Lumen gentium

Indice

Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'Episcopato

24 Il ministero episcopale

I vescovi, quali successori degli apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra, la missione d'insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza ( Mt 28,18-20; Mc 16,15-16; At 26,17ss).

Per compiere questa missione, Cristo Signore promise agli apostoli lo Spirito Santo e il giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo, perché con la sua forza essi gli fossero testimoni fino alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai re ( At 1,8; At 2,1ss; At 9,15 ).

L'ufficio poi che il Signore affidò ai pastori del suo popolo, è un vero servizio, che nella sacra Scrittura è chiamato significativamente « diaconia », cioè ministero ( At 1,17.25; At 21,19; Rm 11,13; 1 Tm 1,12 ).

La missione canonica dei vescovi può essere data per mezzo delle legittime consuetudini, non revocate dalla suprema e universale potestà della Chiesa, o per mezzo delle leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente dallo stesso successore di Pietro; se questi rifiuta o nega la comunione apostolica, i vescovi non possono essere assunti all'ufficio.38

Indice

38 Cod. Iuris pro Eccl. Orient., c. 216-314: de Patriarchis; c. 324-339: de Archiepiscopis maioribus; c. 362-391: de aliis dignitariis; in specie, c. 238 § 3; 216; 240; 251; 255: de Episcopis a Patriarcha nominandis