Creditae nobis Decreto Clemente X - 6 aprile 1673 1 - Altre volte la Congregazione [ … ], e per giusti motivi, ha proibito che, senza sua licenza, si stampassero libri ed altre scritture che in qualche modo trattassero delle missioni. Ora, come ci viene riferito, – o perché all'oscuro di questa disposizione, o trasgredendola scientemente – molti stampano simili libri e scritture, non senza malcontento di persone pie e dotte. Perciò [ … ], con questo nostro decreto confermiamo la proibizione a tutti – di qualsiasi stato, grado o condizione, ivi compresi i religiosi, di qualsiasi ordine, congregazione, istituto o società, non esclusi i gesuiti [ … ] –, di stampare, direttamente e per tramite altrui, libri ed altre scritture che trattino delle missioni, o di argomenti ad esse attinenti, senza licenza scritta di detta Congregazione di cardinali: licenza che va stampata all'inizio degli stessi libri. E ciò sotto pena di scomunica latae sententiae, dalla quale - salvo il caso di morte imminente -, soltanto il Romano Pontefice potrà assolvere [ … ].