Codice di Diritto Canonico

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Requisiti previi all'ordinazione

Can. 1033

È promosso lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il sacramento della sacra confermazione.

Can. 1034

§1. L'aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato se non avrà ottenuto in antecedenza mediante il rito liturgico dell'ammissione da parte dell'autorità di cui ai can. 1016 e can. 1019, la ascrizione tra i candidati, fatta previa domanda, redatta e firmata di suo pugno, accettata per iscritto dalla medesima autorità.

§2. Non è tenuto a richiedere la medesima ammissione chi è stato cooptato in un istituto clericale mediante i voti.

Can. 1035

§1. Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente.

§2. Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi.

Can. 1036

Il candidato, per poter essere promosso all'ordine del diaconato o del presbiterato, consegni al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente, una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere.

Can. 1037

Il promovendo al diaconato permanente, che non sia sposato, e così pure il promovendo al presbiterato, non siano ammessi all'ordine del diaconato, se non hanno assunto, mediante il rito prescritto, pubblicamente, davanti a Dio e alla Chiesa, l'obbligo del celibato oppure non hanno emesso i voti perpetui in un istituto religioso.

Can. 1038

Il diacono che rifiuta di essere promosso al presbiterato, non può essere impedito di esercitare l'ordine ricevuto, a meno che non vi sia trattenuto da un impedimento canonico o da altra grave causa, da valutarsi a giudizio del Vescovo diocesano o del Superiore maggiore competente.

Can. 1039

Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche ordine, attendano agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario; il Vescovo, prima di procedere all'ordinazione, deve accertarsi che i candidati li abbiano debitamente compiuti.

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