Patti Lateranensi e Concordato

Indice

Allegati

Allegato I: Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano.

Allegato II: Piante degli immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e da tributi ( Tavole XII ).

- Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed annessi con la Scala Santa

- Basilica di S. Maria Maggiore con gli edifici annessi

- Basilica di S. Paolo con gli edifici annessi

- Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo

- Palazzo della Dataria

- Palazzo della Cancelleria

- Palazzo di Propaganda Fide

- Palazzo di S. Callisto in Trastevere

- Palazzo dei Convertendi ( ora Congregazione per la Chiesa Orientale ) in Piazza Scossacavalli.

- Palazzo del S. Offizio e adiacenze

- Palazzo del Vicariato in via della Pigna

- Immobili sul Gianicolo

Allegato III: Piante degli Immobili esenti da espropriazione e da tributi ( Tavole VIII ).

- Università Gregoriana

- Università Gregoriana della Pilotta

- Istituto Biblico

- Palazzo dei SS. XII Apostoli

- Palazzo annesso alla Chiesa di S. Andrea della Valle

- Palazzo annesso alla Chiesa di S. Carlo ai Catinari

- Istituto Archeologico

- Istituto Orientale

- Collegio Lombardo

- Collegio Russo

- Palazzi di S. Apollinare

- Casa di esercizi per il Clero in SS. Giovanni e Paolo

( Si omettono le piante allegate ).

Allegato IV: Convenzione finanziaria.

Si premette:

Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la « questione romana », hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;

Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subìti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla S. Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;

Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;

Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

Art. 1 L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 ( settecento cinquanta milioni ) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato italiano 5% al portatore ( col cupone scadente al 30 giugno p.v. ) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 ( un miliardo ).

Art. 2 La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

Art. 3 Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

Pietro Cardinale Gasparri, Benito Mussolini

Indice