Dichiarazione sul Progresso e lo sviluppo nel campo sociale L'Assemblea Generale, Consapevole dell'impegno assunto dai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in base allo Statuto, di agire, sia congiuntamente sia separatamente, in collaborazione con l'Organizzazione per favorire l'elevamento dei livelli di vita, il pieno impiego e condizioni di progresso e di sviluppo nel campo economico e sociale, Riaffermata la sua fede nei diritti dell'uomo e nelle libertà fondamentali e nei principi di pace, dignità e valore della persona umana e di giustizia sociale, proclamati nello Statuto, Richiamatasi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti internazionali sui Diritti Umani, della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi ed ai Popoli Coloniali, della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, della Dichiarazione sulla Promozione tra i giovani degli Ideali di Pace, di Mutuo Rispetto e di Comprensione tra i Popoli, della Dichiarazione sull'Eliminazione della Discriminazione nei Confronti della Donna, e di risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Tenuto conto delle norme di progresso sociale già enunciate negli atti costitutivi. nelle convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni della Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e di altre organizzazioni interessate, Convinta che l'uomo non può soddisfare pienamente le sue aspirazioni se non entro un ordine sociale giusto e che pertanto, è di capitale importanza accelerare ovunque nel mondo il progresso sociale ed economico, contribuendo così a garantire la pace e la solidarietà internazionale, Convinta che la pace e la sicurezza internazionale da un lato, e il progresso sociale e lo sviluppo economico dall'altro, sono strettamente interdipendenti e s'influenzano reciprocamente, Persuasa che la coesistenza pacifica, le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati dotati di sistemi sociali, economici o politici diversi possono favorire lo sviluppo sociale, Sottolineata l'interdipendenza dello sviluppo economico e dello sviluppo sociale nel più ampio contesto del processo di crescita e di evoluzione, nonché l'importanza di una strategia di sviluppo integrato che tenga pienamente conto, a tutti gli stadi, degli aspetti sociali di tale sviluppo, Constatata con rammarico l'insufficienza dei progressi realizzati nella situazione sociale nel mondo, nonostante gli sforzi intrapresi dagli Stati e dalla comunità internazionale, Riconosciuto che la responsabilità del progresso dei paesi in via di sviluppo incombe in primo luogo a questi stessi paesi, e riconosciuta l'impellente necessità di ridurre, e in definitiva di eliminare lo scarto esistente fra il tenore di vita dei paesi economicamente più progrediti e quello dei paesi in via di sviluppo, e che, a questo scopo, gli stati membri sono tenuti a perseguire politiche interne ed estere miranti a promuovere lo sviluppo sociale di tutto il mondo, e in particolare ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad accelerare il loro progresso economico, Riconosciuta l'urgenza di devolvere ad opere di pace e di progresso sociale le risorse spese per gli armamenti e sciupate nell'alimentare conflitti e seminare la distruzione, Consapevole del contributo che la scienza e la tecnica possono arrecare per il soddisfacimento dei bisogni comuni all'intera umanità, Ritenuto che lo scopo primario di tutti gli Stati e organizzazioni internazionali è di eliminare dalla società tutti i mali e gli ostacoli che si frappongono al progresso sociale e in particolare l'ineguaglianza, lo sfruttamento, la guerra, il colonialismo e il razzismo, Desiderosa di far progredire l'intero genere umano verso il conseguimento di tali mete, e di superare tutti gli ostacoli che vi si oppongono, Proclama solennemente la presente Dichiarazione sul Progresso e lo Sviluppo nel campo Sociale e chiede che venga intrapresa un'azione sul piano nazionale e internazionale affinché questa Dichiarazione serva di base comune per le politiche di sviluppo sociale: Parte I - Principi Articolo 1 Tutti i popoli, tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di cittadinanza, d'origine etnica, di condizione familiare o sociale, o di convinzione politica o di altro genere, hanno il diritto di vivere degnamente e di godere liberamente dei frutti del progresso sociale, e devono, da parte loro, contribuire a tale progresso. Articolo 2 Lo sviluppo e il progresso in campo sociale si fondano sul rispetto della dignità e del valore della persona umana e devono garantire la promozione dei diritti dell'uomo nonché la giustizia sociale, il che esige: a) l'eliminazione immediata e definitiva di ogni forma d'ineguaglianza, di sfruttamento dei popoli e degli individui, di colonialismo, di razzismo, ivi compresi il nazismo e l'apartheid e di ogni altra politica e ideologia contraria ai fini e ai principi delle Nazioni Unite; b) il riconoscimento e l'attuazione effettiva dei diritti civili e politici nonché dei diritti economici, sociali e culturali senza alcuna discriminazione. Articolo 3 Sono considerate fondamentali le seguenti condizioni di progresso e sviluppo in campo sociale: a) l'indipendenza nazionale basata sul diritto dei popoli all'autodeterminazione; b) il principio di noningerenza negli affari interni degli Stati; c) il rispetto della sovranità e della integrità territoriale degli Stati; d) la sovranità permanente di ogni nazione sulle proprie ricchezze e risorse naturali; e) il diritto e la responsabilità di ogni Stato e, per quanto li concerne, di ogni nazione e di ogni popolo, di determinare in piena libertà i propri obiettivi di sviluppo sociale, di stabilire le proprie priorità e di scegliere, in conformità ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite, i mezzi e i metodi che consentano di raggiungerli, al riparo da qualsiasi ingerenza esterna; f) la coesistenza pacifica, la pace, le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, a prescindere dalle rispettive differenze di ordine sociale, economico e politico. Articolo 4 La famiglia, in quanto elemento base della società e ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri, e in particolare dei fanciulli e dei giovani, deve essere aiutata e protetta affinché possa assumere pienamente le proprie responsabilità in seno alla comunità. I genitori hanno il diritto esclusivo di determinare liberamente e con piena responsabilità il numero e l'intervallo delle nascite. Articolo 5 Il progresso e lo sviluppo in campo sociale richiedono la piena utilizzazione delle risorse umane, il che in particolare comporta: a) l'incoraggiamento delle iniziative creatrici nell'ambito di un'opinione pubblica illuminata; b) la diffusione di informazioni di ordine nazionale e internazionale al fine di sviluppare negli individui la coscienza delle trasformazioni in atto nell'insieme della società: c) la partecipazione attiva di tutti gli elementi della società, sia a titolo individuale sia tramite associazioni, alla definizione ed alla realizzazione degli obiettivi comuni di sviluppo nel pieno rispetto delle libertà fondamentali consacrate nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; d) la garanzia, per i settori sfavoriti o marginali della popolazione, di eguali possibilità di progresso sociale ed economico al fine di realizzare una società effettivamente integrata. Articolo 6 Lo sviluppo sociale esige che ad ognuno venga garantito il diritto al lavoro ed alla libera scelta del proprio lavoro. Il progresso e lo sviluppo sociale richiedono la partecipazione di tutti i membri della società a un lavoro produttivo e socialmente utile e la istituzione, in conformità ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali nonché ai principi della giustizia e della funzione sociale della proprietà, di sistemi di proprietà terriera e di mezzi di produzione che escludano ogni forma di sfruttamento dell'uomo, assicurino a tutti gli esseri umani parità di diritto alla proprietà e creino condizioni che conducano al conseguimento di un'effettiva uguaglianza fra di essi. Articolo 7 Il rapido aumento del reddito nazionale e della ricchezza e la loro equa ripartizione tra tutti i membri della società stanno alla base di ogni progresso sociale e dovrebbero pertanto figurare in primo piano tra le preoccupazioni di tutti gli Stati e di tutti i governi. Al fine di consentire l'aumento del reddito nazionale e di promuovere lo sviluppo sociale, è necessario che sia migliorata la posizione che i paesi in via di sviluppo detengono nel commercio internazionale, mediante, fra l'altro, il conseguimento di termini di scambio favorevoli e di prezzi equi e rimunerativi per lo smercio dei prodotti dei paesi in via di sviluppo. Articolo 8 Ogni governo ha il compito e la responsabilità in ultima istanza di garantire il progresso sociale e il benessere della sua popolazione, di prevedere misure di sviluppo sociale nel quadro dei piani generali di sviluppo, di incoraggiare, di coordinare o di integrare tutti gli sforzi intrapresi a tal fine sul piano nazionale e di apportare alla struttura sociale le trasformazioni necessarie. All'atto della pianificazione delle misure di sviluppo sociale, si dovrà tenere in debita considerazione la diversità dei bisogni delle zone sviluppate, nonché delle zone urbane e di quelle rurali, all'interno di ogni paese. Articolo 9 L'intera comunità internazionale deve preoccuparsi del progresso sociale e dello sviluppo sociale e deve completare, attraverso un'azione internazionale concertata, gli sforzi intrapresi sul piano nazionale per elevare il tenore di vita delle popolazioni. Il progresso sociale e l'incremento economico richiedono che venga riconosciuto l'interesse comune di tutte le nazioni, all'esplorazione, alla conservazione, all'utilizzazione e allo sfruttamento, a fini esclusivamente pacifici ed a beneficio dell'intera umanità, delle zone ambientali quali lo spazio cosmico e il fondo dei mari e degli oceani, nonché il loro sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, in conformità ai principi e ai fini dello Statuto delle Nazioni Unite. Parte II - Obiettivi Il progresso e lo sviluppo in campo sociale debbono mirare al continuo elevamento dei livelli di vita, materiale e spirituale, di tutti i membri della società, nel rispetto e nell'applicazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi principali: Articolo 10 a) La sicurezza a tutti i livelli, del diritto al lavoro e del diritto di ciascuno di organizzare sindacati e associazioni di lavoratori e di negoziare accordi collettivi; la promozione del pieno impiego produttivo e l'eliminazione della disoccupazione e della sottoccupazione, l'attuazione di condizioni di lavoro eque e favorevoli per tutti ivi compreso il miglioramento delle condizioni sanitarie e di sicurezza; la garanzia sia di una giusta remunerazione del lavoro senza alcuna discriminazione, sia di un salario minimo sufficientemente elevato per assicurare un tenore di vita decente; la protezione del consumatore; b) l'eliminazione della fame e della denutrizione e la garanzia del diritto a una nutrizione adeguata; c) l'eliminazione della povertà; la garanzia di un miglioramento costante dei livelli di vita e di una giusta ed equa distribuzione dei redditi; d) il raggiungimento del massimo livello delle condizioni sanitarie e di difesa sanitaria per tutta la popolazione, possibilmente gratuita; e) l'eliminazione dell'analfabetismo e la garanzia per tutti del diritto di accedere alla cultura, all'istruzione elementare obbligatoria gratuita e alla istruzione gratuita di ogni grado; l'elevamento del livello generale della educazione ricevuta nel corso della vita; f) l'approvvigionamento per tutti, specie per le categorie di persone a basso reddito e per le famiglie numerose, di abitazioni e di servizi collettivi adeguati. Il progresso e lo sviluppo sociale mireranno anche al progressivo raggiungimento dei seguenti obiettivi principali: Articolo 11 a) L'instaurazione di sistemi completi di sicurezza sociale e di servizi di protezione sociale; l'attuazione ed il miglioramento dei regimi di sicurezza e di assicurazione per tutte le persone che, per malattia, inabilità o vecchiaia siano temporaneamente o permanentemente incapaci di guadagnarsi da vivere, al fine di assicurare un adeguato tenore di vita a queste persone, alle loro famiglie e alle persone a carico; b) la protezione dei diritti della madre e del fanciullo; la cura per la istruzione e la salute dei bambini; la attuazione di misure per salvaguardare la salute ed il benessere delle donne, e in particolare delle madri che lavorano durante la gravidanza e l'infanzia dei figli, nonché delle madri i cui guadagni costituiscono l'unica fonte di sostentamento per la famiglia; la concessione alle donne di periodi di congedo e di indennità di gravidanza e di maternità senza perdita dell'impiego o del salario; c) la protezione dei diritti e la garanzia del benessere dei fanciulli, dei vecchi e degli inabili; la garanzia della protezione dei disadattati fisici e mentali: d) l'educazione dei giovani e la promozione tra di essi degli ideali di giustizia e di pace, di mutuo rispetto e comprensione fra i popoli; la promozione della piena partecipazione della gioventù al processo dello sviluppo sociale; e) l'attuazione di misure di difesa sociale e l'eliminazione delle condizioni che favoriscono il crimine e la delinquenza, soprattutto la delinquenza giovanile; f) la garanzia che tutti gli individui, senza discriminazione di sorta siano resi consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri e ricevano l'assistenza necessaria nell'esercizio e nella salvaguardia dei loro diritti. Il progresso e lo sviluppo in campo sociale devono inoltre mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali: Articolo 12 a) La creazione di condizioni per un rapido e costante sviluppo sociale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo mediante mutamenti nelle relazioni economiche internazionali, metodi nuovi ed efficaci di cooperazione internazionale, in cui l'uguaglianza delle opportunità costituisca una prerogativa non solo delle nazioni, ma anche degli individui che le compongono; b) l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione e sfruttamento e di qualsiasi altra pratica e ideologia contrarie agli scopi ed ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite; c) l'eliminazione di qualsiasi forma di sfruttamento economico straniero in particolare di quella esercitata da monopoli internazionali, in modo da consentire alla popolazione di ogni paese di godere appieno dei benefici provenienti dalle proprie risorse nazionali. Infine il progresso e lo sviluppo tenderanno al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali: Articolo 13 a) Un'equa ripartizione dei vantaggi derivanti dal progresso scientifico e tecnologico, tra i paesi progrediti e paesi in via di sviluppo, e un costante incremento dell'applicazione della scienza e della tecnica a beneficio dello sviluppo sociale dell'umanità: b) l'attuazione di un armonico equilibrio tra il progresso scientifico, tecnologico e materiale da un lato, e il progresso intellettuale, spirituale, culturale e morale dell'umanità dall'altro: c) la protezione e il miglioramento dell'ambiente umano. Parte III - Mezzi e metodi Sulla base dei principi enunciati nella presente Dichiarazione, il conseguimento degli obiettivi di progresso e di sviluppo in campo sociale richiede la mobilitazione delle risorse necessarie da parte dell'azione nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai mezzi e ai metodi seguenti: Articolo 14 a) La pianificazione per il progresso e lo sviluppo sociale, quale parte integrante della pianificazione di uno sviluppo globale equilibrato; b) l'adozione, ove necessario, di sistemi nazionali per strutturare ed attuare programmi e politiche sociali, e la promozione, da parte dei paesi interessati, di uno sviluppo regionale pianificato che tenga specialmente conto delle diverse condizioni di sviluppo delle regioni meno favorite e sottosviluppate in confronto al resto del paese; c) la promozione della ricerca sociale fondamentale e applicata in particolare alla ricerca internazionale comparata, applicata alla pianificazione e all'esecuzione di programmi di sviluppo sociale. Articolo 15 a) L'adozione di misure idonee a garantire in modo adeguato la partecipazione effettiva di tutti gli clementi della società all'elaborazione ed alla esecuzione dei piani e programmi nazionali di sviluppo economico e sociale; b) l'adozione di misure intese ad incrementare la partecipazione popolare alla vita economica, sociale, culturale e politica di ogni paese grazie all'azione degli organi nazionali governativi, delle organizzazioni nongovernative, delle cooperative, della associazioni rurali, delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, delle organizzazioni femminili e delle organizzazioni giovanili specialmente mediante piani nazionali e regionali di progresso sociale ed economico o attraverso lo sviluppo comunitario, al fine di garantire la piena integrazione della società nazionale, l'accelerazione del processo di mobilità sociale e il consolidamento del regime democratico; c) la mobilitazione dell'opinione pubblica, a livello nazionale e internazionale, in favore dei principi e degli obiettivi di progresso e di sviluppo sociale; d) la diffusione di informazioni di carattere sociale, su scala nazionale e internazionale, allo scopo di sviluppare negli interessati la coscienza delle trasformazioni che intervengono nell'insieme della società e di educare il consumatore. Articolo 16 a) La massima mobilitazione di tutte le risorse nazionali e la loro utilizzazione razionale ed efficiente; l'incremento accelerato di investimenti produttivi in campo economico e sociale e in quello dell'impiego; l'orientamento della società verso il processo di sviluppo; b) l'aumento progressivo dei crediti di bilancio e delle altre risorse che occorre destinare al finanziamento degli aspetti sociali dello sviluppo; c) la realizzazione di un'equa distribuzione del reddito nazionale utilizzando, fra l'altro, il regime fiscale e le spese pubbliche come strumenti di equa distribuzione o redistribuzione del reddito, al fine di promuovere il progresso sociale; d) l'adozione di misure intese a prevenire l'esodo di capitali dai paesi in via di sviluppo, che potrebbe risultare pregiudizievole per il loro sviluppo economico e sociale. Articolo 17 a) L'adozione di misure intese ad accelerare il processo di industrializzazione, in particolare nei paesi in via di sviluppo, tenuto debitamente conto dei suoi aspetti sociali, nell'interesse dell'intera popolazione; lo sviluppo di un apparato istituzionale e giuridico che favorisca l'incremento continuo e diversificato del settore industriale; le misure atte ad eliminare le conseguenze sociali sfavorevoli che potrebbero derivare dall'urbanizzazione e dall'industrializzazione, ivi compresa l'automazione; il mantenimento di un opportuno equilibrio tra sviluppo rurale e urbano, e, in particolare, misure destinate a rendere più sane le condizioni di vita nei grandi centri industriali; b) la pianificazione integrata per fare fronte ai problemi posti dalla urbanizzazione e dallo sviluppo urbano; c) l'elaborazione di programmi completi di sviluppo rurale intesi ad elevare il tenore di vita delle popolazioni rurali ed a facilitare sia relazioni tra città e campagna sia una distribuzione della popolazione che risultino atte a favorire uno sviluppo nazionale e un progresso sociale equilibrati; d) l'adozione di opportune misure di controllo per l'utilizzazione delle terre nell'interesse della società. La realizzazione degli obiettivi di progresso e di sviluppo in campo sociale richiede parimenti l'impiego dei seguenti mezzi e metodi: Articolo 18 a) L'adozione di misure legislativa amministrative e di altro genere atte a garantire a tutti non solo i diritti politici e civili ma anche la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali, senza alcuna discriminazione; b) la promozione di riforme sociali e istituzionali su base democratica e l'incentivo al cambiamento, fattori questi che sono essenziali per eliminare ogni forma di discriminazione e di sfruttamento e tali da giovare al progresso sociale ed economico e specialmente di una riforma agraria atta a garantire un regime di proprietà e di utilizzazione delle terre che serva meglio gli obiettivi della giustizia sociale e dello sviluppo economico, c) l'adozione di misure intese ad aumentare e a diversificare la produzione agricola, specialmente mediante l'applicazione di riforme agrarie democratiche, a garantire un approvvigionamento adeguato ed equilibrato dei prodotti alimentari; l'equa distribuzione ditali prodotti all'intera popolazione ed il miglioramento dei livelli della nutrizione; d) l'adozione di misure per introdurre, con la partecipazione dello Stato, programmi per la costruzione di alloggi a buon mercato, sia nelle zone rurali che in quelle urbane; e) lo sviluppo e l'espansione delle reti di trasporto e di comunicazione, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Articolo 19 a) La fornitura di servizi sanitari gratuiti per tutta la popolazione nonché di adeguate installazioni di tipo preventivo e curativo e di servizi di medicina sociale accessibili a tutti; b) l'emanazione e l'applicazione di leggi e di regolamenti intesi ad attuare programmi completi di regimi di sicurezza sociale e servizi di protezione sociale ed a migliorare e coordinare i servizi esistenti; c) l'adozione di misure e l'attuazione di servizi sociali assistenziali a favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, in conformità alle norme della Convenzione n. 97 della Organizzazione Internazionale del Lavoro e di altri strumenti internazionali relativi ai lavoratori emigranti; d) l'adozione di opportune misure volte al riadattamento delle persone mentalmente e fisicamente menomate, in particolare dei fanciulli e dei giovani per consentire loro, nella massima misura possibile, dì svolgere un ruolo utile nella società tali misure comprenderanno le cure e le protesi necessarie; l'educazione, l'orientamento professionale e sociale, la formazione ed il collocamento selettivo, nonché ogni altra assistenza necessaria a creare condizioni sociali, in cui le persone minorate non abbiano a soffrire di alcuna discriminazione a causa delle loro infermità. Articolo 20 a) La concessione ai sindacati di complete libertà democratiche; la libertà di associazione per tutti i lavoratori, ivi compreso il diritto di negoziazione collettiva ed il diritto di sciopero; il riconoscimento del diritto di costituire altre organizzazioni di lavoratori; misure intese a consentire la partecipazione crescente dei sindacati allo sviluppo economico e sociale; la partecipazione effettiva di tutti i membri dei sindacati al regolamento delle questioni economiche e sociali riguardanti i loro interessi; b) il miglioramento delle condizioni d'igiene e di sicurezza dei lavoratori attraverso disposizioni tecniche e legislative appropriate, nonché la creazione delle condizioni materiali necessarie per l'applicazione di tali disposizioni, ivi inclusa la limitazione delle ore di lavoro; c) l'adozione di misure atte a favorire l'instaurazione di relazioni industriali concordi. Articolo 21 a) La formazione di personale e di quadri nazionali, in particolare del personale amministrativo e direttivo, degli specialisti e dei tecnici necessari per lo sviluppo sociale e per i piani e le tecniche di sviluppo globale; b) l'adozione di misure intese ad accelerare lo sviluppo e il miglioramento dell'istruzione generale, di quella professionale e tecnica, e della formazione e dell'aggiornamento professionale che dovrebbero essere garantiti a tutti i livelli; c) l'elevamento del livello generale dell'insegnamento; lo sviluppo e l'espansione dei mezzi d'informazione nazionale e il loro impiego razionale e completo allo scopo di proseguire l'opera di educazione di tutta la popolazione e di incoraggiare la sua partecipazione alle attività di sviluppo sociale; l'utilizzazione costruttiva degli svaghi, in particolare per quanto riguarda i fanciulli e gli adolescenti; d) l'elaborazione di politiche e di misure di carattere nazionale ed internazionale destinate a prevenire la fuga dei cervelli e a rimediare agli inconvenienti che essa comporta. Articolo 22 a) L'elaborazione ed il coordinamento di politiche e di misure intese a rafforzare le funzioni essenziali della famiglia in quanto cellula base della società; b) la formulazione e l'istituzione, a seconda dei bisogni, di programmi nel campo della popolazione, nell'ambito delle politiche demografiche nazionali e mediante servizi di medicina sociale, comportanti l'istruzione e la formazione di personale e la divulgazione nelle famiglie delle nozioni e dei mezzi richiesti perché esse possano esercitare il loro diritto di determinare liberamente ed in piena responsabilità il numero dei propri figli e l'intervallo delle nascite; c) la creazione di nidi d'infanzia nell'interesse dei bambini e dei genitori che lavorano. La realizzazione degli obiettivi del progresso e dello sviluppo in campo sociale richiede l'utilizzazione dei mezzi e metodi seguenti: Articolo 23 a) L'istituzione, nell'ambito della politica delle Nazioni Unite per lo sviluppo, di obiettivi di incremento economico per i paesi in via di sviluppo che siano abbastanza elevati da garantire un acceleramento sensibile del loro ritmo di sviluppo; b) la fornitura di una maggiore assistenza a condizioni più favorevoli; la realizzazione dell'obiettivo minimo di assistenza dell'1% del prodotto nazionale lordo, ai prezzi di mercato, dei paesi economicamente progrediti; la agevolazione generale delle condizioni di prestito ai paesi in via di sviluppo mediante il ribasso dei tassi d'interesse e la concessione di lunghi termini per il rimborso dei capitali e la garanzia che tali prestiti vengano consentiti sulla base di criteri strettamente socioeconomici, esclusa ogni considerazione di ordine politico; c) la fornitura di un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale la più ampia possibile e a condizioni favorevoli, su base tanto bilaterale quanto multilaterale, nonché un migliore coordinamento dell'assistenza internazionale allo scopo di realizzare gli obiettivi sociali dei piani nazionali di sviluppo; d) la concessione ai paesi in via di sviluppo di un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale e di condizioni favorevoli per facilitare ai suddetti paesi lo sfruttamento diretto delle loro risorse nazionali e delle loro ricchezze naturali al fine di consentire alle popolazioni ditali paesi di beneficiare pienamente delle proprie risorse nazionali e) l'espansione degli scambi internazionali fondata sui principi della uguaglianza e della nondiscriminazione; le misure intese a modificare la posizione dei paesi in via di sviluppo nel commercio internazionale grazie ad equi termini di scambio; un sistema generale non reciproco e non discriminatorio di preferenze per le esportazioni dei paesi in via di sviluppo verso i paesi sviluppati; la conclusione e l'applicazione di accordi generali e completi sui prodotti di base; e il finanziamento dì stock regolatori adeguati da parte delle organizzazioni finanziarie internazionali. Articolo 24 a) L'intensificazione della cooperazione internazionale allo scopo di garantire lo scambio internazionale delle informazioni, delle conoscenze e dei dati di esperienza concernenti il progresso e lo sviluppo nel campo sociale; b) la cooperazione internazionale più ampia possibile nei campi tecnico, scientifico e culturale e l'utilizzazione reciproca dell'esperienza dei paesi dotati di differenti sistemi economici e sociali che hanno raggiunto diversi livelli di sviluppo, sulla base del mutuo vantaggio nonché dell'osservanza e del rispetto scrupoloso della sovranità nazionale; c) l'accresciuta utilizzazione della scienza e della tecnica ai fini dello sviluppo sociale ed economico; accordi per il trasferimento e lo scambio di conoscenze tecniche, ivi compresi il knowhow e i brevetti, ai paesi in via di sviluppo. Articolo 25 a) L'adozione di misure giuridiche ed amministrative intese a proteggere e a migliorare l'ambiente umano sul piano nazionale e internazionale; b) l'utilizzazione e lo sfruttamento nell'ambito di regimi internazionali appropriati, delle risorse ambientali, specie dello spazio extracosmico e del fondo dei mari e degli oceani, nonché del loro sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, per integrare in ogni paese, quale che sia la sua situazione geografica, le risorse nazionali di cui dispone per il conseguimento del progresso e dello sviluppo in campo economico e sociale, con particolare riguardo agli interessi ed ai bisogni dei paesi in via di sviluppo. Articolo 26 Il risarcimento sotto forma di restituzioni o di riparazioni, dei danni di natura sociale ed economica derivanti da atti di aggressione e della occupazione illegale di un territorio da parte di un aggressore. Articolo 27 a) La realizzazione di un disarmo generale e completo e l'utilizzazione delle risorse progressivamente liberate ai fini del progresso economico e sociale e del benessere delle popolazioni del mondo intero, in particolare nell'interesse dei paesi in via di sviluppo b) l'adozione di misure atte a favorire il disarmo, ivi comprese, tra l'altro, l'interdizione completa degli esperimenti di armi nucleari, l'interdizione della messa a punto, della produzione e della accumulazione di armi chimiche e batteriologiche ( biologiche ) e la prevenzione dell'inquinamento degli oceani e delle acque interne derivante dai rifiuti radioattivi. ( Il testo della presente Dichiarazione è stato adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU l'11 Dicembre 1969 )