Regolamento del 1933

Vita dei Catechisti

Art. 4. - La Congregazione è formata di una sola classe di membri, tutti laici con il nome di "Catechisti" e con il seguente genere di vita:

1° vestono come la generalità dei fedeli e abitano in famiglia, ovvero nelle loro Case di Carità;

2° tengono adunanze nelle ore prescritte dai Regolamenti, in località dette "Sedi" per attendere alle pratiche di pietà proprie della Congregazione;

3° si occupano, nei giorni festivi e nelle ore serali, dell'apostolato catechistico, alle dipendenze dei proprii Superiori;

4° attendono, nei giorni e nelle ore di lavoro, al proprio impegno o professione, cercando di rendersi perfetti con la pratica delle virtù cristiane e religiose, in modo da non trascurare nulla di quello che riconoscono essere volontà di Dio.

Art. 5. - I Catechisti, per vivere secondo le Costituzioni, devono:

1° esercitarsi a considerare ogni cosa con lo spirito di fede, a compiere ogni azione con la mira a Dio, a riconoscere dalla sua mano tutto ciò che loro possa accadere;

2° avere una grande speranza e un abbandono illimitato nella bontà infinità di Dio;

3° fare atti frequenti di carità verso Dio e verso il prossimo, e in tale esercizio avere in vista non solo la ricompensa eterna, ma specialmente il puro amor di Dio;

4° dimostrare a Dio sincero amore evitando, con la massima attenzione e diligenza, ogni peccato, anche veniale, pienamente avvertito;

5° sforzarsi di progredire ogni giorno nella pratica di sincera carità fraterna, di perfetta concordia, di compatimento e aiuto reciproco, specialmente nelle avversità e nelle malattie;

6° praticare l'umiltà di cuore e perciò applicarsi con diligenza a conoscere sempre di più Dio, Gesù Cristo, il proprio nulla e la malizia dei propri peccati;

7° essere intimamente convinti che la stima e la lode per il bene che si possa trovare in noi, sono dovuti esclusivamente a Dio;

8° combattere la vanagloria e ogni sorta di superbia nei pensieri, nelle parole, nelle opere;

9° essere costanti nel praticare l'umiltà, e mettere in essa i soli limiti imposti dalla carità.

Art. 6. - La Congregazione farà tutto il possibile per aiutare quei suoi membri che si trovassero in necessità.

Art. 7. - I membri della Congregazione non possono appartenere a Terz'Ordini, anche se prima vi fossero stati ascritti, e mentre devono lavorare con zelo ardente come Catechisti nelle organizzazioni maschili di Azione Cattolica, non possono assumere cariche aventi obblighi non compatibili, a giudizio dei Superiori, con l'osservanza delle loro Costituzioni.

Art. 8. - I Catechisti Congregati, in virtù della loro origine, potranno essere Terziari Francescani e Affiliati all'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, se i Superiori dei Francescani e dei Fratelli, vorranno riceverli nelle loro grandi famiglie spirituali, senza che nulla si aggiunga ai doveri imposti da queste Costituzioni.

Art. 9. - I Catechisti saranno diretti da Superiori scelti ed eletti tra loro, in conformità delle presenti Costituzioni.

Art. 10. - Nelle Congregazioni l'ordine di precedenza è dato dalle elezioni e dalla priorità della Professione.

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