Decreto generale sul Matrimonio Canonico

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Premessa

Tutti possono contrarre matrimonio, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce ( can. 1058 CIC ).

Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento ( can. 1055, par. 2 ).

Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico ( cfr can. 1059 ).

Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata ( cfr can. 3 ) dalle disposizioni dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede ( cfr in particolare art. 8 dell'Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale ).

Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano "la libertà ( … ) della giurisdizione in materia ecclesiastica" ( art. 2 ), fanno salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo ( art. 8, comma primo ).

Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo.

La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza ( cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31 ).

Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico ( cfr can. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2 ) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall'Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata.

La Santa Sede ha dato la necessaria "recognitio" in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all'entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, "quatenus opus sit", le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.

Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991.

Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

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