Summa Teologica - II-II

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Articolo 3 - Se il furto consista nel prendere di nascosto la roba altrui

Pare che il furto non consista essenzialmente nel prendere di nascosto la roba altrui.

Infatti:

1. Ciò che sminuisce il peccato non può costituire l'essenza del peccato.

Ora, peccare di nascosto sminuisce il peccato, mentre per sottolineare la gravità del peccato di certuni è detto nella Scrittura [ Is 3,9 ]: « Essi ostentano il peccato come Sodoma: non lo nascondono neppure; disgraziati! ».

Perciò la clandestinità nel prendere la roba altrui non rientra nell'essenza del furto.

2. S. Ambrogio [ cf. a. prec., ob. 3 ] afferma, in un passo riportato dal Decreto [ di Graz., ib. ]: « Non sei meno colpevole nel togliere ad altri quanto loro appartiene che nel rifiutare qualcosa agli indigenti, mentre potresti aiutarli e sei nell'abbondanza ».

Quindi il furto non consiste solo nel prendere la roba altrui, ma anche nel ritenerla.

3. Una persona può togliere di nascosto a un'altra anche la roba propria: p.es. la roba depositata, oppure quella da lei presa ingiustamente.

Perciò non è essenziale al furto il prendere la roba altrui di nascosto.

In contrario:

Scrive S. Isidoro [ Etym. 10 ]: « Il termine fur [ ladro ] deriva da furvum, ossia fuscum [ oscurità ]: poiché il ladro opera di notte ».

Dimostrazione:

A costituire il furto concorrono tre elementi.

Il primo di essi è l'opposizione alla giustizia, che dà a ciascuno il suo.

E da questo lato abbiamo l'usurpazione della roba altrui.

- Il secondo elemento viene a distinguere il furto dai peccati contro le persone, quali l'omicidio e l'adulterio.

E da questo lato il furto ha per oggetto la proprietà altrui.

Se infatti uno toglie quanto appartiene ad altri non come proprietà, ma o come parte, p. es. nell'amputazione di un membro, oppure come persona congiunta, p. es. nel ratto della moglie o di una figlia, allora non si ha propriamente un furto.

- C'è poi un terzo elemento differenziale che completa la nozione del furto, che cioè si asporti la roba altrui di nascosto.

E così il furto è propriamente « l'occulta asportazione della roba altrui ».

Analisi delle obiezioni:

1. Il nascondimento in certi casi è una causa del peccato: p. es. quando uno si nasconde per peccare, come avviene nella frode e nell'inganno.

E in tal caso esso non diminuisce il peccato, ma ne costituisce la specie.

E così avviene nel furto.

- Invece in altri casi il nascondimento è una semplice circostanza del peccato.

E allora diminuisce il peccato: sia perché è un segno di pudore, sia perché toglie lo scandalo.

2. La detenzione abusiva della roba altrui presenta lo stesso danno che la sua asportazione.

Perciò nell'asportazione ingiusta è inclusa anche l'ingiusta detenzione.

3. Nulla impedisce che una cosa che in senso assoluto è di uno, in senso relativo sia di un altro.

La cosa depositata, p. es., in senso assoluto è del depositante, ma rispetto alla sua conservazione è di chi l'ha in custodia.

E così pure la refurtiva di una rapina è di chi l'ha rapinata non in senso assoluto, ma in quanto egli la detiene.

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