Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se soltanto il vescovo possa amministrare questo sacramento

Pare che soltanto il vescovo possa amministrare questo sacramento.

Infatti:

1. Questo sacramento, come anche la confermazione, consiste nell'unzione.

Ma solo il vescovo può confermare.

Quindi solo lui può conferire l'estrema unzione.

2. Chi non può fare il meno non può fare il più.

Ma l'uso della materia consacrata è più importante della stessa consacrazione: in quanto quello è il fine di questa.

Perciò il sacerdote non può fare uso della materia consacrata, dato che non può neppure consacrarla.

In contrario:

Come nota S. Giacomo [ Gc 5,14 ], il ministro di questo sacramento « va chiamato » vicino al malato.

Ma il vescovo non può accorrere presso tutti i suoi diocesani infermi.

Perciò non è riservata a lui l'amministrazione di questo sacramento.

Dimostrazione:

Il vescovo, secondo Dionigi [ De eccl. hier. 5,1,6s ], ha il compito « di perfezionare », come il sacerdote ha quello « di illuminare ».

Perciò è riservata al solo vescovo l'amministrazione di quei sacramenti che elevano colui che li riceve a un certo stato di perfezione al di sopra degli altri.

Ma ciò non capita in questo sacramento: poiché esso viene dato a tutti.

Quindi possono amministrarlo anche i semplici sacerdoti.

Analisi delle obiezioni:

1. La confermazione imprime il carattere, per mezzo del quale l'uomo viene collocato in uno stato di perfezione, come si è detto sopra [ cf. In 4 Sent., d. 7, q. 2, a. 1, sol. 1; III, q. 72, a. 5 ].

Ora, ciò non avviene nell'estrema unzione.

Quindi il paragone non vale.

2. Benché nell'ordine della causalità finale l'uso della materia consacrata sia superiore alla sua consacrazione, tuttavia nell'ordine della causalità efficiente è superiore la consacrazione: poiché da essa dipende l'uso, come dalla sua causa attiva.

Quindi la consacrazione esige un potere attivo superiore a quello del semplice uso.

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