Christus Dominus

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I cooperatori del vescovo diocesano nel ministero pastorale

35 I religiosi nella diocesi

Affinché però le opere dell'apostolato nelle singole diocesi siano sempre attuate nella concordia e sia salvaguardata l'unità della vita diocesana, si stabiliscono i seguenti principi fondamentali.

1) I religiosi tutti, considerando i vescovi come successori degli apostoli, li devono sempre circondare di rispetto e di riverenza.

Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di attività apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da divenire aiutanti dei vescovi.18

Anzi, i religiosi assecondino prontamente e fedelmente le richieste ed i desideri dei vescovi nell'assumere sempre maggiori responsabilità nel ministero delle anime, pur facendolo nel rispetto del carattere e delle costituzioni di ciascun istituto.

Queste ultime, se necessario, siano adattate al fine suddetto, tenendo presenti i principi di questo decreto conciliare.

Specialmente in vista delle urgenti necessità delle anime e della scarsità del clero diocesano, gli istituti religiosi, che non sono esclusivamente addetti alla vita contemplativa, possono essere invitati dai vescovi a collaborare nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun istituto.

E i superiori religiosi, per quanto possono, stimolino i loro dipendenti a prestare tale collaborazione, accettando il governo anche temporaneo di parrocchie.

2) I religiosi dediti all'apostolato esterno conservino lo spirito del loro istituto religioso e restino fedeli all'osservanza della loro regola e sottomessi a loro superiori.

E i vescovi non manchino di ricordare ai religiosi questo loro obbligo.

3) L'esenzione, in virtù della quale i religiosi di pendono dal sommo Pontefice o da altra autorità ecclesiastica e sono esenti dalla giurisdizione dei vescovi, riguarda principalmente l'ordine interno degli istituti: il loro fine è che in essi tutte le cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano all'incremento ed al perfezionamento della vita religiosa.19

La medesima esenzione consente al sommo Pontefice di disporre dei religiosi, a bene della Chiesa universale20 e alle altre competenti autorità di servirsi della loro opera a vantaggio delle Chiese sottoposte alla loro giurisdizione.

Ma tale esenzione non impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come richiedono sia il ministero pastorale dei vescovi, sia un'appropriata organizzazione del ministero delle anime.21

4) Tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti sono soggetti all'autorità dei vescovi in tutto ciò che riguarda il pubblico esercizio del culto divino, salva la diversità dei riti; la cura delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione religiosa e morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli; l'istruzione catechistica e la formazione liturgica; il prestigio del loro stato clericale; ed infine, le varie opere relative all'esercizio del sacro apostolato.

Anche le scuole cattoliche dei religiosi sono soggette all'ordinario del luogo in ciò che si riferisce al loro ordinamento generale ed alla loro vigilanza, fermo restando, tuttavia, il diritto dei religiosi circa la loro direzione.

Parimenti i religiosi sono obbligati ad osservare tutte quelle disposizioni che i Concili o le conferenze episcopali legittimamente stabiliscono per tutti.

5) Si favorisca tra i vari istituti religiosi, così come tra questi e il clero diocesano, un'ordinata collaborazione.

Inoltre si faccia in modo che tutte le opere e attività apostoliche siano tra loro ben coordinate: ciò si ottiene soprattutto fomentando quella disposizione di menti e di cuori che è fondata e radicata nella carità.

Il promuovere poi tale coordinazione spetta alla santa Sede per tutta la Chiesa, ai sacri pastori nelle singole diocesi, ai sinodi patriarcali ed alle conferenze dei vescovi nel loro territorio.

Per quanto riguarda le opere di apostolato esercitate da religiosi, i vescovi o le conferenze episcopali da una parte, ed i superiori religiosi o le conferenze dei superiori maggiori dall'altra, vogliano procedere a mettere in comune i propri progetti, dopo essersi vicendevolmente consultati.

6) Per favorire concordi e fruttuose relazioni tra i vescovi ed i religiosi, sarà bene che i vescovi ed i superiori religiosi si radunino periodicamente o quando ciò è ritenuto opportuno, per trattare gli affari riguardanti l'insieme dell'apostolato nel territorio.

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18 Pio XII. Allocuz., 8 dic. 1950: AAS 43 ( 1951 ), p. 28;
Paolo VI, Allocuz., 23 mag. 1964: AAS 56 ( 1964 ), p. 571
19 Leone XIII, Cost. Ap. Romanos Pontifices, 8 mag. 1881:
Acta Leonis XIII, col. II, 1882, p. 234
20 Paolo VI, Allocuz., 23 mag. 1964: AAS 56 ( 1964 ), pp. 570-571
21 Pio XII, Allocuz., 8 dic. 1950: 1.c