Codice di Diritto Canonico

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I beni temporali e la loro amministrazione

Can. 634

§1. Gli istituti, le province e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali, a meno che tale capacità non venga esclusa o ridotta dalle costituzioni.

§2. Evitino tuttavia ogni forma di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni.

Can. 635

§1. I beni temporali degli istituti religiosi, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del Libro V, I beni temporali della Chiesa, a meno che non sia espressamente disposto altro.

§2. Tuttavia ogni istituto stabilisca opportune norme circa l'uso e l'amministrazione dei beni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria.

Can. 636

§1. In ogni istituto, e parimenti in ogni provincia retta da un Superiore maggiore, ci sia l'economo, costituito a norma del diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore.

Anche nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un economo distinto dal Superiore locale.

§2. Nel tempo e nel modo stabiliti dal diritto proprio gli economi e gli altri amministratori presentino all'autorità competente il rendiconto dell'amministrazione da loro condotta.

Can. 637

I monasteri sui iuris, di cui al can. 615, devono presentare una volta all'anno il rendiconto della loro amministrazione all'Ordinario del luogo; questi ha inoltre il diritto di prendere visione della conduzione degli affari economici della casa religiosa di diritto diocesano.

Can. 638

§1. Spetta al diritto proprio determinare, entro l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria.

§2. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente, oltre che dai Superiori, anche dagli officiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio.

§3. Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio.

Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa.

§4. Per i monasteri sui iuris, di cui al can. 615, e per gli istituti di diritto diocesano, è necessario anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo.

Can. 639

§1. Se una persona giuridica ha contratto debiti e oneri, anche con licenza dei Superiori, è tenuta a risponderne in proprio.

§2. Se un religioso con licenza del Superiore ha contratto debiti e oneri sui beni propri, ne deve rispondere personalmente; se invece per mandato del Superiore ha concluso affari dell'istituto, è l'istituto che ne deve rispondere.

§3. Se un religioso li ha contratti senza alcuna licenza del Superiore, è lui stesso, e non la persona giuridica, a doverne rispondere.

§4. Rimanga fermo tuttavia che si può sempre intentare un'azione contro colui il cui patrimonio si è in qualche misura avvantaggiato in seguito a quel contratto.

§5. I Superiori religiosi si astengano dall'autorizzare a contrarre debiti, a meno che non consti con certezza che l'interesse del debito si potrà coprire con le rendite ordinarie, e che l'intero capitale si potrà restituire entro un tempo non troppo lungo con una legittima ammortizzazione.

Can. 640

Gli istituti, tenuto conto dei singoli luoghi, si adoperino per dare una testimonianza in certo modo collettiva di carità e di povertà e, nella misura delle proprie disponibilità, destinino qualcosa dei propri beni per le necessità della Chiesa e per contribuire a soccorrere i bisognosi.

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