Codice di Diritto Canonico

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Ordine

Can. 1008

Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati ( Modificato da Omnium in mentem ) a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio.

Can. 1009

§1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.

§2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.

( Modificato da Omnium in mentem ) §3 Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità

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