Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se il rito della penitenza solenne sia conveniente

Pare che non si debba imporre la penitenza solenne alle donne.

Infatti:

1. L'uomo a cui è imposta la penitenza solenne deve essere rasato.

Ma ciò non è decoroso per le donne, come dice S. Paolo [ 1 Cor 11,5ss ].

Quindi esse non vanno sottoposte alla penitenza solenne.

2. Sembra poi che essa vada imposta [ anche ] ai chierici.

Infatti viene inflitta a causa della gravità del delitto.

Ma uno stesso peccato è più grave in un chierico che in un laico.

Quindi essa va imposta al chierico più che al laico.

3. Sembra infine che possa infliggerla qualunque sacerdote.

Infatti è proprio di chi possiede il potere di giurisdizione assolvere nel foro penitenziale.

Ora, ogni semplice sacerdote possiede tale potere.

Egli quindi può amministrare questa penitenza.

Dimostrazione:

Ogni penitenza solenne è pubblica, ma non viceversa.

La prima infatti si svolge nel modo seguente.

All'inizio della quaresima i penitenti, con i loro rispettivi sacerdoti, si presentano al vescovo della città davanti alla porta della Chiesa vestiti di sacco, scalzi, col capo chino e rasato.

Fattili entrare in chiesa, il vescovo col clero recita i sette salmi penitenziali; dopo di che li asperge con l'acqua santa, impone loro la mano, cosparge il loro capo di cenere, mette loro il cilicio al collo e piangendo annunzia che, come Adamo fu scacciato dal paradiso, così essi vengono espulsi dalla Chiesa.

Ordina poi ai ministri di farli uscire fuori di chiesa, mentre il clero li accompagna col canto del responsorio: « Col sudore della tua fronte », ecc.

Il Giovedì Santo poi di ogni anno [ i penitenti ] vengono ricondotti in chiesa dai rispettivi sacerdoti, e qui rimangono fino all'ottava di Pasqua, senza però che possano né comunicarsi né ricevere la pace.

E così devono fare ogni anno finché rimane loro interdetto l'ingresso in chiesa.

Però l'ultima riconciliazione è riservata al vescovo, al quale esclusivamente spetta l'imposizione della penitenza solenne.

Questa può essere imposta sia agli uomini che alle donne; ma non ai chierici, per evitare lo scandalo.

Essa però non va imposta se non per un peccato che « abbia commosso tutta la città ».

Invece la penitenza pubblica non solenne, quella cioè che si fa davanti alla Chiesa, ma senza la predetta solennità, come ad es. girare per il mondo col bastone da pellegrino, può essere reiterata, può essere inflitta dai semplici sacerdoti ed essere imposta anche ai chierici.

Talvolta però per penitenza solenne si intende solo quella pubblica.

E così certi autori parlano della penitenza solenne in modo diverso.

Analisi delle obiezioni:

1. La capigliatura è per la donna un segno di soggezione, al contrario che per l'uomo.

Per questo nella penitenza non è necessario radere la donna, come si fa per l'uomo.

2. Benché nel commettere lo stesso genere di peccato il chierico pecchi più gravemente del laico, tuttavia non gli si impone la penitenza solenne affinché non venga vilipeso l'ordine [ di cui è insignito ].

Quindi ciò avviene per riguardo non della persona, ma dell'ordine.

3. Nel porre rimedio a gravi peccati è necessaria molta attenzione.

Per questo l'imposizione della penitenza solenne, da infliggersi soltanto per peccati gravissimi, è riservata al solo vescovo.

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