Codice di Diritto Canonico

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Effetti del Matrimonio

Can. 1134

Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento.

Can. 1135

Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale.

Can. 1136

I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa.

Can. 1137

Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo.

Can. 1138

§1. Il padre è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che si provi il contrario con argomenti evidenti.

§2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale.

Can. 1139

I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede.

Can. 1140

I figli legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in tutto equiparati ai legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto altro espressamente.

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