Summa Teologica - II-II

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Articolo 6 - Se la giustizia generale si identifichi essenzialmente con qualsiasi virtù

I-II, q. 60, a. 3, ad 2; In 3 Sent., d. 9, q. 1, a. 1, sol. 2; De Verit., q. 28, a. 1; In 5 Ethic., lect. 2

Pare che la giustizia generale si identifichi essenzialmente con qualsiasi virtù.

Infatti:

1. Il Filosofo [ Ethic. 5,1 ] afferma che la giustizia legale « si identifica con ogni virtù, distinguendosene soltanto per l'esistenza ».

Ora, le cose che differiscono tra loro solo secondo l'esistenza, oppure secondo la ragione, non differiscono secondo l'essenza.

Quindi la giustizia si identifica essenzialmente con qualsiasi virtù.

2. Ogni virtù che non si identifica essenzialmente con tutte le virtù, ne è una parte.

Ora, secondo il Filosofo [ ib. ], la giustizia di cui parliamo « non è una parte delle virtù, ma è ogni virtù ».

Perciò la predetta giustizia si identifica essenzialmente con qualsiasi virtù.

3. Per il fatto che una virtù ordina il proprio atto a un fine superiore, non cambia nella sua essenza di abito: come rimane essenzialmente identico l'abito della temperanza anche se il suo atto viene ordinato al bene divino.

Ora, la giustizia legale ha il compito di ordinare gli atti di tutte le virtù a un fine superiore, cioè al bene comune della collettività, il quale trascende il bene di una persona singola.

Quindi è evidente che la giustizia legale si identifica essenzialmente con qualsiasi virtù.

4. Il bene della parte è fatto per essere ordinato al bene del tutto, per cui in mancanza di tale ordinazione si presenta come vano e inutile.

Ma quanto è secondo la virtù non può essere tale.

Perciò non vi può essere un atto di virtù che non appartenga alla giustizia generale, dalla quale è ordinato al bene comune.

E così pare che la giustizia generale si identifichi essenzialmente con tutte le virtù.

In contrario:

Il Filosofo [ Ethic. 5,1 ] dice che « molti nelle proprie cose possono servirsi della virtù, ma non possono servirsene nelle cose che riguardano gli altri ».

E afferma ancora [ Polit. 3,2 ] che « non è identica, assolutamente parlando, la virtù dell'uomo onesto e dell'onesto cittadino ».

Ora, la virtù dell'onesto cittadino è la giustizia generale, che ordina l'individuo al bene comune.

Quindi la giustizia generale non si identifica con la virtù in genere, ma l'una può esistere senza l'altra.

Dimostrazione:

Una cosa può dirsi generale in due modi.

Primo, quanto alla predicazione: come animale è generale rispetto all'uomo, al cavallo e ad altri esseri del genere.

E in questi casi ciò che è generale deve identificarsi essenzialmente con gli esseri rispetto ai quali è generale: poiché il genere è incluso nell'essenza della specie ed entra nella sua definizione.

- Secondo, una cosa può essere generale per la sua virtualità: come una causa universale è generale rispetto a tutti i suoi effetti, p. es. come lo è il sole rispetto a tutti i corpi illuminati o alterati dal suo influsso.

E in questo senso non è necessario che quanto è generale si identifichi essenzialmente con gli esseri a cui si estende: poiché l'essenza della causa non è identica a quella dell'effetto.

Ora, stando alle spiegazioni date [ a. prec. ], la giustizia legale è detta generale in questo secondo senso: cioè per il fatto che ordina gli atti di tutte le altre virtù al proprio fine, vale a dire muovendole mediante il comando.

Come infatti la carità può considerarsi una virtù generale in quanto ordina gli atti di tutte le virtù al bene divino, così è generale la giustizia legale in quanto ordina gli atti di tutte le virtù al bene comune.

Come quindi la carità, che ha per oggetto il bene divino, è una virtù specifica nella propria essenza, così anche la giustizia legale è una virtù specifica nella propria essenza, in quanto riguarda il bene comune come suo oggetto proprio.

E in questo senso essa si trova in chi comanda in maniera primaria e quasi magistrale, mentre nei sudditi si trova in maniera secondaria e subordinata.

Tuttavia qualsiasi virtù, in quanto è ordinata al bene comune dalla virtù suddetta, che è specifica nella sua essenza e generale nella sua virtualità, può essere detta giustizia legale.

E stando a questo modo di parlare la giustizia legale si identifica essenzialmente con qualsiasi virtù, ma è distinta per una distinzione di ragione.

Ed è in questo senso che parla il Filosofo [ ob. 1 ].

Analisi delle obiezioni:

1-2. Sono così risolte le prime due obiezioni.

3. Anche questa obiezione parte dal fatto che qualsiasi virtù imperata dalla giustizia legale può essere detta giustizia legale.

4. Ciascuna virtù è ordinata in forza della sua natura a un fine suo proprio.

Che poi venga ordinata, o in perpetuo o saltuariamente, a un fine più remoto, non dipende dalla sua natura, ma da una virtù superiore che ha il compito di ordinarla a tale fine.

E così è necessario che esista una virtù superiore che ordini tutte le virtù al bene comune: e questa è la giustizia legale, che è essenzialmente distinta da ogni altra virtù.

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