Codice di Diritto Canonico |
Can. 1134
Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento.
Can. 1135
Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale.
Can. 1136
I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa.
Can. 1137
Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo.
Can. 1138
§1. Il padre è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che si provi il contrario con argomenti evidenti.
§2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale.
Can. 1139
I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede.
Can. 1140
I figli legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in tutto equiparati ai legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto altro espressamente.
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