I Ministeri nella Chiesa Premesse 1. - Il Concilio Vaticano II ha affermato che « lo Spirito Santo unifica la Chiesa nella comunione e nel ministero, la istruisce e la dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce con i suoi frutti » ( LG, 4). La Chiesa, così orientata, e sollecitata anche dalla situazione attuale della sua vita nel mondo contemporaneo, compie una ricognizione dei carismi e dei ministeri, di cui lo Spirito del Signore l'ha arricchita e continua a farle dono. I due Motu proprio Ministeria quaedam e Ad pascendum avviano questa ricognizione e ristrutturazione dei ministeri, in occasione anche della revisione degli Ordini Minori, voluta essa pure dal Concilio ( cfr. SC 62 e n. 28 ). Termina, con questi documenti, un'antica disciplina, che riguardava soltanto i futuri presbiteri, e sorge un nuovo ordinamento che investe le intere comunità cristiane e tutti i loro membri. Il Lettorato e l'Accolitato cessano pertanto di essere solamente tappe verso il Presbiterato e funzioni transitorie assorbite poi dai presbiteri, ma divengono ministeri più variamente distribuiti all'interno del popolo di Dio; espletati da membri della Chiesa, operanti in diverse situazioni di vita, sempre corresponsabili della sua missione e compartecipi, con i vescovi, i presbiteri e i diaconi alla sua azione liturgica e alla sua presenza nel mondo. 2. - I due documenti mostrano il fondamento, costituito dalla fede e dal Battesimo, dei due ministeri del Lettorato e dell'Accolitato, e avviano una chiara distinzione tra questi ministeri radicati nel Battesimo, dei quali ogni fedele può essere incaricato, e i ministeri provenienti dalla partecipazione all'Ordine sacro ( cfr. MQ che cita LG,10 ). L'obbligo attuale, infatti, di ricevere i due ministeri da parte dei candidati al Diaconato e al Presbiterato ( MQ, XI ) è giustificato soltanto da motivi pedagogici e dall'oggetto stesso di questi uffici, che si esercitano in subordinata comunione col ministero sacro del Diaconato e del Presbiterato ( MQ, V, VI ), pur non essendo ad essi in mod assoluto necessari ( MQ, XI ). Inoltre viene prospettata la possibilità di altri ministeri, attribuibili a fedeli capaci e disposti ( uomini e donne ). Pur complementari, perciò, i due documenti vanno letti nella prospettiva diversa che è loro propria. Mentre il primo si rivolge a tutti i fedeli, il secondo riguarda specificamente coloro che intendono entrare nell'Ordine sacro. Per essi i ministeri sono pedagogicamente « finalizzati » al sacerdozio ( cfr. Card. G. Garrone, in « L'Osservatore Romano », 4-10-1972 ). 3. - Per quanto attiene alla portata dottrinale ed ecclesiale dei due documenti, va sottolineata la coerenza con l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, di cui progressivamente sviluppano le potenzialità. a) L'ecclesiologia di comunione. Essa postula la Chiesa articolata e servita da ministeri, non condensati in pochi suoi membri, bensì distribuiti con varietà e larghezza all'interno delle comunità; cosicché i diversi membri della Chiesa partecipano attivamente alla sua vita e alla sua missione, nella ricchezza e diversità dei doni dello Spirito. b) La sacramentalità della Chiesa. È Cristo e il suo mistero che nella Chiesa vive e perdura; la Chiesa altro non compie se non attualizzare questo mistero di salvezza mediante la Parola, il Sacrificio, i Sacramenti, mentre riceve in sé per la forza dello Spirito Santo, la vita di Cristo, da testimoniare nel mondo. La sottolineatura più rigorosa del legame dei ministeri con il Battesimo e l'Eucaristia e del rapporto con l'Ordidine sacro esplicita chiaramente come « lo Spirito Santo opera la santificazione del popolo di Dio per mezzo del ministero e dei sacramenti » ( AA, 3 ) e come la corretta « organizzazione » della vita della Chiesa non può mai discostarsi dall'economia sacramentale. c) La complementarietà del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale. Secondo la Lumen gentium ( n. 10 ) « il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo ». È questo uno dei principi basilari che sorregge il contenuto dei due documenti. I due Motu proprio ne cercano una più palese traduzione per la vita della Chiesa. d) La liturgia fonte e culmine della vita e dell'attività della Chiesa ( cfr. SC, 10 ). La prospettiva della natura e dei compiti dei due ministeri del Lettorato e dell'Accolitato è determinata dal rapporto che essi vengono ad assumere nei confronti del mistero sacramentale, che culmina nella celebrazione eucaristica e si trasfonde nella vita. Così il lettore che annuncia le Scritture non può non essere, nella comunità, catechista, evangelizzatore, testimone. E l'accolito, che, accanto al diacono, è servitore dell'altare e collaboratore del presbitero, ministro dell'Eucaristia e della carità, è chiamato specialmente ad essere animatore di unione fraterna e promotore di culto a Dio in Spirito e verità. Si sottolinea così che non è una semplice funzione rituale quella che viene affidata ai ministeri, ma una vera missione ecclesiale che dalla liturgia parte e alla liturgia ritorna, inserendosi però in tutta la vita della Chiesa, e in tutti i suoi momenti. 4. - I due Motu proprio forniscono indicazioni spirituali e pastorali assai importanti: a) I ministeri sono una grazia, che viene conferita a colui che ne è istituito. La Chiesa, in una celebrazione liturgica, con l'efficacia che le viene dallo Spirito, chiama sul lettore e sull'accolito « speciale benedizione perché possano compiere fedelmente il loro servizio » ( Orazione dell'istituzione degli accoliti ). Così questi servizi liturgici e le conseguenti mansioni nella comunità cristiana, traggono vigore dall'istituzione che ne compie la Chiesa. b) I ministeri esigono consapevolezza, in chi li assume; maturano e si nutrono mediante un costante sforzo ascetico, perché all'ufficio e alla grazia ricevuti deve corrispondere una coerente testimonianza di vita: « conoscere quel che si fa, imitare ciò che si tratta »; « l'esercizio del ministero vi stimoli ad una vita spirituale sempre più intensa » ( Rito dell'istituzione degli accoliti ). c) I ministeri sono conferiti come compito e missione da espletare realmente all'interno delle comunità della Chiesa. In nessun modo debbono essere sminuiti o come attribuzioni onorifiche, o come momenti episodici nella vita di un cristiano, o come prestazioni giustificate unicamente da necessità organizzative, o come semplici passaggi d'obbligo, senz'efficacia operativa, anteriori al Diaconato e Presbiterato. d) I ministeri non sono solamente prestazioni rituali ma servizi all'intera vita della Chiesa. Da qui il criterio di discernimento per l'istituzione dei lettori e accoliti; non unicamente una buona attitudine e preparazione ai riti, bensì un'idoneità ad espletarne il ministero conseguente e la disponibilità radicale ad essere e a fare nella Chiesa quamto il ministero comporta. È una donazione di sé quella che si richiede a colui che assume ii ministero; il quale esige poi continuità e disponibilità. 5. - Il documento Ministeria quaedam articola le sue norme su due ipotesi: a) Lettorato e Accolitato come ministeri permanenti e stabili, esercitati da laici, i quali così assumono un ufficio qualificato all'interno della Chiesa. b) Lettorato e Accolitato come ministeri accolti e esercitati da candidati al Diaconato e al Presbiterato, che, nella grazia, nell'ascesi e nell'esercizio relativo a questi ministeri, trovano elementi fondamentali del ministero dell'Ordine sacro e progressiva preparazione ad assumerne gli impegni. 6. - A riflettere attentamente, questa partecipazione all'identico e unico ministero del Lettorato e Accolitato da parte di chi è laico e da parte di chi è già dichiaratamente orientato all'Ordine sacro, può essere sorgente di prospettive assai importanti per la vita della Chiesa. a) Avverrà che l'area « del Libro, dell'Altare, della Chiesa » sarà di fatto più condivisa e più compartecipata dai presbiteri e dai laici. b) Si verificherà una minore estraneità del candidato presbitero e diacono nella comunità cristiana. c) Ci sarà la reale possibilità di riscontro della vita e dell'opera missionaria del futuro diacono o presbitero, proprio mediante l'esercizio vivo e concreto dei ministeri nella comunità. In prospettiva, pare che la stessa « pastorale delle vocazionib» possa prendere luce da questi documenti: è pensabile infatti che l'esercizio effettivo dei ministeri, nel vivo tessuto della comunità, evidenzi negli stessi lettori e accoliti laici la chiamata di Dio al Diaconato e al Presbiterato e la segnali al discernimento del Vescovo. Parte I - I Ministeri del Lettorato e dell'Accolitato 7. - L'ufficio liturgico del lettore è la proclamazione delle letture nell'assemblea liturgica. Di conseguenza il lettore deve curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti. Ministero perciò di annunciatore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di evangelizzatore a chi non conosce o misconosce il Vangelo. Suo impegno, perché al ministero corrisponda un'effettiva idoneità e consapevolezza, deve essere quello di accogliere, conoscere, meditare, testimoniare la parola di Dio che egli deve trasmettere ( cfr. MQ e Rito dell'istituzione del lettore ). 8. - L'ufficio liturgico dell'accolito è di aiutare il presbitero e il diacono nelle azioni liturgiche; di distribuire o di esporre, come ministro straordinario, l'Eucaristia. Di conseguenza, deve curare con impegno il servizio all'altare e farsi educatore di chiunque nella comunità presta il suo servizio alle azioni liturgiche. Il contatto che il suo ministero lo spinge ad avere con « i deboli e gli infermi » ( cfr. Rito dell'istituzione dell'accolito ) lo stimola a farsi strumento dell'amore di Cristo e della Chiesa nei loro confronti. Suo impegno sarà, quindi, quello di conoscere e penetrare lo spirito della liturgia e le norme che la regolano; di acquisire un profondo amore per il popolo di Dio e specialmente per i sofferenti. 9. - L'età conveniente per l'assunzione di questi due ministeri viene stabilita a 21 anni. Prima di quest'età pare difficile un orientamento stabile della persona e un acquisito rapporto pastorale del candidato con la comunità. 10. - L'accedere a questi ministeri suppone un'intensa vita di fede, un comprovato amore e capacità di servizio alla comunità della Chiesa, la decisione di dedicarsi con assiduità a questi compiti, la competenza sufficiente per svolgere i propri uffici liturgici, e insieme la decisa volontà di vivere la spiritualità, propria di questi ministeri. 11. - Le Chiese locali, mediante opportune iniziative, aiuteranno chi desidera prepararsi a questi ministeri. Il discernimento circa l'attitudine e l'avvenuta preparazione spirituale e qualificazione pastorale sarà compito del Vescovo. Infatti, ogni candidato che intende accedere ai ministeri ne farà domanda al Vescovo « cui spetta l'accettazione » ( MQ, VIII/a ). Sarà da curare contemporaneamente l'educazione delle comunità a evidenziare e a ricevere questi ministeri, affinché essi non restino un fatto privato dei candidati. 12. - L'istituzione di questi ministeri suppone, pertanto, sempre una vita di comunità molto dinamica: una Chiesa raccolta attorno alla parola di Dio e all'Eucaristia con la costante e viva tensione che la Parola « cresca, e si moltiplichi il numero dei discepoli » ( At 6,7 ) mediante il « ministero dell'Evangelo »; e gli uomini dall'Evangelo raggiunti, possano « offrire se stessi come sacrificio vivo, santo, gradito a Dio » ( Rm 12,1 ). 13. - L'esercizio dei ministeri implica sempre un cammino progressivo, che può approdare in alcuni casi anche al Diaconato e al Presbiterato; tuttavia, si dovrà evitare l'assommarsi di diversi ministeri nella medesima persona: diversamente sarebbe un contrastare l'istanza della varietà e distribuzione dei ministeri nel popolo di Dio, quale è messa in luce dal Motu proprio Ministeria quaedam. 14. - In ogni caso gli interstizi fra un conferimento e l'altro di ministeri diversi alla medesima persona siano almeno di un anno. Non deve infatti apparire troppo provvisorio e troppo personale l'esercizio del ministero, che invece ha bisogno di continuità e di consapevole accoglimento da parte dei fedeli. 15. - Il rito di istituzione dei ministeri sia compiuto con il massimo di significazione; si curi cioè la preparazione delle comunità in cui verranno istituiti; per quanto possibile, gli uffici commessi al lettore o all'accolito non vengano facilmente affidati ad altri, con il rischio di estenuare l'obiettiva missione conferita. 16. - I Vescovi avranno cura di riunire periodicamente coloro che sono stati istituiti lettori e accoliti. È il Vescovo infatti « l'economo della grazia del sommo Sacerdozio » ( Orazione consacrozio in rito bizantino ): come la « Chiesa è nel Vescovo », così ogni ministero converge e si connette con il ministero episcopale. E la Chiesa è tanto più organica e dinamica quanto più la pluralità dei ministeri si effonde e si esercita in armonica coesione e integrazione pastorale. 17. - Come l'ammissione ai ministeri suppone la dichiarata abituale disponibilità del soggetto e la riconosciuta sua idoneità, così il venir meno di queste due condizioni è motivo di sospensione o di esclusione dall'esercizio dei ministeri medesimi. Spetta al Vescovo o all'Ordinario dispensare temporaneamente o definitivamente, su domanda dell'interessato, dall'esercizio del ministero ricevuto. È, ugualmente, dovere-diritto del Vescovo dichiarare in ultima istanza escluso dall'eserdzio del ministero chi se ne mostri pubblicamente indegno o per condotta morale o per deviazione dottrinale, nella comunità in cui è inserito. In ogni caso la capacità e la buona reputazione del soggetto dovranno essere garantite nella forma più comunitaria possibile e con la testimonianza di chi nella comunità rappresenta l'Ordinario ( Parroco o Superiore ). 18. - Per meglio provvedere alle eventuali sospensioni o esclusioni dall'esercizio dei ministeri, questi potrebbero essere conferiti « ad tempus » ( tre o cinque anni ), fermo restando che la facoltà di esercitarli è rinnovabile, senza rinnovare il rito, e che il Vescovo può sempre dichiararne la decadenza per indegnità. 19. - È stato fatto presente il desiderio, largamente diffuso, dei religiosi « fratelli laici », di accedere ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato. In proposito: a) sembra da respingere l'orientamento di un'istituzione generale dei due ministeri a tutti i religiosi. Sarebbe un'inflazione non richiesta dall'effettiva necessità di esercizio, contraria ai motivi che hanno ispirato la riforma del Motu proprio Ministeria quedam; b) pare più giusto il criterio di istituire coloro che all'interno delle famiglie religiose di fatto espleteranno questi ministeri, come anche coloro che saranno destinati al servizio stabile in comunità ecclesiali. 20. - I ministeri conferiti ai laici, non aspiranti al Diaconato o al Presbiterato, siano esercitati nell'ambito della propria diocesi e, per i religiosi, anche nell'ambito del proprio istituto. Parte II - I Ministeri del Lettorato e dell'Accolitato conferiti ai candidati al Diaconato e al Presbiterato 21. - « La Chiesa non abolisce le tappe verso il sacerdozio; è più giusto dire che essa le conferma e consacra. Essa cerca di dare a queste tappe la forma e il carattere più proprio per farne delle vere tappe, cioè un mezzo per orientare efficacemente ed esattamente i candidati al sacerdozio, nella direzione autentica dello stesso sacerdozio: si intende farlo loro vivere già come anticipazione attraverso un intervento attivo nell'ambito della parola divina e in quello dell'Eucaristia » ( Card. G. Garrone, in « L'Osservatore Romano », 4-10-1972 ). 22. - Non c'è dunque una doppia fisionomia, laicale o clericale, dei ministeri del Lettorato e dell'Accolitato in quanto tali: è diversa invece la prospettiva in cui si calloca, in questi ministeri, chi trova in essi il preciso modo di partecipare alla vita liturgica e apostolica della Chiesa; e di chi invece passa per l'esercizio di questi ministeri nel momento determinante del suo cammino verso il Diaconato e il Presbiterato. C'è condivisione dell'identico ministero, ma in diversa vocazione: è anzi pensabile che l'esercizio dei ministeri sia, di sua natura, capace di suscitare chiamate al Diaconato e al Presbiterato: una « via verso l'imposizione delle mani ». 23. - Per i candidati al Presbiterato, i documenti Ministeria quaedam e Ad pascendum, mentre sottolineano la necessità di effettivo esercizio, nel popolo di Dio, dei ministeri, affermano con forza l'istanza di una prolungata e profonda preparazione all'Ordine sacro ( cfr. MQ, XI; Ad P: introduzione e I/c, II, VII/a ). Si tratta dunque di ottemperare all'istanza della preparazione ascetica, teologica, pastorale, che suppone raccoglimento, continuità, studio, attività didattiche, contemperandola con l'istanza dell'effettivo esercizio graduale dei ministeri all'interno delle comunità della Chiesa. 24. - Si ravvisa, pertanto, nell'esercizio dei ministeri del Lettorato e dell'Accolitato, compiuto non solo nella comunità del seminario, ma anche nelle diverse comunità della Chiesa, il fondamento di quelle esercitazioni pastorali, di cui parla la Ratio institutionis sacerdotalis ( nn. 97- 98; dr. OT, 21; La preparazione al sacerdozio ministeriale, 163 ). Questa presenza del candidato al Presbiterato, nelle comunità ecclesiali, non si giustificherà in tal modo come semplice tirocinio pastorale o esercitazione scolastica, ma si qualificherà come autentico ministero, sostenuto dalla grazia e offerto alla comunità. Non dualismo, dunque, tra esercizio dei ministeri e preparazione all'Ordine sacro, fra partecipazione alla comunità del seminario e partecipazione alle varie comunità della Chiesa, bensì coordinamento, complementarietà, reciproca integrazione. Questi orientamenti devono poi guidare le scelte circa i modi, quantità di tempo e prospettive esatte in cui collocare l'istanza dell'esercizio effettivo dei ministeri. 25. - Gli alunni del seminario, anteriormente alla domanda di ammissione al Lettorato, manifestino questa loro intenzione di ricevere a suo tempo l'Ordine del Diaconato e del Presbiterato al Vescovo, il quale con la sua accettazione per iscritto e col rito di ammissione, notificherà loro la decisione della Chiesa di sceglierli e di chiamarli quali candidati all'Ordine sacro. È, questo, un momento di singolare importanza nella vita e nel cammino del candidato al Diaconato e al Presbiterato. Egli, dopo lunga e comunque matura riflessione, raccoglie la chiamata di Dio e si dichiara deciso a « lasciarsi afferrare e segregare per l'Evangelo ». E la Chiesa, cioè il Vescovo, il presbiterio, le varie comunità, il seminario, la comunità diaconale, accogliendo molto seriamente questa dichiarazione, si impegnano a custodire, vigilare, sostenere, verificare e portare a compimento, fino all'imposizione delle mani, questa chiamata di Dio. 26. - Quest'accettazione del Vescovo comporta: - l'impegno di fornire i mezzi indispensabili per un'accurata formazione; - la cura per verificare i segni della chiamata divina; - l'opportunità di comunicare al presbiterio questa domanda di futura aggregazione al collegio presbiterale, perché i sacerdoti e la comunità diocesana collaborino alla preparazione dei candidati presbiteri. 27. - Il primo biennio di teologia è il tempo sufficiente e più indicato per significare al Vescovo e alla Chiesa l'intenzione di candidatura al Presbiterato. Entro tale biennio, e non prima, è da compiersi il rito dell'ammissione tra i candidati al Presbiterato. 28. - Il secondo e terzo anno del corso teologico sono il tempo idoneo per il conferimento del Lettorato, avendo i candidati al Presbiterato possibilità di un accostamento sistematico e approfondito alla parola di Dio e all'ecclesiologia; avendo modo di partecipare già attivamente alla vita pastorale della Chiesa; e potendo così trovare, intorno a questi motivi, l'ispirazione e la grazia per il cammino ascetico necessario ( cfr. MQ, V ). 29. - Fra il terzo e il quarto anno di teologia, potendo già il candidato approfondire il mistero eucaristico e le sue connessioni con la comunità della Chiesa ( cfr. MQ, VI ), negli studi teologici e nel cammino ascetico, viene indicato il tempo idoneo per la recezione dell'Accolitato. In questo modo Lettorato e Accolitato saranno esercitati effettivamente almeno per un anno dai candidati al Presbiterato. 30. - Durante tutto il periodo di preparazione al Diaconato e Presbiterato, il candidato deve, con molta cura, e con l'aiuto di chi lo segue nella formazione, vagliare la sua chiamata alla « verginità osservata per il Regno dei cieli » ( Mt 19,12; cfr. PO, 16 ). L'impegno che egli assumerà pubblicamente, e in perpetuo, in un rito liturgico anteriore al conferimento del Diaconato, sarà il segno del dono accordato da Dio e da lui accolto con piena adesione, a testimonianza del « mondo futuro » ( cfr. PO, 16 ). 31. - I seminaristi, che lasciano il seminario, spontaneamente o no, decadono per ciò stesso dall'esercizio dei ministeri, salva la facoltà che ha il Vescovo di riconfermarli, dietro richiesta dell'interessato e della comunità: nella quale si inserisce. 32. - Il Diaconato abilita ad esercitare lo « specifico ministero nella triplice direzione della carità, dell'evangelizzazione, della liturgia » ( cfr. LG, 29; S. Diaconatus Ordinem, art. V ): - annovera fra i membri della Chiesa consacrati dall'Ordine sacro; - lega esistenza e missione del diacono al ministero del Vescovo; - deputa alla celebrazione e all'eventuale presidenza della preghiera liturgica. 33. - Il Diaconato transitorio, trascorso almeno un anno dalla recezione dell'Accolitato, verrà ad essere conferito durante l'ultimo anno di teologia, mentre il candidato presbitero è inserito tuttora nella comunità del seminario e non ha ancora portato a termine gli studi teologici. Questo è possibile secondo la norma, che invece fa esplicito divieto di ordinare presbitero chi non ha ultimato il corso degli studi teologici ( cfr. Ad pascendum, VII ). In coerenza, però, con il principio fondamentale del Motu proprio Ministeria quaedam che suppone un reale e prolungato esercizio dei ministeri e per questo ne distanzia con opportuni interstizi la recezione, parrebbe assai conveniente che le singole Chiese locali studiassero concretamente le possibilità d'inserimento del ministero dei diaconi futuri presbiteri, nella vita pastorale della Comunità diocesana. 34. - Questo potrà ottenersi: - non riducendo il Diaconato a pochi mesi di esercizio, quasi solamente liturgico e rituale, ma ponendo un notevole intervallo fra ordinazione diaconale e presbiterale; - inserendo profondamente il diacono nella vita pastorale di comunità vive e operose in stretto rapporto con i confratelli diaconi e in frequente contatto con il Vescovo; - guidando e sostenendo, mediante l'aiuto di sacerdoti e laici idonei, i primi passi di questo ministero ordinato, nella consapevolezza che lo stesso ministero presbiterale ricaverà, da questo sostegno e dalla relativa esperienza, non pochi benefici e un'ulteriore verifica, dopo gli anni del seminario. 35. - I candidati al Diaconato permanente, a norma del Motu proprio Ad pascendum ( n. II ) « debbono ricevere … i ministeri di lettore e di accolito, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della Parola e dell'Altare. Per i medesimi candidati la dispensa dal ricevere i ministeri è riservata alla Santa Sede ». 36. - Viene in tal modo autorevolmente precisata, come norma non facilmente derogabile e opportunamente integrata, la saggia indicazione del documento dell'Episcopato italiano La restaurazione del Diaconato permanente in Italia ( 8 dicembre 1971 ). Con l'ammissione del candidato al Diaconato permanente ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato e al loro conveniente esercizio, acquisterà infatti concretezza operativa e maggior fondamento ecclesiale il prescritto deln. 39 del citato documento: « I candidati al Diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita ( e, se sposati, quella della loro famiglia ) con la vita comunitaria, inserendosi in gruppi più vasti. Pare pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento concreto nell'esercizio del futuro ministero ». 37. - Valgono, anche per i candidati al Diaconato permanente, le norme circa l'età per l'ammissione ai ministeri e circa gli intervalli fra un ministero e l'altro. Il minimo di tre anni, prescritto per la preparazione al Diaconato permanente ( cfr. documento citato, n. 37 ) consente un opportuno ritmo progressivo dal rito dell'ammissione all'assunzione del Lettorato e poi dell'Accolitato. Sarà tuttavia conveniente, a seoonda dei casi, una maggiore estensione di tempo, per la maturazione spirituale ed ecclesiale dei candidati al Diaconato permanente. Parte III - Problemi particolari 38. - Per quanto riguarda i riti liturgici per l'ammissione ai ministeri sarà opportuno seguire le seguenti indicazioni: a) il rito di ammissione fra i candidati al Diaconato o al Presbiterato dovrà celebrarsi normalmente nella Cattedrale e possibilmente con la partecipazione del presbiterio diocesano, a significare l'importanza del momento vocazionale che interessa tutta la Chiesa particolare; b) l'attribuzione dei ministeri, per coloro che non sono candidati al Diaconato o al Presbiterato, sia compiuta nella comunità parrocchiale cui appartengono e in giorno festivo; c) le norme per un eventuale abito liturgico speciale per chi riceve un ministero sono lasciate all'Ordinario del luogo. In ogni caso deve essere evitato l'uso di abiti liturgici propri di determinate funzioni sacerdotali e diaconali; d) sembra opportuno che tutti i riti vengano conferiti durante la celebrazione della Messa per significare meglio la relazione con l'Eucaristia. 39. - Il Motu proprio Ministeria quaedam prevede l'istituzione di nuovi ministeri. Secondo una prima proposta, ancora bisognosa di riflessione e di maturazione, sembrerebbe opportuno chiedere la facoltà di istituire i seguenti ministeri: a) il catechista: è un ministero molto vicino a quello del lettore. Tuttavia, nell'attuale situazione italiana, sembra avere uno spazio ed uno sviluppo proprio ( cfr. Il rinnovamento della catechesi, 184 e 197 ); b) il cantore-salmista: è un ministero conosciuto dalla tradizione più spesso con il nome di salmista e richiesto dalla liturgia. Accanto ad un impegno costante ed ecclesiale esige una conoscenza dei testi e delle celebrazioni; c) il sacrista: è un compito che suppone la formazione religiosa e culturale ed una capacità di relazione umana con gli altri. Impegna altresì ad una manutenzione amorosa della chiesa, ad una diligente preparazione delle celebrazioni ed una disponibilità abituale a servizio dei fedeli in collaborazione con i sacerdoti; d) altri ministeri che si aprono all'organizzazione caritativa ( assistenza ai malati, soccorso ai più poveri, aiuto alle famiglie disadattate, ecc. ). Sono mansioni che corrispondono ad una parte notevole dell'antico compito del diacono. 40. - Prima di prendere qualsiasi decisione in merito a nuovi ministeri, sembra tuttavia più opportuno attendere e valutare, nell'attuazione pratica, l'istituzione del Lettorato e dell'Accolitato. Sarà bene far emergere dall'esperienza, dopo che Lettorato e Accolitato saranno di fatto esercitati nella comunità, quanto è bene istituire di nuovo o quanto è implicito nei due ministeri già istituiti: infatti nel lettore è evidente l'attribuzione di catechista; come nell'accolito il ruolo di « addetto alla chiesa e al rito », nonché di addetto, con il diacono, ad azione di « carità ». Inoltre, prima di nuove istituzioni di ministeri, deve essere chiarita la possibilità di conferimento alle donne. Al tempo stesso dovrà sempre esser tenuto presente anche lo stretto legame fra ufficio liturgico e conseguente impegno pastorale, così come è stato evidenziato nei due Motu proprio. * * * È opportuno che le Conferenze Episcopali Regionali raccolgano le esperienze delle singole diocesi circa l'istituzione e l'esercizio dei ministeri e ne riferiscano alla C.E.I., per poter cogliere insieme i frutti del provvido rinnovamento, precisarne gli indirizzi e promuoveme la continuità, risolvendo questioni pratiche e disciplinari. Roma, 15 settembre 1973. Antonio Card. Poma Presidente