Norme ordinamento Anno liturgico e Calendario romano

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Decreto

Il Sommo Pontefice Paolo VI, con la Lettera Apostolica Mysterii paschalis celebrationem del 14 febbraio 1969, data « motu proprio », approvava il nuovo ordinamento dell'anno liturgico e il calendario romano generale.

Per mandato del medesimo Sommo Pontefice, questa S. Congregazione promulga questi documenti stabilendo che entrino in vigore col 1° gennaio del prossimo anno 1970.

Mentre però si attendono il nuovo breviario e il nuovo messale, riformati secondo la Costituzione sulla sacra Liturgia, il nuovo calendario generale dovrà essere adattato ai libri liturgici tuttora in uso nel modo seguente:

a) I giorni liturgici indicati come « solennità » saranno celebrati come feste di I classe;

quelli che vengono detti « feste » saranno celebrati come feste di II classe;

quelli denominati « memorie », come feste di III classe.

Se però queste memorie cadono nelle ferie di Avvento dal 17 al 24 dicembre, nei giorni durante l'ottava di Natale e nelle ferie di Quaresima, la loro celebrazione è facoltativa e soltanto come commemorazione al termine delle Lodi, con antifona, versetto e orazione.

Nell'ordinare la celebrazione delle ferie si osservino le norme finora vigenti.

b) La festa del Battesimo del Signore e quella di Gesù Cristo Re dell'universo si celebreranno nei giorni assegnati loro recentemente;

la festa della Santa Famiglia sia celebrata, già da quest'anno, la domenica subito dopo il Natale.

c) Le feste che sono state tolte dal calendario generale non saranno più celebrate in tutto il rito romano; se però riguardano calendari particolari, si conservino.

d) I santi che nel nuovo calendario vengono indicati come memoria facoltativa, siano ricordati sotto questa forma.

Si celebrino come festa di III classe; se però cadono nelle ferie di Avvento dal 17 al 24 dicembre, nei giorni durante l'ottava di Natale e nelle ferie di Quaresima, si riduca la loro celebrazione a commemorazione da farsi al termine delle Lodi, con antifona, versetto e orazione.

e) I santi che nel calendario generale rinnovato sono assegnati a un giorno diverso da quello attuale continueranno a essere celebrati nel giorno in cui sono ricordati nei libri liturgici attuali.

f) I santi iscritti recentemente nel calendario rinnovato siano ricordati come memoria facoltativa, usando testi del Comune o la messa riportata nel messale tra quelle « pro aliquibus locis ».

Pertanto al calendario generale rinnovato viene aggiunto uno schema di calendario generale « provvisorio », da usarsi cioè fino alla promulgazione dei nuovi libri liturgici.

Compiuta la riforma del calendario generale, è sembrato conveniente rivedere le Litanie dei Santi.

Viene così pubblicato un duplice formulario di Litanie: uno più lungo, che verrà usato nelle pubbliche supplicazioni e nelle processioni, l'altro più breve, che verrà usato nei riti che sono inseriti nella celebrazione della messa.

Questi due formulari si possono usare già fin d'ora e diverranno obbligatori con il 1° gennaio 1970.

Tutti coloro che hanno il compito di preparare i calendari ed i Propri dell'ufficio e della messa, sia diocesani che religiosi, si studino di conformarsi al calendario generale, tenendo presenti le norme relative all'ordinamento liturgico.

Questi calendari e i Propri, approvati dalla S. Sede saranno obbligatori quando andranno in vigore il messale e il breviario riformati.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dal Palazzo della Sacra Congregazione dei Riti, 21 marzo 1969.

Benno Card. Gut Prefetto della S.R.C. e Presidente del « Consilium »

+ Ferdinando Antonelli Arciv. tit. di Idicra Segretario della S.R.C.

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