Humanae vitae

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Vie illecite per la regolazione della natalità

14 In conformità con questi principi fondamentali della visione umana e cristiana sul matrimonio, dobbiamo ancora una volta dichiarare che è assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato, e soprattutto l'aborto diretto, anche se procurato per ragioni terapeutiche.14

È parimenti da condannare, come il magistero della chiesa ha più volte dichiarato, la sterilizzazione diretta, sia perpetua che temporanea, tanto dell'uomo che della donna.15

È altresì esclusa ogni azione che, o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione.16

Né, a giustificazione degli atti coniugali resi intenzionalmente infecondi, si possono invocare, come valide ragioni: che bisogna scegliere quel male che sembri meno grave o il fatto che tali atti costituirebbero un tutto con gli atti fecondi che furono posti o poi seguiranno, e quindi ne condividerebbero l'unica e identica bontà morale.

In verità, se è lecito, talvolta, tollerare un minor male morale al fine di evitare un male maggiore o di promuovere un bene più grande,17 non è lecito, neppure per ragioni gravissime, fare il male, affinché ne venga il bene, ( Rm 3,8 ) cioè fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò che è intrinsecamente disordine e quindi indegno della persona umana, anche se nell'intento di salvaguardare o promuovere beni individuali, familiari o sociali.

È quindi errore pensare che un atto coniugale, reso volutamente infecondo, e perciò intrinsecamente non onesto, possa essere coonestato dall'insieme di una vita coniugale feconda.

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14 Catechismus Romanus Concilii Tridentini, p. II, c. VII;
Pio XI, Enc. Casti Connubii;
Pio XII, Discorsi e Radiomessaggi, VI, 1944, pp. 191-192: AAS 43, 1951, pp. 842-843, pp. 857-859;
Giovanni XXIII, Pacem in terris;
Gaudium et Spes 51
15 Pio XI, Enc. Casti Connubii;
Decreto del S. Offizio, 22 febbr. 1940: AAS 32, 1940, p. 73;
Pio XII, AAS 43, 1951, pp. 843-844;
AAS 50, 1958, pp. 734-735
16 Catechismus Romanus Concilii Tridentini, p. II, c. VII;
Pio XI, Enc. Casti Connubii;
Pio XII, AAS 43, 1951, p. 843;
AAS 50, 1958, pp. 734-735;
Giovanni XXIII, Mater et Magistra 180
17 Pio XII, Alloc. al Congresso Nazionale dell'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, 6 dic. 1953: AAS 45, 1953, p. 798-799