interessate, alla fine delle ostilità. Art. 68 Ogni domanda d'indennità presentata da un prigioniero di guerra per un infortunio o qualsiasi altra invalidità risultante dal lavoro, sarà comunicata, per il tramite della Potenza protettrice, alla Potenza dalla quale dipende. In conformità delle disposizioni dell'articolo 54, la Potenza detentrice rilascerà in ogni caso al prigioniero di guerra una dichiarazione che indichi la natura della ferita o dell'invalidità, le circostanze nelle quali è avvenuta e le informazioni relative alle cure mediche o cliniche che gli sono state date. Questa dichiarazione sarà firmata da un ufficiale responsabile della Potenza detentrice e le indicazioni di carattere sanitario saranno certificate conformi da un medico del Servizio sanitario. La Potenza detentrice comunicherà altresì alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra ogni domanda d'indennità presentata da un prigioniero per i suoi effetti personali, somme o oggetti di valore, che gli fossero stati ritirati in virtù dell'articolo 18 e non restituiti al momento del suo rimpatrio, come pure ogni domanda d'indennità relativa ad una perdita che il prigioniero attribuisca a colpa della Potenza detentrice o di uno dei suoi agenti. La Potenza detentrice sostituirà invece a sue spese gli effetti personali di cui il prigioniero avesse bisogno durante la sua cattività. La Potenza detentrice rilascerà in ogni caso al prigioniero una dichiarazione firmata da un ufficiale responsabile contenente tutte le indicazioni utili sui motivi per cui tali effetti, somme o oggetti di valore non gli sono stati restituiti. Un duplicato di questa dichiarazione darà trasmesso alla Potenza dalla quale dipende il prigioniero, per il tramite dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123. Sezione V Relazioni dei prigionieri di guerra con l'esterno Art. 69 Non appena avrà in suo potere dei prigionieri di guerra, la Potenza detentrice comunicherà loro come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni della presente sezione; essa notificherà parimente ogni modifica apportata a dette misure. Art. 70 Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizione, dal momento della sua cattura o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un campo, anche se si tratta di un campo di transito, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un lazzaretto o in un altro campo, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, dall'altro, una cartolina possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, che le informi della sua cattività, del suo indirizzo e dello stato della sua salute. Dette cartoline saranno trasmesse colla maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo. Art. 71 I prigionieri di guerra saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare questa corrispondenza, essa dovrà autorizzare almeno l'invio di due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione ( e ciò senza contare le cartoline previste dall'articolo 70 ). Altre limitazioni potranno essere imposte soltanto se la Potenza detentrice ha pienamente motivo di ritenerle nell'interesse dei prigionieri stessi, in considerazione delle difficoltà che la Potenza detentrice potrebbe trovare nel reclutamento di un numero sufficiente di traduttori qualificati per provvedere alla censura necessaria. Se la corrispondenza spedita ai prigionieri dev'essere limitata, tale decisione potrà essere presa soltanto dalla Potenza dalla quale dipendono, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Le lettere e le cartoline dovranno essere trasmesse con i mezzi più rapidi di cui disponga la Potenza detentrice; non potranno mai essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari. I prigionieri di guerra che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di dargliene per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte a debito del loro conto presso la Potenza detentrice o pagate col danaro di cui dispongono. I prigionieri fruiranno parimente di tale possibilità in caso d'urgenza. Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella loro lingua materna. Le Parti belligeranti potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue. I sacchi contenenti il corriere dei prigionieri saranno sigillati con cura, provvisti di etichetta indicante chiaramente il loro contenuto e indirizzati agli uffici postali di destinazione. Art. 72 I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago, compresi libri, oggetti di culto, materiale scientifico, moduli d'esame, istrumenti musicali, accessori di sport e materiale che permetta ai prigionieri di proseguire i loro studi o di esercitare un'attività artistica. Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione. Le sole restrizioni che potranno essere applicate a questi invii saranno quelle proposte dalla Potenza protettrice, nell'interesse degli stessi prigionieri di guerra, oppure, per quanto concerne soltanto i loro invii rispettivi, in considerazione dell'ingombro eccezionale dei mezzi di trasporto e di comunicazione, dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualunque altro ente che soccorra i prigionieri di guerra. Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare la distribuzione degli invii di soccorso ai prigionieri di guerra. Gli invii di viveri o di capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi. Art. 73 In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate sulle modalità relative alla recezione, come pure alla distribuzione degli invii di soccorsi collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione. I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto delle persone di fiducia di prendere in consegna gli invii di soccorso collettivi destinati ai prigionieri di guerra, di procedere alla loro distribuzione e di disporne nell'interesse dei prigionieri. Nè tali accordi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente che soccorra i prigionieri e che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari. Art. 74 Tutti gli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra godranno franchigia da qualunque dazio d'importazione, tassa di dogana o altra. La corrispondenza, gli invii di soccorso e gli invii autorizzati di danaro destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti per posta, sia direttamente, sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'articolo 122 e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, saranno franchi di qualunque tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi intermediari. Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra, che, per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono esser loro trasmessi per posta, saranno assunte dalla Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre Potenze partecipanti alla Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro territori rispettivi. In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate, le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte dalle franchigie più sopra previste, saranno a carico dello speditore. Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dai prigionieri di guerra o loro destinati. Art. 75 Qualora le operazioni militari impedissero le Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti belligeranti, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati ( carri ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani, ecc. ). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti. Questi mezzi di trasporto potranno parimente essere utilizzati per trasmettere: La corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia centrale d'informazioni, prevista dall'articolo 123, e gli Uffici nazionali previsti dall'articolo 122; La corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che soccorra i prigionieri, scambiano sia con i loro propri delegati, sia con le Parti belligeranti. Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte belligerante di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute. In mancanza di accordi speciali, le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte proporzionalmente dalle Parti belligeranti i cui cittadini fruiscono di detti servizi. Art. 76 La censura della corrispondenza destinata ai prigionieri di guerra o da essi spedita dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile. Essa potrà essere fatta soltanto dagli Stati speditore e destinatario, e una volta sola da ciascuno di essi. Il controllo degli invii destinati ai prigionieri di guerra dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sarà fatto, salvo che si tratti di uno scritto o di uno stampato, in presenza del destinatario o di un camerata da lui debitamente incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi ai prigionieri non potrà essere ritardata sotto il pretesto di difficoltà della censura. Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti belligeranti, per motivi militari o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile. Art. 77 Le Potenze detentrici provvederanno le maggiori agevolezze per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, degli atti, certificati o documenti destinati ai prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ciò specialmente per le procure ed i testamenti. Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, ai prigionieri di guerra la stesura di tali documenti; in particolare, esse li autorizzaranno, a consultare un legale e prenderanno i provvedimenti necessari per far certificare l'autenticità della loro firma. Sezione VI Rapporti dei prigionieri di guerra con le autorità Capitolo I I Reclami dei prigionieri di guerra per il regime di cattività Art. 78 I prigionieri di guerra avranno il diritto di presentare alle autorità militari loro preposte, delle richieste concernenti il regime di cattività al quale sono sottoposti. I prigionieri avranno parimente, senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per il tramite della persona di fiducia, sia direttamente, ove lo ritenessero necessario, ai rappresentanti delle Potenze protettrici per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime della cattività. Queste richieste e queste doglianze non saranno limitate nè considerate come facenti parte del contingente di corrispondenza indicato nell'articolo 71. Esse dovranno essere trasmesse d'urgenza. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna. Le persone di fiducia potranno inviare ai rappresentanti delle Potenze protettrici dei rapporti periodici sulla situazione nei campi e sui bisogni dei prigionieri di guerra. Capitolo II Rappresentanti dei prigionieri di guerra Art. 79 In ogni località dove siano prigionieri di guerra, eccettuate quelle dove si trovano gli ufficiali, i prigionieri nomineranno liberamente e a scrutinio segreto, ogni sei mesi, come pure in caso di vacanza, delle persone di fiducia incaricate di rappresentarli davanti alle autorità militari, alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad ogni altro ente che li soccorresse. Queste persone di fiducia saranno rieleggibili. Nei campi di ufficiali ed assimilati o nei campi misti, l'ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel grado più alto sarà riconosciuto come persona di fiducia. Nei campi di ufficiali, sarà assistito da uno o più consiglieri scelti fra gli ufficiali; nei campi misti, i suoi assistenti saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali e nominati da essi. Nei campi di lavoro per prigionieri di guerra, ufficiali prigionieri di guerra della stessa nazionalità saranno incaricati di assolvere le funzioni amministrative del campo incombenti ai prigionieri di guerra. Questi ufficiali potranno inoltre essere nominati ai posti di persone di fiducia conformemente alle disposizioni del primo capoverso del presente articolo. In tal caso, gli assistenti della persona di fiducia saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali. Prima di poter entrare in funzione, ogni persona di fiducia nominata dovrà avere il gradimento della Potenza detentrice. Se questa rifiuta il gradimento ad un prigioniero di guerra eletto dai suoi compagni di cattività, essa dovrà comunicare i motivi del suo rifiuto alla Potenza protettrice. In ogni caso la persona di fiducia dovrà possedere la stessa nazionalità, parlare la stessa lingua ed essere degli stessi costumi dei prigionieri di guerra che rappresenta. In tal modo, i prigionieri di guerra ripartiti nelle diverse sezioni di un campo secondo la loro nazionalità, la loro lingua o i loro costumi, avranno, per ogni sezione, la loro propria persona di fiducia, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti. Art. 80 Le persone di fiducia dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale dei prigionieri di guerra. In particolare, nel caso in cui i prigionieri decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe alle persone di fiducia, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione. Le persone di fiducia non saranno responsabili, per il solo fatto delle loro funzioni, delle infrazioni commesse dai prigionieri di guerra. Art. 81 Le persone di fiducia non saranno costrette ad alcun altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile. Le persone di fiducia potranno designare fra i prigionieri gli assistenti che fossero loro necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti ( visite di distaccamenti di lavoro, presa in consegna degli invii di soccorso, ecc. ). Le persone di fiducia saranno autorizzate a visitare i locali dove sono internati i prigionieri di guerra e questi avranno il diritto di consultare liberamente la loro persona di fiducia. Ogni facilitazione sarà parimente concessa alle persone di fiducia per la loro corrispondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici, con le Potenze protettrici, con il Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, con le Commissioni sanitarie miste, nonchè con gli enti che soccorressero i prigionieri di guerra. Le persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con la persona di fiducia del campo principale. Queste corrispondenze non saranno limitate nè entreranno in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'articolo 71. Nessuna persona di fiducia potrà essere trasferita senza che gli si sia lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti. In caso di destituzione, i motivi di questa decisione saranno comunicati alla Potenza protettrice. Capitolo III Sanzioni penali e disciplinari I. Disposizioni generali Art. 82 I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti ed ordini generali vigenti presso le forze armate della Potenza detentrice. Questa sarà autorizzata a prendere misure giudiziarie o disciplinari in confronto di ogni prigioniero di guerra che abbia commesso una infrazione di queste leggi, regolamenti od ordini generali. Tuttavia non saranno autorizzati alcun perseguimento o sanzione contraria alle disposizioni del presente capitolo. Se le leggi, i regolamenti e gli ordini generali della Potenza detentrice dichiarano punibili degli atti commessi da un prigioniero di guerra, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da un membro delle forze armate della Potenza detentrice, questi atti potranno implicare soltanto sanzioni disciplinari. Art. 83 Trattandosi di sapere se un'infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba essere punita disciplinarmente o giudiziariamente, la Potenza detentrice vigilerà a che le autorità competenti usino la maggior indulgenza nell'apprezzare la questione e ricorrano a misure disciplinari anzichè a procedimenti giudiziari, ogniqualvolta ciò sarà possibile. Art. 84 Soltanto i tribunali militari potranno giudicare un prigioniero di guerra, salvo che la legislazione della Potenza detentrice autorizzi esplicitamente dei tribunali civili a giudicare un membro delle forze armate di questa Potenza per un'infrazione analoga a quella per la quale il prigioniero di guerra è perseguito. In nessun caso un prigioniero di guerra sarà deferito a un tribunale che non offra garanzie essenziali d'indipendenza e d'imparzialità generalmente riconosciute e, in particolare, la cui procedura non gli garantisca i diritti e i mezzi di difesa previsti dall'articolo 105. Art. 85 I prigionieri di guerra perseguiti in virtù della legislazione della Potenza detentrice per atti commessi prima d'essere stati catturati resteranno, quand'anche fossero condannati, al beneficio della presente Convenzione. Art. 86 Un prigioniero di guerra non potrà essere punito che una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa. Art. 87 I prigionieri di guerra non potranno essere colpiti da parte delle autorità militari o dei tribunali della Potenza detentrice da pene che non siano previste per gli stessi fatti nei confronti dei membri delle forze armate di questa Potenza. Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità della Potenza detentrice terranno conto, nella più ampia misura possibile, del fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non è legato ad essa da alcun dovere di fedeltà e ch'egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua propria volontà. Essi avranno la facoltà di mitigare liberamente la pena prevista per l'infrazione imputata al prigioniero e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena. Sono vietate le pene collettive per atti individuali, come pure qualsiasi pena corporale, qualsiasi incarcerazione in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di tortura e di crudeltà. Nessun prigioniero di guerra può, inoltre, essere privato del proprio grado dalla Potenza detentrice, nè essere impedito di portarne le insegne. Art. 88 A parità di grado, gli ufficiali, sottufficiali o soldati prigionieri di guerra che subiscono una pena disciplinare o giudiziaria, non saranno soggetti ad un trattamento più rigoroso di quello previsto, per quanto concerne la medesima pena, per i membri delle forze armate della Potenza protettrice. Le prigioniere di guerra non saranno condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, non saranno trattate più severamente delle donne appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice punite per un'infrazione analoga. Le prigioniere di guerra non potranno, in nessun caso, essere condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, essere trattate più severamente di un uomo membro delle forze armate della Potenza detentrice, punito per un'infrazione analoga. I prigionieri di guerra che abbiano subìto pene disciplinari o giudiziarie non potranno in seguito essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri. II. Sanzioni disciplinari Art. 89 Le pene disciplinari applicabili ai prigionieri di guerra saranno: La multa fino al 50 per cento dell'anticipazione del soldo e dell'indennità di lavoro previste dagli articoli 60 e 62, e ciò durante un periodo che non superi i trenta giorni; La soppressione dei vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Convenzione; I lavori comandati che non eccedano due ore il giorno; L'arresto. Tuttavia, la pena indicata al numero 3 non potrà essere applicata agli ufficiali. In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose alla salute dei prigionieri di guerra. Art. 90 La durata di una stessa punizione non supererà mai i trenta giorni. In caso di colpa disciplinare, i periodi di detenzione preventiva subìti prima dell'udienza o prima che sia stata inflitta la pena saranno dedotti dalla pena pronunciata. Il suddetto massimo di trenta giorni non potrà essere superato neppure qualora al momento in cui lo si giudica, il prigioniero avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi fatti, siano essi connessi fra loro o no. Tra la decisione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese. Qualora un prigioniero di guerra fosse colpito da una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà l'esenzione di ciascuna pena, se la durata di una di esse è di dieci o più giorni. Art. 91 L'evasione di un prigioniero di guerra sarà considerata come riuscita quando: Avrà raggiunto le forze armate della Potenza dalla quale dipende o quelle di una Potenza alleata; Avrà lasciato il territorio controllato dalla Potenza detentrice o da una Potenza alleata della stessa; Avrà raggiunto una nave che batta la bandiera della Potenza dalla quale dipende o di una Potenza alleata e che si trovi nelle acque territoriali della Potenza detentrice, semprechè la nave non sia sottoposta all'autorità di quest'ultima. I prigionieri di guerra che, dopo essere riusciti ad evadere, nel senso del presente articolo, fossero nuovamente fatti prigionieri, non saranno passibili di pena alcuna per loro evasione precedente. Art. 92 Un prigioniero di guerra che tenta di evadere e che è ripreso prima di esservi riuscito, nel senso dell'articolo 91, sarà passibile per questo atto, anche in caso di recidiva, soltanto di una pena disciplinare. Il prigioniero ripreso sarà consegnato il più presto possibile alle autorità militari competenti. In deroga all'articolo 88, quarto capoverso, i prigionieri di guerra puniti in seguito ad un'evasione non riuscita potranno essere sottoposti ad un regime di sorveglianza speciale, a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subìto in un campo di prigionieri di guerra e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione. Art. 93 L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui un prigioniero di guerra fosse deferito ai tribunali per un'infrazione commessa durante l'evasione o il tentativo d'evasione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 83, le infrazioni commesse dai prigionieri di guerra nel solo intento di facilitare la loro evasione e che non abbiano comportato alcuna violenza contro le persone, che si tratti d'infrazioni contro la proprietà pubblica, di furto senza intenzione di arricchimento, della confezione e dell'uso di documenti falsi, del porto di abiti civili, potranno essere punite soltanto con pene disciplinari. I prigionieri di guerra che avessero cooperato ad un'evasione o ad un tentativo di evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena disciplinare. Art. 94 Se un prigioniero di guerra evaso è ripreso, ne sarà fatta notifica, secondo le modalità previste dall'articolo 122, alla Potenza dalla quale dipende, semprechè fosse stata notificata la sua evasione. Art. 95 I prigionieri di guerra imputati di colpe disciplinari non saranno mantenuti in detenzione preventiva nell'attesa della decisione, a meno che lo stesso provvedimento sia applicabile anche ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe o che lo esigano gli interessi superiori del mantenimento dell'ordine e della disciplina nel campo. Per tutti i prigionieri di guerra, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni. Le disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo si applicheranno ai prigionieri di guerra in detenzione preventiva per colpe disciplinari. Art. 96 I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata. Riservata la competenza dei tribunali e delle autorità militari superiori, le pene disciplinari potranno essere pronunciate soltanto da un ufficiale munito di poteri disciplinari nella sua qualità di comandante di campo, o da un ufficiale responsabile che lo sostituisca o al quale abbia delegato i suoi poteri disciplinari. Questi poteri non potranno mai essere delegati ad un prigioniero di guerra nè essere esercitati da un prigioniero di guerra. Prima che sia pronunciata una pena disciplinare, il prigioniero di guerra imputato sarà esattamente informato dei fatti di cui è accusato. Egli sarà messo in condizione di spiegare il suo contegno e di difendersi. Sarà autorizzato a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sarà annunciata al prigioniero di guerra e alla persona di fiducia. Il comandante del campo dovrà tenere un registro delle pene disciplinari pronunciate; questo registro sarà tenuto a disposizione dei rappresentanti della Potenza protettrice. Art. 97 In nessun caso, i prigionieri di guerra potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari ( prigioni, penitenziari, bagni, ecc. ) per scontarvi pene disciplinari. Tutti i locali nei quali saranno scontate le pene disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene previste dall'articolo 25. I prigionieri di guerra puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia, secondo le disposizioni dell'articolo 29. Gli ufficiali ed assimilati non saranno detenuti negli stessi locali in cui si trovano i sottufficiali o gli uomini di truppa. Le prigioniere di guerra che scontano una pena disciplinare saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne. Art. 98 I prigionieri di guerra detenuti in seguito ad una pena disciplinare continueranno a fruire delle disposizioni della presente Convenzione, salvo nella misura in cui la loro detenzione stessa le renda inapplicabili. Tuttavia, in nessun caso essi potranno essere privati del beneficio degli articoli 78 e 126. I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado. I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore. Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; essi riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del campo o in un ospedale. Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonchè a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di danaro potranno esser loro consegnati soltanto a pena espiata; nell'attesa, saranno affidati alla persona di fiducia che consegnerà all'infermeria le derrate deperibili contenute in detti colli. III. Azioni giudiziarie Art. 99 Nessun prigioniero di guerra potrà essere perseguito o condannato per un atto che non sia esplicitamente represso dalla legislazione della Potenza detentrice o dal diritto internazionale vigenti il giorno in cui l'atto è stato commesso. Nessuna pressione morale o fisica potrà essere esercitata su un prigioniero di guerra per indurlo a riconoscersi colpevole del fatto che gli è imputato. Nessun prigioniero di guerra potrà essere condannato senza aver avuto la possibilità di difendersi e senza essere stato assistito da un difensore qualificato. Art. 100 I prigionieri di guerra e le Potenze protettrici saranno informati al più presto possibile delle infrazioni punibili con la pena di morte in virtù della legislazione della Potenza detentrice. Nessuna infrazione potrà, in seguito, essere resa passibile della pena di morte senza il consenso della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. La pena di morte non potrà essere pronunciata contro un prigioniero che se l'attenzione del tribunale è stata, in conformità dell'articolo 87, secondo capoverso, specialmente richiamata sul fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non è legato alla stessa da alcun dovere di fedeltà e che egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua propria volontà. Art. 101 Se è pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra, la sentenza non sarà eseguita prima dello spirare di un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la comunicazione particolareggiata prevista dall'articolo 107 sarà giunta alla Potenza protettrice all'indirizzo indicato. Art. 102 Una sentenza non potrà essere validamente pronunciata contro un prigioniero di guerra se non dagli stessi tribunali e secondo la stessa procedura previsti per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice e se, inoltre, sono state osservate le disposizioni del presente capitolo. Art. 103 Ogni istruzione giudiziaria contro un prigioniero di guerra sarà condotta il più rapidamente che lo permettano le circostanze e in modo che il processo possa aver luogo al più presto possibile. Nessun prigioniero di guerra sarà mantenuto in detenzione preventiva, a meno che lo stesso provvedimento sia applicabile ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe, o che l'esiga l'interesse della sicurezza nazionale. Questa detenzione preventiva non durerà mai più di tre mesi. La durata della detenzione preventiva di un prigioniero di guerra sarà dedotta da quella della pena privativa della libertà personale alla quale sarà stato condannato; ne sarà d'altronde tenuto conto al momento di fissare la pena. Durante la detenzione preventiva, i prigionieri di guerra continueranno a fruire delle disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo. Art. 104 In tutti i casi in cui la Potenza detentrice avrà deciso di aprire un'azione giudiziaria contro un prigioniero di guerra, essa ne avvertirà la Potenza protettrice appena lo potrà, ed in ogni caso almeno tre settimane prima dell'inizio dei dibattimenti. Questo termine di tre settimane decorrerà soltanto a contare dal momento in cui detto avviso sarà giunto alla Potenza protettrice, all'indirizzo precedentemente indicato da quest'ultima alla Potenza detentrice. Questo avviso conterrà le indicazioni seguenti: Cognome e nomi del prigioniero di guerra, suo grado, suo numero di matricola, sua data di nascita, e, se è il caso, sua professione; Luogo d'internamento o di detenzione; Specificazione del o dei capi d'accusa, con menzione delle disposizioni legali applicabili; Indicazione del tribunale che giudicherà nella causa, come pure quella della data e del luogo previsti per l'apertura dei dibattimenti. La stessa comunicazione sarà fatta dalla Potenza detentrice alla persona di fiducia del prigioniero di guerra. Se, all'apertura dei dibattimenti, non è fornita la prova che la Potenza protettrice, il prigioniero di guerra e la persona di fiducia interessata abbiano ricevuto l'avviso sopra indicato almeno tre settimane prima dell'apertura dei dibattimenti, questi non potranno aver luogo e saranno rinviati. Art. 105 Il prigioniero di guerra avrà diritto di essere assistito da uno dei suoi commilitoni prigionieri, di essere difeso da un avvocato qualificato di sua scelta, di far citare dei testimoni e di ricorrere, ove lo ritenga necessario, alle prestazioni di un interprete competente. Egli sarà informato di questo suo diritto, in tempo utile prima del processo, dalla Potenza detentrice. In mancanza di una scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice gli procurerà un difensore; essa disporrà almeno di una settimana a questo scopo. A richiesta della Potenza protettrice, la Potenza detentrice le trasmetterà un elenco di persone qualificate per sostenere la difesa. Nel caso in cui nè il prigioniero di guerra nè la Potenza protettrice avessero scelto un difensore, la Potenza detentrice designerà d'ufficio un avvocato qualificato per difendere l'imputato. Per preparare la difesa dell'imputato, il difensore disporrà almeno di un termine di due settimane prima dell'apertura del processo, nonchè delle agevolezze necessarie; in particolare, potrà visitare liberamente l'imputato e intrattenersi con lui senza testimoni. Potrà intrattenersi con tutti i testimoni a difesa, compresi prigionieri di guerra. Fruirà di queste facilitazioni sino allo spirare dei termini di ricorso. Al prigioniero di guerra imputato sarà comunicato, abbastanza presto prima dell'apertura del processo, in una lingua che comprenda, l'atto d'accusa, come pure gli atti che sono, di regola, comunicati all'imputato in virtù delle leggi vigenti negli eserciti della Potenza detentrice. La stessa comunicazione dovrà essere fatta nelle medesime condizioni al suo difensore. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere ai dibattimenti, salvo se questi dovessero, in via eccezionale, aver luogo a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato; la Potenza detentrice dovrà in tal caso informarne la Potenza protettrice. Art. 106 Ogni prigioniero di guerra avrà il diritto, alle stesse condizioni di quelle previste per i membri delle forze armate della Potenza detentrice, di ricorrere in appello, in cassazione o in revisione contro qualsiasi sentenza pronunciata nei suoi confronti. Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, nonchè dei termini prescritti per esercitarli. Art. 107 Ogni sentenza pronunciata nei confronti di un prigioniero di guerra sarà immediatamente comunicata alla Potenza protettrice, nella forma di una comunicazione sommaria, indicante anche se il prigioniero abbia diritto di ricorrere in appello, in cassazione o in revisione. Tale comunicazione sarà fatta parimente alla persona di fiducia interessata. Sarà fatta altresì al prigioniero di guerra, e in una lingua ch'egli comprenda, nel caso in cui la sentenza non fosse stata pronunciata in sua presenza. La potenza detentrice comunicherà inoltre immediatamente alla Potenza protettrice la decisione del prigioniero di guerra di far uso o no dei suoi diritti di ricorso. D'altro lato, in caso di condanna divenuta definitiva e, trattandosi della pena di morte, in caso di condanna pronunciata in prima istanza, la Potenza detentrice trasmetterà il più presto possibile alla Potenza protettrice una comunicazione particolareggiata contenente: Il testo esatto della sentenza; Un rapporto riasssuntivo su l'istruttoria e i dibattimanti, che sottolinei, in particolare, gli elementi dell'accusa e della difesa; L'indicazione, se è il caso, dello stabilimento dove sarà scontata la pena. Le comunicazioni previste nei capoversi precedenti saranno trasmesse alla Potenza protettrice all'indirizzo che essa avrà indicato precedentemente alla Potenza detentrice. Art. 108 Le pene pronunciate nei confronti di prigionieri di guerra in virtù di sentenze divenute regolarmente esecutive saranno scontate negli stessi stabilimenti e nelle medesime condizioni che per i membri delle forze armate della Potenza detentrice. Queste condizioni saranno sempre conformi alle esigenze dell'igiene e dell'umanità. Le prigioniere di guerra, nei confronti delle quali fossero state pronunciate pene di tal genere, saranno detenute in locali separati e saranno sottoposte alla sorveglianza di donne. I prigionieri di guerra condannati ad una pena privativa della libertà personale resteranno, in ogni caso, al beneficio delle disposizioni degli articoli 78 e 126 della presente Convenzione. Essi saranno inoltre autorizzati a ricevere ed a spedire della corrispondenza, a ricevere almeno un collo di soccorso al mese e a fare regolarmente del moto all'aria aperta; essi riceveranno le cure mediche richieste dallo stato della loro salute, nonchè l'assistenza spirituale che potessero desiderare. Le punizioni che dovessero loro essere inflitte saranno conformi alle disposizioni dell'articolo 87, terzo capoverso. Titolo IV Fine della cattività Sezione I Rimpatrio diretto e ospitalizzazione in paese neutrale Art. 109 Con riserva del terzo capoverso del presente articolo, le Parti belligeranti dovranno rinviare nel loro paese, senza riguardo nè al numero nè al grado e dopo averli posti in grado di essere trasportati, i prigionieri di guerra gravemente feriti o malati. Durante le ostilità, la Parti belligeranti si sforzeranno, con il concorso delle Potenze neutrali interessate, di organizzare l'ospitalizzazione in paese neutrale dei prigionieri feriti o malati indicati nel secondo capoverso dall'articolo seguente; esse potranno, inoltre, conchiudere accordi per il rimpatrio diretto o l'internamento in paese neutrale dei prigionieri validi che abbiano subìto una lunga cattività. Nessun prigioniero di guerra ferito o malato, previsto per il rimpatrio nel senso del primo capoverso del presente articolo, potrà essere rimpatriato contro la sua volontà durante le ostilità. Art. 110 Saranno rimpatriati direttamente: I feriti e i malati incurabili, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione; I feriti e i malati che, secondo le previsioni mediche, non possono guarire nello spazio di un anno, il cui stato esige una cura e le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subìto una notevole diminuzione; I feriti e i malati guariti, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una diminuzione notevole e permanente. Potranno essere ospitalizzati in un paese neutrale: I feriti e i malati la cui guarigione è presumibile entro l'anno successivo alla data della ferita o all'inizio della malattia, qualora una cura in paese neutrale lasci presumere la guarigione più sicura e più rapida; I prigionieri di guerra la cui salute intellettuale o fisica sembri, secondo le previsioni mediche, minacciata seriamente dal mantenimento in cattività, ma che un'ospitalizzazione in paese neutrale potrebbe sottrarre a questa minaccia. Le condizioni che i prigionieri di guerra ospitalizzati in paese neutrale dovranno soddisfare per essere rimpatriati saranno fissate, come pure il loro statuto, mediante accordo tra le Potenze interessate. Di regola, saranno rimpatriati i prigionieri di guerra ospitalizzati in paese neutrale che appartengono alle seguenti categorie: Quelli il cui stato di salute si è aggravato in modo da adempiere le condizioni del rimpatrio diretto; Quelli le cui attitudini intellettuali o fisiche rimangono, dopo la cura, notevolmente menomate. In mancanza di accordi speciali tra le Parti belligeranti interessate per determinare i casi d'invalidità o di malattia che giustificano il rimpatrio diretto o l'ospitalizzazione in paese neutrale, tali casi saranno stabiliti conformemente alle norme contenute nell'accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e l'ospitalizzazione in paese neutrale e nel regolamento concernente le Commissioni sanitarie miste, allegati alla presente Convenzione. Art. 111 La Potenza detentrice, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra e una Potenza neutrale, che abbia il gradimento di dette due Potenze, si sforzeranno di conchiudere accordi che permettano l'internamento dei prigionieri di guerra sul territorio di detta Potenza neutrale sino alla cessazione delle ostilità. Art. 112 Fin dall'inizio del conflitto, saranno designate delle Commissioni sanitarie miste per esaminare i prigionieri malati e feriti e prendere tutte le decisioni utili al riguardo. La designazione, i doveri e il funzionamento di queste Commissioni saranno conformi alle disposizioni del regolamento allegato alla presente Convenzione. Tuttavia, i prigionieri che, secondo il parere delle autorità mediche della Potenza detentrice, sono palesemente feriti o malati gravi, potranno essere rimpatriati senza dover essere esaminati da una Commissione sanitaria mista. Art. 113 Oltre a quelli che saranno stati a ciò designati dalle autorità mediche della Potenza detentrice, i prigionieri feriti o malati appartenenti alle categorie seguenti avranno la facoltà di presentarsi alla visita per essere esaminati dalle Commissioni sanitarie miste previste, dall'articolo precedente: I feriti e i malati proposti da un medico compatriota o attinente di una Potenza belligerante alleata alla Potenza dalla quale dipendono, che eserciti le sue funzioni nel campo; I feriti e i malati proposti dalla loro persona di fiducia; I feriti e i malati che sono stati proposti dalla Potenza dalla quale dipendono o da un ente riconosciuto da questa potenza, che soccorra i prigionieri. I prigionieri di guerra che non appartengono ad una delle tre categorie sopra indicate potranno nondimeno presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste, ma saranno esaminati soltanto dopo quelli delle categorie suddette. Il medico compatriota dei prigionieri di guerra sottoposti alla visita della Commissione sanitaria mista e la loro persona di fiducia saranno autorizzati ad assistere alla visita. Art. 114 I prigionieri di guerra vittime di infortuni, eccettuati i feriti volontari, saranno ammessi, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospitalizzazione in un paese neutrale, al beneficio delle disposizioni della presente Convenzione. Art. 115 Nessun prigioniero di guerra colpito da una pena disciplinare, che si trovasse nelle condizioni previste per il rimpatrio o l'ospitalizzazione in un paese neutrale, potrà essere trattenuto per non aver scontato la sua pena. I prigionieri di guerra perseguiti o condannati in via giudiziaria, che fossero previsti per il rimpatrio o l'ospitalizzazione in paese neutrale, potranno fruire di questi provvedimenti prima della fine della procedura o dell'esecuzione della pena, semprechè la Potenza detentrice vi consenta. Le Parti belligeranti si comunicheranno i nomi di coloro che fossero trattenuti sino alla fine della procedura o dell'esecuzione della pena. Art. 116 Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra o del loro trasporto in paese neutrale saranno sopportate, a partire dal confine della Potenza detentrice, dalla Potenza dalla quale questi prigionieri dipendono. Art. 117 Nessun rimpatriato potrà essere adibito ad un servizio militare attivo. Sezione II Liberazione e rimpatrio dei prigionieri di guerra alla fine delle ostilità Art. 118 I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente dopo la fine delle ostilità attive. In mancanza di disposizioni a tale riguardo in una convenzione conchiusa tra le Parti belligeranti per por fine alle ostilità, o in mancanza di tale convenzione, ciascuna delle Potenze detentrici preparerà essa stessa ed attuerà senz'indugio un piano di rimpatrio conforme al principio stabilito nel precedente capoverso. Nell'uno come nell'altro caso, i provvedimenti adottati saranno resi noti ai prigionieri di guerra. Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra saranno in ogni caso ripartite equamente tra la Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. A questo scopo saranno osservate le seguenti norme per la ripartizione: Se le due Potenze di cui si tratta sono limitrofe, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra assumerà le spese del loro rimpatrio a partire dal confine della Potenza detentrice; Se le due Potenze di cui si tratta non sono limitrofe, la Potenza detentrice assumerà le spese di trasporto dei prigionieri di guerra nel suo territorio fino al suo confine o al suo porto d'imbarco più vicino alla Potenza dalla quale dipendono. Quanto al rimanente delle spese cagionate dal rimpatrio, le Parti interessate si metteranno d'accordo per ripartirle equamente tra di loro. La conclusione di un tale accordo non potrà in nessun caso giustificare il minimo ritardo nel rimpatrio dei prigionieri di guerra. Art. 119 I rimpatri saranno eseguiti in condizioni analoghe a quelle previste dagli articoli dal 46 al 48 incluso della presente Convenzione per il trasferimento dei prigionieri di guerra e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 118 nonchè di quelle seguenti. Al momento del rimpatrio, gli oggetti di valore ritirati ai prigionieri di guerra, in conformità delle disposizioni dell'articolo 18, e le somme di danaro in valuta estera che non fossero state convertite nella valuta della Potenza detentrice, saranno loro restituiti. Gli oggetti di valore e le somme di danaro in valuta estera che, per un motivo o per l'altro, non fossero stati restituti ai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, saranno consegnati all'Ufficio d'informazioni previsto dall'articolo 122. I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare con sè i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato, qualora le circostanze del rimpatrio lo esigono, a quanto il prigioniero possa ragionevolmente portare; ogni prigioniero sarà in ogni caso autorizzato a portare con sè almeno venticinque chilogrammi. Gli altri effetti personali del prigioniero rimpatriato saranno custoditi dalla Potenza detentrice; questa glieli farà pervenire non appena avrà conchiuso con la Potenza, dalla quale il prigioniero dipende, un accordo che fissi le modalità del loro trasporto e il pagamento delle spese che cagionerà. I prigionieri di guerra che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o un delitto di diritto penale potranno essere trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, fino all'espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che siano condannati per un crimine od un delitto di diritto penale. Le Parti belligeranti si comunicheranno i nomi dei prigionieri di guerra che saranno trattenuti sino alla fine del processo o dell'esecuzione della pena. Le Parti belligeranti si metteranno d'accordo per istituire delle commissioni allo scopo di rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio nel più breve tempo possibile. Sezione III Morte dei prigionieri di guerra Art. 120 I testamenti dei prigionieri di guerra saranno stesi in modo da soddisfare le condizioni di validità richieste dalla legislazione del loro paese d'origine, che provvederà a comunicare queste condizioni alla Potenza detentrice. A richiesta del prigioniero di guerra e ad ogni modo dopo la sua morte, il testamento sarà trasmesso senz'indugio alla Potenza protettrice e una copia certificata conforme sarà consegnata all'Agenzia centrale d'informazioni. I certificati di morte, conformi al modulo allegato alla presente Convenzione, o gli elenchi, certificati conformi da un ufficiale responsabile, di tutti i prigionieri di guerra morti in cattività, saranno trasmessi al più presto all'Ufficio d'informazioni dei prigionieri di guerra istituito conformemente all'articolo 122. In questi certificati o in questi elenchi dovranno essere riprodotte le informazioni circa le identità indicate nel terzo capoverso dell'articolo 17, il luogo e la data della morte, la causa della morte, il luogo e la data dell'inumazione, nonchè tutte le informazioni necessarie per identificare le tombe. L'inumazione o la cremazione dovranno essere precedute da un esame medico del cadavere per constatare la morte, permettere di stendere un rapporto e, ove occorra, accertare l'identità del morto. Le autorità detentrici vigileranno che i prigionieri di guerra morti in cattività siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, convenientemente tenute e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Ogniqualvolta ciò sia possibile, i prigionieri di guerra morti, che dipendevano dalla stessa Potenza, saranno inumati nello stesso luogo. I prigionieri di guerra morti saranno inumati individualmente, salvo nel caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se impellenti ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso il desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi, nell'atto di morte. Affinchè le tombe possano sempre essere rintracciate, tutte le indicazioni relative ai prigionieri di guerra inumati nei cimiteri o altrove saranno trasmesse alla Potenza dalla quale dipendono questi prigionieri di guerra. Incomberà alla Potenza che controlla il territorio, semprechè partecipi alla Convenzione, di prender cura di queste tombe e di registrare ogni trasferimento ulteriore delle salme. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le disposizioni definitive che desidera prendere al riguardo. Art. 121 Ogni decesso o ferimento grave di un prigioniero di guerra cagionati o che possono essere stati cagionati da una sentinella, da un altro prigioniero di guerra o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui s'ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrice. Una comunicazione in merito sarà immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Le deposizioni dei testimoni saranno raccolte, specie quelle dei prigionieri di guerra; un rapporto che le contenga sarà comunicato a detta Potenza. Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrice prenderà tutte le misure per il perseguimento giudiziario del o dei responsabili. Titolo V Uffici d'informazioni e società di soccorso concernenti i prigionieri di guerra Art. 122 Fin dall'inizio di un conflitto, come in tutti i casi di occupazione, ogni Parte belligerante istituirà un Ufficio statale d'informazioni sui prigionieri di guerra che si trovano in suo potere; le Potenze neutrali o non belligeranti che avessero accolto sul loro territorio persone appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 agiranno nello stesso modo nei confronti di queste persone. La Potenza interessata vigilerà affinchè quest'Ufficio d'informazioni disponga dei locali, del materiale e del personale necessari perchè possa funzionare efficacemente. Essa sarà libera di impiegarvi dei prigionieri di guerra rispettando le condizioni previste nella sezione della presente Convenzione concernente il lavoro dei prigionieri di guerra. Ogni Parte belligerante fornirà, entro il più breve termine possibile, al suo Ufficio le informazioni di cui è cenno nei capoversi quarto, quinto e sesto del presente articolo, a proposito d'ogni persona nemica appartenente a una delle categorie indicate nell'articolo 4 e caduta in suo potere. Le Potenze neutrali o non belligeranti agiranno nello stesso modo nei confronti delle persone di queste categorie che avessero accolte sul loro territorio. L'Ufficio farà giungere d'urgenza, servendosi dei mezzi più rapidi, queste informazioni alle Potenze interessate, per il tramite, da un lato, delle Potenze protettrici e, dall'altro, dell'Agenzia centrale contemplata dall'articolo 123. Queste informazioni dovranno permettere di avvertire rapidamente le famiglie interessate. Per quanto siano in possesso dell'Ufficio d'informazioni comprenderanno per ogni prigioniero di guerra, con riserva delle disposizioni dell'articolo 17, il cognome, i nomi, il grado, il numero di matricola, il luogo e data completa di nascita, l'indicazione della Potenza dalla quale dipende, il nome del padre e il cognome della madre, cognome e indirizzo della persona che dev'essere informata, nonchè l'indirizzo al quale la corrispondenza può essere mandata al prigioniero. L'Ufficio d'informazioni riceverà dai vari servizi competenti le indicazioni relative ai mutamenti, alle liberazioni, ai rimpatri, alle evasioni, alle ospitalizzazioni, ai decessi, e le trasmetterà nel modo previsto più sopra nel terzo capoverso. Del pari, informazioni sullo stato di salute dei prigionieri di guerra gravemente malati o feriti saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana. L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di rispondere a tutte le domande che gli fossero rivolte a proposito dei prigionieri di guerra, compresi quelli morti in cattività; esso procederà alle inchieste necessarie per procurarsi le informazioni richieste che non possedesse. Tutte le comunicazioni scritte fatte dall'Ufficio saranno autenticate da una firma o da un sigillo. L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere e di trasmettere alle Potenze interessate tutti gli oggetti personali di valore, comprese le somme di danaro in valuta che non sia quella della Potenza detentrice, e i documenti che rivestino importanza per i congiunti prossimi, abbandonati dai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, della loro liberazione, evasione o morte. Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscano con precisione l'identità delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonchè un inventario completo del pacco. Gli altri effetti personali dei prigionieri di cui si tratta saranno rimandati in conformità degli accordi conchiusi tra le Parti belligeranti interessate. Art. 123 Sarà istituita, in paese neutrale, un'Agenzia centrale d'informazioni sui prigionieri di guerra. Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporrà alle potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia. Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni interessanti i prigionieri di guerra che essa potrà avere in via ufficiale o privata e le trasmetterà il più rapidamente possibile al paese d'origine dei prigionieri od alla Potenza dalla quale dipendono. Essa riceverà, da parte delle Potenze belligeranti, tutte le facilitazioni ragionevoli per procedere a dette trasmissioni. Le Alte Parti contraenti, e, in particolare, quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale, sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse. Queste disposizioni non devono essere mai interpretate come tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle società di soccorso indicate nell'articolo 125. Art. 124 Gli Uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale d'informazioni beneficeranno della franchigia di porto, in materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'articolo 74 e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse. Art. 125 Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che soccorresse i prigionieri di guerra. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolezze necessarie per visitare i prigionieri, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi educativi, ricreativi o religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi nei campi. Le società o gli enti sopra indicati potranno essere costituiti sia sul territorio della Potenza detentrice, sia in un altro paese, oppure potranno avere carattere internazionale. La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con aiuto efficace e sufficiente tutti i prigionieri di guerra. La situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata. Quando saranno consegnati a prigionieri di guerra dei soccorsi o del materiale per gli scopi sopra indicati, o almeno entro breve termine, sarà trasmesso alla società di soccorso o all'ente speditore, per ogni invio spedito, una ricevuta firmata dalla persona di fiducia dei prigionieri di cui si tratta. Ricevute concernenti questi invii saranno rilasciate in pari tempo dalle autorità amministrative che hanno la custodia dei prigionieri. Titolo VI Esecuzione della Convenzione Sezione I Disposizioni generali Art. 126 I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano prigionieri di guerra, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro; essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dai prigionieri. Saranno pure autorizzati a recarsi nei luoghi di partenza, di passaggio o di arrivo dei prigionieri trasferiti. Potranno intrattenersi senza testimoni coi prigionieri, specialmente con la loro persona di fiducia, ove occorra per il tramite di un interprete. Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare; la durata e la frequenza di queste visite non saranno limitate. Esse potranno essere vietate soltanto per impellenti necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea. La Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra da visitare potranno se è il caso, mettersi d'accordo perchè compatrioti di questi prigionieri siano ammessi a partecipare alle visite. I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sarà sottoposta al gradimento della Potenza in cui potere si trovano i prigionieri di guerra da visitare. Art. 127 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere nel più largo modo possibile, in tempo di pace come in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a prevederne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principî ne siano conosciuti dall'insieme delle loro forze armate e della popolazione. Le autorità militari o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilità nei confronti dei prigionieri di guerra, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere specialmente istruite sulle sue disposizioni. Art. 128 Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, come pure le leggi ed i regolamenti ch'esse potranno essere indotte ad adottare per assicurarne l'applicazione. Art. 129 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, l'una o l'altra delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, l'una o l'altra di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai suoi propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, per quanto questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della presente Convenzione. Art. 130 Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute, il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarlo del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione. Art. 131 Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, nè esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente. Art. 132 A richiesta di una Parte belligerante, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti belligeranti vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile. Sezione II Disposizioni finali Art. 133 La presente Convenzione è stesa in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimente autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnuola. Art. 134 La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti. Art. 135 Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907 , e che partecipano alla presente Convenzione, questa completerà il capitolo II del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell'Aja. Art. 136 La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonchè delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alla Convenzione del 27 luglio 1929. Art. 137 La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata per il tramite del Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata. Art. 138 La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. Art. 139 A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata. Art. 140 Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data alla quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione. Art. 141 Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti belligeranti prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Parti belligeranti sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida. Art. 142 Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, sino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti belligeranti rimarranno tenute ad adempiere in virtù dei principî del diritto delle genti, come risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza. Art. 143 Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà parimente il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà depositato nell'Archivio della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.