Chiesa/Encicl/1828_12_22/1828_12_22.txt Apostolici nostri /1 Roma, 22 dicembre 1828 Epistola Al Venerabile Fratello Mariano Talavera, eletto Vescovo di Tricala, nei territori degli infedeli. Il Papa Leone XII. Venerabile Fratello, salute e Apostolica Benedizione. 1 Lo spirito del Nostro incarico apostolico esige che Ci dedichiamo con attenta vigilanza a promuovere soprattutto ciò che risulta a favore di ciascuna chiesa, al governo della Diocesi e ad utilità delle anime dei fedeli cristiani. 2 Perciò, poiché ormai da molti anni la Chiesa episcopale della Guiana, nelle Indie Occidentali, è priva del pastore, con gravissimo danno per i fedeli cristiani che abitano quelle lontane, asperissime regioni, Noi, desiderando procurare rimedio ad un male tanto grave, per Nostra certa scienza, con Nostra matura deliberazione e nella pienezza della potestà apostolica, dopo aver interdetto a chiunque altro l'esercizio della giurisdizione ordinaria nella Diocesi della Guiana, con la presente scegliamo, nominiamo e incarichiamo te - della cui fede, dottrina, prudenza, integrità e capacità abbiamo la massima fiducia nel Signore - quale Vicario apostolico della medesima Chiesa episcopale della Guiana, per le materie spirituali e temporali, con il beneplacito Nostro e della Sede Apostolica, finché questa Santa Sede non adotterà diverso criterio per il governo della citata Chiesa; ti attribuiamo contemporaneamente la piena autorità e la facoltà di reggere e gestire tutte e singole le materie di ordinaria e delegata giurisdizione che, nella Chiesa, nella Città e nella Diocesi Guainense devono essere amministrate nel nome Nostro e della Santa Sede e, dopo aver ricevuto il dono della consacrazione, anche quelle che attengono all'ordine. 3 Ordiniamo, di conseguenza, ai diletti figli, clero e popolo della citata Chiesa e della Diocesi della Guiana, in virtù della santa obbedienza, di rivolgersi a te con la dovuta riverenza e con rispetto, e di attenersi ai tuoi salutari moniti ed alle tue disposizioni. 4 Nonostante qualunque costituzione, adottata in concili, sinodali, provinciali e universali, o disposizione apostolica, e nonostante qualunque altra norma sia pure degna di speciale, espressa ed individua menzione. Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 dicembre 1828, anno sesto del Nostro Pontificato. Leone XII Apostolici nostri /2 Roma, 22 dicembre 1828 Epistola Al diletto figlio Emanuele Vicûna, eletto Vescovo di Ceramus, nei territori degli infedeli. Il Papa Leone XII. Venerabile Fratello, salute e Apostolica Benedizione. 1 Lo spirito del Nostro incarico apostolico esige che Ci dedichiamo con attenta vigilanza a promuovere soprattutto ciò che risulta a favore di ciascuna chiesa, al governo della Diocesi e ad utilità delle anime dei fedeli cristiani. 2 Perciò, data la lunga e continua assenza, per cause gravissime, del Venerabile Fratello Giuseppe Giacomo Rodriguez Zorilla dalla sua sede episcopale di San Giacomo ( Santiago ) del Cile, abbiamo ritenuto quanto mai necessario recare un opportuno rimedio ad un male tanto grande. Noi, per provvedere al bene spirituale dei fedeli cristiani, per Nostra certa scienza, con Nostra matura deliberazione e nella pienezza della potestà apostolica, dopo aver vietato a chiunque altro l'esercizio della giurisdizione ordinaria nella Diocesi di Santiago del Cile, con la presente lettera scegliamo, nominiamo ed incarichiamo te - della cui fede, dottrina, prudenza, integrità e capacità abbiamo la massima fiducia nel Signore - quale Vicario apostolico della medesima Chiesa episcopale di Santiago del Cile, con il beneplacito Nostro e della Sede Apostolica, finché questa Santa Sede non deciderà diversamente sul governo della citata Chiesa; e ti attribuiamo contemporaneamente la piena autorità e la facoltà di reggere e gestire tutte e singole le materie di ordinaria e delegata giurisdizione che, nella Chiesa, nella Città e nella Diocesi di Santiago del Cile devono essere amministrate nel nome Nostro e della Santa Sede e, dopo aver ricevuto il dono della consacrazione, anche quelle che attengono all'ordine. 3 Ordiniamo, di conseguenza, ai diletti figli, clero e popolo della citata Chiesa e della Diocesi di Santiago del Cile, in virtù della santa obbedienza, di rivolgersi a te con la dovuta riverenza e con rispetto, e di attenersi ai tuoi salutari moniti ed alle tue disposizioni. 4 Nonostante qualunque costituzione, adottata in concili, sinodali, provinciali e universali, o disposizione apostolica, e nonostante qualunque altra norma sia pure degna di speciale, espressa ed individua menzione. Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 dicembre 1828, anno sesto del Nostro Pontificato. Leone XII Apostolici nostri /3 Roma, 22 dicembre 1828 Epistola Al Venerabile Fratello Bonaventura Arias, Vescovo di Gerico, nei territori degli infedeli. Il Papa Leone XII. Venerabile Fratello, salute e Apostolica Benedizione. 1 Lo spirito del Nostro incarico apostolico esige che Ci dedichiamo con attenta vigilanza a promuovere soprattutto ciò che risulta a favore di ciascuna chiesa, al governo della Diocesi e ad utilità delle anime dei fedeli cristiani. 2 Perciò, poiché dopo il trasferimento da Noi effettuato del Venerabile Fratello Raffaele Laso de la Vega alla Chiesa episcopale di Quito attualmente la Chiesa episcopale di Merida è vacante, Noi, desiderando giustamente provvedere senza alcun indugio al bene spirituale delle anime dei fedeli cristiani, per Nostra certa scienza, con Nostra matura deliberazione e nella pienezza della potestà apostolica, con la presente scegliamo, nominiamo ed incarichiamo te - della cui fede, dottrina, prudenza, integrità e capacità abbiamo la massima fiducia nel Signore - quale Vicario apostolico della medesima Chiesa episcopale di Merida, per le materie spirituali e temporali, con il beneplacito Nostro e della Sede Apostolica, finché questa Santa Sede non adotterà diverso criterio per il governo della citata Chiesa; ti attribuiamo contemporaneamente la piena autorità e la facoltà di reggere e gestire tutte e singole le materie di ordinaria e delegata giurisdizione nella Chiesa, nella Città e nella Diocesi di Merida, nel nome Nostro e della Santa Sede. 3 Ordiniamo, di conseguenza, ai diletti figli, clero e popolo della citata Chiesa e della Diocesi di Merida, in virtù della santa obbedienza, di rivolgersi a te con la dovuta riverenza e con rispetto, e di attenersi ai tuoi salutari moniti ed alle tue disposizioni. 4 Nonostante qualunque costituzione, adottata in concilii, sinodali, provinciali e universali, o disposizione apostolica, e nonostante qualunque altra norma sia pure degna di speciale, espressa ed individua menzione. Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 dicembre 1828, anno sesto del Nostro Pontificato. Leone XII Apostolici nostri /4 Roma, 22 dicembre 1828 Epistola Al diletto Figlio Giusto di Santa Maria de Oro, eletto Vescovo di Thaumacus, nei territori degli infedeli. Il Papa Leone XII. Diletto Figlio, salute e Apostolica Benedizione. 1 Lo spirito del Nostro incarico apostolico esige che Ci dedichiamo con attenta vigilanza a promuovere soprattutto ciò che risulta a favore di ciascuna chiesa, al governo della Diocesi e ad utilità delle anime dei fedeli cristiani. 2 Perciò, dato che attualmente è vacante la Chiesa episcopale di Cordoba nelle Indie e Noi siamo fermamente convinti che per la salvezza eterna dei fedeli che abitano nella regione indiana chiamata "de Cuyo" è assolutamente necessario che non siano costretti, per raggiungere la sede religiosa, a recarsi errabondi a Cordoba, con un viaggio lungo e faticosissimo, desiderando opportunamente porre rimedio ad un tanto grave fastidio, per Nostra certa scienza e Nostra matura deliberazione, nella pienezza della potestà apostolica, dopo aver interdetto a chiunque altro l'esercizio della giurisdizione ordinaria nella citata provincia, con la presente scegliamo, nominiamo e incarichiamo te - della cui fede, dottrina, prudenza, integrità e capacità abbiamo la massima fiducia nel Signore - quale Vicario apostolico della medesima provincia di Cuyo, nella diocesi di Cordoba, per le materie spirituali, con il beneplacito Nostro e della Sede Apostolica, finché questa Santa Sede non adotterà diverso criterio per il governo della citata Chiesa; ti attribuiamo contemporaneamente la piena autorità e la facoltà di reggere e gestire tutte e singole le materie di ordinaria e delegata giurisdizione che, nella predetta provincia di Cuyo, della diocesi di Cordoba, devono essere amministrate nel nome Nostro e della Santa Sede e, dopo aver ricevuto il dono della consacrazione, anche quelle che attengono all'ordine. 3 Ordiniamo, di conseguenza, ai diletti figli, clero e popolo della provincia di Cuyo della diocesi di Cordoba, in virtù della santa obbedienza, di rivolgersi a te con la dovuta riverenza e con rispetto, e di attenersi ai tuoi salutari moniti ed alle tue disposizioni. 4 Nonostante qualunque costituzione, adottata in concili, sinodali, provinciali e universali, o disposizione apostolica, e nonostante qualunque altra norma sia pure degna di speciale, espressa ed individua menzione. Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 dicembre 1828, anno sesto del Nostro Pontificato. Leone XII