Litterae fraternitatis

All'Arcivescovo del Guatemala.

30 giugno 1829

La lettera della tua Fraternità, indirizzata il 27 maggio dell'anno scorso al Nostro Predecessore Leone XII di felice memoria.

Ci è stata consegnata più tardi di quanto l'urgente gravità dell'argomento non richiedesse.

Sentimmo il cuore colpito da intima amarezza e quasi acerbamente ferito quando da essa apprendemmo che il nefando scisma, scoppiato costà da più anni, perdura ancora e si propaga con forse maggiore risolutezza per gli intensi sforzi di alcuni scellerati.

Hai comunicato che il parroco Mattia Delgado è l'istigatore o il principale promotore di così grande scelleratezza, determinato a non obbedire ai moniti e alle minacce dello stesso Nostro Predecessore, dal quale aveva ricevuto da tempo una lettera in cui erano contenute simili esortazioni e minacce; tuttavia ha ulteriormente progredito nello scisma, ed osa con estrema impudenza accordare le dispense agli impedimenti matrimoniali che sono di competenza della Santa Sede.

Per questo chiedevi che egli fosse punito con anatema da questa Santa Sede come protervo scismatico e promotore di scisma, e che fosse denunziato come scomunicato alla Chiesa tutta.

Ora, per procedere in materia di tanta gravità con la circospezione e la ponderatezza che essa richiedeva, giudicammo che un accurato esame della questione fosse da affidare ad una speciale Congregazione di alcuni Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa preposti alla trattazione degli affari ecclesiastici straordinari.

Udita tale Congregazione, e attentamente valutata l'intera questione, quale risultava sia dalla tua relazione, Venerabile Fratello, sia da documenti inviatici; considerati inoltre con attenzione tutti gli atti già raccolti sull'argomento, Ci è parso opportuno aderire alla tua richiesta.

Pertanto, insieme a questa Nostra lettera riceverai anche la Nostra sentenza contro lo stesso parroco e contro tutti coloro che sono complici del suo crimine, e dovrai curare che essa sia notificata a coloro cui si riferisce, e che consegua il suo effetto nel modo da Noi prescritto.

Dovrai rendere edotti di tale sentenza tutti i fedeli affidati alle tue cure pastorali, nel modo che giudicherai più prudente, onde essi si conformino alle Nostre attese e ottemperino all'ordine.

Per il resto ti esortiamo ad essere di animo saggio e forte, a tener salda la vocazione cui sei chiamato, a portare pazientemente la croce che il Signore ti ha posto sulle spalle, affinché possiamo essere condotti alla patria celeste attraverso le molte tribolazioni.

Non dobbiamo disertare il posto nel quale il Signore, nel suo imperscrutabile giudizio, volle collocarci.

Noi frattanto non cesseremo di pregare assiduamente la bontà divina, perché si degni di largire alle tue fatiche e alle tue azioni pastorali i frutti più copiosi.

Con tale auspicio affettuosamente impartiamo l'Apostolica Benedizione a te e al tuo gregge.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l'anello del Pescatore, il 30 giugno 1829, anno primo del Nostro Pontificato.

Pio VIII