Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti Gli Stati Parti alla presente Convenzione, Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana, Considerando l'obbligo degli Stati, stabilito dalla Carta, in particolare dall'art. 55, di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delie libertà fondamentali, Tenuto conto dell'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici in cui si stabilisce che nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, Tenuto conto inoltre della Dichiarazione sulla Protezione di Tutte le Persone dall'essere sottoposte a Tortura e Altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani o Degradanti adottata dall'Assemblea Generale il 9 dicembre 1975, Desiderando rendere più efficace la lotta contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, in tutto il mondo, Convengono quanto segue: Parte I Articolo 1 1. Ai fini di questa Convenzione, il termine "tortura" significa qualsiasi atto per mezzo del quale venga intenzionalmente inflitta grave sofferenza o lesione, sia fisica che mentale, a una persona, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo oppure per qualsiasi altro motivo basato su discriminazioni di qualsiasi tipo, quando tale sofferenza o lesione venga inflitta da un pubblico ufficiale o da altra persona che agisce in veste ufficiale, o sotto loro istigazione o con il loro consenso o acquiescenza. Il termine "tortura" non include la lesione o sofferenza derivante solo da una sanzione legislativa o ad essa inerente o accessoria. 2. Questo articolo non pregiudica nessun strumento internazionale o legislazione nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più ampia applicazione. Articolo 2 1. Ogni Stato Parte deve prendere effettive misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altro tipo per prevenire atti di tortura su qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione. 2. Nessuna circostanza eccezionale, sia essa uno stato di guerra o una minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica, può essere invocata quale giustificazione della tortura. 3. Un ordine proveniente da un funzionario superiore o da una autorità pubblica non può essere invocato quale giustificazione della tortura. Articolo 3 1. Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà ( refouler ) o estraderà una persona verso un altro Stato dove ci siano sostanziali ragioni di credere che tale persona potrebbe essere nel pericolo di essere sottoposta a tortura. 2. Per stabilire se tali ragioni esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, incluse, dove sia possibile, l'esistenza nello Stato interessato dì una inequivocabile situazione di violazioni gravi dei diritti umani, flagranti o di massa. Articolo 4 1. Ogni Stato Parte deve assicurare che qualsiasi atto di tortura sia considerato reato dalla legge penale. Allo stesso modo dovrà essere considerato il tentativo di commettere tortura e un atto commesso da qualsiasi persona che costituisca complicità o partecipazione alla tortura. 2. Ogni Stato Parte deve punire questi reati con pene appropriate che tengano conto della grave natura del reato. Articolo 5 1. Ogni Stato Parte deve prendere tutte le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione sui reati di cui all'art. 4 nei casi seguenti: a) Quando i reati siano commessi in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di una nave o di un aereo registrato in quello Stato; b) Quando il presunto reo sia cittadino di quello Stato; c) Quando la vittima sia cittadino di quello Stato, se lo Stato medesimo considera ciò appropriato. 2. Ogni Stato Parte deve parimenti prendere tutte le misure necessarie per affermare la propria giurisdizione su tali reati nei casi in cui il presunto reo sia presente in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione e non lo estradi, ai sensi dell'art. 8, verso nessuno degli Stati menzionati nel paragrafo 1 di questo articolo. 3. Questa Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata secondo la legge interna. Articolo 6 1. Qualsiasi Stato parte, sul cui territorio sia presente una persona che si presume abbia commesso un reato secondo l'articolo 4, terrà tale persona in custodia o prenderà qualsiasi altra misura legale per assicurarne la presenza, dopo essersi assicurato, in seguito ad un esame delle informazioni disponibili, che le circostanze autorizzano tale provvedimento. La custodia e altre misure legali devono essere in conformità con la legge di quello Stato, ma possono essere prolungate solo per il tempo necessario a rendere possibile un procedimento penale o di estradizione. 2. Tale Stato deve fare immediatamente un'inchiesta preliminare sui fatti. 3. Ogni persona sotto custodia in seguito al paragrafo 1 di questo articolo sarà assistita affinché possa comunicare immediatamente con il più vicino ed appropriato rappresentante dello Stato di cui è cittadino o se apolide, con il rappresentante dello Stato in cui risiede abitualmente. 4. Quando uno Stato, in adempimento di questo articolo, trattiene una persona sotto custodia, deve notificare immediatamente agli Stati di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 che tale persona è sotto la sua custodia e le circostanze che giustificano la sua detenzione. Lo stato che fa l'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 di questo articolo, presenterà prontamente un rapporto su quanto ha accertato ai suddetti Stati e indicherà se intende esercitare la sua giurisdizione. Articolo 7 1. Lo Stato Parte sul cui territorio di sua giurisdizione sia trovata una persona che si presume abbia commesso un reato di cui all'art. 4 deve, nei casi contemplati nell'art. 5, qualora la persona non venga estradata, sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l'avvio di un processo. 2. Queste autorità devono prendere la loro decisione come nei casi di reati ordinari di grave natura, stando a quanto stabilito nella legge di quello Stato. Nei casi di cui all'art. 5 paragrafo 2, i parametri di prova richiesti per il processo e la condanna non devono essere in nessun modo meno rigorosi di quelli applicabili nei casi di cui all'art. 5 paragrafo 1. 3. Tutte le persone nei cui confronti venga iniziata una azione legale a causa di reati di cui all'art. 4, devono aver garantito un trattamento processuale a tutti i livelli di procedimento. Articolo 8 1. I reati a cui si riferisce l'art. 4 saranno considerati come inclusi tra i reati passibili di estradizione in ogni trattato di estradizione esistente tra Stati Parti. Gli Stati Parti si impegnano ad includere tali reati quali reati passibili di estradizione in ogni trattato di estradizione che verrà tra essi concluso. 2. Se uno Stato Parte che condiziona l'estradizione alla esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non ha un trattato di estradizione, può considerare questa Convenzione quale base legale per l'estradizione con riferimento a tali reati. L'estradizione dovrà essere soggetta alle altre condizioni previste dalla legge dello Stato interpellato. 3. Gli Stati Parti che non condizionano l'estradizione alla esistenza di un trattato devono riconoscere tali reati come passibili di estradizione fra di essi assoggettandoli alle condizioni previste dalla legge dello Stato interpellato. 4. Tali reati devono essere considerati, al fine dell'estradizione tra Stati Parti, come se fossero stati commessi non solò nei luoghi dove vennero perpetrati, ma anche sui territori degli Stati richiesti di esercitare la loro giurisdizione sulla base dell'art. 5, paragrafo 1. Articolo 9 1. Gli Stati Parti devono vicendevolmente scambiarsi la più ampia assistenza per quanto riguarda i procedimenti penali adottati nei confronti di ogni reato cui l'art. 4 si riferisce, compresa la fornitura di tutte le prove a loro disposizione necessarie ai processi. 2. Gli Stati Parti devono adempiere ai loro obblighi enunciati al paragrafo 1 di questo articolo in conformità con qualsiasi trattato sulla mutua assistenza giudiziale che possa esistere tra loro. Articolo 10 1. Ogni Stato Parte deve assicurare che l'educazione e l'informazione riguardante la proibizione della tortura siano pienamente inserite nell'addestramento del personale preposto all'applicazione della legge, civile o militare, del personale medico, dei pubblici funzionari e di ogni altra persona che possa essere coinvolta nella custodia, negli interrogatori o nel trattamento di qualsiasi individuo soggetto a qualsiasi forma di arresto detenzione o reclusione. 2. Ogni Stato Parte deve includere questo divieto nelle norme o nelle istruzioni emanate in merito ai doveri e alle funzioni di tali persone. Articolo 11 Ogni Stato Parte deve tenere sotto sistematico controllo le norme, le istruzioni, i metodi e le pratiche degli interrogatori come pure i dispositivi per la custodia e il trattamento di ogni persona sottoposta ad una qualsiasi forma di arresto, detenzione o reclusione in ogni territorio posto sotto la sua giurisdizione, con lo scopo di prevenire qualsiasi caso di tortura. Articolo 12 Ogni Stato Parte deve assicurarsi che le sue autorità competenti procedano a sollecite e imparziali indagini ovunque esista un ragionevole motivo per ritenere che sia stato commesso un atto di tortura in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione. Articolo 13 Ogni Stato Parte deve assicurare che ogni, individuo che sostiene di essere stato sottoposto a tortura, in qualsiasi territorio sotto la giurisdizione dello Stato Parte, abbia il diritto di denunciare il fatto e di vedere il suo caso esaminato con celerità e con imparzialità dalle autorità competenti. Devono essere presi provvedimenti per assicurare che il querelante e i testimoni siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni derivanti dalla querela o dall'aver fornito prove. Articolo 14 Ogni Stato Parte deve garantire nel suo sistema legale che la vittima di un atto di tortura ottenga soddisfazione, che veda applicato il suo diritto ad un processo e che ottenga un adeguato compenso, inclusi i mezzi per la massima riabilitazione possibile. In caso di morte della vittima, a seguito di un atto di tortura, le persone a suo carico devono aver diritto ad un indennizzo. 2. Nulla di questo articolo può limitare un qualsiasi diritto della vittima o di altre persone all'indennizzo che può esistere in base alla legge nazionale. Articolo 15 Ogni Stato Parte deve assicurare che ogni dichiarazione che sia accertato essere stata fatta a seguito di un atto di tortura, non venga accolta come prova in nessun procedimento, eccetto che contro una persona accusata di tortura come prova che la dichiarazione è stata rilasciata. Articolo 16 1. Ogni Stato Parte deve impegnarsi a prevenire in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione altri atti di trattamento o punizione crudele inumana o degradante che non rientrino nel concetto di tortura quale definito nell'art. 1, quando tali atti siano commessi direttamente o sotto istigazione o con il consenso o con l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o di altra persona che agisce in veste ufficiale. In particolare, gli obblighi contenuti negli articoli 10, 11, 12 e 13 devono venire applicati sostituendo i riferimenti alla tortura, con i riferimenti ad altre forme di trattamento o punizioni crudeli, inumane e degradanti. 2. Le disposizioni di questa Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi altro strumento internazionale o legge nazionale che proibisce trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti o che si riferisce all'estradizione o all'espulsione. Parte II Articolo 17 1. Verrà costituito un Comitato contro la tortura ( indicato da qui in avanti come il "Comitato" ) che eserciterà le funzioni qui di seguito previste. Il Comitato sarà formato da 10 esperti di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, che agiranno a titolo personale. Gli esperti saranno eletti dagli Stati Parti tenendo conto di un'equa distribuzione geografica e dell'utilità della partecipazione di alcune persone che abbiano esperienza giuridica. 2. I membri del Comitato verranno eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati nominati dagli Stati Parti. Ogni Stato Parte può nominare una persona tra i suoi cittadini. Gli Stati Parti terranno presente l'utilità di nominare persone già membri del Comitato dei diritti dell'uomo istituito con il Patto internazionale sui diritti civili e politici e che desiderano prestare servizio nel Comitato contro la tortura. 3. Le elezioni dei membri del Comitato si terranno in occasione degli incontri biennali degli Stati Parti, convocati dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A questi incontri, per il quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, risulteranno eletti al Comitato coloro che otterranno il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti. 4. La prima elezione sarà tenuta entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a sottoporre nel termine di tre mesi le nomine dei loro candidati. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compilerà una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, indicando gli Stati Parti che li hanno designati e la sottoporrà agli Stati Parti. 5. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Potranno essere rieletti qualora vengano nuovamente designati. Tuttavia, per cinque dei membri eletti in prima elezione, il mandato scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri sarà tirato a sorte dal presidente dell'incontro di cui al paragrafo 3 di questo articolo. 6. Se un membro del Comitato muore o dà le dimissioni o non può più oltre proseguire nell'espletamento del suo mandato lo Stato Parte che lo aveva designato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini perché ricopra il seggio vacante fino al termine del mandato, ferma restando l'approvazione della maggioranza degli Stati Parti. L'approvazione deve essere considerata data se la metà o più degli Stati Parti non risponde negativamente entro sei settimane dopo che il Segretario generale delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta. 7. Gli Stati Parti saranno responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'esercizio delle loro funzioni. Articolo 18 1. Il Comitato eleggerà il proprio ufficio di presidenza per due anni. I membri di tale ufficio sono rieleggibili. 2. Il Comitato stabilirà il proprio regolamento interno il quale deve contenere tra l'altro le disposizioni seguenti: a) Il quorum sarà costituito da 6 membri. b) Le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei voti dei membri presenti. 3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite metterà a disposizione il personale e i mezzi materiali necessari perché il Comitato possa svolgere efficacemente le funzioni previste da questa Convenzione. 4. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà il primo incontro del Comitato. Dopo tale incontro, il Comitato si riunirà alle scadenze previste dal suo regolamento interno. 5. Gli Stati Parti si faranno carico delle spese sostenute per lo svolgimento delle riunioni degli Stati Parti e del Comitato, inclusi i rimborsi alle Nazioni Unite per qualsiasi spesa come i costi per il personale e i mezzi materiali predisposti dalle Nazioni Unite e previsti nel paragrafo 3 di questo articolo. Articolo 19 1. Gli Stati Parti devono sottoporre al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, dei rapporti sulle misure adottate per dare attuazione agli impegni assunti con questa Convenzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per ciascuno degli Stati Parti. Inoltre gli Stati Parti sottoporranno al Comitato dei rapporti quadriennali su ogni nuova misura che sia stata adottata nonché qualsiasi altro rapporto richiesto dal Comitato. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà i rapporti a tutti gli Stati Parti. 3. Ogni rapporto sarà esaminato dal Comitato che potrà fare le osservazioni di carattere generale che riterrà opportune e le inoltrerà allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte potrà rispondere al Comitato con qualsiasi osservazione desideri. 4. Il Comitato può decidere, a sua discrezione, di includere nel suo rapporto annuale redatto in base all'art. 24 ogni suo commento fatto in base al paragrafo 3 di questo articolo, congiuntamente .alle osservazioni ricevute dallo Stato Parte. Su richiesta dello Stato Parte interessato, il Comitato può anche includere una copia del rapporto presentato ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo. Articolo 20 1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili che gli sembrano contenere fondate indicazioni sull'uso sistematico della tortura sul territorio di uno Stato Parte, inviterà lo Stato Parte a cooperare nell'esame delle informazioni e, a questo fine, a sottoporre delle osservazioni riguardanti le informazioni in questione. 2. Tenendo conto di ogni osservazione sottoposta dallo Stato Parte interessato e di ogni altra informazione rilevante disponibile, il Comitato può, se decide che ciò è giustificato, designare uno o più dei suoi membri a fare un'inchiesta di carattere riservato che sarà poi oggetto di un rapporto urgente al Comitato. 3. Se viene eseguita un'inchiesta in base al paragrafo 2 di questo articolo, il Comitato richiederà la cooperazione dello Stato Parte interessato. In accordo con tale Stato l'inchiesta può includere una visita sul territorio dello Stato interessato. 4. Dopo aver esaminato i risultati delle ricerche del/i suo/suoi membro/i incaricato/i come stabilito nel paragrafo 2 di questo articolo, Il Comitato trasmetterà tali risultati allo Stato Parte interessato insieme con qualsiasi commento o suggerimento ritenga appropriato tenuto conto della situazione. 5. Tutti i procedimenti del Comitato, di cui si è riferito nei paragrafi da 1 a 4 di questo articolo, saranno di carattere riservato e in ogni momento dovrà essere ricercata la cooperazione dello Stato Parte. Dopo aver concluso i procedimenti riguardanti l'inchiesta come stabilito nel paragrafo 2, il Comitato può, dopo una consultazione con lo Stato Parte interessato, decidere di includere un resoconto sommario dei risultati dei procedimenti, nel suo rapporto annuale, redatto conformemente all'art. 24. Articolo 21 1. Uno Stato Parte a questa Convenzione può in ogni momento dichiarare, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti da questa Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate conformemente alle procedure stabilite in questo articolo, solo se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione in virtù di questo articolo se riguarda uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Le comunicazioni ricevute ai sensi di questo articolo saranno trattate sulla base della seguente procedura: a) Se uno Stato Parte ritiene che un altro Stato Parte non applichi le disposizioni di questa Convenzione può richiamare sulla questione l'attenzione, mediante comunicazione scritta, di quello Stato Parte. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione una spiegazione o altra dichiarazione scritta intesa a chiarire la questione che dovrebbe includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure interne e ai ricorsi già utilizzati, pendenti o ancora esperibili. b) Se la questione non è stata risolta con soddisfazione per entrambi gli Stati Parti interessati entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferire la questione al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato che all'altro Stato interessato. c) Il Comitato entrerà nel merito di una questione ad esso deferita in virtù di questo articolo solo dopo aver accertato che tutti i ricorsi interni sono stati esperiti ed esauriti, in conformità con i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi o non abbia probabilità di sfociare in una effettiva riparazione del torto subito dalla persona vittima delle violazioni di questa Convenzione. d) Quando esaminerà le comunicazioni in virtù di questo articolo, il Comitato terrà sedute a porte chiuse. e) Stando alle disposizioni della lettera c) il Comitato metterà i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione basandosi sul rispetto degli obblighi stabiliti in questa Convenzione. A questo fine il Comitato può, quando lo ritenga opportuno, costituire una commissione di conciliazione ad hoc. f) Nelle materie contemplate in questo articolo il Comitato può richiamare gli Stati Parti interessati di cui si è riferito alla lettera b) a fornire qualsiasi informazione pertinente. g) Gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), avranno il diritto di farsi rappresentare - quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto o in entrambe le forme. h) Il Comitato entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica secondo la lettera b) sottoporrà un rapporto: i) se viene raggiunta una soluzione entro i termini stabiliti alla lettera e) il Comitato limiterà il rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) se entro i termini di cui alla lettera e) non viene raggiunta una soluzione, il Comitato limiterà il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti, accludendo al rapporto le osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali fatte dagli Stati Parti interessati. Per ogni questione il rapporto sarà comunicato agli Stati Parti interessati. 2. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parti a questa Convenzione abbiano reso la dichiarazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo. Tali dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che ne trasmetterà una copia agli altri Stati Parti. La dichiarazione potrà essere ritirata in ogni momento mediante notifica diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite. Tale ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù di questo articolo; il Comitato non potrà ricevere comunicazioni in base a questo articolo dal momento in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite riceve la notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato Parte non abbia fatto una nuova dichiarazione. Articolo 22 1. Uno Stato Parte a questa Convenzione può dichiarare in ogni momento, in virtù di questo articolo, che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti direttamente o inoltrate a nome di individui soggetti alla sua giurisdizione e che pretendano di essere vittime di una violazione delle disposizioni di questa Convenzione da parte di uno Stato Parte. Il Comitato non accetterà alcuna comunicazione se riguarda uno Stato Parte che non ha reso tale dichiarazione. 2. Il Comitato considererà inammissibile qualsiasi comunicazione fatta secondo questo articolo che sia anonima o che il Comitato consideri essere un abuso del diritto di sottoporre tali comunicazioni o sìa incompatibile con le disposizioni di questa Convenzione. 3. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, il Comitato porterà qualsiasi comunicazione sottopostagli in virtù di questo articolo all'attenzione dello Stato Parte a questa Convenzione che ha reso la dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed è stato provato abbia violato le disposizioni di questa Convenzione. Entro sei mesi, lo Stato destinatario sottoporrà al Comitato spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e il rimedio, se del caso, che può essere stato adottato dallo Stato. 4. Il Comitato esaminerà le comunicazioni ricevute in base a questo articolo alla luce di tutte le informazioni fornitegli direttamente dall'individuo o a suo nome e dallo Stato Parte interessato. 5. Il Comitato non esaminerà alcuna comunicazione di invidiui se non ha accertato che: a) La stessa questione non è stata o non sta per essere esaminata secondo un'altra procedura di indagine o di accordo internazionale; b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non sarà applicata se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi o se è improbabile portino ad una efficace riparazione nei confronti della persona che è vittima della violazione di questa Convenzione. 6. Il Comitato terrà sedute a porte chiuse quando esaminerà le comunicazioni in virtù di questo articolo. 7. Il Comitato inoltrerà le sue osservazioni allo Stato Parte interessato e all'individuo. 8. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parti alla presente Convenzione hanno reso la dichiarazione secondo il paragrafo 1 di questo articolo. Tali dichiarazioni saranno depositate dagli Stati Parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copia agli altri Stati Parti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che sia oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù di questo articolo; nessuna comunicazione dell'individuo o a nome dello stesso sarà ricevuta in virtù di questo articolo dopo che la notifica del ritiro della dichiarazione sia stata ricevuta dal Segretario generale a meno che non venga resa una nuova dichiarazione dallo Stato Parte. Articolo 23 I membri del Comitato e della Commissione di Conciliazione ad hoc che possono essere designati in base all'art. 21 paragrafo l(e), avranno diritto alle facilitazioni, privilegi e immunità degli esperti in missione per le Nazioni Unite come stabilito nella sezione relativa della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite. Articolo 24 Il Comitato sottopone un rapporto annuale sulle sue attività secondo questa Convenzione, agli Stati Parti e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Parte III Articolo 25 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati Parti. 2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Articolo 26 La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Articolo 27 1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o vi aderiranno successivamente al deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o adesione. Articolo 28 1. Ogni Stato Parte può al momento della ratifica o della firma o della adesione a questa Convenzione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato previsto all'art. 20. 2. Ogni Stato Parte che abbia posto una riserva in conformità al paragrafo 1 di questo articolo, può in ogni momento ritirare tale riserva mediante una notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite. Articolo 29 1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Nel caso che entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parti si dichiari a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto dal Segretario generale all'approvazione di tutti gli Stati Parti. 2. Un emendamento approvato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore quando due terzi degli Stati Parti alla presente Convenzione abbiano notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite che essi lo hanno accettato in conformità ai loro rispettivi procedimenti costituzionali. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti rimarranno vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato. Articolo 30 1. Qualsiasi contesa tra due o più Stati Parti riguardante l'intepretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta attraverso negoziato, sarà sottoposta, su richiesta di uno di tali Stati Parti, ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato le parti non sono in grado di trovare un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una di queste parti può deferire la disputa alla Corte Internazionale di Giustizia con una richiesta conforme allo Statuto della Corte. 2. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o all'accessione ad essa, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 1 di questo articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati dal paragrafo 1 di questo articolo nei confronti di quegli Stati parti che hanno posto tale riserva. 3. Ogni Stato Parte che abbia posto una riserva in conformità al paragrafo 2 di questo articolo può, in ogni momento, ritirare tale riserva mediante una notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite. Articolo 31 1. Ogni Stato Parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica. 2. Tale denuncia non avrà l'effetto di sollevare lo Stato Parte dagli obblighi assunti con la presente Convenzione rispetto a qualsiasi atto od omissione verificatisi prima della data in cui la denuncia diviene effettiva, né la denuncia impedirà in alcun modo di continuare ad esaminare un fatto che sia stato sottoposto all'attenzione del Comitato prima della data in cui la denuncia diviene effettiva. 3. Dal momento in cui la denuncia di uno Stato Parte prende effetto, il Comitato si asterrà dall'esaminare qualsiasi nuova questione riguardante quello Stato. Articolo 32 Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e tutti gli Stati che hanno firmato o acceduto alla presente Convenzione di quanto segue: a) firme, ratifiche e accessioni depositate in conformità agli articoli 25 e 26; b) data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità all'art. 27 e data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'art. 29; c) denunce fatte in conformità all'art. 1. Articolo 33 1. La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche della presente Convenzione a tutti gli Stati.