Pastor bonus

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III. Congregazioni

Congregazioni della dottrina della fede

Art. 48 Compito proprio della Congregazione della dottrina della fede è di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede e i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia.

Art. 49 Nell'adempiere il suo compito di promuovere la dottrina, essa favorisce gli studi volti a far crescere l'intelligenza della fede e perché, ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze o della civiltà, si possa dare risposta alla luce della fede.

Art. 50 Essa è di aiuto ai vescovi, sia singoli che riuniti nei loro organismi, nell'esercizio del compito per cui sono costituiti come autentici maestri e dottori della fede e per cui sono tenuti a custodire e a promuovere l'integrità della medesima fede.

Art. 51 Al fine di tutelare la verità della fede e l'integrità dei costumi, si impegna fattivamente perché la fede e i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati.

Pertanto:

1. ha il dovere di esigere che i libri e altri scritti, pubblicati dai fedeli e riguardanti la fede e i costumi, siano sottoposti al previo esame dell'autorità competente;

2. esamina gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi, e, qualora risultino opposti alla dottrina della chiesa, data al loro fautore la possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l'ordinario interessato, e usando, se sarà opportuno, i rimedi adeguati;

3. si adopera, infine, affinché non manchi un'adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano.

Art. 52 Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.

Art. 53 Spetta a essa parimenti di giudicare, in linea sia di diritto che di fatto, quanto concerne il "privilegium fidei".

Art. 54 Al suo previo giudizio sono sottoposti i documenti che debbano essere pubblicati da altri dicasteri della curia romana, in quanto essi riguardino la dottrina circa la fede e i costumi.

Art. 55 Presso la Congregazione della dottrina della fede sono costituite la Pontificia commissione biblica e la Commissione teologica internazionale, le quali operano secondo le approvate loro norme e sono presiedute entrambe dal cardinale prefetto della medesima congregazione.

Congregazione per le chiese orientali

Art. 56 La congregazione tratta le materie concernenti le chiese orientali, sia circa le persone sia circa le cose.

Art. 57 1. Ne sono membri di diritto i patriarchi e gli arcivescovi maggiori delle chiese orientali, nonché il presidente del Consiglio per l'unità dei cristiani.

2. I consultori e gli officiali siano scelti in modo da tener conto, in quanto è possibile, della diversità dei riti.

Art. 58 1. La competenza di questa congregazione si estende a tutti gli affari, che sono propri delle chiese orientali e che debbono essere deferiti alla sede apostolica, sia circa la struttura e l'ordinamento delle chiese, sia circa l'esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri.

Essa svolge anche tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 circa le relazioni quinquennali e le visite "ad limina".

2. Rimane intatta, tuttavia, la specifica ed esclusiva competenza delle Congregazioni della dottrina delle fede e delle cause dei santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale della Rota romana, nonché della Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato.

Negli affari, che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla chiesa latina, la congregazione deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il dicastero competente sulla stessa materia per i fedeli della chiesa latina.

Art. 59 La congregazione segue parimenti con premurosa diligenza le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la congregazione competente per la costituzione di chiese particolari nel medesimo territorio.

Art. 60 L'azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipende esclusivamente da questa congregazione, anche se viene svolta da missionari della chiesa latina.

Art. 61 La congregazione deve procedere in mutua intesa col Consiglio per l'unione dei cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le chiese orientali non cattoliche, e anche col Consiglio per il dialogo interreligioso nella materia che rientra nell'ambito di esso.

Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti

Art. 62 La congregazione si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione della dottrina della fede, spetta alla sede apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia, in primo luogo dei sacramenti.

Art. 63 Essa favorisce e tutela la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e lecita celebrazione; concede, inoltre, gli indulti e dispense che in tale materia oltrepassano le facoltà dei vescovi diocesani.

Art. 64 1. La congregazione promuove con mezzi efficaci e adeguati l'azione pastorale liturgica, in particolar modo in ciò che attiene alla celebrazione dell'eucaristia; assiste i vescovi diocesani, perché i fedeli partecipino sempre più attivamente alla sacra liturgia.

2. Provvede alla compilazione o alla correzione dei testi liturgici; rivede e approva i calendari particolari e i propri delle messe e degli uffici delle chiese particolari, nonché, quelli degli istituti che godono di tale diritto.

3. Rivede le traduzioni dei libri liturgici e i loro adattamenti, preparati legittimamente dalle conferenze episcopali.

Art. 65 Favorisce le commissioni o gli istituti creati per promuovere l'apostolato liturgico o la musica o il canto o l'arte sacra, e mantiene relazioni con gli stessi; erige le associazioni di questo tipo aventi carattere internazionale, o ne approva e riconosce gli statuti; promuove infine convegni pluriregionali per sostenere la vita liturgica.

Art. 66 Esercita attenta vigilanza perché siano osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevengano gli abusi e, laddove essi siano scoperti, siano eliminati.

Art. 67 Spetta a questa congregazione di giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa.

Perciò, essa riceve tutti gli atti insieme col voto del vescovo e con le osservazioni del difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta a ottenere la dispensa, e, verificandosene i requisiti, la sottopone al sommo pontefice.

Art. 68 Essa è anche competente a trattare, a norma del diritto, le cause di invalidità della sacra ordinazione.

Art. 69 È competente circa il culto delle sacre reliquie, la conferma dei patroni celesti e la concessione del titolo di basilica minore.

Art. 70 La congregazione aiuta i vescovi perché, oltre al culto liturgico, siano incrementate e tenute in onore le preghiere e le pratiche di pietà del popolo cristiano, che pienamente rispondano alle norme della chiesa.

Congregazione delle cause dei santi

Art. 71 La congregazione tratta tutto ciò che, secondo la procedura prescritta, porta alla canonizzazione dei servi di Dio.

Art. 72 1. Essa assiste con speciali norme e con opportuni suggerimenti i vescovi diocesani, a cui compete l'istruzione della causa.

2. Esamina le cause già istruite, controllando se tutto sia stato compiuto secondo la norma della legge.

Indaga a fondo sulle cause così esaminate, al fine di decidere se risulti tutto quanto è richiesto perché siano sottoposti i voti favorevoli al sommo pontefice, secondo i gradi prestabiliti delle cause.

Art. 73 Spetta, inoltre, alla congregazione di giudicare circa il titolo di dottore da attribuire ai santi, dopo aver ottenuto il voto della Congregazione della dottrina della fede per quanto riguarda l'eminente dottrina.

Art. 74 Tocca, ancora, ad essa di decidere intorno a tutto ciò che riguarda la dichiarazione di autenticità delle sacre reliquie e la loro conservazione.

Congregazione per i vescovi

Art. 75 La congregazione si occupa delle materie che riguardano la costituzione e la provvista delle chiese particolari, nonché l'esercizio dell'ufficio episcopale nella chiesa latina, salva la competenza della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.

Art. 76 È compito di questa congregazione svolgere tutto quanto si riferisce alla costituzione delle chiese particolari e dei loro consigli, alla loro divisione, unificazione, soppressione e altri cambiamenti.

È anche suo compito l'erezione degli ordinariati castrensi per la cura pastorale dei militari.

Art. 77 Provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei vescovi, anche titolari, e, in generale, alla provvista delle chiese particolari.

Art. 78 Tutte le volte che si debba trattare con i governi per quanto attiene sia alla costituzione o al cambiamento delle chiese particolari e dei loro consigli, sia alla loro provvista, essa non procederà se non dopo aver consultato la sezione della Segreteria di stato per le relazioni con gli stati.

Art. 79 La congregazione attende, inoltre, a ciò che riguarda il retto esercizio dell'ufficio pastorale dei vescovi, offrendo a essi ogni collaborazione; tocca a essa, infatti, se sarà necessario di comune accordo con i dicasteri interessati, indire le visite apostoliche generali e, procedendo nello stesso modo, valutarne i risultati e proporre al sommo pontefice ciò che dovrà essere opportunamente deciso.

Art. 80 È di pertinenza di questa congregazione tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le prelature personali.

Art. 81 In favore delle chiese particolari, affidate alla sua cura, la congregazione predispone tutto ciò che si riferisce alle visite "ad limina"; perciò essa esamina le relazioni quinquennali a norma dell' articolo 32.

Assiste i vescovi che vengono a Roma, allo scopo soprattutto di disporre convenientemente sia l'incontro col sommo pontefice, sia altri colloqui e pellegrinaggi.

Compiuta la visita, trasmette per iscritto ai vescovi diocesani le conclusioni riguardanti le loro diocesi.

Art. 82 La congregazione compie ciò che attiene alla celebrazione di concili particolari, nonché alla costituzione delle conferenze episcopali e alla revisione dei loro statuti, riceve gli atti e i decreti di tali organismi e, consultati i dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria ricognizione.

Pontificia commissione per l'America Latina

Art. 83 1. Compito della commissione è di assistere col consiglio e con i mezzi economici le chiese particolari dell'America Latina, e di attendere, altresì, allo studio delle questioni che riguardano la vita e lo sviluppo delle medesime chiese, specialmente per essere di aiuto tanto ai dicasteri di curia, interessati in ragione della loro competenza, quanto alle chiese stesse nella soluzione di tali questioni.

2. A essa spetta anche di favorire i rapporti tra le istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per le regioni dell'America Latina, e i dicasteri della curia romana.

Art. 84 1. Presidente della commissione è il prefetto della Congregazione per i vescovi, il quale è coadiuvato da un vescovo come vice-presidente.

A questi si affiancano come consiglieri alcuni vescovi scelti sia tra la curia romana, sia tra le chiese dell'America Latina.

2. I membri della commissione sono scelti sia tra i dicasteri della curia romana, sia tra il Consiglio episcopale latino-americano, sia tra i vescovi delle regioni dell'America Latina, sia tra le istituzioni, di cui all'articolo precedente.

3. La commissione ha suoi propri officiali.

Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli

Art. 85 Spetta alla congregazione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le chiese orientali.

Art. 86 La congregazione promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale missionaria, e parimenti propone le norme e le linee di azione, adattate alle esigenze dei tempi e dei luoghi, in cui si svolge l'evangelizzazione.

Art. 87 La congregazione si adopera affinché il popolo di Dio, permeato di spirito missionario e consapevole della sua responsabilità, collabori efficacemente all'opera missionaria con la preghiera, con la testimonianza della vita, con l'attività e con i sussidi economici.

Art. 88 1. Essa procura di suscitare le vocazioni missionarie sia clericali sia religiose sia laicali, e provvede all'adeguata distribuzione dei missionari.

2. Nei territori che le sono soggetti essa cura parimenti la formazione del clero secolare e dei catechisti, salva la competenza della Congregazione dei seminari e degli istituti di studi per quanto concerne il piano generale degli studi, nonché le università e gli altri istituti di studi superiori.

Art. 89 Alla medesima sono soggetti i territori di missione, la cui evangelizzazione essa affida a idonei istituti e società, nonché a chiese particolari, e per tali territori tratta tutto quanto si riferisce sia all'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, o alle loro modifiche, sia alla provvista delle chiese, e assolve gli altri compiti che la Congregazione per i vescovi esercita nell'ambito della sua competenza.

Art. 90 1. Per quanto riguarda i membri degli istituti di vita consacrata, eretti nei territori di missione o ivi operanti, la congregazione gode di competenza su tutto ciò che a essi si riferisce come missionari, presi sia singolarmente che comunitariamente, fermo restando quanto prescritto dall'art. 21 §1.

2. Sono soggette a questa congregazione le società di vita apostolica erette in favore delle missioni.

Art. 91 Per incrementare la cooperazione missionaria, anche mediante un'efficace raccolta e un'equa distribuzione dei sussidi economici, la congregazione si serve specialmente delle Pontificie opere missionarie, cioè della Propagazione della fede, di San Pietro apostolo, della Santa infanzia, e della Pontificia unione missionaria del clero.

Art. 92 La congregazione amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio, fermo restando l'obbligo di renderne debito conto alla Prefettura degli affari economici della Santa Sede.

Congregazione per il clero

Art. 93 Salvo il diritto dei vescovi e delle loro conferenze, la congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l'esercizio di tale ministero, e in tutte queste questioni offre ai vescovi l'aiuto opportuno.

Art. 94 In base al suo compito, essa cura la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione; emana le norme opportune perché l'insegnamento della catechesi sia impartito in modo conveniente; vigila perché la formazione catechetica sia condotta correttamente; concede la prescritta approvazione della Santa Sede per i catechismi e gli altri scritti relativi all'istruzione catechetica, col consenso della Congregazione della dottrina delle fede; assiste gli uffici catechistici e segue le iniziative riguardanti la formazione religiosa e aventi carattere internazionale, ne coordina l'attività e offre loro l'aiuto, se occorra.

Art. 95 1. Essa è competente per tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e gli obblighi dei chierici.

2. Provvede a una più adeguata distribuzione dei presbiteri.

3. Promuove la formazione permanente dei chierici, specialmente per ciò che riguarda la loro santificazione e il fruttuoso esercizio del loro ministero pastorale, in modo speciale circa la decorosa predicazione della parola di Dio.

Art. 96 Spetta a questa congregazione trattare tutto ciò che riguarda lo stato clericale in quanto tale con riferimento a tutti i chierici, non eccettuati i religiosi, d'intesa con i dicasteri interessati, quando la circostanza lo richieda.

Art. 97 La congregazione tratta le questioni di competenza della Santa Sede:

1. sia circa i consigli presbiterali, il collegio dei consultori, i capitoli dei canonici, i consigli pastorali, le parrocchie, le chiese, i santuari, sia circa le associazioni dei chierici, sia gli archivi ecclesiastici;

2. circa gli oneri di messe, nonché le pie volontà in genere e le pie fondazioni.

Art. 98 La congregazione si occupa di tutto quello che spetta alla Santa Sede per l'ordinamento dei beni ecclesiastici, e specialmente la retta amministrazione dei medesimi beni, e concede le necessarie approvazioni o revisioni; inoltre, procura perché si provveda al sostentamento e alla previdenza sociale del clero.

Pontificia commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico

Art. 99 Presso la Congregazione per il clero è stabilita la commissione che ha il compito di presiedere alla tutela del patrimonio storico ed artistico di tutta la chiesa.

Art. 100 Appartengono a questo patrimonio in primo luogo tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza.

Quelle poi, il cui uso specifico sia venuto meno, siano convenientemente esposte nei musei della chiesa o in altri luoghi.

Art. 101 1. Tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano e attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche istituite nella chiesa.

2. Questo patrimonio storico, sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche, che devono dappertutto essere affidati a personale competente, affinché tali testimonianze non vadano perdute.

Art. 102 La commissione offre il suo aiuto alle chiese particolari e agli organismi episcopali e, se è il caso, opera insieme con essi, affinché siano costituiti i musei, gli archivi e le biblioteche e siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell'intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse.

Art. 103 Spetta alla medesima commissione, d'intesa con le congregazioni dei seminari e istituti di studi e del culto divino e della disciplina dei sacramenti, di impegnarsi perché il popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell'importanza e necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della chiesa.

Art. 104 La presiede il cardinale prefetto della Congregazione per il clero, coadiuvato dal segretario della commissione medesima.

La commissione ha suoi propri officiali.

Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica

Art. 105 Compito proprio della congregazione è di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, e insieme l'attività delle società di vita apostolica in tutta la chiesa latina.

Art. 106 1. La congregazione, pertanto, erige gli istituti religiosi e secolari, nonché le società di vita apostolica, li approva oppure esprime il suo giudizio circa l'opportunità della loro erezione da parte del vescovo diocesano.

A essa compete anche di sopprimere, se sarà necessario, detti istituti e società.

2. A essa compete ancora di costituire unioni e federazioni di detti istituti e società o di sopprimerle, se necessario.

Art. 107 Da parte sua, la congregazione procura che gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica crescano e progrediscano secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla missione salvifica della chiesa.

Art. 108 1. Essa assolve tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa Sede circa la vita e l'attività degli istituti e delle società, specialmente circa l'approvazione delle costituzioni, il regime e l'apostolato, la cooptazione e la formazione dei membri, i loro diritti ed obblighi, la dispensa dai voti e la dimissione dei membri, nonché l'amministrazione dei beni.

2. Per quanto poi concerne l'ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché gli studi accademici, è competente la Congregazione dei seminari e degli istituti di studi.

Art. 109 Spetta alla medesima congregazione erigere le conferenze dei superiori maggiori dei religiosi e delle religiose, approvare i rispettivi statuti e ancora esercitare la vigilanza perché la loro attività sia ordinata al raggiungimento delle finalità proprie.

Art. 110 Alla congregazione sono anche soggette la vita eremitica, l'ordine delle vergini e le associazioni di queste, e le altre forme di vita consacrata.

Art. 111 La sua competenza si estende anche ai terzi ordini, nonché alle associazioni dei fedeli, che vengono erette con l'intento che, dopo la necessaria preparazione, possano divenire un giorno istituti di vita consacrata o società di vita apostolica.

Congregazione dei seminari e degli istituti di studi

Art. 112 La congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della sede apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli ordini sacri nonché circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica.

Art. 113 1. Assiste i vescovi perché nelle loro chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.

2. Vigila attentamente perché la convivenza e il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale e i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri.

3. A essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti.

Art. 114 La congregazione si impegna perché i principi fondamentali circa l'educazione cattolica, così come sono proposti dal magistero della chiesa, siano sempre più approfonditi, affermati e conosciuti dal popolo di Dio.

Essa cura parimenti che in questa materia i fedeli possano adempiere i loro obblighi, e si impegnino attivamente affinché anche la società civile riconosca e tuteli i loro diritti.

Art. 115 La congregazione stabilisce le norme, secondo le quali dove reggersi la scuola cattolica; assiste i vescovi diocesani perché siano istituite, dove è possibile, le scuole cattoliche e siano sostenute con la massima cura, e perché in tutte le scuole siano offerte, mediante opportune iniziative, l'educazione catechetica e la cura pastorale agli alunni cristiani.

Art. 116 1. La congregazione si impegna affinché nella chiesa si abbia un numero sufficiente di università ecclesiastiche e cattoliche e di altri istituti di studio, nei quali siano approfondite e siano promossi le discipline sacre e gli studi umanistici e scientifici tenendo conto della verità cristiana, e ivi i cristiani siano adeguatamente formati all'adempimento delle loro funzioni.

2. Essa erige o approva le università e gli istituti ecclesiastici, ratifica i rispettivi statuti, esercita l'alta direzione su di essi e vigila perché nell'insegnamento dottrinale sia salvaguardata l'integrità della fede cattolica.

3. Per quanto riguarda le università cattoliche, si occupa delle materie di competenza della Santa Sede.

4. Favorisce la collaborazione e il reciproco aiuto tra le università degli studi e le loro associazioni ed è di tutela per esse.

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