Convenzione contro la tortura

Parte I

Articolo 1

1. Ai fini di questa Convenzione, il termine "tortura" significa qualsiasi atto per mezzo del quale venga intenzionalmente inflitta grave sofferenza o lesione, sia fisica che mentale, a una persona, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo oppure per qualsiasi altro motivo basato su discriminazioni di qualsiasi tipo, quando tale sofferenza o lesione venga inflitta da un pubblico ufficiale o da altra persona che agisce in veste ufficiale, o sotto loro istigazione o con il loro consenso o acquiescenza.

Il termine "tortura" non include la lesione o sofferenza derivante solo da una sanzione legislativa o ad essa inerente o accessoria.

2. Questo articolo non pregiudica nessun strumento internazionale o legislazione nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più ampia applicazione.

Articolo 2

1. Ogni Stato Parte deve prendere effettive misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altro tipo per prevenire atti di tortura su qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione.

2. Nessuna circostanza eccezionale, sia essa uno stato di guerra o una minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica, può essere invocata quale giustificazione della tortura.

3. Un ordine proveniente da un funzionario superiore o da una autorità pubblica non può essere invocato quale giustificazione della tortura.

Articolo 3

1. Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà ( refouler ) o estraderà una persona verso un altro Stato dove ci siano sostanziali ragioni di credere che tale persona potrebbe essere nel pericolo di essere sottoposta a tortura.

2. Per stabilire se tali ragioni esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, incluse, dove sia possibile, l'esistenza nello Stato interessato dì una inequivocabile situazione di violazioni gravi dei diritti umani, flagranti o di massa.

Articolo 4

1. Ogni Stato Parte deve assicurare che qualsiasi atto di tortura sia considerato reato dalla legge penale.

Allo stesso modo dovrà essere considerato il tentativo di commettere tortura e un atto commesso da qualsiasi persona che costituisca complicità o partecipazione alla tortura.

2. Ogni Stato Parte deve punire questi reati con pene appropriate che tengano conto della grave natura del reato.

Articolo 5

1. Ogni Stato Parte deve prendere tutte le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione sui reati di cui all'art. 4 nei casi seguenti:

a) Quando i reati siano commessi in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di una nave o di un aereo registrato in quello Stato;

b) Quando il presunto reo sia cittadino di quello Stato;

c) Quando la vittima sia cittadino di quello Stato, se lo Stato medesimo considera ciò appropriato.

2. Ogni Stato Parte deve parimenti prendere tutte le misure necessarie per affermare la propria giurisdizione su tali reati nei casi in cui il presunto reo sia presente in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione e non lo estradi, ai sensi dell'art. 8, verso nessuno degli Stati menzionati nel paragrafo 1 di questo articolo.

3. Questa Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata secondo la legge interna.

Articolo 6

1. Qualsiasi Stato parte, sul cui territorio sia presente una persona che si presume abbia commesso un reato secondo l'articolo 4, terrà tale persona in custodia o prenderà qualsiasi altra misura legale per assicurarne la presenza, dopo essersi assicurato, in seguito ad un esame delle informazioni disponibili, che le circostanze autorizzano tale provvedimento.

La custodia e altre misure legali devono essere in conformità con la legge di quello Stato, ma possono essere prolungate solo per il tempo necessario a rendere possibile un procedimento penale o di estradizione.

2. Tale Stato deve fare immediatamente un'inchiesta preliminare sui fatti.

3. Ogni persona sotto custodia in seguito al paragrafo 1 di questo articolo sarà assistita affinché possa comunicare immediatamente con il più vicino ed appropriato rappresentante dello Stato di cui è cittadino o se apolide, con il rappresentante dello Stato in cui risiede abitualmente.

4. Quando uno Stato, in adempimento di questo articolo, trattiene una persona sotto custodia, deve notificare immediatamente agli Stati di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 che tale persona è sotto la sua custodia e le circostanze che giustificano la sua detenzione.

Lo stato che fa l'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 di questo articolo, presenterà prontamente un rapporto su quanto ha accertato ai suddetti Stati e indicherà se intende esercitare la sua giurisdizione.

Articolo 7

1. Lo Stato Parte sul cui territorio di sua giurisdizione sia trovata una persona che si presume abbia commesso un reato di cui all'art. 4 deve, nei casi contemplati nell'art. 5, qualora la persona non venga estradata, sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l'avvio di un processo.

2. Queste autorità devono prendere la loro decisione come nei casi di reati ordinari di grave natura, stando a quanto stabilito nella legge di quello Stato.

Nei casi di cui all'art. 5 paragrafo 2, i parametri di prova richiesti per il processo e la condanna non devono essere in nessun modo meno rigorosi di quelli applicabili nei casi di cui all'art. 5 paragrafo 1. 3.

Tutte le persone nei cui confronti venga iniziata una azione legale a causa di reati di cui all'art. 4, devono aver garantito un trattamento processuale a tutti i livelli di procedimento.

Articolo 8

1. I reati a cui si riferisce l'art. 4 saranno considerati come inclusi tra i reati passibili di estradizione in ogni trattato di estradizione esistente tra Stati Parti.

Gli Stati Parti si impegnano ad includere tali reati quali reati passibili di estradizione in ogni trattato di estradizione che verrà tra essi concluso.

2. Se uno Stato Parte che condiziona l'estradizione alla esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non ha un trattato di estradizione, può considerare questa Convenzione quale base legale per l'estradizione con riferimento a tali reati.

L'estradizione dovrà essere soggetta alle altre condizioni previste dalla legge dello Stato interpellato.

3. Gli Stati Parti che non condizionano l'estradizione alla esistenza di un trattato devono riconoscere tali reati come passibili di estradizione fra di essi assoggettandoli alle condizioni previste dalla legge dello Stato interpellato.

4. Tali reati devono essere considerati, al fine dell'estradizione tra Stati Parti, come se fossero stati commessi non solò nei luoghi dove vennero perpetrati, ma anche sui territori degli Stati richiesti di esercitare la loro giurisdizione sulla base dell'art. 5, paragrafo 1.

Articolo 9

1. Gli Stati Parti devono vicendevolmente scambiarsi la più ampia assistenza per quanto riguarda i procedimenti penali adottati nei confronti di ogni reato cui l'art. 4 si riferisce, compresa la fornitura di tutte le prove a loro disposizione necessarie ai processi.

2. Gli Stati Parti devono adempiere ai loro obblighi enunciati al paragrafo 1 di questo articolo in conformità con qualsiasi trattato sulla mutua assistenza giudiziale che possa esistere tra loro.

Articolo 10

1. Ogni Stato Parte deve assicurare che l'educazione e l'informazione riguardante la proibizione della tortura siano pienamente inserite nell'addestramento del personale preposto all'applicazione della legge, civile o militare, del personale medico, dei pubblici funzionari e di ogni altra persona che possa essere coinvolta nella custodia, negli interrogatori o nel trattamento di qualsiasi individuo soggetto a qualsiasi forma di arresto detenzione o reclusione.

2. Ogni Stato Parte deve includere questo divieto nelle norme o nelle istruzioni emanate in merito ai doveri e alle funzioni di tali persone.

Articolo 11

Ogni Stato Parte deve tenere sotto sistematico controllo le norme, le istruzioni, i metodi e le pratiche degli interrogatori come pure i dispositivi per la custodia e il trattamento di ogni persona sottoposta ad una qualsiasi forma di arresto, detenzione o reclusione in ogni territorio posto sotto la sua giurisdizione, con lo scopo di prevenire qualsiasi caso di tortura.

Articolo 12

Ogni Stato Parte deve assicurarsi che le sue autorità competenti procedano a sollecite e imparziali indagini ovunque esista un ragionevole motivo per ritenere che sia stato commesso un atto di tortura in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione.

Articolo 13

Ogni Stato Parte deve assicurare che ogni, individuo che sostiene di essere stato sottoposto a tortura, in qualsiasi territorio sotto la giurisdizione dello Stato Parte, abbia il diritto di denunciare il fatto e di vedere il suo caso esaminato con celerità e con imparzialità dalle autorità competenti.

Devono essere presi provvedimenti per assicurare che il querelante e i testimoni siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni derivanti dalla querela o dall'aver fornito prove.

Articolo 14

Ogni Stato Parte deve garantire nel suo sistema legale che la vittima di un atto di tortura ottenga soddisfazione, che veda applicato il suo diritto ad un processo e che ottenga un adeguato compenso, inclusi i mezzi per la massima riabilitazione possibile.

In caso di morte della vittima, a seguito di un atto di tortura, le persone a suo carico devono aver diritto ad un indennizzo.

2. Nulla di questo articolo può limitare un qualsiasi diritto della vittima o di altre persone all'indennizzo che può esistere in base alla legge nazionale.

Articolo 15

Ogni Stato Parte deve assicurare che ogni dichiarazione che sia accertato essere stata fatta a seguito di un atto di tortura, non venga accolta come prova in nessun procedimento, eccetto che contro una persona accusata di tortura come prova che la dichiarazione è stata rilasciata.

Articolo 16

1. Ogni Stato Parte deve impegnarsi a prevenire in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione altri atti di trattamento o punizione crudele inumana o degradante che non rientrino nel concetto di tortura quale definito nell'art. 1, quando tali atti siano commessi direttamente o sotto istigazione o con il consenso o con l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o di altra persona che agisce in veste ufficiale.

In particolare, gli obblighi contenuti negli articoli 10, 11, 12 e 13 devono venire applicati sostituendo i riferimenti alla tortura, con i riferimenti ad altre forme di trattamento o punizioni crudeli, inumane e degradanti.

2. Le disposizioni di questa Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi altro strumento internazionale o legge nazionale che proibisce trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti o che si riferisce all'estradizione o all'espulsione.

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