Catechismo della Chiesa Cattolica

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II. Il nome di Dio pronunciato invano

2150 Il secondo comandamento proibisce il falso giuramento.

Fare promessa solenne o giurare è prendere Dio come testimone di ciò che si afferma.

È invocare la veracità divina a garanzia della propria veracità.

Il giuramento impegna il nome del Signore.

« Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome » ( Dt 6,13 ).

2151 Astenersi dal falso giuramento è un dovere verso Dio.

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Come Creatore e Signore, Dio è la norma di ogni verità.

La parola umana è in accordo con Dio oppure in opposizione a lui che è la stessa Verità.

Quando il giuramento è veridico e legittimo, mette in luce il rapporto della parola umana con la verità di Dio.

Il giuramento falso chiama Dio ad essere testimone di una menzogna.

2152 È spergiuro colui che, sotto giuramento, fa una promessa con l'intenzione di non mantenerla, o che, dopo aver promesso sotto giuramento, non vi si attiene.

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Lo spergiuro costituisce una grave mancanza di rispetto verso il Signore di ogni parola.

Impegnarsi con giuramento a compiere un'opera cattiva è contrario alla santità del nome divino.

2153 Gesù ha esposto il secondo comandamento nel Discorso della montagna: « Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti!".

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Ma io vi dico: non giurate affatto … sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno »
( Mt 5,33-34; Mt 5,37; Gc 5,12 )

Gesù insegna che ogni giuramento implica un riferimento a Dio e che la presenza di Dio e della sua verità deve essere onorata in ogni parola.

La discrezione del ricorso a Dio nel parlare procede di pari passo con l'attenzione rispettosa per la sua presenza, testimoniata o schernita, in ogni nostra affermazione.

2154 Seguendo san Paolo, ( 2 Cor 1,23; Gal 1,20 ) la Tradizione della Chiesa ha inteso che la parola di Gesù non si oppone al giuramento, allorché viene fatto per un motivo grave e giusto (per esempio davanti ad un tribunale).

« Il giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia ».76

2155 La santità del nome divino esige che non si faccia ricorso ad esso per cose futili

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e che non si presti giuramento in quelle circostanze in cui esso potrebbe essere interpretato come un'approvazione del potere da cui ingiustamente venisse richiesto.

Quando il giuramento è esigito da autorità civili illegittime, può essere rifiutato.

Deve esserlo allorché è richiesto per fini contrari alla dignità delle persone o alla comunione ecclesiale.

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76 Cod. Diritto Can. 1199,1