Regolamento del 1933

Casi di espulsione

Art. 41. - Saranno espulsi dall'Unione quegli Aspiranti, Effettivi o Anziani che si rendessero meritevoli di tale punizione per insubordinazione, per insinuazioni malevoli di scissioni o di spirito contrario a quello che deve animare i membri dell'Associazione.

Art. 42.- L'espulsione potrà pure aver luogo per altri motivi di condotta pubblica o privata, giudicati gravi dalla Direzione.

Art. 43. - L'espulsione può esser fatta anche dal Direttore solamente, per motivi noti a lui solo o ai suoi Superiori, senza che sia obbligato a manifestarli.

Art. 44. - Gli espulsi non avranno più diritto di frequentare l'Associazione e saranno radiati dal quadro esposto nei locali della medesima.

Art. 45. - Ogni anno, dopo la festa dell'Immacolata, si farà lo scrutinio sulle assenze dei Catechisti dalle adunanze e dalle funzioni obbligatorie.

Il Catechista che non raggiungerà i due terzi delle presenze e non avrà dato serie giustificazioni delle assenze sarà radiato dal quadro esposto nei locali dell'Associazione

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