Rerum novarum

Indice

Norme e limiti del diritto d'intervento

28 Non è giusto, come abbiamo detto, che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo Stato: è giusto invece che si lasci all'uno e all'altra tanta indipendenza di operare quanta se ne può, salvo il bene comune e gli altrui diritti.

Tuttavia, i governanti debbono tutelare la società e le sue parti.

La società, perché la tutela di questa fu da natura commessa al sommo potere, tanto che la salute pubblica non è solo legge suprema, ma unica e totale ragione della pubblica autorità; le parti, poi, perché filosofia e Vangelo si accordano a insegnare che il governo è istituito da natura non a beneficio dei governanti, bensì dei governati.

E perché il potere politico viene da Dio ed è una certa quale partecipazione della divina sovranità, deve amministrarsi sull'esempio di questa, che con paterna cura provvede non meno alle particolari creature che a tutto l'universo.

Se dunque alla società o a qualche sua parte è stato recato o sovrasta un danno che non si possa in altro modo riparare o impedire, si rende necessario l'intervento dello Stato.

29 Ora, interessa il privato come il pubblico bene che sia mantenuto l'ordine e la tranquillità pubblica; che la famiglia sia ordinata conforme alla legge di Dio e ai principi di natura; che sia rispettata e praticata la religione; che fioriscano i costumi pubblici e privati; che sia inviolabilmente osservata la giustizia; che una classe di cittadini non opprima l'altra; che crescano sani e robusti i cittadini, atti a onorare e a difendere, se occorre, la patria.

Perciò, se a causa di ammutinamenti o di scioperi si temono disordini pubblici;

se tra i proletari sono sostanzialmente turbate le naturali relazioni della famiglia;

se la religione non é rispettata nell'operaio, negandogli agio e tempo sufficiente a compierne i doveri;

se per la promiscuità del sesso ed altri incentivi al male l'integrità dei costumi corre pericolo nelle officine;

se la classe lavoratrice viene oppressa con ingiusti pesi dai padroni o avvilita da fatti contrari alla personalità e dignità umana;

se con il lavoro eccessivi o non conveniente al sesso e all'età, si reca danno alla sanità dei lavoratori;

in questi casi si deve adoperare, entro i debiti confini, la forza e l'autorità delle leggi.

I quali fini sono determinati dalla causa medesima che esige l'intervento dello Stato; e ciò significa che le leggi non devono andare al di là di ciò che richiede il riparo dei mali o la rimozione del pericolo.

I diritti vanno debitamente protetti in chiunque li possieda e il pubblico potere deve assicurare a ciascuno il suo, con impedirne o punirne le violazioni.

Se non che, nel tutelare le ragioni dei privati, si deve avere un riguardo speciale ai deboli e ai poveri.

Il ceto dei ricchi, forte per sé stesso, abbisogna meno della pubblica difesa; le misere plebi, che mancano di sostegno proprio, hanno speciale necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato.

Perciò agli operai, che sono nel numero dei deboli e dei bisognosi, lo Stato deve di preferenza rivolgere le cure e le provvidenze sue.

Indice