La restaurazione del Diaconato permanente in Italia 1. La restaurazione del Diaconato permanente nella Chiesa occidentale è stata decisa dal Concilio Ecumenico Vaticano II nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium ( III, 29 ) e specificata con indicazioni normative nel Motu proprio di Papa Paolo VI Sacrum Diaconatus Ordinem del 18 giugno 1967. 2. Il ministero diaconale, già esistente nella Chiesa primitiva, ma divenuto poi, per particolari circostanze storiche, meno necessario nella Chiesa latina, trova ora nuove possibilità ed esigenze di utilizzazione nell'attuale situazione della società, bisognosa di un più frequente e personale contatto con uomini qualificati dalla sacra Ordinazione e corroborati dalla grazia sacramentale corrispondente. 3. Negli articoli che seguono, vengono sintetizzati i motivi e le circostanze che hanno indotto l'Episcopato italiano a chiedere alla Sede Apostolica la restaurazione del Diaconato permanente. Si elencano poi le funzioni proprie dei diaconi e le norme pratiche, ispirate al Motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem, con particolare attenzione alla situazione e alle esigenze della Chiesa italiana. I - Motivi per la restaurazione del Diaconato Permanente 4. Motivi teologici Il Diaconato appare nella Chiesa apostolica (cfr. Fil 1,1, e 1 Tm 2,8-13 ) come specificazione dei ministeri dell'Ordine sacro. Con la restaurazione del Diaconato permanente lo Spirito Santo offre il dono del ripristino di una struttura sacramentale della Chiesa - che, secondo S. Ignazio d'Antiochia, non può essere senza vescovo, presbiteri e diaconi ( cfr. ad Trall., II ) - e quindi di una nuova abbondante ricchezza di grazie sacramentali per una maggiore efficacia della sua missione di salvezza ( cfr. Lumen Gentium 29; Ad Gentes 16 in fine; Sacrum Diaconatus Ordinem Introduzione, 3° capoverso ). 5. Il Ministero diaconale sottolinea il valore del « servizio » espresso dalla carità, che è specifico della Gerarchia. Il diacono infatti è segno sacramentale, e quindi rappresentante e animatore della vocazione al servizio, propria di Cristo, servo di Jahvé ( cfr. Is 53 ) venuto « non ad essere servito, ma a servire e a dare la sua vita in redenzione di molti » ( Mt 20,28 ). 6. Suscitando lo spirito di servizio nel popolo di Dio il diacono contribuisce sia a rendere più profonda tra i cristiani la comunione ecclesiale, sia a ravvivare l'impegno missionario di tutta la Chiesa per la salvezza dell'umanità. 7. I diaconi cooperano così a realizzare in modo articolato il compito proprio dell'Ordine sacro: far crescere cioè la Chiesa, raccogliendo ad unità gli uomini ancora dispersi ( cfr. Gv 11,53 ) e pottando poi la comunità alla dimensione perfetta del Cristo, realizzata soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia. Chiamati pertanto a collaborare fraternamente con il presbiterio al servizio del popolo di Dio, dipenderanno anch'essi direttamente dal vescovo, supremo responsabile della vita cristiana e della pastorale della comunità diocesana ( cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 23 e art. 22 del presente documento ). 8. Motivi pastorali Il diacono è promotore del senso comunitario e dello spirito familiare del popolo di Dio, riunito con maggiore facilità ed intensità sotto la guida di un ministro costituito nell'Ordine sacro. 9. Per un'evangelizzazione capillare, di cui e sentita fortemente la necessità, il Diaconato permanente garantisce una presenza più viva dei ministeri qualificati dal sacramento dell'Ordine nelle realtà sociali, mettendo in risalto la diaconìa come servizio di carità ad ogni uomo. 10. La complessità del servizio caritativo nella realtà sociale odierna esige altresì che i membri della Gerarchia che accompagnano il lavoro dei laici, godano di specifica competenza e di libertà di movimento, che più facilmente si possono trovare in diaconi appositamente scelti. 11. Motivi giuridici Il Diaconato richiede a coloro che svolgono le specifiche mansioni ministeriali, l'impegno stabile derivante dall'Ordine sacro e li inserisce organicamente nella Gerarchia. 12. La restaurazione del Diaconato permanente favorirà la chiarificazione dei ministeri, qualificando le funzioni riconosciute come proprie del diacono e facilitando una migliore definizione delle funzioni del presbitero. 13. Motivi liturgici Con la restaurazione del Diaconato permanente viene stabilita nella liturgia in particolare nell'assemblea eucaristica - e, conseguentemente, nella vita ecclesiale, la presenza di tutti i ministeri sacri, ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni ( cfr. Institutio generalis Missalis Romani 61 ). La celebrazione liturgica, più ordinata e funzionale, diventa così segno e strumento di consapevole unità nella comunità ecclesiale. 14. Nell'esercizio delle sue funzioni il diacono contribuisce a rendere presenti nell'assemblea liturgica i vari settori della vita in cui egli è inserito, a testimonianza della Chiesa come corpo organico. II - Circostanze favorevoli alla restaurazione del Diaconato Permanente 15. La situazione italiana, quale risulta dalle statistiche e più ancora dall'esperienza di coloro che si trovano in cura d'anime, conferma che i motivi di carattere generale trovano in Italia circostanze favorevoli alla restaurazione del Diaconato permanente. 16. Anche nella Chiesa italiana è sentita l'esigenza di una promozione comunitaria del popolo di Dio e di una più diffusa evangelizzazione, mediante una presenza pastorale capillare ( sul piano familiare, scolastico, di ambiente di lavoro e di categoria, di quartiere e di caseggiato, ecc. ): il ministero diaconale potrà accentuare la dimensione comunitaria e missionaria della Chiesa e della pastorale. 17. L'opera del diacono, soprattutto nei paesi spopolati delle montagne e delle campagne, e nei quartieri sovrappopolati delle città, viene resa ancora più urgente dalla scarsità crescente del clero. 18. I diaconi potranno anche - insieme a laici di fiducia - sollevare i presbiteri da funzioni e preoccupazioni che non sono loro proprie, contribuendo cosi a rendere più autentico il ministero sacerdotale. 19. In conformità alle esigenze sopra indicate ( soprattutto nell'art. 16 ) vi sono in Italia vescovi che già impostano la pastorale diocesana secondo piani che implicano la presenza dei diaconi. Vi sono inoltre numerosi esempi di parrocchie articolate in comunità minori, in cui uomini pieni di zelo già esercitano un ministero di animazione con spirito di servizio, sicché appare opportuno che l'Ordinazione diaconale conferisca ad essi la grazia sacramentale corrispondente. 20. Alcune centinaia di uomini, in ogni parte d'Italia, stanno inoltre compiendo una ricerca comunitaria sul significato del ministero diaconale nella Chiesa e nel mondo d'oggi, e si tengono a disposizione per un'eventuale chiamata all'Ordinazione da parte dei loro vescovi. 21. Tutte queste circostanze inducono a considerare che l'introduzione del Diaconato permanente nella realtà ecclesiale italiana è sommamente conveniente e potrà portare notevoli vantaggi per la vita religiosa della comunità nazionale. III - Funzioni del Diacono 22. Il diacono esercita i suoi specifici ministeri - in conformità alla tradizione ecclesiale - nella triplice direzione della carità, dell'evangelizzazione e della liturgia, secondo le facoltà conferitegli dall'Ordinario del luogo ( cfr.Sacrum Diaconatus Ordinem, 22 ), « sempre in perfetta comunione col vescovo e il suo presbiterio, cioè sotto l'autorità del vescovo e del sacerdote che, nel territorio, presiedono alla cura delle anime » ( Sacrum Diaconatus Ordinem, 23 ). 23. L'esercizio delle opere di misericordia, in nome della Gerarchia e della Chiesa ( cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 22,9 ), è certamente conforme alla grazia sacramentale del ministero del diacono, che in tal modo è costituito rappresentante della comunità ecclesiale per questa importante funzione. 24. Il diacono, in virtù della sua partecipazione all'Ordine episcopale e presbiteriale, annuncia autorevolmente la Parola di Dio e fa opera di catechesi ( cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 22,6.8 ). In particolare egli è qualificato ministro per la preparazione catechetica e pastorale dei candidati ai sacramenti ( per il Battesimo e la Cresima, anche dei genitori e padrini ) e per la visita amichevole ed esortatrice alle famiglie, in un contatto più diretto e più ampio di quello realizzato nella celebrazione liturgica. 25. Il diacono trova nella liturgia la fonte di ogni grazia e il punto culminante cui tutto il suo ministero converge ( cfr. Sacrosanctum Concilium, 10 ). Egli assiste, durante le azioni liturgiche, il vescovo e il presbitero; amministra solennemente il battesimo; conserva e distribuisce l'Eucaristia; benedice le nozze cristiane, quando ne sia espressamente delegato; presiede ai riti funebri; amministra i sacramentali ( cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 22,1-5 ). Il diacono presiede altresì alla preghiera dei fedeli, soprattutto nelle comunità disperse di cui è legittima guida, in preparazione all'Eucaristia celebrata dal vescovo e dal presbitero, e in costante comunione con essa ( cfr.Sacrum Diaconatus Ordinem, 22,7.8.10 ). 26. Nell'esercizio del suo ministero il diacono aiuta gli altri a riconoscere e a valorizzare i propri carismi e le proprie funzioni nella comunità. In tal modo egli « promuove e sostiene le attività apostoliche dei laici » ( Sacrum Diaconatur Ordinem, 22,11 ). IV - Norme pratiche 27. Sul piano della posizione personale si accettano: un Diaconato unito all'impegno del celibato perpetuo; un Diaconato da conferirsi ad uomini già sposati. 28. Al vescovo locale competono la responsabilità e l'autorità per l'ammissione dei candidati al Diaconato, per la loro preparazione, per l'esercizio dell'Ordine, come anche per l'eventuale cessazione di esercizio, qualora ciò venisse richiesto da particolari condizioni personali e ambientali. 29. Qualità del diacono Prima di ammettere un candidato all'Ordinazione diaconale, il vescovo ne valuterà le qualità, consultando anche le comunità ecclesiali in cui è vissuto per assicurarsi che egli possa esercitare un valido ministero. 30. Saranno particolarmente valutati nel candidato la ricchezza delle virtù teologali, lo spirito di preghiera, un grande amore alla Chiesa, nonché l'idoneità al dialogo, una buona intelligenza, la serietà morale, la prudenza, l'equilibrio, il senso di responsabilità. Sarà richiesta anche buona salute fisica nella misura sufficiente per l'esercizio del ministero. 31. I candidati al Diaconato dovranno testimoniare altresì una sincera docilità e disponibilità alla collaborazione apostolica e quindi ad un servizio organicamente inserito in una pastorale d'insieme. 32. Si accoglieranno candidati di ogni classe sociale e di ogni professione civile ritenuta dall'Ordinario compatibile con l'ufficio diaconale; si userà una particolare attenzione alla qualificazione personale. 33. L'età canonica minima per l'ammissione al Diaconato è quella fissata dal Motu Proprio Sacrum Diaconatus Ordinem: 25 anni per i celibi e 35 anni per i coniugati. 34. Per il Diaconato da conferirsi a uomini sposati si richiedono il consenso della sposa e una durata ragionevole della vita matrimoniale che dimostri e assicuri la stabilità della vita familiare. La famiglia stessa del diacono si impegnerà a collaborare al suo ministero e a dare una generosa testimonianza cristiana attraverso lo spirito religioso della sposa e la buona educazione dei figli. I diaconi non si impegneranno nella politica attiva o di partito. 35. Preparazione I singoli vescovi, con la collaborazione dei presbiteri e - in seguito - dei diaconi stessi, cureranno la formazione dei candidati al Diaconato, promuovendo apposite istituzioni anche a carattere interdiocesano o regionale. A tal fine essi nomineranno dei respçmsabili, cui spetterà la cura di predisporre le attività di preparazione e formazione. 36. I responsabili della formazione dei diaconi costituiranno un gruppo animato da profondo senso ecclesiale, aperto alla riflessione e al dialogo non solo con i candidati ma con i presbiteri e i laici dell'intera comunità diocesana. 37. I candidati al Diaconato dovranno acquistare sufficienti conoscenze bibliche, teologiche, liturgiche e ascetiche, nonché nozioni di altre discipline ( ad es. catechistiche e amministrative ) che li rendano idonei all'esercizio del loro ministero. Si richiede perciò ai candidati - oltre alla cultura media dell'ambiente nel quale si troveranno a lavorare - un congruo periodo di specifica preparazione, non inferiore ai tre anni, secondo le possibilità offerte a ciascuno dalle condizioni di famiglia e di lavoro. I piani di studio per questa specifica preparazione saranno stabiliti dalla Conferenza Episcopale sulla base delle indicazioni della S.C. per l'Educazione cattolica contenute nelle Istruzioni del 16 luglio 1969. 38. Si darà particolare importanza a periodi di prolungata convivenza ( specialmente durante le ferie ) per la conoscenza e la collaborazione dei diaconi con il vescovo, con i presbiteri, con i laici impegnati nell'apostolato e tra di loro. 39. I candidati al Diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita ( e, se sposati, quella della loro famiglia ) con la vita comunitaria, inserendosi in gruppi più vasti. Pare pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento concreto nell'esercizio del futuro ministero. 40. Si può ammettere una più rapida Ordinazione di coloro che già avessero raggiunto una sufficiente maturità di preparazione. 41. Vita Per la configurazione particolare a Cristo, realizzata dall'Ordine sacro, il diacono si impegnerà all'imitazione amorosa e generosa di Lui, alimentandola con la frequente lettura della Scrittura, con l'intensa vita liturgica e sacramentale, con la recita quotidiana delle Lodi e dei Vespri. 42. Il diacono sarà di esempio nelle virtù cristiane, nella disponibilità alle esigenze dei fratelli, nell'amore particolare alla Chiesa, nonché nella devozione alla Vergine Maria, madre della Chiesa, primo ed eminente esempio di totale servizio a Dio e agli uomini. 43. Tale impegno spirituale sarà garantito dalla partecipazione ad appositi incontri periodici e ad esercizi spirituali ( cui dovranno partecipare almeno ogni due anni, nella forma determinata dall'Ordinario ), dalla lettura di pubblicazioni specializzate, nonché da un'illuminata direzione spirituale. 44. Esercizio del Diaconato Ogni diacono è ordinato dal vescovo per la sua Chiesa particolare; per esercitare il ministero in altra Chiesa deve essere chiamato dal vescovo di quella comunità o almeno averne il consenso. 45. Ad ogni vescovo, quale supremo responsabile della pastorale diocesana, viene lasciata la decisione circa l'utilità concreta dei diaconi nella sua diocesi e circa la funzione specifica da assegnare ad essi. 46. Per i diaconi a servizio di particolari comunità si stabiliranno specifiche norme di collaborazione con i presbiteri ( parroci o responsabili di settore ). Pare comunque opportuno che venga richiesto in tempo utile il parere dei collaboratori e degli organismi pastorali della comunità cui il diacono sarà destinato in servizio permanente. 47. Si provveda ad una congrua rappresentanza diaconale negli organismi diocesani, in particolare nei Consigli pastorali. 48. Nelle celebrazioni liturgiche il diacono indosserà le vesti proprie dell'Ordine. 49. Sostentamento La maggioranza dei diaconi, inseriti nella vita comune del popolo di Dio, vivrà normalmente del proprio lavoro professionale. 50. Per coloro che eventualmente fossero invitati a limitare la propria attività professionale per dedicarsi maggiormente al ministero si provvederà - quando ciò fosse ritenuto necessario - con le disponibilità della Chiesa diocesana, dei singoli uffici e delle comunità in cui prestano servizio. V - Norme transitorie 51. Ogni vescovo, prima di ricostituire il Diaconato permanente nella propria diocesi, ascolterà i Consigli diocesani presbiterale e pastorale. Inoltre opportunamente consulterà e informerà la Conferenza episcopale regionale e la C.E.I., per inserire le Ordinazioni diaconali in un'organica pastorale d'insieme. 52. Per i problemi riguardanti il Diaconato permanente la C.E.I. si serve di un Comitato, formato da quattro vescovi - due designati dalla Commissione episcopale per il clero e due dalla Commissione per l'educazione cattolica - e coadiuvato da esperti. È compito di questo Comitato coordinare le iniziative, precisare gli indirizzi e orientare le esperienze. 53. Il Comitato, raccogliendo le esperienze che si andranno attuando, formulerà un più maturo ed organico « Statuto del Diaconato permanente » che sarà poi sottoposto alla Conferenza Episcopale Italiana e alla Sede Apostolica. Roma, 8 Dicembre 1971 + Antonio Card. Poma Presidente + Andrea Pangrazio Segretario Generale