"Super periculosis"

Lettera ai vescovi di Canterbury e Londra sugli errori di John Wyclif circa il potere della Chiesa

22 maggio 1377

Condanna degli errori di John Wyclif

John Wyclif ( anche Wiclif, Wiclef, Wicleffo ) fu accusato nel febbraio 1377 presso il vescovo William Courtenay di Londra a motivo di diversi errori circa il potere della Chiesa.

Dato che la citazione non ebbe risultato, furono mandate al papa 19 proposizioni scelte dalle sue lezioni ( all'università di Oxford ) e dai suoi scritti ( particolarmente il De civili dominio ), che furono respinte dal papa come erronee.

Errori di John Wyclif sul potere nelle cose temporali

1. L'intero genere umano nella sua totalità, a eccezione di Cristo, non ha la potestà di disporre in modo assoluto che Pietro e tutta la sua discendenza possa dominare politicamente in perpetuo sul mondo.

2. Dio non può dare a nessun uomo, per sé e per i suoi eredi, il dominio civile in perpetuo.

3. Documenti dell'umanità che siano stati ritrovati in relazione a un'eredità civile perpetua, sono impossibili.

4. Chiunque si trovi a vivere in grazia in modo riconoscente e fedele, non solo ne ha il diritto, ma ha realmente tutti i doni di Dio.

5. L'uomo può dare solo come servizio, sia al figlio naturale che a quello dell'imitazione nella scuola di Cristo, tanto il dominio temporale che quello eterno.

6. Se c'è Dio, i signori temporali possono sottrarre, in modo legittimo e meritorio, alla chiesa che commette errori i beni patrimoniali.

7. Se poi ora la chiesa sia o no in tale stato, non è compito mio il discuterlo, ma lo debbono esaminare i signori temporali, e, ammesso il caso, debbono agire coraggiosamente, e, sotto pena di eterna dannazione, debbono sottrarle i suoi beni temporali.

8. Noi sappiamo che non è possibile che il vicario di Cristo, unicamente in forza delle bolle sue o di quelle poste con la volontà e il consenso suo e del suo collegio, possa rendere qualcuno capace o non capace.

9. Non è possibile scomunicare un uomo, salvo che non si sia prima e principalmente scomunicato da se stesso.

10. Nessuno è scomunicato, sospeso o punito con altre censure a suo danno, se non per ciò che riguarda Dio.

11. La maledizione o la scomunica non colpisce in modo generale, ma soltanto quando è portata contro un avversario della legge di Cristo.

12. Non c'è una testimonianza data da Cristo ai suoi discepoli della potestà di scomunicare i sudditi, particolarmente a motivo della negazione dei beni temporali, ma piuttosto il contrario.

13. I discepoli di Cristo non hanno la potestà di esigere con la forza i beni temporali per mezzo di censure.

14. Non è possibile, secondo l'assoluta potenza di Dio, che se il papa o un altro ha la pretesa di sciogliere o di legare in un modo qualsiasi, per questo stesso egli sciolga o leghi.

15. Dobbiamo credere che solo allora egli scioglie o lega, quando si conforma alla legge di Cristo.

16. Questo deve essere cattolicamente creduto: qualsiasi sacerdote ordinato nel modo dovuto ha la potestà di conferire in maniera adeguata qualsiasi sacramento, e di conseguenza di assolvere da qualsiasi peccato qualsiasi pentito.

17. Ai re è lecito sottrarre i beni temporali agli ecclesiastici, qualora questi ne facciano abitualmente un cattivo uso.

18. Sia che i signori secolari, o i santi papi o il Capo della chiesa, che è Cristo, abbiano dotato la chiesa di beni di fortuna o di grazia, e abbiano scomunicato coloro che le hanno sottratto i suoi beni temporali, è lecito tuttavia, in forza di una condizione implicita, in seguito a una mancanza adeguata, spogliarla dei beni temporali.

19. Un ecclesiastico, fosse anche il pontefice romano, può essere rimproverato e anche accusato in modo legittimo dai sudditi e dai laici.

Urbano VI

8 aprile 1378 - 15 ottobre 1389