Regolamento del 1933

Capitolo Generale

Art. 75. - Il Capitolo Generale incentra tutti i poteri della Congregazione. Non potendo esercitare l'autorità in corpo, il Capitolo la trasmette al Superiore Generale, aiutato dal suo Consiglio.

Art. 76. - Per essere legittimo, il Capitolo occorre sia convocato dal Superiore Generale, o dal Primo Assistente, nel caso che il Superiore Generale venga a mancare o per morte o per dimissione o per deposizione.

Art. 77. - Il Capitolo viene convocato regolarmente ogni sei anni, per l'elezione del Superiore Generale e dei quattro Assistenti che ne costituiscono il Consiglio.

Può altresì essere convocato straordinariamente, se affari gravi lo esigano; in questo caso però è necessaria l'autorizzazione dell'Ordinario.

Art. 78. - Il Capitolo Generale è composto dei seguenti:

1° Il Superiore Generale;

2° Gli Assistenti Generali;

3° Il Segretario Generale;

4° L'Economo Generale;

5° Il Maestro dei Novizi;

6° Il Direttore della Sede principale;

7° I Direttori delle Sedi che contano almeno sei Catechisti Professi;

8° Un Delegato per ogni Sede che conti almeno sei Catechisti Professi, eletto dai medesimi a scrutinio segreto e a semplice maggioranza di voti;

9° Due Delegati eletti con le modalità del N. 8°, cioè, un Direttore e un inferiore per ogni gruppo di Sedi piccole, riunite dal Consiglio Generalizio, per raggiungere al meno il numero di sei Catechisti per ciascun gruppo.

Art. 79. - In ciascuna delle elezioni prescritte ai numeri 8° e 9° dell'art. precedente, si procederà ancora all'elezione di un Sostituto per supplire quelli che fossero legittimamente impediti di recarsi al Capitolo.

Art. 80. - Nelle elezioni si astengano tutti dal procurare, direttamente o indirettamente, dei suffragi, tanto per se stessi, quanto per altri.

Art. 81. - L'elezione dei Delegati al Capitolo Generale sarà diretta da un Presidente, da un Segretario e due Scrutatori nominati dal Consiglio Generalizio, con l'obbligo di mantenere il segreto sulle operazioni dell'adunanza, redigere il verbale e bruciare le schede dopo la votazione, in presenza dei votanti.

Art. 82. - Il processo verbale dell'elezione dei Delegati al Capitolo, firmato da tutti gli elettori, dovrà essere subito trasmesso al Superior Generale per l'approvazione e la comunicazione delle nomine.

Art. 83. - Al Capitolo Generale spetta:

1° Nominare, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il Superiore Generale e gli Assistenti Generali;

2° Regolare tutti gli affari più gravi e che superano la competenza del Consiglio Generalizio;

3° Confermare o infirmare le disposizioni prese dal Consiglio medesimo in caso di urgenza.

Art. 84. - Nella prima sessione del Capitolo, nel quale si devono fare le elezioni, dopo invocati i lumi dello Spirito Santo e premesso il giuramento del segreto sulle deliberazioni, i Superiori eletti nell'ultimo Capitolo cessano dall'ufficio, e, prima di procedere alle elezioni, si terranno adunanze preparatorie sotto la Presidenza del Professo più anziano tra i membri presenti al Capitolo.

Art. 85. - Nelle adunanze preparatorie, designati dapprima, a pluralità di voti, due Scrutatori e un Segretario provvisori, si procederà a un esame sull'andamento generale della Congregazione e delle Opere catechistiche.

Art. 86. - Il Superiore Generale scaduto, o eventualmente il Primo Assistente, renderà conto dell'amministrazione e delle cose principali avvenute dopo l'ultimo Capitolo Generale.

Art. 87. - I conti scritti dall'Economo Generale saranno stati riveduti e approvati, prima dell'apertura del Capitolo, dal Consiglio Generalizio cessante.

Art. 88. - Dopo il resoconto del Superiore Generale scaduto, si eleggeranno fra i Capitolari, a semplice maggioranza di voti, due Catechisti che non abbiano avuto parte nella compilazione e approvazione di detto rendiconto, i quali lo esamineranno e ne faranno la relazione all'Assemblea.

Art. 89. - Ognuno dei Capitolari potrà fare le proposte giudicate più adatte al sempre miglior andamento della Congregazione, in conformità delle Costituzioni; proposte sulle quali si dovrà indire per ciascuna, e registrare, la votazione segreta.

Art. 90. - Queste deliberazioni saranno solo direttive e con valore consultivo, per il futuro Superiore Generale e suo Consiglio, e non dovranno occupare più di un quarto del tempo destinato al Capitolo.

Art. 91. - Terminate le adunanze preparatorie, si procede al regolare svolgimento delle sedute capitolari, nelle quali assume la Presidenza il Primo Assistente Generale scaduto, e, verificato che siano presenti almeno due terzi degli aventi diritto di prender parte al Capitolo, si dichiara con votazione segreta e a maggioranza assoluta, se l'Assemblea ritiene legittimo il Capitolo.

Art. 92. - Dichiarata la legittimità del Capitolo, il Presidente distribuisce l'elenco degli eleggibili scelti tra i Catechisti che hanno o possono pigliare la residenza in una stessa città, ricorda a tutti l'obbligo d'astenersi dal procurare suffragi e il dovere di denunciare chi si fosse reso colpevole di tale trasgressione.

Art. 93. - Tutti i presenti dedicano circa un quarto del tempo destinato al Capitolo, Esercizi Spirituali e a ferventi preghiere per ottenere da Dio le grazie particolari, di cui abbisognano.

Art. 94. - In alcuni momenti opportuni, i componenti il Capitolo potranno assumere informazioni sulle qualità e sui difetti di quelli che si presentano alla loro mente come eleggibili, seguendo, per tali informazioni, le norme di prudenza indicate nel "Direttorio per le Elezioni".

Art. 95. - Terminati gli Esercizi Spirituali e le preghiere d'uso, si procede con votazione segreta e a maggioranza assoluta, alla nomina, tra i membri del Capitolo presenti, di due Scrutatori per lo spoglio dei voti e di un Segretario con l'incarico di prendere nota di quanto si fa nel Capitolo per redigerne con esattezza gli atti, che dovranno essere letti pubblicamente, e poi approvati e firmati da tutti i Capitolari.

Art. 96. - Gli Scrutatori e il Segretario, unitamente al Presidente, devono impegnarsi con giuramento di compiere fedelmente il loro ufficio, e di mantenere il segreto su tutti gli atti del Capitolo, anche a elezioni compiute.

Art. 97. - Il Presidente fa quindi distribuire le schede di votazione già preparate, e, dopo aver richiamato l'attenzione dei presenti sull'importanza e gravità dell'atto che stanno per compiere, e sul dovere di scegliere a Superiore Generale chi possiede le qualità richieste, scrive, a una tavola appartata, la scheda di votazione, e pronuncia per primo, sul Crocifisso, il giuramento di eleggere quello che, davanti a Dio, ritiene dover eleggere, quindi depone la scheda nell'urna.

Art. 98. - Tutti i presenti, seguendo l'ordine di precedenza, votano nello stesso modo.

Art. 90. - In questa votazione, come in tutte le successive, nessuno può astenersi né votare per sé e neppure con scheda bianca; e la votazione deve farsi in modo che non si possa conoscere il nome del votante.

Art. 100. - Per essere eletto Superiore Generale è necessario aver compiuto trentacinque anni d'età, di cui almeno dieci di Professione ed essere nato da legittimo matrimonio.

Art. 101. - In ogni votazione, eccettuata quella per l'elezione del Superiore Generale che viene fatta accanto al Crocifisso, il più giovane degli Scrutatori presenta l'urna a ogni votante, e questi vi depone la scheda piegata in quattro, sì che non sia leggibile.

Art. 102. - L'urna viene vuotata alla presenza del Presidente, del Segretario e degli Scrutatori, i quali, senza aprire le schede, verificano dapprima se il loro numero corrisponde a quello dei presenti; dopo, il secondo Scrutatore spiegherà le schede e le leggerà ad alta voce, passandole al primo Scrutatore, che le passerà al Segretario e questo al Presidente; quindi il Segretario e gli Scrutatori, separatamente, scrivono i nomi e accanto a questi il numero dei voti ottenuti, e infine il Segretario ne fa proclamazione.

Art. 103. - Le schede d'ogni votazione devono essere bruciate, in presenza del Capitolo, subito dopo ogni scrutinio, o dopo la sessione, se nella stessa sessione si tengono più scrutini.

Art. 104. - Per la validità dell'elezione del Superiore Generale si richiede, nel primo e nel secondo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei suffragi; nel terzo e quarto, basterà la maggioranza assoluta, e si voterà sui soli due nomi che ebbero maggiori voti nel secondo scrutinio.

Art. 105. - Se nel quarto scrutinio per l'elezione del Superiore Generale i voti saranno ancora pari, resterà eletto il più anziano di Professione e, in parità di Professione, il maggiore di età.

Art. 106. - Subito dopo l'elezione, il neo eletto a Superiore Generale, prende possesso della carica e presiede alle succesive sedute.

Art. 107. - Nelle adunanze presiedute dal neo eletto Superiore Generale, si provvede per prima cosa, dopo il giuramento di eleggere secondo Dio, alla nomina dei quattro Assistenti Generali.

Art. 108. - Le elezioni degli Assistenti si fanno in votazioni distinte, a maggioranza assoluta, e se un duplice scrutinio non ha dato la maggioranza assoluta dei voti, basta nel terzo la maggioranza relativa; in caso di parità di voti nel terzo scrutinio, rimane eletto il più anziano di Professione, e in parità di Professione, il maggiore di età.

Art. 109. - Per essere eletti Assistenti Generali è necessario aver compiuto trenta due anni d'età, di cui dieci di Professione.

Art. 110. - Il Primo eletto degli Assistenti supplisce il Superiore Generale in caso di assenza, di malattia o di qualunque altro impedimento temporaneo - Art. 76 -, con gli stessi obblighi quanto alla convocazione del Consiglio Generalizio; però, salvo casi d'urgenza, le deliberazioni prese, devono essere sottoposte al Superiore Generale prima dell'esecuzione.

Art. 111. - In mancanza del Primo Assistente Generale, il Secondo diventa Primo con l'obbligo della supplenza.

Art. 112. - Le elezioni del Superiore Generale e dei suoi Assistenti devono essere confermate dall'Ordinario.

Art. 113. - Dopo le elezioni, il Capitolo tratta degli argomenti più importanti, per l'andamento della Congregazione e delle Opere catechistiche; e ognuno dei presenti potrà, a seconda delle materie che si vanno trattando, presentare proposte che reputi utili al bene della Congregazione.

Art. 114. - Concretate le soluzioni proposte su ciascun argomento in altrettanti ordini del giorno, questi saranno votati successivamente e sarà adottato quello che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 115. - In caso di parità nelle votazioni, il Superiore Generale potrà, se lo giudica opportuno, decidere l'affare aggiungendovi un voto, eccetto quando si tratti di cambiamenti nelle Costituzioni, nel qual caso occorrono i tre quarti dei suffragi, più l'approvazione dell'Ordinario.

Art. 116. - I membri del Capitolo osserveranno il segreto su quanto fu in esso trattato; il solo Superiore Generale promulga le deliberazioni prese che sono da promulgarsi.

Art. 117. - Le decisioni del Capitolo Generale, appena promulgate, sono obbligatorie per tutti i membri della Congregazione.

Art. 118. - Le adunanze straordinarie del Capitolo Generale sono "Plenarie", quando si può fare la regolare convocazione di tutti i membri del Capitolo, e due terzi almeno di essi vi prendono parte.

Per queste si seguirà in tutto il disposto per l'adunanza ordinaria; non avranno però luogo le cessazioni di carica indicate nell'art. 84.

Art. 119. - Per non protrarre di troppo le adunanze capitolari, sia ordinarie, sia straordinarie, qualora siano da trattarsi affari di molta importanza, si creeranno - a sola pluralità di voti - Commissioni provvisorie di Catechisti, anche fuori dei membri del Capitolo, perché studino, con le norme degli articoli 113 e 114, le questioni proposte e presentino relazioni tanto di maggioranza, quanto di minoranza.

Art. 120. - Il Superiore Generale, con il Consiglio, esaminate le relazioni delle Commissioni provvisorie, prenderà decisioni definitive.

Art. 121. - Il Superio Generale e gli Assistenti durano in carica sei anni, e sono sempre rieleggibili.

Art. 122. - Il Superiore Generale che sia stato in carica 24 anni di seguito, per essere rieletto, dovrà avere almeno i due terzi dei voti e la conferma dell'Ordinario.

Art. 123. - Il Superiore Generale che sia eletto durante il sessennio in supplenza di quello mancato - Art. 76 - rimarrà in carica per sei anni a norma dell'art. 121; e insieme con lui si eleggeranno, a norma degli articoli 107 e 108, i quattro Assistenti Generali, che rimarranno nel loro ufficio fino alle elezioni del prossimo Capitolo Generale.

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