Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici Firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 Approvato dall'Assemblea federale il 17 marzo 1932 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 luglio 1932 Entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1932 I plenipotenziari sottoscritti a nome dei loro rispettivi Governi: considerando che l'uso in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili, nonché di tutti i liquidi, di tutte le materie e procedimenti analoghi, è stato a giusta ragione condannato dall'opinione generale del mondo civile; considerando che il divieto di quest'uso è stato inserito in trattati di cui sono Parte il maggior numero delle Potenze del mondo; allo scopo di fare universalmente riconoscere come incorporata nel diritto internazionale questa proibizione, la quale si impone alla coscienza e alla pratica delle nazioni, dichiarano: che le Alte Parti Contraenti, per quanto esse non siano già Parte di trattati che proibiscono quest'uso, riconoscono questa proibizione, accettano d'estendere la proibizione di quest'uso ai mezzi di guerra batteriologica e convengono di considerarsi vincolate fra esse ai termini di questa dichiarazione. Le Alte Parti Contraenti faranno tutti i loro sforzi per indurre gli altri Stati ad aderire al presente Protocollo. Questa adesione sarà notificata al Governo della Repubblica francese e, da esso, a tutte le Potenze firmatarie e aderenti. Essa avrà effetto a contare dal giorno della notificazione fatta dal Governo della Repubblica francese. Il Presente Protocollo i cui testi francese ed inglese fanno stato, sarà ratificato il più presto possibile. Esso recherà la data d'oggi. Le ratificazioni del presente Protocollo saranno mandate al Governo della Repubblica francese, che ne notificherà il deposito a ciascuna delle Potenze firmatarie o aderenti. Gli atti di ratificazione o di adesione resteranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese. Il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascuna Potenza firmataria a contare dal deposito della sua ratificazione e, da questo momento, detta Potenza sarà vincolata di fronte alle altre Potenze che abbiano già proceduto al deposito delle loro ratificazioni. In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Ginevra, in un solo esemplare, il diciassette giugno mille novecento venticinque. ( Seguono le firme )