Regolamento del 20 marzo 1917

8. Soci Effettivi

Art. 14. I giovani che hanno frequentato assiduamente l'Unione, almeno durante sei mesi consecutivi come Soci Aspiranti Ammissibili, osservato con diligenza il Regolamento e dimostrato risolutezza nell'attendere alla santificazione propria, alla riparazione delle offese fatte a Dio e al bene spirituale del prossimo, possono, se hanno compiuto il 16° anno di età, fare domanda di entrare nella categoria dei Soci Effettivi.

Art. 15. I Soci Aspiranti Ammissibili che hanno ottenuto dalla Direzione una risposta favorevole alla loro domanda di far parte dei Soci Effettivi, pronunciano, dinanzi al SS. Sacramento esposto, l'atto di « Consacrazione al Cuore Sacratissimo di Gesù Crocifisso e a Maria SS. Immacolata ».

La formula di tale atto solenne avente la data, la firma del Socio e quella del Direttore è documento che comprova il titolo di Socio Effettivo dell'Unione.

Prima della « Consacrazione », detti Soci Aspiranti Ammissibili devono acquistare una copia del Regolamento, il Distintivo dell'Unione, un Crocifisso, una Corona del Rosario e consegnare tali oggetti al Padre spirituale, per riceverli poi, benedetti, appena pronunciata la loro solenne « Consacrazione ».

Art. 16. I Soci Effettivi hanno i doveri seguenti:

a) Leggere sovente e meditare i quattro primi capitoli del Regolamento ( Origine, Scopo, Mezzi di santificazione, Riparazione e Apostolato ), con l'intento di penetrarli bene dello spirito da cui devono essere animati i veri membri dell'Unione.

b) Praticare con fervore e diligenza tutti i « Mezzi di santificazione » e tutti i mezzi di « Riparazione e di Apostolato »;

c) Essere assidui ai Ritiri mensili, alle funzioni settimanali ( sabato, Domenica); e quelle mensili ( primo giovedì e primo venerdì di ogni mese );

d) Preparare con diligenza ogni catechismo e usare tutto l'impegno possibile per farlo bene;

e) Trattarsi col massimo rispetto e riserbo della persona, astenendosi da ogni atto, giuoco, scherzo o dimostrazione di affetto esagerato e troppo famigliare;

f) Portare seco il Distintivo dell'Unione e la Corona del Rosario nelle funzioni, nelle adunanze, nei Ritiri e nei pellegrinaggi;

g) Partecipare alla sepoltura dei membri dell'Unione, e di quelle persone alle quali la Direzione abbia deciso di rendere tale dimostrazione di riconoscenza;

h) Non fare gite domenicali che impediscano di compiere i doveri del buon cristiano; non usare nei discorsi, a mo' d'intercalare, il Santo Nome di Dio, ovvero parole grossolane o immodeste; non fumare nei locali dell'Unione; astenersi dai giochi di azzardo e da qualsiasi altro gioco fatto per interesse.

Art. 17. Ai Soci Effettivi si consigliano e si raccomandano le opere seguenti:

a) Procurare all'Unione, per mezzo di persone benefiche e anche personalmente, per quanto loro possibile, gli aiuti finanziari di cui abbisogna, per il suo sviluppo e per la diffusione della « Divozione a Gesù Crocifisso »;

b) Frequentare l'Unione la sera di ogni giovedì; essere assidui alla Scuola di Religione e alle lezioni teorico pratiche domenicali di catechismo e di canto sacro istituite nell'Unione stessa;

c) Non assentarsi dall'ufficio di Catechista, se non per motivi gravi e in tal caso avvertirne in tempo utile la Direzione per farsi sostituire;

d) tenere un contegno educato nei locali dell'Unione, e prestare il proprio aiuto per mantenere in essi l'ordine e la pulizia.

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