Catechismo della Chiesa Cattolica

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V. I beni e le esigenze dell'amore coniugale

1646 La fedeltà dell'amore coniugale

L'amore coniugale esige dagli sposi, per sua stessa natura, una fedeltà inviolabile.

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È questa la conseguenza del dono di se stessi che gli sposi si fanno l'uno all'altro.

L'amore vuole essere definitivo.

Non può essere »fino a nuovo ordine ».

« Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità ».161

1647 La motivazione più profonda si trova nella fedeltà di Dio alla sua alleanza, di Cristo alla sua Chiesa.

Dal sacramento del Matrimonio gli sposi sono abilitati a rappresentare tale fedeltà e a darne testimonianza.

Dal sacramento, l'indissolubilità del Matrimonio riceve un senso nuovo e più profondo.

1648 Può sembrare difficile, persino impossibile, legarsi per tutta la vita a un essere umano.

È perciò quanto mai necessario annunciare la buona novella che Dio ci ama di un amore definitivo e irrevocabile, che gli sposi sono partecipi di questo amore, che egli li conduce e li sostiene, e che attraverso la loro fedeltà possono essere i testimoni dell'amore fedele di Dio.

I coniugi che, con la grazia di Dio, danno questa testimonianza, spesso in condizioni molto difficili, meritano la gratitudine e il sostegno della comunità ecclesiale.162

1649 Esistono tuttavia situazioni in cui la coabitazione matrimoniale diventa pra ticamente impossibile per le più varie ragioni.

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In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi e la fine della coabitazione.

I coniugi non cessano di essere marito e moglie davanti a Dio; non sono liberi di contrarre una nuova unione.

In questa difficile situazione, la soluzione migliore sarebbe, se possibile, la riconciliazione.

La comunità cristiana è chiamata ad aiutare queste persone a vivere cristianamente la loro situazione, nella fedeltà al vincolo del loro matrimonio che resta indissolubile.163

1650 Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione.

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La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo ( « Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio »:
Mc 10,11-12 ), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio.

Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio.

Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione.

Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali.

La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza.

1651 Nei confronti dei cristiani che vivono in questa situazione e che spesso conservano la fede e desiderano educare cristianamente i loro figli, i sacerdoti e tutta la comunità devono dare prova di una attenta sollecitudine affinché essi non si considerino come separati dalla Chiesa, alla vita della quale possono e devono partecipare in quanto battezzati:

Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza, per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio.164

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161 Gaudium et spes 48
162 Giovanni Paolo II, Familiaris consortio 20
163 Giovanni Paolo II, Familiaris consortio 83;
Cod. Diritto Can. 1151-1155
164 Giovanni Paolo II, Familiaris consortio 84