Principi e norme sull'ecumenismo

Indice

Premessa

Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani

1. La ricerca dell'unità dei cristiani è stata uno degli obiettivi principali del concilio Vaticano II.

Il Direttorio ecumenico, richiesto durante il Concilio e pubblicato in due parti, l'una nel 1967 e l'altra nel 1970,1 « si è rivelato strumento prezioso per orientare, coordinare e sviluppare lo sforzo ecumenico » .2

Motivi della presente revisione

2. Oltre la pubblicazione del Direttorio, numerosi altri documenti che si riferiscono all'ecumenismo sono stati pubblicati dalle competenti autorità.3

La promulgazione del nuovo Codice di Diritto canonico per la Chiesa latina ( 1983 ) e quella del Codice dei Canoni delle Chiese orientali ( 1990 ) hanno creato, in materia ecumenica, una situazione disciplinare in parte nuova per i fedeli della Chiesa cattolica.

Allo stesso modo il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 1992, ha posto la dimensione ecumenica nell'insegnamento di base per tutti i fedeli della Chiesa.

3. Inoltre, dopo il Concilio si sono intensificati rapporti fraterni con le Chiese e le comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica; si sono avviati e moltiplicati i dialoghi teologici.

Nel suo discorso in occasione di un'assemblea plenaria del Segretariato ( 1988 ), che si occupava della revisione del Direttorio, il Santo Padre fece rilevare che « l'estensione del movimento ecumenico, la moltiplicazione dei documenti di dialogo, l'urgenza avvertita di una maggior partecipazione di tutto il popolo di Dio a tale movimento e, conseguentemente, la necessità di una informazione dottrinale esatta in vista di un giusto impegno, tutto ciò esige che, senza indugio, si diano direttive aggiornate ».4

E in questo spirito ed alla luce ditali sviluppi che si è proceduto alla revisione del Direttorio.

Destinatari del Direttorio

4. Il Direttorio ha come primi destinatari i Pastori della Chiesa cattolica, ma riguarda anche tutti i fedeli, chiamati a pregare e ad agire per l'unità dei cristiani sotto la guida dei loro vescovi.

Costoro, individualmente per la propria diocesi e collegialmente per tutta la Chiesa, sono responsabili, sotto l'autorità della Santa Sede, dell'indirizzo e delle iniziative in materia di ecumenismo.5

5. Ma c'è anche da augurarsi che il Direttorio sia utile ai membri delle Chiese e delle comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica.

Con i cattolici, essi condividono la sollecitudine per la qualità dell'impegno ecumenico.

Sarà vantaggioso per loro conoscere la direzione nella quale i responsabili del movimento ecumenico nella Chiesa cattolica intendono promuovere l'azione ecumenica ed i criteri ufficialmente approvati nella Chiesa.

Ciò consentirà loro di valutare le iniziative prese dai cattolici, ad ogni livello, sì da corrispondervi in modo adeguato e meglio comprendere le risposte dei cattolici alle proprie iniziative.

Va precisato che il Direttorio non intende trattare dei rapporti della Chiesa cattolica con le sètte o i nuovi movimenti religiosi.6

Finalità del Direttorio

6. La nuova edizione del Direttorio è destinata ad essere uno strumento al servizio di tutta la Chiesa e specialmente di coloro che nella Chiesa cattolica sono direttamente impegnati in un'attività ecumenica.

Il Direttorio intende motivarla, illuminarla, guidarla e, in alcuni casi particolari, dare anche direttive obbligatorie, secondo la competenza propria del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani.7

Alla luce dell'esperienza della Chiesa dopo il Concilio e tenendo conto dell'attuale situazione ecumenica, il Direttorio raccoglie tutte le norme già fissate per applicare e sviluppare le decisioni del Concilio e, quand'è necessario, le adatta alla realtà attuale.

Esso rafforza le strutture che sono state realizzate per sostenere e guidare l'attività ecumenica ad ogni livello della Chiesa.

Nel pieno rispetto della competenza delle autorità a tali vari livelli, il Direttorio dà orientamenti e norme d'applicazione universali, per indirizzare la partecipazione cattolica all'azione ecumenica.

La loro applicazione darà consistenza e coerenza alle differenti maniere di praticare l'ecumenismo, mediante le quali Chiese particolari8 e gruppi di Chiese particolari rispondono alle diverse situazioni locali.

Esso garantirà che l'attività ecumenica nella Chiesa cattolica sia conforme all'unità di fede e di disciplina che unisce i cattolici fra di loro.

Nel nostro tempo c'è, qua o là, una certa tendenza alla confusione dottrinale.

Perciò è molto importante che, nel campo dell'ecumenismo come in altri, si evitino abusi che potrebbero contribuirvi o portare all'indifferentismo dottrinale.

Se le direttive della Chiesa in questo argomento venissero disattese, sarebbe ostacolato il progresso dell'autentica ricerca della piena unità tra i cristiani.

Spetta all'Ordinario del luogo, alle Conferenze episcopali o ai Sinodi delle Chiese orientali cattoliche fare in modo che i principi e le norme contenuti nel Direttorio ecumenico siano fedelmente applicati e vigilare con cura pastorale perché sia evitata ogni possibile deviazione.

Piano del Direttorio

7. Il Direttorio si apre con una esposizione dell'impegno ecumenico della Chiesa cattolica ( capitolo I ).

Segue una elencazione dei mezzi usati dalla Chiesa cattolica per tradurre in pratica tale impegno.

Essa lo realizza attraverso l'organizzazione ( capitolo II ) e la formazione dei suoi membri ( capitolo III ).

A coloro che sono in tal modo organizzati e formati sono destinate le disposizioni dei capitoli IV e V sull'attività ecumenica.

I. La ricerca dell'unità dei cristiani

L'impegno ecumenico della Chiesa cattolica fondato sui principi dottrinali enunciati dal concilio Vaticano II.

II. L'organizzazione nella Chiesa Cattolica del servizio dell'unità dei cristiani

Le persone e le strutture destinate a promuovere l'ecumenismo a tutti i livelli, e le norme che regolano la loro attività.

III. La formazione all'ecumenismo nella Chiesa cattolica

Le categorie di persone da formare; finalità, ambito e metodi della formazione nei suoi aspetti dottrinali e pratici.

IV. La comunione di vita e di attività spirituale tra i battezzati

La comunione che esiste con gli altri cristiani sulla base del legame sacramentale del battesimo e le norme per la condivisione della preghiera e di altre attività spirituali, ivi compresi, in casi particolari, alcuni beni sacramentali.

V. Collaborazione ecumenica, dialogo e testimonianza comune

I principi, le diverse forme e le norme della collaborazione tra cristiani in vista del dialogo e della comune testimonianza nel mondo.

8. Così, in un'epoca caratterizzata da una crescente secolarizzazione, che chiama i cristiani ad un'azione comune nella speranza del Regno di Dio, le norme che regolano le relazioni tra cattolici e altri cristiani, e le diverse forme di collaborazione da essi attuate, sono stabilite in modo tale che la promozione dell'unità desiderata da Cristo possa essere perseguita in maniera equilibrata e coerente, nella linea e secondo i principi fissati dal concilio Vaticano II.

  Indice

1 Segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani (SPUC),
Direttorio ecumenico, Ad totam Ecclesiam, AAS 1967, 574–592; AAS 1970, 705–724.
2 Discorso del papa Giovanni Paolo II all'assemblea generale del SPUC, 6 febbraio 1988, AAS 1988, 1203.
3 Tra essi vanno ricordati il Motu proprio Matrimonia mixta, AAS 1970, 257–263;
le Riflessioni e suggerimenti riguardanti il dialogo ecumenico, SPUC, Service d'information (SI) 12, 1970, pp. 3–11;
l'Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica, AAS 1972, 518–525;
la Nota su alcune interpretazioni della «Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica», AAS 1973, 616–619;
il documento sulla Collaborazione ecumenica a livello nazionale e a livello locale, SPUC, SI, 29, 1975, pp. 8–34;
l'esortazione apostolica Evangelii nuntiandi (EN) del 1975;
la costituzione apostolica Sapientia christiana (SapC) sulle università e facoltà ecclesiastiche (1979),
l'esortazione apostolica Catechesi tradendae (CT) del 1979,
e la Relatio finalis del Sinodo straordinario dei vescovi del 1985;
la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis della Congregazione per l'educazione cattolica, Roma 1985;
la costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae
4 AAS 1988, 1204.
5 Cfr. CIC, can. 755; CCEO, can. 902 e can. 904, § 1.
In questo Direttorio l'aggettivo « cattolico » è riferito ai fedeli e alle Chiese che sono in piena comunione con il Vescovo di Roma.
6 Cfr. infra, nn. 35 e 36.
7 La costituzione apostolica Pastor bonus ( 1988 ) afferma:
« Art. 135: Funzione del Consiglio è di applicarsi con opportune iniziative e attività all'impegno ecumenico per ricomporre l'unità tra i cristiani.
« Art. 136: § I. Esso cura che siano tradotti in pratica i decreti del concilio Vaticano II concernenti l'ecumenismo. Si occupa della retta interpretazione dei principi ecumenici e ne cura l'esecuzione.
§ 2. Favorisce convegni cattolici sia nazionali che internazionali atti a promuovere l'unità dei cristiani, li collega e coordina e vigila sulle loro iniziative.
§ 3. Sottoposte preventivamente le questioni al Sommo Pontefice, cura le relazioni con i fratelli delle Chiese e delle comunità ecclesiali, che non hanno ancora piena comunione con la Chiesa cattolica, e soprattutto promuove il dialogo e i colloqui per favorire l'unità con esse, avvalendosi della collaborazione di esperti ben preparati nella dottrina teologica. Designa gli osservatori cattolici per i convegni tra cristiani e invita gli osservatori delle altre Chiese e comunità ecclesiali ai convegni cattolici, tutte le volte che ciò parrà opportuno.
« Art. 137: § 1. Poiché la materia che questo dicastero deve trattare per sua natura tocca spesso questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la Congregazione per la Dottrina della fede, soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni.
§ 2. Nel trattare affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d'Oriente, deve prima consultare la Congregazione per le Chiese orientali».
8 Salvo indicazione contraria, l'espressione « Chiesa particolare » è usata in questo Direttorio per designare una diocesi, una eparchia o una circoscrizione ecclesiastica equivalente.